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TAR Sardegna, sez. I, 7/4/2020 n. 122
Sulla legittimità delle limitazioni per ragioni sanitarie legate all'emergenza Coronavirus alle uscite per fare acquisti di generi alimentari.

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 07/04/2020

N. 00122/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00190/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2020, proposto da:
Francesco Campus, Fiorenza Spalatro, Donatella Fa, Elisabetta Loi, Angelo Pittaluga, Francesca Toccori e Andrea Abis, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulia Andreozzi e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulia Andreozzi in Cagliari, via Gianturco n. 4;

contro

Comune di Pula, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza sindacale n. 9/2020 prot. n. 9203 del 31/03/2020 del Sindaco del Comune di Pula;

- dell’ordinanza sindacale n. 10/2020 prot. 9446 del 02/04/2020 del Sindaco del Comune di Pula.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il Sindaco del Comune di Pula, con l’ordinanza n. 9 del 31 marzo 2020, rettificata con la successiva ordinanza n. 10 del 2 aprile 2020, ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni ai comportamenti delle persone stabilendo, in particolare che:

- “dal 03/04/2020 la spesa presso le strutture di vendita (Market, Supermarket e Minimarket anche con superficie di vendita inferiore a 150 mq.) a prevalenza alimentare presenti nel territorio comunale, è consentita per un massimo di n. 2 (due) ingressi complessivi a settimana e per un massimo di n. 1 (uno) soggetto, o suo delegato, per nucleo famigliare”;

- “è ammessa l'uscita da casa per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo famigliare ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura, purché siano esercizi commerciali non ricompresi e non all’interno dei Market, Supermarket e Minimarket”;

Considerato che i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle ordinanza impugnate per diversi profili e, quanto al danno, sostengono che “nelle more del giudizio di merito, ma anche nelle more della fissazione dell'udienza cautelare (o comunque del rispetto dei termini di cui all'art. 55 cpa, come previsto dal dl 17 marzo 2020 all'art 84), l'interesse dei ricorrenti risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato” posto che l'impugnata ordinanza “è destinata ad avere effetti gravissimi e immediati nei confronti di tutti i cittadini residenti a Pula che vedranno gravemente compromessi il loro diritto alla riservatezza, la loro libertà di movimento e le loro possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità”;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare monocratica in quanto:

- come è stato correttamente ricordato, “per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo” (Consiglio di Stato, Sez. III, decreto n. 1553 del 30 marzo 2020);

- le ordinanze contingibili e urgenti impugnate risultano adottate in presenza dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria e non si pongono in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale, peraltro richiamate nella stessa ordinanza, tenuto conto che si limitano a rendere più stringenti alcune delle misure prese a livello nazionale e regionale con il dichiarato fine di evitare che il contagio nell’ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l’obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari;

- l’impugnata ordinanza n. 9 del 2020 ha dato atto che “continuano a registrarsi comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità”, con la conseguenza che vi era “l’urgenza e l’indifferibilità di adottare in via cautelativa ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, ed in particolare adottare specifici provvedimenti di regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali di maggiore entità, con particolare attenzione alla frequenza massima settimanale per nucleo famigliare”;

- non appare manifestamente irragionevole, nel contesto emergenziale, la contestata scelta di limitare il numero delle volte in cui può essere consentito al cittadino di recarsi in esercizi commerciali per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari (una volta al giorno nei piccoli esercizi e 2 volte alla settimana nei market), né tantomeno l’obbligo di indossare all’interno degli esercizi commerciali guanti e mascherine;

- la citata ordinanza n. 9 del 2020 prevede inoltre che, per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari, “gli esercizi commerciali promuovano il servizio di consegna domiciliare della spesa su prenotazione”;

- dalle limitazioni imposte con le ordinanze impugnate non emergono profili di danno di gravità tale, per i ricorrenti, da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico inaudita altera parte di sospensione degli effetti delle ordinanze stesse;

- nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

Considerato che ogni ulteriore valutazione potrà essere fatta adeguatamente in sede di trattazione collegiale della questione.


P.Q.M.

Respinge la richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 7 aprile 2020.






  Il Presidente
  Dante D'Alessio





IL SEGRETARIO


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