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Consiglio di Stato, Sez. IV, 13/3/2020 n. 1822
Giudice “naturale” a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciale

Il giudice precostituito per legge, vale a dire il giudice "naturale", a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali di una determinata regione è la commissione tributaria regionale, non la sezione staccata di essa, anche ove quest'ultima, per criteri interni di riparto, operi in un determinato ambito territoriale.

Materia: imposte tasse e tributi / giudice tributario
Pubblicato il 13/03/2020

N. 01822/2020REG.PROV.COLL.

N. 06821/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2019, proposto dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Cosimo Rampino, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, n. 836 del 17 giugno 2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Luciano Ancora, per sé e su delega dell’avvocato Pierpaolo Pezzuto, l’avvocato Cosimo Rampino e l’avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, Seconda Sezione, con la sentenza 17 giugno 2019, n. 836, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati di Lecce avverso il decreto n. 48 del 12 novembre 2018, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha disposto il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell’anno 2015 nelle sezioni distaccate di Lecce e di Taranto per i quali non è stata ancora fissata udienza, nonché avverso gli atti ad esso presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 1° dicembre 2015.

Di talché, l’Ordine degli Avvocati di Lecce ha interposto appello avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione del giudice naturale art. 25 Costituzione. Violazione dei principi della legge n. 247 del 2012. Eccesso di potere.

Il giudice di primo grado, erroneamente, avrebbe ritenuto insussistente la violazione del principio del giudice naturale, in considerazione del fatto che le sedi distaccate non devono considerarsi sedi autonome.

Il potere organizzativo del presidente della CTR non potrebbe comprendere la facoltà di estromettere il giudice legittimamente individuato dall’esercizio dell’attività giurisdizionale, in quanto, una volta intervenuta l’investitura, il soggetto investito acquisterebbe la qualità di giudice naturale, o comunque predeterminato, unico organo competente a conoscere e decidere sulla specifica domanda di giustizia avanzata dal soggetto interessato, mentre l’iniziativa assunta dal Presidente della CTR Puglia sarebbe destinata a sottrarre una moltitudine di soggetti al proprio giudice precostituito.

Il Presidente della CTR avrebbe potuto individuare, in relazione a nuove controversie, un diverso giudice, ma mai avrebbe potuto incidere sui procedimenti giudiziari in corso.

Lo spostamento dei procedimenti in corso dalla sede di Lecce alla sede di Bari, comunque, comporterebbe un concreto e grave pregiudizio in termini di diritto di difesa.

Il decreto 6 giugno 2000 individuerebbe una vera e propria competenza territoriale della sezione staccata di Lecce. Una volta istituita, la Sezione di Lecce opera nell’ambito di Lecce e di Brindisi e, quindi, è destinata a ricevere gli appelli delle sentenze rese dalle CTP di Lecce e di Brindisi e, trattandosi di competenza del giudice di appello, non potrebbe esserci un foro alternativo.

Il decreto presidenziale n. 48 del 2018 non avrebbe tenuto conto delle opzioni e delle opportunità previste dalla legge per mantenere nella sede leccese i ricorsi iscritti nel ruolo del 2015, atteso che più logico ed aderente al principio di proporzionalità sarebbe stato il ricorso all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 545 del 1992, secondo cui, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni di ciascuna commissione potrebbe essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi.

La normativa in materia evidenzierebbe la volontà di agevolare il cittadino-contribuente nell’esercizio del diritto di difesa, creando proprio le sezioni distaccate delle commissioni regionali, che comportano il minor sacrificio possibile, in termini di costi e tempi, per il privato e per il professionista.

Una domanda di giustizia formulata confidando negli orientamenti giurisprudenziali favorevolmente espressi dalla CTR di Lecce potrebbe ricevere una diversa risposta dalla CTR di Bari, ponendo il difensore nella difficoltà di spiegare al proprio assistito la diversa posizione assunta da un giudice diverso da quello preindividuato, presso cui era stata avanzata la domanda.

Il provvedimento impugnato determinerebbe una limitazione all’espletamento dell’attività forense, per cui si porrebbe in contrasto con i principi che assistono tale professione.

Tri i quasi ottomila appelli iscritti per l’anno 2015 e pendenti presso la sezione staccata di lecce, circa 4.000 sarebbero omologhi, scaturendo dalla nota vicenda degli estimi catastali del Comune di Lecce, di cui l’ufficio leccese è già esperto.

Il decreto presidenziale impugnato non terrebbe in considerazione la necessità di effettuare l’interpello richiesto in maniera esplicita dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 2015

Il Presidente, inoltre, avrebbe potuto provvedere con assegnazioni d’ufficio.

L’Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.

La Camera Tributaria di Lecce, quale soggetto rappresentativo ed esponenziale degli interessi degli Avvocati tributaristi della Provincia di lecce, è intervenuta a sostegno delle ragioni dell’appellante, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 545 del 1992.

L’art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 545 del 1991, inserito dall’art. 35, comma 1, della legge 28 del 1999, ha stabilito che nei comuni sedi di corte di appello o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, “saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali” nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.

Le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali sono state istituite con D.M. Ministero delle Finanze 6 giugno 2000.

L’art. 3 del decreto, in particolare, precisa che le sezioni staccate istituite sono riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, ed operano nell’ambito territoriale e con il numero delle sezioni a fianco di ciascuna indicate.

L’elenco delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, al punto 7, indica che:

“La commissione tributaria regionale della Puglia, con sede in Bari, opera anche nelle sedi di:

Foggia con tre sezioni (nell’ambito territoriale di Foggia);

Lecce con tre sezioni (nell’ambito territoriale di Lecce e Brindisi);

Taranto con due sezioni (nell’ambito territoriale di Taranto)”.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, inoltre, l’art. 2 dello stesso decreto ministeriale, al primo comma, stabilisce che le sezioni staccate non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 545 del 1992, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi e, al secondo comma, prevede che “alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell’ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale”.

3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 1° dicembre 2015, con risoluzione n. 9 - rilevato, alla luce di quanto affermato da giurisprudenza consolidata nell’ambito della giurisdizione ordinaria (ex multis Cass. 21557/2014 e Cass. 20921/2010), che la ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate dello stesso attiene unicamente alla ridistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un ufficio da considerare unico a tutti gli effetti, non determinandosi alcuna peculiare competenza territoriale tra la sezione distaccata rispetto alla sezione centrale – ha stabilito che, ove si verifichino carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, compete al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l’utilizzo della applicazione temporanea e turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello, valorizzata all’occorrenza la funzione vicaria del Vice presidente già componente della Sezione.

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con decreto n. 48 in data 5 novembre 2018, ha disposto che gli appelli iscritti nell’anno 2015 R.G ed attualmente assegnati alle sezioni staccate di Lecce e Taranto, per i quali alla data odierna non sia stata ancora fissata l’udienza di trattazione, siano trattati presso la sede centrale di Bari.

Il provvedimento è stato assunto sulla base delle seguenti ragioni:

- i tempi di definizione del contenzioso sono: di 1 anno, 9 mesi e 5 giorni presso la sede centrale di Bari; 2 anni e 2 mesi presso la sezione staccata di Foggia; 5 anni presso la sezione staccata di Lecce; 5 anni, 9 mesi e 3 giorni presso la sezione staccata di Taranto;

- tali tempi sono eccessivamente divergenti tra loro, pur appartenendo le sezioni staccate alla medesima Commissione Tributaria Regionale, della quale costituiscono mere articolazioni interne;

- risultano eccessivamente sperequati i carichi di contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2018, come da seguente tabella: n. 4173 appelli a Bari sede centrale, n. 1745 appelli a Foggia sezione staccata; n. 7979 appelli a Lecce sezione staccata; n. 6297 appelli a Taranto sezione staccata;

- in misura ancora più evidente, risulta incongruo il numero di controversie gravante per sezione, per la sede centrale e le sezioni staccate: n. 596 per Bari sede centrale; n. 872 per Foggia sezione staccata; n. 2659 per Lecce sezione staccata; n. 3148 per Taranto sezione staccata;

- il numero delle pendenze presso le sezioni staccate di Lecce e Taranto è tale da non consentire il corretto ed efficace funzionamento di dette sezioni e della stessa CTR intesa nel suo insieme;

- l’applicazione turnaria dei giudici presso le sedi decentrate non appare percorribile, visto che l’apposito interpello diramato in data 19 ottobre 2018 non ha avuto effetti, non essendo pervenute domande per applicazione nel ruolo di giudice, tanto che in data 30 ottobre 2018 è stato richiesto al Consiglio di Presidenza di disporre un interpello esterno;

- in ogni caso, il numero delle sezioni esistenti presso le sezioni staccate è esiguo, mentre è sproporzionato il rapporto numero di appelli/sezione, come riportato, sicché, anche con organico al completo, i giudici delle sezioni staccate non sarebbero mai in grado di fare fronte all’enorme mole di contenzioso pendente su ciascuna sezione;

- l’organico del personale di segreteria presso dette sezioni, inoltre, è limitato e risulta impegnato ai limiti delle proprie possibilità lavorative (sicché presso le sedi di Lecce e Taranto non è più possibile incrementare i ritmi di produttività, già molto elevati);

- l’unica misura possibile, pertanto, da adottare in via sperimentale e da verificare nel prosieguo, è quella della “riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale”;

- analoghe misure straordinarie di riassegnazione delle controversie alla sede centrale sono state già adottate in passato da diversi Presidenti di CTR ed approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

- l’eventuale disagio derivante, per gli utenti e per i loro difensori, dalla trattazione nella sede centrale di alcuni appelli (piuttosto che nelle sedi staccate di Lecce e Taranto) può ben essere controbilanciato dall’indubbio vantaggio derivante dall’abbreviazione dei tempi di trattazione degli stessi;

- la trattazione in camera di consiglio è la regola della trattazione delle controversie tributarie, essendo la pubblica udienza l’eccezione, attivabile su richiesta di parte (artt. 33, 34 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992);

- lo spostamento dei difensori da Lecce, Brindisi e Taranto a Bari, non sempre necessario, può essere ovviato, sia facendo ricorso alle modalità di accesso al fascicolo con modalità telematiche, sia adottando modalità organizzative di sostituzione in udienza, sia, infine, attraverso le nuove modalità di partecipazione delle parti all’udienza pubblica “a distanza” mediante collegamento audiovisivo, secondo i criteri che saranno dettati con decreto del Direttore Generale delle Finanze, ai sensi dell’art. 16, comma 4, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119;

- allo stato, per la individuazione delle controversie da trasferire alla sede centrale occorre fare riferimento al criterio oggettivo dell’ordine cronologico di iscrizione presso la CTR, anno di iscrizione;

- nel secondo semestre 2018 presso la sede di Lecce sono in fissazione gli appelli anni R.G. 2014/2015 e presso quella di Taranto anni 2011-2012 e 2013, sicché le controversie da trasferire alla sede centrale di Bari possono essere individuate negli appelli anno R.G. 2015, pendenti presso la sede staccata di Lecce (n. 2406) e presso la sede staccata di Taranto (n. 1151), per i quali, alla data odierna, non risulti ancora fissata l’udienza di trattazione, per un totale di circa 3557 controversie.

4. L’appellante, con la più consistente serie di doglianze, che costituiscono il punto nevralgico della controversia, ha sostenuto che l’iniziativa assunta dal Presidente della CTR Puglia sarebbe destinata a sottrarre una moltitudine di soggetti al proprio giudice naturale o, comunque, precostituito.

La prospettazione non può essere condivisa.

4.1. I criteri di competenza, al pari di quelli di giurisdizione, devono rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25, comma 1, Cost., secondo cui, per l’appunto, “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

L’esigenza fondamentale della predeterminazione del giudice è altresì contenuta nell’art. 6 CEDU e nell’art. 47 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Gli organi di giustizia tributaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali.

Le commissioni tributarie regionali sono competenti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

La circoscrizione, come misura di competenza territoriale, rileva a livello regionale ed è attribuita alle commissioni tributarie regionali che, comprensive delle sezioni staccate, costituiscono uffici giudiziari unitari, e non alle singole sezioni staccate, che operano quali mere articolazioni interne delle commissioni regionali.

Di talché il giudice precostituito per legge, vale a dire il giudice “naturale”, a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali di una determinata regione è la commissione tributaria regionale, non la sezione staccata di essa, anche ove quest’ultima, per criteri interni di riparto, operi in un determinato ambito territoriale.

L’art. 35, comma 1, della legge n. 28 del 1999, che ha inserito il comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 545 del 1992, infatti, ha previsto l’istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali senza stabilire una specifica circoscrizione territoriale per le stesse, mentre il DM 6 giugno 2000, istitutivo delle sezioni staccate, ha espressamente sancito che dette sezioni costituiscono “mera articolazione interna” degli organi di giustizia tributaria.

Lo stesso elenco allegato al decreto ha indicato che la CTR Puglia, con sede in Bari, “opera anche nelle sedi” di Foggia, Lecce e Taranto e ciò evidenzia in modo plastico che le sezioni staccate sono mere articolazioni della commissione tributaria regionale, nella circoscrizione della quale operano in determinati ambiti territoriali.

Il rapporto tra sede e sezione staccata, quindi, non è di vera e propria competenza e lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione staccata alla sede o viceversa non determina alcuna lesione al principio del giudice naturale previsto dall’art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo, atteso che l’iscrizione dell’appello presso la sezione staccata non muta i termini della questione e non determina la individuazione di un giudice “naturale” non contemplato dal sistema.

Il giudice naturale, infatti, anche in tali casi è e rimane la commissione tributaria regionale e non la sezione staccata presso cui l’appello è stato iscritto.

In argomento, giova richiamare la giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 2011, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dall’articolo 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui attribuisce al presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado, sollevata in riferimento agli articoli 24, 25 e 11 Cost.

Il giudice delle leggi ha evidenziato come il principio di precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancora più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 419 del 1998, richiamata dalla sentenza n. 30 del 2011), il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare nella ripartizione, tra sezioni interne, dei compiti e delle attribuzioni spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale.

La giurisprudenza civile, sul punto, ha rappresentato che “la ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale” (Cass. Civile, II, 13 ottobre 2014, n. 21557).

La giurisprudenza amministrativa ha parimenti messo in rilievo che “la ripartizione delle competenze tra sede centrale e sezione staccata di Tribunale amministrativo ha valore di pura specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale”, per cui “l’inosservanza delle regole di ripartizione … lungi dall’incidere sul principio costituzionale del giudice naturale, si risolve in una mera irregolarità” (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6771, che richiama Cons. Stato, IV, 8 ottobre 1996, n. 1101).

D’altra parte, nell’ambito della giustizia amministrativa, l’art. 47 c.p.a. (in sostanziale continuità con l’art. 32 della legge istitutiva dei TAR n. 1034 del 1971) ha ribadito che il riparto di attribuzione tra Tribunale capoluogo e sezione staccata, rapporto che riflette evidentemente quello tra commissione tributaria regionale e sezione staccata, non costituisce una questione di competenza in senso proprio, ma ha valore di pura specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale.

Infatti, l’art. 47 c.p.a. ha sancito che, al di fuori dei casi di cui all’art. 14 (competenza funzionale inderogabile), “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”.

In definitiva, il fulcro delle doglianze “centrali” proposte dall’appellante non può essere condiviso, in quanto nessuna violazione del principio del giudice naturale è ravvisabile nella fattispecie, atteso che, come sottolineato, il rapporto tra commissione tributaria regionale e sezione staccata della stessa non si traduce una questione di competenza, ma concerne la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio, in relazione alla quale il presidente della commissione tributaria regionale svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 2, comma 2, del D.M. 6 giugno 2000.

4.2. Né è ipotizzabile un diverso vulnus al principio di un giudice che, sebbene non “naturale” ai sensi della carta costituzionale, sia comunque preindividuato, e, quindi, al diritto di difesa.

L’appellante ha sostenuto che il presidente della CTR avrebbe potuto individuare un diverso giudice in relazione a nuove controversie, ma non avrebbe potuto incidere sui procedimenti giudiziari già in corso.

La prospettazione non può essere condivisa.

Il discrimine, ribadito che la “riassegnazione” dei fascicoli di causa dalla sezione staccata alla sede centrale non rileva in alcun caso in tema di violazione del giudice naturale, può essere individuato nelle modalità di esercizio del potere, vale a dire nella ragionevolezza dell’atto e nell’utilizzazione di criteri tali da evitare disparità di trattamento, per cui l’eventuale vizio della funzione non può consistere nel solo fatto che gli appelli “riassegnati” erano già stati iscritti a ruolo.

Il criterio di riassegnazione stabilito nel decreto presidenziale impugnato è oggettivo e prevede il trasferimento degli affari per fattispecie generalizzate - tutti i ricorsi iscritti a ruolo nel 2015 -, laddove solo un trasferimento “particolare” e non “generale”, cioè non caratterizzato da criteri oggettivi e non giustificato da altre circostanze apprezzabili per la loro neutralità, avrebbe invece potuto eventualmente costituire un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, per la sua potenziale lesività al canone di imparzialità.

In tale ultimo caso, infatti, il giudice preindividuato, sebbene non “naturale”, rimarrebbe la sezione staccata e l’attribuzione di un singolo caso o di sporadici ed isolati casi soggettivamente e non organicamente stabiliti alla sede centrale potrebbe tradursi in una illegittima violazione del criterio esistente, laddove, quando, come nel caso di specie, il presidente della commissione tributaria centrale, nell’esercizio delle sue prerogative, attribuisce alla sede centrale, in base ad un criterio oggettivo e generalizzato, una moltitudine di affari già incardinati presso la sezione staccata, determina, nell’ambito dell’unitario ufficio giudiziario, in relazione a quegli affari, una diversa individuazione del giudice predeterminato, che cessa di essere la sezione staccata e diviene la sede centrale.

5. Parimenti infondate sono le altre doglianze proposte.

5.1. In primo luogo, occorre convenire con il giudice di primo grado sul fatto che il decreto presidenziale contestato ha rispettato il percorso procedimentale previsto dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 2015.

L’art. 1 di detta risoluzione, come in precedenza riportato, ha stabilito che, ove si verifichino carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, compete al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l’utilizzo dell’applicazione temporanea a turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello.

Di talché, la norma di organizzazione posta dall’organo di autogoverno indica la presenza di un necessario presupposto per l’esercizio del potere, vale a dire la carenza di organico o la difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, e, una volta accertata l’esistenza del presupposto, attribuisce al Presidente della CTR una potere di scelta discrezionale tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e l’utilizzo dell’applicazione temporanea e turnaria dei giudici.

Il presidente della CTR della Puglia ha rigorosamente accertato il presupposto, evidenziando nel dettaglio ed in modo inconfutabile che presso le sezioni staccate di Lecce e di Taranto i tempi medi di definizione dei giudizi sono notevolmente maggiori, i carichi di contenzioso pendente al 30 settembre 2018 sono molto più alti ed il numero di controversie gravante per sezione è estremamente più elevato.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il potere sia stato esercitato nell’esistenza del suo essenziale presupposto, il che avrebbe potuto indurre l’organo competente a determinarsi senz’altro per la riassegnazione di parte degli affari selle sezioni staccate di Lecce e di Taranto alla sede centrale di Bari.

Tuttavia, il presidente della CTR ha diramato prima un interpello che non ha avuto effetti e, poi, ha chiesto al Consiglio di Presidenza di disporre un interpello esterno, per cui non ha prescelto subito, come pure sarebbe stato possibile, la soluzione della riassegnazione dei affari, ma è pervenuto a tale scelta come soluzione alternativa, all’esito degli infruttuosi interpelli espletati.

La scelta di riassegnare gli appelli iscritti nell’anno 2015, vale a dire l’oggetto della riassegnazione, è stata anch’essa ampiamente motivata.

Né, evidentemente, la previsione di cui all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 545 del 1992, secondo cui, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni di ciascuna commissione potrebbe essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi rientra tra i poteri del presidente della CTR che, invece, ha legittimamente esercitato il potere attribuitogli in presenza dei suoi presupposti.

Va da sé, inoltre, che, in base al principio tempus regit actum, nessun rilievo ai fini della delibazione della presente controversia può assumere la delibera n. 1983/2019 assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 3 dicembre 2019, con cui è stata approvata la risoluzione n. 7 del 3 dicembre 2019 “Anno 2020 – Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie”.

5.2. Le successive censure, indirizzate sia ad evidenziare un vulnus al diritto di difesa ed ai principi inerenti lo svolgimento dell’attività professionale forense, sia una carenza di istruttoria per il carattere seriale della gran parte dei ricorsi in appello presente presso la sezione staccata di Lecce, non sono persuasive, in quanto non riescono a contestare efficacemente le statuizioni di primo grado, secondo cui “non solo il provvedimento impugnato si è fatto carico di dare conto di tutti gli strumenti disponibili al fine di ridurre i disagi derivanti dallo spostamento delle cause (trattazione in camera di consiglio, accesso al fascicolo con modalità telematiche, sostituzione in udienza); ma, soprattutto, deve evidenziarsi che i disagi descritti in ricorso non derivano affatto da un’insussistente limitazione del diritto al libero espletamento dell’attività di avvocato (né vi danno causa), bensì dalla limitazione del criterio della prossimità territoriale che ben può e deve recedere dinanzi all’abbreviazione dei tempi di trattazione delle cause e, dunque, al principio costituzionale del giusto processo” e secondo cui “proprio la suggerita valutazione dei dati (al contrario di quella in concreto adottata) avrebbe reso la ripartizione dei fascicoli assolutamente non oggettiva, in quanto non più agganciata al dato reale della sproporzione dei tempi e del carico, ma a un giudizio prognostico circa l’esito della lite, risolvendosi in definitiva in una condotta inammissibile in quanto lesiva del principio d’imparzialità”.

6. Per tutte le ragioni esposte, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

7. Le spese del giudizio d’appello, peraltro, considerata la peculiarità ed il rilievo delle questioni trattate, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello in epigrafe (R.G. n. 6821 del 2019).

Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Antonino Anastasi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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