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TAR Puglia, Lecce, sez. III, 24/8/2020 n. 949
Spetta all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara,

Alla stregua dell’interpretazione giurisprudenziale preferibile dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che esclude ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni e rimette all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il R.U.P. possa legittimamente far parte della commissione gara, deve ritenersi che il R.U.P. possa essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico); prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione.


Materia: appalti / gara

Pubblicato il 24/08/2020

N. 00949/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01595/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2019, proposto da
La Lucentezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Terre delle Gravine”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa De Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tommaso Maria Fazio in Lecce, P.tta Montale, n. 2;

nei confronti

Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione del Responsabile Unico del Procedimento della C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine prot. n. 3306 del 15.11.2019, di esclusione della Società odierna ricorrente dalla procedura aperta indetta per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione in “global service” del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra. - Lotto 1 - Edifici e Cimitero;

- della relazione congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23.10.2019, con la quale si è ritenuta anomala e “non attendibile” l’offerta della ricorrente, comunicata con nota prot. n. 3083/C.U.C. del 25.10.2019;

- della determina dirigenziale della stazione appaltante n. 2309 del 15.11.2019 di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, Lotto 1, alla Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro;

- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, comprese la nota prot. n. 2728/C.U.C. del 27.9.2019 di richiesta delle giustificazioni, la nota prot. n. 3083/C.U.C. del 25.10.2019 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione; la nota del R.U.P. prot. n. 52767 del 15.11.2019 di comunicazione dell’aggiudicazione; nonché, delle determinazioni n. 47 del 25.6.2019 e n. 67 del 10.9.2019 del Dirigente della Centrale di Committenza, rispettivamente di approvazione della documentazione di gara e di nomina della commissione, della determina a contrarre n. 1150 del 19.6.2019 del Dirigente del Comune di Massafra, di tutti i verbali e le determinazioni della Commissione di gara;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con espressa domanda di subentro nel rapporto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente (prima classificata in graduatoria con punti 83,66) impugna la determina prot. n. 3306 del 15.11.2019 indicata in epigrafe recante la sua esclusione dalla procedura aperta indetta dalla C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine “per l’affidamento di servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra Lotto 1- Edifici e Cimitero” (gestiti in proroga dalla ricorrente), nonché la relazione congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23.10.2019, con la quale è stata ritenuta anomala e “non attendibile” la sua offerta (comunicata con nota prot. n. 3083/C.U.C. del 25.10.2019), la determina dirigenziale della stazione appaltante n. 2309 del 15.11.2019 di aggiudicazione dell’appalto del “Lotto 1” alla Società controinteressata (seconda classificata nella procedura aperta de qua con punti 78,76) e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (comprese la nota prot. n. 2728/C.U.C. del 27.9.2019 di richiesta delle giustificazioni, la nota prot. n. 3083/C.U.C. del 25.10.2019 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione; la nota del R.U.P. prot. n. 52767 del 15.11.2019 di comunicazione dell’aggiudicazione; nonché le determinazioni n. 47 del 25.6.2019 e n. 67 del 10.9.2019 del Dirigente della Centrale di Committenza, rispettivamente di approvazione della documentazione di gara e di nomina della commissione, la determina a contrarre n. 1150 del 19.6.2019 del Dirigente del Comune di Massafra, tutti i verbali e le determinazioni della Commissione di gara). Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con espressa domanda di subentro nel rapporto.

A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:

I. - VIOLAZIONE DELL’ART. 77 D. LGS. 50/2016. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PUBBLICITÀ, CONCORRENZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO.

II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

III. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; EVIDENTI ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ MANIFESTA).

IV. - SUL COSTO DEL PERSONALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; EVIDENTI ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ MANIFESTA).

V. - SULL’ORARIO DI LAVORO DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; EVIDENTI ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ MANIFESTA).

VI. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; EVIDENTI ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ MANIFESTA).

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 13/12/2019, si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, depositando una memoria di costituzione e controricorso, nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e destituito di fondamento.

Con ordinanza cautelare n. 727 del 19/12/2019, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente con la seguente motivazione:

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto - da un lato - ex art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il R.U.P. può essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova (inesistente nella fattispecie de qua) di concreti ed effettivi condizionamenti; e - dall’altro lato - l’esame delle giustificazioni prodotte a dimostrazione della non anomalia dell’offerta e della sua sostenibilità e serietà complessiva rientra nell’ampia discrezionalità della Stazione Appaltante, non ravvisandosi - nel caso di specie - evidenti e macroscopici errori di valutazione o illogicità manifesta nella puntuale e corretta motivazione dell’impugnato provvedimento prot. 3306 del 15/11/2019 della C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine.

Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare non possa essere accolta”.

Nelle more del giudizio, in data 15/01/2020, è stato stipulato il contratto di appalto per cui è causa con la Società Cooperativa controinteressata, come da comunicazione del Comune di Massafra prot. n. 2586 del 17/01/2020, depositata in giudizio da parte ricorrente il 14/02/2020.

Il 4/02/2020, il Comune di Massafra ha depositato in giudizio una memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 20/02/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha riproposto, in particolare, il primo motivo del ricorso, ritenuto assorbente e il cui accoglimento “determinerebbe il travolgimento del contratto; mentre l’accoglimento delle successive censure comporterebbe, in accoglimento di apposita domanda formulata, il subentro della ricorrente nel rapporto con il Comune di Massafra”, insistendo, quindi, per l’integrale accoglimento delle domande.

Il 27/02/2020, il Comune di Massafra ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il 28/02/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, reputando necessario chiarire la propria tesi ed insistervi, chiedendo, quindi, l’integrale accoglimento delle domande.

Il 17/06/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per richiamare un arresto della giurisprudenza su fattispecie analoga, che, a suo dire, “sorregge il ricorso e ne dimostra la fondatezza”, insistendo per l’integrale accoglimento delle domande.

Il 29/06/2020, il Comune di Massafra ha depositato in giudizio note di udienza ed eventuale replica, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il 2/07/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza note d'udienza ex art. 4 D.L. 28/2020 per precisazioni in ordine alle “note di udienza ed eventuale replica” depositate dal Comune di Massafra, insistendo per l’integrale accoglimento delle domande.

Il 6/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio brevi note d'udienza ex art 4 D.L. 28/2020, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente contesta (sotto i profili della violazione dell’art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., dell’eccesso di potere (sviamento), della violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento) che “Gli atti della procedura di gara sono ab imis invalidi” poiché “Nella fattispecie è infatti avvenuto che uno stesso soggetto e, cioè, il dirigente Ing. Giuseppe Iannucci, ha rivestito la qualifica di responsabile unico del procedimento, di componente della commissione di gara, nonché di soggetto proponente l'indizione della gara e della nomina dei componenti della commissione di gara (e, quindi, anche di se stesso), nonché dirigente della stazione appaltante”, evidenziando che, nella fattispecie, il predetto dirigente «ha concretamente predisposto la documentazione di gara e, cioè, il bando, il capitolato, il disciplinare, proponendo al dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza e, cioè, a se stesso, di approvare la lex spexialis».

Il motivo è infondato.

1.1. - La gara è soggetta alle disposizioni dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) che, nella sua versione originaria, disponeva:

«I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

Con successiva modifica introdotta in sede di correttivo dall’art. 46, comma 1, lett. d), D. Lgs n. 56/2017, il comma 4 del predetto art. 77 del D. Lgs. 50/2016 è stato arricchito di un’ulteriore disposizione, ai sensi della quale: «La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura».

L’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, nella sua versione ante correttivo del 2017, è stato interpretato dalla giurisprudenza prevalente e condivisibile «in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192)» (Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2018, n. 6082, richiamata anche da Consiglio di Stato, Sezione V, 27/02/2019, n. 1387), ritenendo quale decisivo elemento esegetico in tal senso l'«indicazione successivamente fornita dal legislatore, il quale, integrando il disposto dell’art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara» (Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2018, n. 6082, cit.).

Sicché, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 727 del 19/12/2019 di questa Sezione, alla stregua dell’interpretazione giurisprudenziale preferibile dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 già emersa con riferimento al testo antecedente al correttivo del 2017 e, a fortiori, a seguito del correttivo normativo del 2017 - che, quasi recependo la predetta esegesi della disposizione della prima versione dell’art. 77, ha integrato il disposto dell’art. 77, comma 4, escludendo ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni e rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il R.U.P. possa legittimamente far parte della commissione gara - deve ritenersi che il R.U.P. possa essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova (inesistente nella fattispecie de qua) di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico); prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, come in tesi di parte ricorrente, che porterebbe ad una interpretazione sostanzialmente abrogante della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm..

1.2. - Né, per quanto sopra detto, può essere condivisa la tesi di parte ricorrente, così come precisata nella memoria di replica del 28/02/2020, secondo cui “La norma prevede due distinte ipotesi. La valutazione concreta è riferita alle funzioni di RUP quale componente della commissione. Ma la prima parte della norma sembra porre una incompatibilità correlata ad una mera commistione di funzioni (I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta)”, in quanto le due disposizioni normative non possono - evidentemente - essere interpretate in maniera atomistica, ma debbono essere interpretate in maniera coordinata, in favore di un lettura non seccamente preclusiva del cumulo di funzioni, ma che richiede una valutazione dell’incompatibilità sul piano concreto e di volta in volta, nonchè la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (mancante nella fattispecie), anche perché, diversamente opinando, si finirebbe con l’azzerare (come per una specie di interpretazione abrogante) la portata normativa della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., introdotta dal correttivo del 2017, attesa la pluralità di funzioni e competenze, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al R.U.P. in quanto Responsabile Unico ope legis anche della procedura di gara.

2. - Con gli altri cinque motivi di ricorso, parte ricorrente - essenzialmente - contesta (sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, della violazione della lex specialis di gara e dell’eccesso di potere per sviamento, evidenti erroneità e travisamento dei presupposti ed illogicità manifesta) sia la verifica della congruità dell’offerta della ricorrente svolta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, perché (asseritamente) «svolta attraverso una minuziosa e capziosa analisi di ciascun elemento dell’offerta, in totale assenza di una valutazione globale e sintetica» dell’offerta medesima «con il chiaro intento della “caccia all’errore”», sia, nel merito, il giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente formulato dalla stazione appaltante resistente, all’esito del sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta svoltosi ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., perché (asseritamente) «inficiato da macroscopica irrazionalità», analiticamente censurando ciascuna delle argomentazioni poste a base del provvedimento di esclusione impugnato (1. Costo del Personale, 2. Orario di lavoro del Coordinatore del servizio, 3. Costo impiego automezzi, 4. Miglioria n. 2: fornitura di un mezzo a propulsione totalmente elettrica, 5. Miglioria n. 5: Spalatura neve dai viali di accesso alle strutture, 6. Miglioria n. 9: Implementazione e gestione dell'anagrafica tecnica, 7. Miglioria n. 12: Servizio di sportello al cittadino, 8. Costi manodopera per attività svolta nel giorno di domenica e nei festivi, 9. Approvvigionamento materiali per manutenzione edili).

Tutte le predette censure sono infondate.

2.1. - Osserva, innanzitutto, la Sezione che «l’invocato (e consolidato) principio giurisprudenziale in base al quale la valutazione della congruità dell’offerta ha carattere globale e sintetico - non potendo riguardare in maniera “parcellizzata” le singole voci di costo -, correttamente inteso, sta (proprio) a significare che tale valutazione non può (ovviamente) prescindere dall’analisi dei singoli elementi e delle singole voci di prezzo (non già isolatamente considerate, ma) in quanto tutte insieme (logicamente) concorrenti alla formazione del costo totale offerto, (analisi) non fine a se stessa né tesa ad una mera “caccia all’errore”, bensì funzionale proprio (specialmente allorquando si perviene ad un giudizio “finale” di non congruità, che, appunto, “postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente” - ex multis, Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162) alla (derivante) valutazione della proposta complessivamente considerata, onde apprezzarne l’affidabilità e l’attendibilità nel suo insieme per la corretta esecuzione dell’appalto» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 16/11/2017, n. 1819).

Orbene, nel caso di specie - premesso che, con nota prot. 2728/C.U.C. del 27/09/2019 (recante in oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MASSAFRA LOTTO 1 – Edifici e Cimitero (CIG: 7942487B9B). Art. 97 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Richiesta spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta”), il R.U.P. richiedeva alla odierna ricorrente gli opportuni elementi giustificativi della congruità dell'offerta presentata, in relazione a tutte le componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale offerto ed, anche, in relazione alle migliorie ed agli incrementi occupazionali indicati nell'offerta tecnica presentata (evidenziando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, “dall'esame dell'offerta presentata, sono emersi i seguenti elementi anomali sotto il profilo economico: - il ribasso offerto risulta notevolmente più elevato (più che doppio) rispetto al ribasso medio offerto dai partecipanti alla gara; - il valore del costo del personale indicato in sede di offerta economica risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante in sede di gara, a fronte peraltro di un incremento della consistenza del personale previsto dal piano di assorbimento prodotto in sede di gara”) e che, con nota acquisita con prot. 2925/C.U.C. del 12.10.2019 la Società ricorrente presentava le proprie giustificazioni relative all'offerta presentata - la serietà della proposta risulta valutata nel suo complesso (pervenendo al contestato giudizio finale di incongruità), con riferimento “a tutte le componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale offerto ed, anche, in relazione alle migliorie ed agli incrementi occupazionali indicati nell’offerta tecnica presentata” in relazione all’incidenza delle stesse sull’offerta nel suo insieme (e non già avulse da questa), ritenendo, la stessa “carente per quanto attiene congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e quindi, nel suo complesso, non attendibile in vista della corretta esecuzione dell'appalto” (come risulta dalla nota prot. n. 3083/C.U.C. del 25.10.2019 di “Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dell'offerta dalla gara ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016” e dalla ivi allegata Relazione Congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23/10/2019, nonché dalla determina prot. n. 3306 del 15.11.2019 di “Comunicazione di esclusione dell'offerta dalla gara ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016”, che, a seguito dell’esame delle controdeduzioni scritte svolte dalla Società ricorrente, acquisite con prot. 3282/C.U.C. del 13/11/2019, ha disposto l'esclusione dell'offerta presentata dalla odierna ricorrente, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione Congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23.10.2019, nonché di quanto riportato nello stesso provvedimento di esclusione).

2.2. - In ordine, poi, al limite del sindacato giurisdizionale nella materia de qua, appare opportuno richiamare il condivisibile e “consolidato orientamento (ex plurimis, Consiglio Stato, V, 24 agosto 2018, n. 5047) secondo cui il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. In particolare, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. L’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituiscono sempre espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto; giammai il giudice amministrativo può sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione e procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci” (Consiglio di Stato, Sezione V, 05/02/2019, n. 881; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 21/11/2017, n. 5387).

Ebbene, nel particolare caso di specie, non ricorre alcuna delle predette ipotesi che consentono il sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo sul giudizio (discrezionale) di anomalia formulato dalla Stazione Appaltante resistente, in quanto i rilievi formulati dalla parte ricorrente si risolvono in opinabili controdeduzioni di merito volte ad affermare, al contrario, la congruità dell’offerta da essa presentata in gara, senza riuscire però a dimostrare la (manifesta) erroneità o irragionevolezza delle conclusioni cui è pervenuta la Stazione Appaltante resistente (nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di sua esclusiva spettanza) nella puntuale e corretta motivazione (anche per relationem alla Relazione Congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23.10.2019) dell’impugnato provvedimento prot. n. 3306 del 15.11.2019 di “Comunicazione di esclusione dell'offerta dalla gara ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016”.

Anzi, come già rilevato nella sopra citata ordinanza cautelare n. 727 del 19/12/2019 di questa Sezione (a seguito della quale, peraltro, la Società ricorrente, nella memoria difensiva del 20/02/2020, si è limitata a rinviare espressamente al ricorso di primo grado per la puntuale ed analitica confutazione delle singole ragioni poste a base del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, senza produrre ulteriori difese in argomento), il contestato giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente, emesso all’esito di adeguata istruttoria, risulta condivisibile e adeguatamente motivato, tenuto conto che, nella Relazione Congiunta R.U.P./Commissione di gara del 23.10.2019, si dà ampiamente conto di plurime criticità riguardanti l'offerta presentata e le giustificazioni prodotte (ivi incluso il valore del costo del personale indicato in sede di offerta economica dalla ricorrente, pari ad Euro 268.749,12, che risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante in sede di gara, pari a Euro 275.367,24, pur a fronte di un incremento del monte ore complessivo del personale e dei relativi livelli retributivi, previsto dal piano di assorbimento prodotto in sede di gara) e che, nel provvedimento prot. n. 3306 del 15.11.2019 di esclusione, sono sinteticamente riportate (anche) talune puntali notazioni del R.U.P. circa le controdeduzioni all'avvio del procedimento di esclusione svolte da parte ricorrente (già) in sede amministrativa, che non sono state ritenute dalla Stazione Appaltante (nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica che le compete) idonee a superare “le valutazioni, di natura globale e non atomistica, sulla carenza per quanto attiene congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e quindi, nel suo complesso, non attendibilità, in vista della corretta esecuzione dell'appalto, relative all'offerta presentata da La Lucentezza s.r.l.”.

3. - In ragione dell’acclarata insussistenza delle (denunciate) illegittimità degli atti impugnati, devono essere respinte tutte le domande proposte dall’odierna ricorrente, ivi inclusa quella per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato e quella di subentro nell’aggiudicazione e nel contratto.

4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Anna Abbate, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Abbate Enrico d'Arpe
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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