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Corte di giustizia europea, Sez. VIII, 3/9/2020 n. C-356/19
In caso di volo cancellato o in ritardo prolungato il pagamento della compensazione pecuniaria può esigersi nella valuta nazionale del luogo di residenza

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.



Materia: trasporti / disciplina

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

 

3 settembre 2020 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo – Modalità di compensazione – Domanda espressa in valuta nazionale – Disposizione nazionale che vieta la scelta della valuta da parte del creditore»

 

Nella causa C-356/19,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydzial Gospodarczy (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale, XV Sezione commerciale, Polonia), con decisione del 16 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2019, nel procedimento

 

Delfly sp. z o.o.

 

contro

 

Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o.,

 

LA CORTE (Ottava Sezione),

 

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e F. Biltgen, giudici,

 

avvocato generale: P. Pikamäe

 

cancelliere: A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

        per la Delfly sp. z o.o., da J. Pruszynski, adwokat;

 

        per la Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o., da M. Skrzypek, adwokat;

 

        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

 

        per la Commissione europea, da B. Sasinowska e N. Yerrell, in qualità di agenti,

 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Delfly sp. z o.o. e la Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service sp. z o.o., società di trasporto aereo, in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria sulla base del regolamento n. 261/2004.

 

 Contesto normativo

 

 Diritto dell’Unione

 

3        Il considerando 1 del regolamento n. 261/2004 è così formulato:

 

«L’intervento [dell’Unione europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale».

 

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

 

«Il presente regolamento si applica:

 

a)      ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

 

b)      ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario».

 

5        L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», prevede quanto segue:

 

«1.      Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

 

a)      250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

 

b)      400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

 

c)      600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

 

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

 

[...]

 

3.      La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

 

[...]».

 

 Diritto polacco

 

 Codice di procedura civile

 

6        L’articolo 321 dell’ustawa Kodeks postepowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), stabilisce, al paragrafo 1, che il giudice non può pronunciarsi su un oggetto non ricompreso nella domanda, né pronunciarsi ultra petita.

 

7        L’articolo 5051, paragrafo 1, di tale codice, che disciplina la procedura semplificata, dispone che quest’ultima si applica ai diritti derivanti da contratti, se il valore dell’oggetto della controversia non supera i 20 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 4 487) e, per i diritti derivanti da una garanzia, da una garanzia di qualità o dalla non conformità contrattuale dei beni venduti ai consumatori, se il valore dell’oggetto del contratto non eccede tale importo.

 

8        L’articolo 5054, paragrafo 1, prima frase, di detto codice è così formulato:

 

«Qualsiasi modifica della domanda giudiziale è inammissibile».

 

 Legge recante il codice civile

 

9        L’articolo 358 dell’ustawa Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964, nella sua versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2018, posizione 1025), prevede quanto segue:

 

«1.      Qualora l’oggetto dell’obbligazione da adempiere sul territorio della Repubblica di Polonia sia costituito da una somma di denaro espressa in valuta estera, il debitore può adempiere la prestazione in valuta polacca, a meno che una legge, una decisione giudiziaria che costituisce la fonte dell’obbligazione o un atto giuridico non prevedano l’adempimento della prestazione esclusivamente in valuta estera.

 

2.      Il valore della valuta estera è determinato in base al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca nazionale di Polonia alla data dell’esigibilità del credito, a meno che una legge, una decisione giudiziaria o un atto giuridico non dispongano diversamente.

 

3.      In caso di ritardo nell’adempimento della prestazione da parte del debitore, il creditore può richiedere l’adempimento in valuta polacca al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca nazionale di Polonia alla data in cui viene effettuato il pagamento».

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

10      La sig.ra X disponeva di una prenotazione confermata presso la compagnia di trasporto aereo Smartwings Poland, già Travel Service, con sede in Varsavia (Polonia), per un volo che le consentiva di recarsi dalla città A, situata in un paese terzo, alla città B, situata in Polonia. Il 23 luglio 2017 si è presentata in tempo utile al check-in di tale volo. Il volo è stato ritardato di oltre tre ore. Non è stato stabilito se la sig.ra X avesse ricevuto nel paese terzo di partenza benefici, una compensazione pecuniaria o assistenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004.

 

11      La sig.ra X, che poteva pretendere una compensazione pecuniaria dell’importo di EUR 400, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, ha ceduto il proprio credito alla Delfly, società con sede in Varsavia. La Delfly ha successivamente adito il giudice del rinvio affinché quest’ultimo ordinasse alla Smartwings Poland, già Travel Service di corrisponderle la somma di PLN 1 698,64, che, in applicazione del tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Polonia alla data di presentazione della domanda di compensazione pecuniaria, equivaleva a EUR 400. Dalle spiegazioni fornite da tale giudice risulta che, conformemente all’articolo 5051 del codice di procedura civile, le controversie relative a obbligazioni contrattuali sono obbligatoriamente sottoposte alla procedura cosiddetta «semplificata», se l’importo in questione non supera PLN 20 000 (circa EUR 4 487).

 

12      La Smartwings Poland, già Travel Service ha chiesto il rigetto della domanda di compensazione pecuniaria adducendo che, in particolare, quest’ultima era stata espressa, contrariamente alle prescrizioni del diritto nazionale, in una valuta errata, vale a dire in zloty polacchi (PLN) e non in euro. Il giudice del rinvio osserva che, nell’ambito della procedura cosiddetta «semplificata», l’articolo 5054, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile non prevede alcuna possibilità di modificare la domanda. Orbene, a parere di detto giudice, il cambiamento di valuta in cui è espressa la domanda deve essere considerato come una modifica della domanda.

 

13      Il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 358 della legge recante il codice civile, del 23 aprile 1964, nella sua versione applicabile al procedimento principale, è stato interpretato dal Sad Najwyzszy (Corte suprema, Polonia) nella sua sentenza del 16 maggio 2012, nella causa III CSK 273/11. Esso afferma che il credito in questione in tale causa era espresso in valuta estera e che le parti non si erano accordate sull’accettabilità della sua conversione in zloty polacchi (PLN). Poiché il debitore non aveva scelto di pagare la somma dovuta in valuta polacca e non vi era alcun accordo tra le parti al riguardo, il Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha ritenuto che il creditore potesse chiedere il pagamento solo in valuta estera. Secondo detto giudice supremo, solo il debitore ha il diritto di scegliere la valuta nella quale adempierà la propria obbligazione, sia che vi adempia entro il termine previsto, sia che vi adempia con ritardo semplice o qualificato. In caso di ritardo qualificato del debitore nell’esecuzione di una prestazione avente ad oggetto una somma di denaro espressa in valuta estera, il creditore ha solamente il diritto di scegliere il tasso di cambio applicabile. Peraltro, il diritto del creditore di scegliere il tasso di cambio sussiste soltanto nel caso in cui il debitore abbia optato per la valuta polacca.

 

14      Il giudice del rinvio rileva altresì che tale sentenza ha ispirato una giurisprudenza in applicazione della quale i giudici nazionali respingono le domande di compensazione pecuniaria per le conseguenze di un volo ritardato nelle quali l’oggetto era stato espresso in valuta nazionale, mentre il credito era espresso in valuta estera. Il giudice del rinvio indica che è impossibile, per il giudice, statuire in un caso del genere in ragione del divieto ad esso imposto, in forza dell’articolo 321, paragrafo 1, del codice di procedura civile, di pronunciarsi su un oggetto non ricompreso nella domanda.

 

15      Come risulta dalla decisione di rinvio, i quesiti del giudice del rinvio derivano dal fatto che le disposizioni del regolamento n. 261/2004 non sono interpretate in modo uniforme dai giudici polacchi per quanto riguarda le soluzioni da apportare alle controversie nelle quali l’attore chiede una compensazione pecuniaria, espressa in valuta nazionale, a titolo del danno causatogli dal ritardo di un volo.

 

16      In tale contesto, il Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydzial Gospodarczy (Tribunale circondariale della città di Varsavia capitale, XV Sezione commerciale, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se l’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 261/2004], debba essere interpretato nel senso che tale disposizione disciplina non solo l’entità dell’obbligo di compensazione pecuniaria, ma anche le modalità di adempimento di tale obbligo.

 

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il passeggero o il suo avente causa possa efficacemente chiedere il pagamento dell’equivalente dell’importo di EUR 400 espresso in un’altra valuta, in particolare nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero il cui volo è stato cancellato o ritardato.

 

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, secondo quali criteri si debba determinare la valuta in cui il passeggero o il suo avente causa può chiedere il pagamento e quale tasso di cambio debba essere applicato.

 

4)      Se l’articolo 7, paragrafo 1, o altre disposizioni del [regolamento n. 261/2004] ostino all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale in materia di esecuzione delle obbligazioni che comportano il rigetto della domanda giudiziale proposta da un passeggero o dal suo avente causa, per il solo motivo che il credito era stato erroneamente determinato nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero, anziché in euro, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

17      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che il passeggero, il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.

 

18      L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 prevede che, quando è fatto riferimento a tale articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria di importo variabile da EUR 250 a EUR 600, in relazione alla distanza percorsa dai voli di cui trattasi.

 

19      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, la compensazione pecuniaria dovuta a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

 

20      Dal raffronto dei rispettivi disposti del paragrafo 1 e del paragrafo 3 di tale articolo 7 risulta che, se è vero che il pagamento di detta compensazione pecuniaria può essere effettuato, a seconda dei casi, mediante una delle modalità ivi previste, non è invece espressamente prevista alcuna discrezionalità analoga per quanto riguarda la valuta nazionale, diversa dall’euro, nella quale tale compensazione sarà pagata.

 

21      Tuttavia, da tale raffronto non può dedursi, facendo ricorso a un argomento a contrario, che sia esclusa a priori una discrezionalità riguardante la valuta nazionale diversa dall’euro.

 

22      Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che l’obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 261/2004 consiste, come emerge in particolare dal suo considerando 1, nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14, EU:C:2015:618, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

 

23      La Corte ha quindi dichiarato che, conformemente a tale obiettivo, le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo devono essere interpretate estensivamente (v., in particolare, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 45, nonché del 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11, EU:C:2012:604, punto 23).

 

24      Ne consegue che il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato estensivamente.

 

25      A tal proposito, come rilevato dalla Corte, il regolamento n. 261/2004 è volto a risarcire, in modo uniforme e immediato, i diversi danni rappresentati dai gravi disagi nel trasporto aereo dei passeggeri (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punti 43 e 45) e, in particolare, a risarcire i passeggeri in tal modo danneggiati.

 

26      Orbene, il fatto di subordinare il diritto alla compensazione pecuniaria per siffatti danni alla condizione che la compensazione dovuta sia pagata al passeggero danneggiato in euro, ad esclusione di qualsiasi altra valuta nazionale, equivarrebbe a restringere l’esercizio di tale diritto e contravverrebbe, pertanto, all’obbligo di interpretazione estensiva, ricordato al punto 24 della presente sentenza.

 

27      In secondo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 261/2004 si applica ai passeggeri, senza operare distinzioni tra loro, fondate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza, essendo il criterio pertinente quello di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento, ossia il luogo in cui è situato l’aeroporto di partenza di tali passeggeri.

 

28      Pertanto, i passeggeri aventi diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere considerati tutti in situazioni paragonabili, nei limiti in cui a tutti loro spetta, in modo uniforme e immediato, una compensazione pecuniaria per il danno risarcibile in forza della medesima disposizione.

 

29      A tale riguardo, tutti gli atti del diritto dell’Unione, come il regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati, secondo la giurisprudenza della Corte, in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 48).

 

30      Tuttavia, il fatto di imporre una condizione in forza della quale l’importo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, reclamato dal passeggero danneggiato o dal suo avente causa, possa essere pagato solo in euro, ad esclusione, come nel procedimento principale, della valuta avente corso legale in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, può sfociare in una differenza di trattamento tra i passeggeri danneggiati o tra i loro aventi causa, senza che alcuna giustificazione oggettiva possa essere addotta per tale differenza di trattamento.

 

31      Da quanto precede risulta che sarebbe incompatibile con l’obbligo consistente nell’interpretare estensivamente i diritti dei passeggeri del traffico aereo di cui al regolamento n. 261/2004, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati e dei loro aventi causa, negare a un passeggero avente diritto alla compensazione pecuniaria sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, la possibilità di chiedere il pagamento dell’importo di tale compensazione pecuniaria nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza.

 

32      In terzo luogo, si deve rilevare che, alla luce di quanto precede, il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria dovuta nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza dei passeggeri interessati presuppone necessariamente un’operazione di conversione dell’euro in tale valuta.

 

33      A tale riguardo, poiché il regolamento n. 261/2004 non contiene alcuna indicazione, le modalità dell’operazione di conversione, compresa la fissazione del tasso di cambio ad essa applicabile, restano di competenza del diritto interno degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

 

34      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.

 

 Sulle spese

 

35      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: il polacco.

 

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