HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte di giustizia europea, Sez. VII, 17/9/2020 n. C-92/19
Sull'interpretazione dell’art. 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così,
segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


Materia: energia / disciplina
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)


17 settembre 2020 ( *1 )


«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione della cogenerazione – Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno – Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010»


Nella causa,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione dell’11 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2019, nel procedimento


Burgo Group SpA


contro


Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE,


con l’intervento di:


Ministero dello Sviluppo economico,


Autorità per l’Energia elettrica e il Gas,


LA CORTE (Settima Sezione),


composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,


avvocato generale: G. Hogan


cancelliere: A. Calot Escobar


vista la fase scritta del procedimento,


considerate le osservazioni presentate:




per la Burgo Group SpA, da R. Montanaro, L.G. Ferrua Magliani ed E. Assuntini, avvocati;




per il Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, da A. Police, A. Pugliese e P.R. Molea, avvocati;




per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;




per la Commissione europea, da G. Gattinara, D. Recchia, K. Talabér-Ritz e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,


vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,


ha pronunciato la seguente


Sentenza


1


La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50), dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


2


Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono la società Burgo Group SpA al Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (Italia), in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere a Burgo Group il beneficio di un regime di sostegno che prevede, segnatamente, l’esenzione dall’acquisto di «certificati verdi».


Contesto normativo


Diritto dell’Unione


3


La direttiva 2004/8 è stata adottata a titolo della politica dell’Unione europea nel settore dell’ambiente sulla base dell’articolo 175, paragrafo 1, CE.


4


I considerando 1, 2, 11, 15, 16, 24, 26 e 32 di tale direttiva enunciano quanto segue:


«(1)


Attualmente nella Comunità il potenziale per l’uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria[,] di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l’uso efficiente dell’energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla competitività dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell’energia.


(2)


La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE – Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU 2003, L 176, pag. 37),] stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica nel mercato interno [dell’elettricità]. In tale contesto, lo sviluppo della cogenerazione contribuisce ad accrescere la concorrenza, anche per quanto riguarda nuovi operatori sul mercato.


(...)


(11)


Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Il risparmio energetico superiore al 10% rientra nella “cogenerazione ad alto rendimento”. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare che tale risparmio vada perduto è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.


(...)


(15)


L’obiettivo generale della presente direttiva dovrebbe essere quello di adottare un metodo armonizzato per il calcolo [dell’]elettricità da cogenerazione e le linee guida necessarie per la sua applicazione, tenuto conto di metodologie come quelle attualmente in via di sviluppo nell’ambito delle organizzazioni europee di normazione. Tale metodo dovrebbe essere adattabile per tener conto del progresso tecnico. L’applicazione dei calcoli di cui agli allegati II e III alle unità di micro-cogenerazione potrebbe essere basata, conformemente al principio di proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove di conformità, certificate da un organismo competente indipendente.


(16)


Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento usate nella presente direttiva non pregiudicano l’uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali, per finalità differenti da quelle stabilite nella presente direttiva. (...)


(...)


(24)


Il sostegno pubblico dovrebbe essere coerente con le disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale, anche per quanto riguarda il non cumulo degli aiuti. Tali orientamenti consentono attualmente alcuni tipi di sostegno pubblico se può essere dimostrato che le misure di sostegno sono positive per la tutela dell’ambiente a causa del rendimento di conversione particolarmente elevato, in quanto le misure permetteranno di ridurre i consumi di energia o in quanto il processo produttivo sarà meno nocivo per l’ambiente. Tale sostegno sarà necessario in alcuni casi per sfruttare ulteriormente il potenziale di cogenerazione e tener conto, in particolare, della necessità di internalizzare i costi esterni.


(...)


(26)


Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i certificati “verdi” e regimi di sostegno diretto ai prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario armonizzato allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori. La Commissione sorveglierà la situazione e riferirà sulle esperienze acquisite nell’applicazione dei regimi nazionali di sostegno.


(...)


(32)


Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell’articolo 5 [CE], i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell’energia dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine».


5


Ai sensi dell’articolo 1 della citata direttiva, quest’ultima intende «accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche».


6


L’articolo 2 della direttiva 2004/8 dispone che quest’ultima «si applica alla cogenerazione come definita all’articolo 3 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all’allegato I».


7


L’articolo 3 della direttiva summenzionata, intitolato «Definizioni», recita:


«Ai fini della presente direttiva si intende per:


a)


“cogenerazione”[:] la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica;


(...)


i)


“cogenerazione ad alto rendimento”: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III;


(...)».


8


L’articolo 7 della direttiva in parola, intitolato «Regimi di sostegno», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:


«Gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione – unità esistenti e future – sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all’efficienza energetica».


9


L’articolo 12 della direttiva 2004/8, intitolato «Calcoli alternativi», enuncia, al paragrafo 3, quanto segue:


«Fino alla fine del 2010 gli Stati membri possono, ricorrendo a metodi alternativi, definire ad alto rendimento una cogenerazione senza verificare che la produzione mediante cogenerazione sia conforme ai criteri di cui all’allegato III, lettera a), se è stato dimostrato a livello nazionale che la produzione mediante cogenerazione identificata con tali metodi alternativi di calcolo soddisfa in media i criteri di cui all’allegato III, lettera a). (...)».


10


L’allegato III di detta direttiva, intitolato «Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione», precisa, alla lettera a), che, ai fini della direttiva stessa, la cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere a diversi criteri, e segnatamente a quello in virtù del quale «la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore».


Diritto italiano


Decreto legislativo n. 79/1999


11


Il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 – Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GURI n. 75, del 31 marzo 1999), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 79/1999»), prevede, all’articolo 2, comma 8, quanto segue:


«Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas [(Italia) (in prosieguo: l’«AEEG»)], che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate».


12


L’articolo 3, comma 3, di detto decreto legislativo recita:


«L’[AEEG] fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell’esercizio di tale competenza l’[AEEG] persegue l’obiettivo della più efficiente utilizzazione dell’energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L’[AEEG] prevede, inoltre, l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione».


13


L’articolo 11 del citato decreto legislativo recita:


«1.   Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.


2.   L’obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.


3.   Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. (…)


4.   Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell’ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall’[AEEG], e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata.


(...)».


14


Risulta dalla decisione di rinvio che il meccanismo di sostegno, previsto dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 79/1999, è stato soppresso per gli impianti di cogenerazione diversi da quelli ad alto rendimento, e ciò a partire dal 1o gennaio 2016, per effetto dell’articolo 25 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (supplemento ordinario alla GURI n. 71, del 28 marzo 2011).


15


Inoltre, il giudice del rinvio precisa che il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GURI n. 165, del 18 luglio 2014), ha anticipato la data di soppressione del suddetto meccanismo di sostegno al 19 luglio 2014.


Decisione n. 42/02 dell’AEEG


16


In applicazione dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, l’AEEG ha definito, con la sua decisione n. 42/02, del 19 marzo 2002, le condizioni minime necessarie per poter qualificare un impianto di produzione di elettricità come impianto di «cogenerazione».


Decreto legislativo n. 20/2007


17


Il decreto legislativo dell’8 febbraio 2007, n. 20 – Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE (GURI n. 54, del 6 marzo 2007), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 20/2007»), dispone, all’articolo 3, comma 1, quanto segue:


«Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo [n. 79/1999]».


18


L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007 è così formulato:


«Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo [n. 79/1999]. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall’applicazione dei provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo [n. 79/1999] e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».


19


Risulta dalla decisione di rinvio che l’allegato III del decreto legislativo n. 20/2007 ha trasposto nell’ordinamento giuridico italiano l’allegato III della direttiva 2004/8.


Procedimento principale e questioni pregiudiziali


20


Burgo Group possiede in Italia numerosi impianti di cogenerazione, i quali producono simultaneamente elettricità e calore utile. Detta società ha chiesto al GSE l’ammissione al beneficio dell’esenzione dall’obbligo di acquisto di certificati verdi, previsto dal diritto nazionale, a titolo degli anni dal 2011 al 2013, per i propri impianti di cogenerazione.


21


Risulta dalla decisione del rinvio che tali impianti avevano beneficiato di un’esenzione siffatta fino al 31 dicembre 2010, in applicazione della decisione n. 42/02 adottata dall’AEEG.


22


Ciascuna delle domande di esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi presentate da Burgo Group dinanzi al GSE per gli anni dal 2011 al 2013 è stata respinta da quest’ultimo, per il motivo che la normativa nazionale in vigore, vale a dire il decreto legislativo n. 20/2007, che ha trasposto la direttiva 2004/8 nell’ordinamento nazionale, stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2011, soltanto gli impianti di cogenerazione che rispettano i criteri fissati dall’allegato III di detto decreto, che ha trasposto l’allegato III della direttiva sopra citata, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa nazionale, tra i quali rientra l’esenzione dall’acquisto di certificati verdi. Orbene, gli impianti di cogenerazione appartenenti a Burgo Group non rispetterebbero tali criteri, in quanto essi non presenterebbero le caratteristiche degli impianti ad alto rendimento.


23


Burgo Group ha proposto diversi ricorsi di annullamento contro le suddette decisioni di rigetto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), che sono stati tutti respinti con sentenze emesse nel corso dell’anno 2015.


24


Il giudice del rinvio precisa che, mediante tali sentenze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha considerato, in sostanza, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8, e in conformità dell’atto nazionale di trasposizione di tale disposizione, a partire dal 1o gennaio 2011 soltanto gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento conformi o resi conformi ai criteri di efficienza energetica previsti dall’allegato III di detta direttiva potevano beneficiare dei vantaggi previsti dal diritto nazionale e, in particolare, dell’esenzione dall’acquisto di certificati verdi. Detto giudice fa presente, in secondo luogo, che il giudice di primo grado ha ritenuto che dal citato articolo 12, paragrafo 3, nonché dall’atto nazionale di trasposizione di quest’ultimo, risultasse altresì che, fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri avevano la possibilità di fissare un altro metodo di definizione della cogenerazione ad alto rendimento, a condizione che fosse dimostrato che tale metodo soddisfaceva, in media, i criteri previsti dal suddetto allegato III.


25


In tal senso, la decisione n. 42/02 dell’AEEG prevedrebbe un siffatto metodo alternativo di definizione della cogenerazione ad alto rendimento, il quale potrebbe, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8, nonché del diritto nazionale che ha trasposto tale articolo, applicarsi fino al 31 dicembre 2010. Inoltre, qualsiasi contraria interpretazione, in primo luogo, priverebbe di ogni significato il termine indicato nella disposizione suddetta, ossia il 31 dicembre 2010, in secondo luogo, vanificherebbe la portata dei criteri stabiliti dall’allegato III di detta direttiva e, in terzo luogo, renderebbe inutile lo sforzo tecnologico ed economico dei soggetti che hanno investito per adeguare gli impianti di cogenerazione al fine di renderli conformi ai criteri di efficienza energetica previsti da detto allegato III.


26


Ritenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avesse commesso degli errori nell’interpretazione e nell’applicazione, in particolare, della direttiva 2004/8, Burgo Group ha proposto appello contro le suddette sentenze dinanzi al Consiglio di Stato (Italia).


27


Dinanzi al giudice del rinvio, Burgo Group fa valere, segnatamente, che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe erroneamente omesso di tener conto della sentenza della Corte del 26 settembre 2013, IBV & Cie (C-195/12, EU:C:2013:598), nella quale la Corte avrebbe applicato il regime nazionale di sostegno in questione nella causa decisa da tale pronuncia non soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, bensì a tutti gli impianti di cogenerazione. Inoltre, secondo detta società, il diritto nazionale permetterebbe l’applicazione dei benefici, in particolare dell’esenzione dall’acquisto di certificati verdi, alle società che gestiscono impianti di cogenerazione che non sono ad alto rendimento, e ciò anche dopo il mese di dicembre 2010. Più precisamente, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, il quale prevede, in particolare, l’esenzione dall’acquisto di certificati verdi per gli impianti di cogenerazione, sarebbe stato abrogato soltanto a partire dal 19 luglio 2014.


28


Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:


«1)


Se la direttiva [2004/8] (in particolare, il suo articolo 12), osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6 [del decreto legislativo n. 20/2007], nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al [decreto legislativo n. 79/1999] (in particolare, [quelli previsti dall’articolo 11 di quest’ultimo e dalla delibera n. 42/02 dell’AEEG], delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione), anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010.


2)


Se l’[articolo 107 TFUE] osti ad un’interpretazione degli articoli 3 e 6 [del decreto legislativo n. 20/2007], nei sensi indicati [nella prima questione], nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un “aiuto di Stato”, e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza.


3)


Specularmente a quanto esposto [nelle questioni prima e seconda], ed in considerazione di quanto espressamente prospettato [da Burgo Group], se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto [dell’Unione] una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimento dei regimi di sostegno alla cogenerazione non [ad alto rendimento] fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lett. c) del comma 11, articolo 25, [del decreto legislativo del] 3 marzo 2011, n. 28, che abroga le norme richiamate dell’articolo 11 [del decreto legislativo 79/1999] a far tempo dal 1o gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’articolo 10, comma 15, [del decreto legislativo del] 4 luglio 2014, n. 102)».


Sulle questioni pregiudiziali


Sulla prima questione


29


Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


30


Occorre rilevare che i regimi di sostegno alla cogenerazione che possono essere istituiti a livello nazionale sono disciplinati non dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8, bensì dall’articolo 7 di quest’ultima.


31


La Corte ha interpretato l’articolo 7 della direttiva 2004/8 nel senso che l’ambito di applicazione di quest’ultimo non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva. La Corte ha precisato che il legislatore dell’Unione non aveva inteso limitare il suddetto ambito di applicazione alla sola cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell’articolo 3, lettera i), di detta direttiva, ed ha rilevato che l’articolo 2 di quest’ultima, il quale ha per scopo, come indica il suo titolo, di definire l’«Ambito di applicazione» della direttiva stessa, sottolinea che quest’ultima si applica alla «cogenerazione come definita all’articolo 3», e che il legislatore dell’Unione si è preoccupato di definire le nozioni rispettive di «cogenerazione» e di «cogenerazione ad alto rendimento» ai fini della direttiva 2004/8 (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, punti 36 e 37).


32


Poiché l’ambito di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2004/8 relativo ai regimi di sostegno a livello nazionale non è limitato alla sola cogenerazione «ad alto rendimento» (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, punto 38), gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite da tale articolo, prevedere regimi di sostegno ad impianti di cogenerazione che non sono ad alto rendimento.


33


Orbene, l’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva, che conferisce agli Stati membri, «fino alla fine del 2010», la facoltà di «definire ad alto rendimento una cogenerazione» sulla base di criteri propri degli Stati medesimi, è ininfluente ai fini dell’interpretazione del citato articolo 7.


34


Infatti, sebbene l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8 preveda la possibilità per gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2010, di stabilire, a certe condizioni, che una cogenerazione è una cogenerazione ad alto rendimento ricorrendo ad un metodo di calcolo alternativo rispetto a quello previsto dall’allegato III, lettera a), della citata direttiva, tale disposizione non influisce sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere regimi di sostegno a favore della cogenerazione che non sia ad alto rendimento oppure regimi di sostegno comune a queste due forme di cogenerazione.


35


Pertanto, il citato paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri mettano in atto, anche dopo il 31 dicembre 2010, meccanismi di sostegno alla cogenerazione, come l’esenzione dall’obbligo di acquisto di certificati verdi, a favore della cogenerazione che non sia ad alto rendimento.


36


Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


Sulle questioni seconda e terza


37


Con la sua seconda e la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107 TFUE e i principi di parità di trattamento e di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


38


A questo proposito, occorre ricordare che, al fine di permettere alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte esige segnatamente che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.


39


Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).


40


Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).


41


Orbene, per quanto riguarda la seconda e la terza questione, la decisione di rinvio non soddisfa i requisiti di ricevibilità menzionati ai punti da 38 a 40 della presente sentenza.


42


Infatti, in primo luogo, tale decisione non permette di comprendere i motivi per i quali il giudice del rinvio si interroga in merito alla compatibilità della normativa controversa nel procedimento principale con l’articolo 107 TFUE. Senza dubbio, siffatti regimi di sostegno potrebbero, a determinate condizioni, costituire aiuti di Stato ai sensi di quest’ultima disposizione. Tuttavia, da un lato, la decisione di rinvio non precisa le condizioni di applicazione di tali regimi e, in particolare, gli elementi che permetterebbero di qualificarli come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Dall’altro lato, il giudice del rinvio non precisa le ragioni per le quali l’interpretazione dell’articolo 107 TFUE da parte della Corte è necessaria ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.


43


In secondo luogo, la suddetta decisione di rinvio non permette neppure di comprendere le ragioni per le quali i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dal diritto dell’Unione osterebbero ad una normativa nazionale che permetta di proseguire fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei regimi di sostegno alla cogenerazione che non sia ad alto rendimento. Infatti, il giudice del rinvio non chiarisce le ragioni che possono averlo indotto ad interrogarsi in merito alla compatibilità della normativa in questione con i principi suddetti, ma si limita a fare riferimento alle conclusioni delle parti del procedimento principale in ordine a tale punto.


44


Dato che la Corte non dispone degli elementi necessari per rispondere in maniera utile alla seconda e alla terza questione sollevate, occorre dichiarare queste ultime irricevibili.


Sulle spese


45


Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


  
 


Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:


  
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


  
Xuereb


von Danwitz


Kumin


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2020.


Il cancelliere


A. Calot Escobar


Il presidente della Settima Sezione


P. G. Xuereb


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici