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ANAC, 29/1/2020 n. 78
DELIBERA N. 78 DEL 29 gennaio 2020, sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta

Materia: appalti / Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 78 DEL 29 gennaio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal costituendo RTI GFX S.r.l./G&F Software S.r.l.–– Procedura aperta per l’affidamento e la manutenzione centralizzata delle postazioni di lavoro e dei server, dei servizi di assistenza locale e remota (Service Desk) e dei servizi di gestione, manutenzione del sistema informatico a consumo – Importo a base di gara: 400.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – UOC Acquisizione beni e servizi

PREC 214/19/S -PB
 
VISTA l’istanza di parere acquisita al prot. n. 96275 del 30 novembre 2019 con cui la Soc. GFX S.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento con la Soc. G&F Software S.r.l., seconda graduata nella procedura in epigrafe descritta, ha contestato l’esito positivo del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, HD Solutions S.r.l.;

VISTI in particolare, i quesiti sollevati dall’istante, afferenti, i primi due, alla possibilità di ritenere congrua un’offerta che preveda un servizio aggiuntivo (cd. Supporto di III livello), espressamente valorizzato dalla commissione di gara in sede di attribuzione del punteggio tecnico, i cui costi, compresi quelli del personale, non siano stati neppure in parte giustificati nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia; l’istante contesta, poi, l’errato inquadramento professionale del personale indicato per l’espletamento del servizio ed in particolare del Service Desk Agent: invero, detta figura, prevista nel precedente contratto collettivo e non riprodotta in quello attualmente vigente, troverebbe un omologo nello User Support che, tuttavia, ha diritto ad una retribuzione annua lorda più elevata di quella prevista in precedenza per il Service Desk Agent, con conseguente sottostima dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicatario;

VISTO l’avvio del procedimento comunicato con nota prot. 100223 del 12 dicembre 2019, la richiesta di chiarimenti indirizzata alla Stazione appaltante di cui alla nota prot. n. 1034 dell’8 gennaio 2020 e le memorie pervenute;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 10 nell’adunanza del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATO che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche ANAC parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 e n. 672 del 14 giugno 2017);

RILEVATO che la Stazione appaltante, con nota prot. n. 1952 del 10 gennaio 2019, ha rappresentato che “il costo relativo al servizio qualificato Supporto di III livello è stato valorizzato all'interno dei costi indiretti, come specificato nei giustificativi prodotti (par.2.3). All'interno di questo importo sono stati valorizzati trasversalmente i servizi accessori, proposti in gara, che l'operatore economico, come esplicitato nella relazione di giustificazione, offre a tutti i suoi clienti in modalità standard e non esclusivamente a favore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”;

RILEVATO, sulla base della documentazione versata in atti, che la questione relativa alla sottostima dei costi della manodopera - per aver l’aggiudicatario indicato una figura professionale non prevista nel vigente contratto collettivo ed equiparabile, per competenze e mansioni, ad altra figura avente diritto, tuttavia, ad una retribuzione annua lorda più alta – appare destituita di fondamento atteso che l’aggiudicataria ha chiaramente mostrato di sostenere costi annui legati alle retribuzioni dei propri dipendenti superiori a quelli minimi derivanti dal contratto collettivo utilizzato per i livelli di inquadramento e, con particolare riferimento alla figura del Service Desk Agent, la retribuzione annua indicata dalla HD Solution S.r.l. risulta superiore a quella indicata dall’istante per l’analoga figura dello User Support;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione e di quanto evidenziato in merito alla lamentata sottostima dei costi della manodopera, che il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria non appare affetto da alcun macroscopico errore di fatto né da manifesta irragionevolezza, avendo l’operatore economico fornito giustificazioni economiche di tutti i costi connessi ai servizi offerti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che la valutazione di congruità dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria non sia viziata da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2020
 

Il segretario
Maria Esposito

Documento formato pdf (104 Kb)

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