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Corte dei conti, sez. I giurisd. centr. d'appello, 9/9/2020 n. 237
Sulla responsabilità per omessa denuncia del danno erariale

Materia: pubblica amministrazione / responsabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Agostino CHIAPPINIELLO Presidente

Dott. Enrico TORRI Consigliere

Dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere

Dott. Aurelio LAINO Consigliere

Dott.ssa Donatella SCANDURRA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 54543 del Registro di segreteria;

promosso da (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di appello, dall'avv. Fabrizio Perla, C.F.:PRLFRZ64L10A512C, PEC: fabrizio.perla@avvocatismcv.it, Fax:0818905692, con il quale elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.121;

 

per la riforma

della sentenza n. 866/2018 emessa dalla Corte dei Conti Sezione

Giurisdizionale per la Campania, depositata il 24/09/2018;

VISTO l’atto di appello

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all’udienza del 2 luglio 2020, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Papa, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, l’avv. Alessandra Gioia, su delega scritta dell’avv. Fabrizio Perla per l’appellante e il V.P.G. Cons. Maria Nicoletta Quarato per la Procura Generale.

FATTO

Con sentenza n. 866/2018 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania condannava, tra gli altri, il dott. (omissis), Responsabile dell’ufficio patrimonio del Comune di Aversa, al pagamento della somma di € 25.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi e spese.

La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza di Aversa, in base alla quale la Procura regionale aveva accertato che una delle aree standard, acquisite dal Comune di Aversa per realizzare opere di urbanizzazione, indebitamente occupata da un privato per lungo tempo, era stata usucapita, dal medesimo privato, in forza della sentenza dichiarativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 120 del 23 aprile 2004, notificata al Comune di Aversa il 18 maggio 2004, non appellata e, quindi, passata in giudicato il 18 giugno 2004, nonché trascritta all’Agenzia delle entrate di Caserta il 13 maggio 2004.

La Procura aveva contestato un danno erariale pari alla definitiva sottrazione al patrimonio comunale del cespite usucapito in favore dell’occupante sine titulo. In particolare, la condotta illecita del (omissis) si era sostanziata nella omessa denuncia del danno erariale, poiché, trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, era, appunto, decorso il termine di  prescrizione nei confronti dei Responsabili dell’ufficio urbanistico, primi artefici del nocumento.

Ulteriore danno erariale contestato dalla Procura regionale, in parte, al (omissis) e, in parte, ai responsabili dell'ufficio urbanistico, era costituito dai tributi (Ici relativa al periodo da giugno 2004 al 2007 e Tarsu relativa agli anni dal 2003 al 2007), evasi dall’usucapente e prescritti in rapporto all’area in esame, tenuto conto che il presupposto impositivo per l’Ici era maturato il 18 maggio 2004, data di acquisto della proprietà comunale per usucapione.

La sentenza di primo grado, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione, condannava il (omissis) per due diverse poste di danno: una, per omessa denuncia dei responsabili dell'ufficio urbanistico per il danno patrimoniale subito dal Comune di Aversa per effetto dell’intervenuta usucapione e l’altra per omessa denuncia della mancata riscossione di crediti tributari.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il (omissis), deducendo:

I. Error in iudicando - prescrizione in relazione al capo 2 della gravata sentenza (pag. 6) sebbene sia intervenuta la prescrizione rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

II. Error in iudicando - insussistenza della colpa grave insussistenza dell'antigiuridicità della condotta in relazione al capo 3 della sentenza gravata (pagine 9, 10) laddove i giudici escludono rilevanza attenuante e esimente alla circostanza che il dottor (omissis) avrebbe ricoperto l’incarico di responsabile dell'ufficio del patrimonio fino al 12 ottobre 2006 e alla circostanza che le funzioni di responsabile siano state dallo stesso ricoperte prima della circolare Procura Generale della Corte dei Conti 9434/2007/P del 02/08/2007, addebitando, invece, allo stesso una responsabilità in ordine all’omessa  denuncia di danno erariale.

Si costituiva la Procura Generale chiedendo il rigetto dell’appello, contestando in maniera articolata entrambi i motivi di appello.

All’udienza del 2 luglio 2020, le parti si riportavano sostanzialmente agli atti.

 

DIRITTO

In via preliminare, va verificata la regolare costituzione del contraddittorio, dal momento che l’atto di appello non è stato notificato ai due Responsabili dell'ufficio urbanistico, condannati in primo grado a titolo di colpa grave.

Sul punto, ritiene il Collegio che non sussiste nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, atteso che la condanna del (omissis) attiene a voci di danno, diverse da quelle addebitate agli altri due convenuti in primo grado. Mentre il (omissis), Responsabile dell’ufficio patrimonio, è stato condannato per il danno patrimoniale subito dal Comune di Aversa per effetto dell’intervenuta usucapione e per l’omessa denuncia della mancata riscossione di crediti tributari relativi agli anni 2005 e precedenti, i due Responsabili dell'ufficio urbanistico sono stati condannati per la mancata riscossione dei tributi evasi riferiti agli anni 2006/2007.

Una volta verificata la regolare costituzione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili e autonome, vanno esaminati i singoli motivi di appello.

Con il primo motivo di impugnativa, l’appellante si duole del diniego dell’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata in prime cure. Fa presente che l'atto di citazione, l’unico che abbia valenza interruttiva del termine di prescrizione, è stato notificato oltre il termine quinquennale rispetto alla data di adozione della deliberazione consiliare n. 8/2008. Non sussisterebbero altri atti interruttivi e, pertanto, la notifica della domanda risarcitoria sarebbe intervenuta ormai quando il diritto era prescritto.

La censura è priva di pregio.

Non si può che convenire con il primo giudice, che ha respinto l’eccezione di prescrizione per genericità, poiché fa riferimento a una delibera consiliare n. 8/2008, di cui non si conosce il contenuto e che non si rinviene in atti.

Peraltro, la fattispecie in esame riguarda il caso di scuola del danno conseguente ad omessa denunzia di danno erariale nel termine quinquennale di prescrizione di quest’ultimo danno (art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza civile, da cui è scaturito il danno al patrimonio del Comune, è passata in giudicato il 13 maggio 2004 e che nel quinquennio successivo il (omissis), quale Responsabile dell’ufficio patrimonio, non ha trasmesso formale denunzia alla Procura della Corte dei conti.

Ne deriva che, fintantoché il (omissis), destinatario di atto di costituzione in mora da parte del Comune, è rimasto nelle sue funzioni avrebbe dovuto segnalare e denunziare e non lo ha fatto. Egli, pertanto, deve rispondere della perdita subìta dall’ente.

Con il secondo motivo di appello, il (omissis) sostiene che la sentenza sarebbe erronea, poiché il giudice gli attribuirebbe la responsabilità erariale determinata dalla sentenza dichiarativa dell’usucapione, senza, di fatto, chiarire la condotta colposa, attiva o omissiva, concretamente a lui addebitata.

Precisa che solo con la circolare della Procura Generale della Corte dei conti n. 9434/2007/P del 02/08/2007 sono stati individuati e delineati gli elementi che danno luogo all'obbligo di denuncia e che, pertanto, dovrebbe escludersi qualsivoglia responsabilità a suo carico laddove lo stesso, “già titolare dell’area finanziaria ufficio tributi”, avrebbe avuto competenza dell'ufficio patrimonio dal 2001 e fino al 12 ottobre 2006, dunque ben prima della circolare del 2007.

Anche tale censura è priva di pregio.

Il primo giudice ha chiarito, in modo puntuale, i termini della condotta contestata all’appellante, consistente nell’omessa denunzia nei termini prescrizionali del danno accertato dal passaggio in giudicato della sentenza civile.

Peraltro, come ben rilevato nella sentenza di primo grado, il richiamo alla circolare della Procura Generale intervenuta dopo la cessazione del (omissis), che prima di allora non avrebbe avuto conoscenza dell’obbligo di denuncia, a lui gravante, è priva di fondamento, posto che il suddetto obbligo, oltre ad essere già previsto dalla legge (art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994), era stato pacificamente riconosciuto già in precedenza dalla giurisprudenza contabile. Nella specie la sussistenza del danno era facilmente conoscibile dal (omissis), in relazione sia alle funzioni da questi svolte che alle note dell’avvocatura comunale trasmesse al (omissis) sulla vicenda in questione. L’appello è, dunque, infondato e va rigettato. Sono poste a carico del ricorrente le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la condanna del Dott. (omissis) al pagamento di € 25.000,00, somma comprensiva di  rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Conferma le spese del giudizio di primo grado. Pone a carico dell'appellante le spese del presente giudizio che liquida in € 64,00 (sessantaquattro/00)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020.

 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Donatella Scandurra F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata il 9 settembre 2020

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