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TAR Piemonte, Sez. I, 9/1/2020 n. 30
E' illegittima per difetto di competenza la delibera di una Giunta com. sulla tutela del territorio dall'invasione/immigrazioni perché il potere così come esercitato dal Comune non è previsto da alcuna disp. di legge

All'organo consiliare spetta in via generale ed esclusiva (art. 42, c. 2, lett. a del d.lgs n. 267/2000) l'esercizio del potere normativo che, quale peculiare caratteristica dell'autonomia dell'ente locale, si manifesta, oltre che nell'adozione dello statuto, anche nell'emanazione di regolamenti, atti a contenuto generale ed astratto, disciplinanti il comportamento, alla stregua di altre norme giuridiche, della generalità dei cittadini o di una determinata categoria di essi. Il potere regolamentare trova espresso e generale fondamento nell'art. 7 (e copertura costituzionale nell'art. 117 Cost., come riscritto dalla l. cost. n. 3/2001). Coerentemente con la delineata natura e con le funzioni dell'organo consiliare è da considerarsi del tutto speciale ed eccezionale la competenza della giunta comunale di emanare regolamenti, limitata ai soli "regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio". Ne consegue che, nel caso di specie, è illegittima la deliberazione della Giunta comunale di un ente locale avente ad oggetto la "tutela del territorio dall'invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti" per difetto di competenza, in quanto l'atto impugnato, adottato con deliberazione di Giunta, qualificato dal Comune come "atto di indirizzo", ha natura di regolamento e pertanto la deliberazione di che trattasi non poteva essere adottata dalla Giunta ma, ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. a) del d.lgs n. 267/ 2000, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio. Inoltre, il potere così come esercitato dal Comune (introduzione di plurimi obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune che intendono impegnarsi nell'accoglienza di immigrati e previsione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel caso di violazione di tali obblighi) non è previsto da alcuna disposizione di legge.

Materia: enti locali / regolamenti
Pubblicato il 09/01/2020

N. 00030/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01052/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2017, proposto da
Marco Faccioli, Associazione Radicale “Adelaide Aglietta”, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Barosio, Gabriele Molinari, Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

contro

Comune di San Germano Vercellese non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di San Germano Vercellese, 9 agosto 2017, n. 72, pubblicata sull'Albo pretorio del medesimo Comune di San Germano Vercellese dal 9 agosto 2017 al 24 agosto 2017, avente ad oggetto la “tutela del territorio sangermanese dall'invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Vercelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nel gravame si afferma che il ricorrente sig. Marco Faccioli è proprietario di un immobile nel Comune di San Germano Vercellese, che a fronte di tale disponibilità immobiliare il medesimo aveva valutato la possibilità di attivare le procedure di accoglienza di soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale ed asilo nel nostro Paese e che, a tal fine, era stata interpellata l’Associazione Radicale “Adelaide Aglietta”.

Nel gravame si evidenzia che, nelle more dell’avvio delle pratiche amministrative necessarie per aderire al programma ministeriale di “accoglienza diffusa”, il sig. Marco Faccioli e l’Associazione Radicale “Adelaide Aglietta” erano venuti a conoscenza delle prescrizioni imposte in materia dal Comune di San Germano Vercellese con la deliberazione della Giunta comunale 9 agosto 2017, n. 72.

Con il gravame indicato in epigrafe, notificato e depositato nei termini di legge, il sig. Marco Faccioli e l’Associazione Radicale “Adelaide Aglietta” hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di San Germano Vercellese avente ad oggetto la “tutela del territorio sangermanese dall'invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti”.

Avverso l’atto impugnato sono stati dedotti plurimi profili di illegittimità, quali: 1) Violazione di legge con riferimento: - all’art. 117 Costituzione ed all’art. 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, violazione del principio di legalità (anche con riferimento agli artt. 24, 97 e 113 Costituzione, nonché all’art. 1 della legge 241/1990), incompetenza; 2) Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, incompetenza; 3) Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ai principi generali in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, incompetenza, eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; 4) Violazione di legge con riferimento all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, violazione del principio di legalità (anche con riferimento agli artt. 23, 25 e 97 Cost.), eccesso di potere per difetto dei presupposti; 5) Eccesso di potere per sviamento.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli.

All’esito dell’udienza pubblica del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - In via preliminare il Collegio evidenzia che la sentenza viene emessa ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo e in conformità a quanto disposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 aprile 2015, n. 5.

Ai sensi dell’art. 74 citato, nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso il giudice decide con sentenza in forma semplificata, precisando che la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

2. – Il gravame è fondato e deve essere accolto per l’assorbente censura di difetto di competenza.

La deliberazione oggetto di impugnazione ha introdotto plurimi obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune di San Germano Vercellese che intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati, prevedendo altresì una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel caso di violazione di tali obblighi.

Il Collegio ritiene che l’atto impugnato, adottato con deliberazione di Giunta, qualificato dal Comune come “atto di indirizzo”, introducendo obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune di San Germano Vercellese che intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati nonché una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi, sotto questi profili, abbia natura di regolamento.

Pertanto, la deliberazione di che trattasi non poteva essere adottata dalla Giunta ma, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 267 del 2000, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio.

L’art. 42 citato infatti recita “1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi…”.

Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato che “All'organo consiliare spetta in via generale ed esclusiva (art. 42, comma 2, lett. a) l'esercizio del potere normativo che, quale peculiare caratteristica dell'autonomia dell'ente locale (art. 3, comma 4), si manifesta, oltre che nell'adozione dello statuto, anche nell'emanazione di regolamenti, atti a contenuto generale ed astratto, disciplinanti il comportamento, alla stregua di altre norme giuridiche, della generalità dei cittadini o di una determinata categoria di essi. Il potere regolamentare trova espresso e generale fondamento nell'art. 7 (e copertura costituzionale nell'art. 117 Cost., come riscritto dalla legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3)…Coerentemente con la delineata natura e con le funzioni dell'organo consiliare è da considerarsi del tutto speciale ed eccezionale la competenza della giunta comunale di emanare regolamenti, limitata ai soli "regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio" (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5287; sul punto anche T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 aprile 2016, n. 145).

Per completezza, il Collegio osserva che il potere così come esercitato dal Comune di San Germano Vercellese (introduzione di plurimi obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune di San Germano Vercellese che intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati e previsione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel caso di violazione di tali obblighi) non è previsto da alcuna disposizione di legge.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per l’assorbente censura di difetto di competenza e, per l’effetto, deve essere annullata la deliberazione della Giunta Comunale di San Germano Vercellese, 9 agosto 2017, n. 72.

In virtù della regola della soccombenza il Comune di San Germano Vercellese è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate come in dispositivo. Spese compensate con il Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di San Germano Vercellese, 9 agosto 2017, n. 72.

Condanna il Comune di San Germano Vercellese al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Marco Faccioni e dell’Associazione Radicale “Adelaide Aglietta”, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate con il Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Vincenzo Salamone
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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