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Consiglio di Stato, Sez. V, 26/8/2020 n. 5237
L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria. La fattispecie prevista dall'art. 147, c. 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo l'atto dell'Ufficio d'Ambito che ha dichiarato improcedibile la richiesta del Comune relativa all'accertamento delle condizioni ex art. 147, c. 2-bis, del d.lgs., n. 152/2006 (nel testo introdotto dall'art. 62, ca 4, della l. n. 221/2015) per la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico integrato, sussistendo numerosi parametri che denotano l'inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l'efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

Materia: acqua / servizio idrico integrato
Pubblicato il 26/08/2020

N. 05237/2020REG.PROV.COLL.

N. 07466/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7466 del 2017, proposto da
Comune di Marone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia Scarcello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli e Francesco Storace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, 20;
Ufficio d'Ambito di Brescia - Azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G. Belli, 39;

nei confronti

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 371 del 2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e dell’Ufficio d'Ambito di Brescia;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Marone ha impugnato la determinazione del direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia n. 39 del 27 maggio 2016, con la quale è stata dichiarata improcedibile la richiesta dello stesso Comune relativa all'accertamento delle condizioni ex art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo introdotto dall'art. 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015 n. 221) per la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico integrato, la nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 7069 del 18 aprile 2016, contenente chiarimenti sul contenuto dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nonché le deliberazioni consiliari n. 38 del 19 ottobre 2015 e n. 3 del 12 febbraio 2016, con le quali è stata scelta la società mista quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia e sono stati approvati lo statuto della società e lo schema di accordo tra i comuni aderenti.

Con sentenza n. 371 del 2017 il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso.

Il Comune di Marone ha impugnato la sentenza, affidando l’appello ai seguenti motivi di diritto:

I) contraddittorietà tra le motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata rispetto ai presupposti stabiliti dallo stesso giudice di prime cure e rispetto ai fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

II) irragionevolezza; illogicità; violazione del principio di proporzionalità.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la Provincia di Brescia e l’Ufficio d'Ambito di Brescia.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza del 2 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 371 del 2017 che ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti di diniego della gestione autonoma servizio idrico integrato (determinazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia n. 39 del 27 maggio 2016 che ha richiamato la nota interpretativa del Ministero dell’Ambiente prot. n. 7069 del 18 aprile 2016, contenente i motivi ostativi al diniego).

Dalla documentazione versata in atti risulta che tale diniego era stato espresso sin dall’anno 2011 e che, ciononostante, il Comune ha continuato a presentare nuove istanze in tal senso su cui l’amministrazione appellata si è sempre pronunciata negativamente in relazione alle varie modifiche normative che si sono susseguite in materia.

L’atto di diniego oggetto della presente controversia è stato espresso sia in considerazione dei precedenti atti negativi emanati sin dal 2011, che del fatto che la società in house del Comune, la Sebino Servizi S.r.l., costituita per trasformazione dell’Azienda speciale Sebino Servizi, gestisse solo i servizi di acquedotto e fognatura, e non quello di depurazione, già affidato alla gestione unica.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza n. 698/2016, pur ritenendo infondate entrambe le motivazioni del diniego, ha ordinato all’amministrazione di esprimersi in relazione al profilo dell’efficienza del servizio.

Il 9 dicembre 2016 l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia ha, infatti, depositato in primo grado una relazione contenente la descrizione dell’interlocuzione con gli uffici comunali, la fissazione dei parametri condivisi di misurazione dei livelli di efficienza e il risultato dell’applicazione dei suddetti parametri.

All’esito della complessiva attività di valutazione, l’Ufficio d’Ambito ha confermato il giudizio negativo sulla prosecuzione della gestione autonoma, fondato sulla carenza dell’efficienza del servizio sotto diversi profili, fra i quali la mancanza di idonei strumenti di misurazione della quantità di dispersione della risorsa idrica, l’insufficienza della copertura fognaria e i costi del servizio. Il ricorso è stato, dunque, respinto, con riferimento a tale aspetto.

Per l’appellante la sentenza sarebbe contraddittoria, perché, pur ritenendo infondate entrambe le motivazioni del diniego, avrebbe poi respinto il ricorso sulla base dell’inefficienza del servizio che in realtà non sussisterebbe. Infatti, la gestione presenterebbe tutti i requisiti stabiliti dall’art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 per la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato in autonomia e cioè: “approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”.

L’appello è infondato.

Ed invero, dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla relazione del 9 dicembre 2016 succitata, che il Collegio richiama integralmente, risulta attestato che per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia non sussiste l’efficienza del servizio (cfr., in particolare, le tabelle riferite ai singoli parametri, pagg. 34 e 35, e le conclusioni della relazione, pagg. 36 e 37), che è uno dei presupposti per la gestione autonoma.

Il gestore comunale ha, infatti, tra l’altro, omesso di dotarsi di strumenti adeguati per la quantificazione del prelievo e della dispersione della risorsa idrica nella fase di adduzione, non è stata rilevata la documentazione indispensabile per la conoscenza delle caratteristiche degli impianti e per la programmazione degli interventi di manutenzione (georeferenziazione delle reti, piani generali di acquedotto e fognatura), non è stato individuato un sistema di telecontrollo degli sfioratori fognari che scaricano in aree sensibili (riva del lago) e non sono stati forniti dettagli circa l’accessibilità in sicurezza per le operazioni di manutenzione e ispezione degli altri sfioratori fognari, sono state rilevate, altresì, criticità in relazione al piano degli investimenti e al conseguente adeguamento tariffario.

La sentenza è, in definitiva, da condividere, perché ha statuito la legittimità del giudizio di merito espresso dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia in relazione a molti parametri che denotano l’inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l’efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

La fattispecie prevista dall’art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l’effetto di vanificare il principio dell’unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa.

Peraltro, il giudizio, non essendo illogico, è anche insindacabile, perché di natura spiccatamente discrezionale, essendo stato espresso dall’amministrazione con riferimento a profili di alta tecnicità.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elena Quadri Francesco Caringella
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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