HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sardegna, sez. II, 2/1/2020 n. 8
Sull'inapplicabilità del principio di "rotazione degli inviti" nelle procedure di gara precedute da avviso pubblico per la manifestazione di interesse

Il principio di rotazione è obbligatorio negli appalti "sotto soglia" comunitaria, ove i potenziali partecipanti sono, per la maggior parte, piccole e medie imprese a carattere locale. L'applicazione di questo principio tutela l' avvicendamento (in primo luogo negli inviti e, conseguentemente, nell'aggiudicazione) fra i diversi operatori economici aspiranti.Il principio di rotazione opera (e deve operare) nelle "procedure negoziate" in cui l'amministrazione appaltante "non" consente, alla fonte, la partecipazione da parte di "tutti" gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte "selezionata", da essa stessa, tramite la scelta nell'individuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti). La partecipazione, in tal caso, non è generale ma è consentita soltanto su invito. L'invito diviene espressione di discrezionalità della PA in ordine alla "scelta" di quali operatori da ammettere alla competizione per l'aggiudicazione del contratto pubblico. In tale contesto (e solo in tale contesto) la sussistenza di una "selezione ristretta" dei soggetti da invitare implica che , qualora nella rosa vi sia anche l'operatore uscente (con pretermissione di altri), scatta la tutela del principio di rotazione, per garantire l'avvicendamento. Il "persistente" invito rappresenta un "favor" nei confronti del precedente aggiudicatario, con vulnus degli interessi pubblici e privati. In tal caso opera il sistema di tutela della garanzia del "principio di rotazione". Pertanto, il caso di specie, non rientra in tale fattispecie normativa, delineata nell'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016. Nella procedura sotto soglia attuata dal Comune non è stata compiuta alcuna "a monte", nell'individuazione degli operatori economici da ammettere o da escludere. Il Comune ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite "avviso pubblico", per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta "a tutte" le Società Cooperative di tipo "B", senza operare alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla procedura negoziata. La pubblicazione dell'Avviso rendeva, infatti, possibile l'"adesione" da parte di tutte le Cooperative sociali interessate, iscritte all'Elenco speciale. Tutte le Cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo Regionale, potenzialmente, potevano partecipare. Per l'effetto la procedura è da considerarsi indubbiamente "aperta" al mercato, in merito alla quale non può trovare applicazione il meccanismo di "rotazione degli inviti", in quanto è l'applicazione di tale principio che verrebbe a determinare una reale illegittima lesione della concorrenza.

Il principio di rotazione non può trasformarsi in una dalla partecipazione alle gare, infatti: "Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un'amministrazione, ma significa non favorirlo". Questo sistema di scegliere i soggetti da invitare elimina in radice ogni discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione degli operatori, individuazione che è lasciata al mercato. Quel che avviene nella realtà è che si tramuta la procedura negoziata in una modalità aperta di partecipazione alla gara con forme semplificate. Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l'esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza.


Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 02/01/2020

N. 00008/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA PRESSA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI LULA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri N° 32;

nei confronti

BARONIA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Zizi, Stefano Pittorra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

*per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- della determinazione n. 95 del 8-10 luglio 2019 (R.G. n. 245 del 10.07.2019), pubblicata all'Albo Pretorio On Line del medesimo Comune in data 17 luglio 2019, avente ad oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AVVIO DEI CANTIERI COMUNALI ai sensi dell'art. 29 comma 36 della L. R. n.5/2015 (art. 36, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016) - Annualità 2019-2020-2021 – Presa d'atto verbale di gara”, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lula determinava di prendere atto del verbale di gara relativa alla procedura negoziata di che trattasi del 5 luglio 2017, nella parte in cui ha disposto L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA BARONIA VERDE invece che della Cooperativa La Pressa, odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi:

a) la LETTERA DI INVITO alla Cooperativa Baronia Verde di partecipazione alla procedura negoziata indetta con determinazione n. 59 del 13.5.2019 del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Comune di Lula;

b) la nota del R.U.P., Antonio Marras, in data 15.07.2019, prot. 3200, avente ad oggetto “Cantieri Comunali per l'occupazione di cui all'art. 29 comma 36 L.R. n. 5/2015 – Triennio 2019 – 2020 – 2021 – Vostra richiesta di annullamento aggiudicazione provvisoria e atti conseguenti”;

c) l'eventuale provvedimento adottato ai sensi del combinato disposto degli art. 32 comma 7 e 33 del D. Lgs 50/2016.

*Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI per l’annullamento:

della determinazione n. 127 del 30 settembre 2019 (reg. Gen. N. 351 del 30/09/2019) del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lula, pubblicata il successivo 16 ottobre all’Albo Pretorio on line (nota di pubblicazione n. 542) avente ad oggetto: “DICHIARAZIONE EFFICACIA, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, della determinazione n. 95 del 08.07.2019 per l’avvio dei cantieri comunali ai sensi dell’art. 29 comma 36 della L.R. n. 5/2015, Art. 36, comma 7 del d”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lula e di Baronia Verde Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione di G.C. n. 36 del 9.5.2019 il Comune di Lula prevedeva di continuare l’attività dei c.d. ‘Cantieri verdi’ (per il triennio 2019-2021) istituiti, ai sensi dell’art. 29 comma 36 della L.R. n. 5/2015, a scopi occupazionali in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali.

La Giunta delegava al Servizio degli Affari Generali l’avvio delle fasi preliminari volte alla programmazione dell’attività, tra cui la ricerca di idonea <Cooperativa di tipo B> per l’affidamento e la gestione dei soggetti da impiegare nei cantieri.

L’Amministrazione, con la determinazione n. 59 del 13.5.2019 del Responsabile del Servizio degli Affari Generali, dava avvio ad una <procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b)> del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Veniva pubblicato dal Comune di Lula, nell’Albo Pretorio, Online la determinazione (n. 59 del 13/05/2019) di pubblico “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, da parte di Cooperative sociali di tipo “B”, alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi degli articoli 36, comma 2 lett. b) e 7 del d.lgs. 50/2016 per l’avvio e realizzazione di “Cantieri verdi” per il triennio 2019 - 2020 - 2021, per la presentazione di un “progetto di inserimento lavorativo, finalizzato all’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 dei cantieri comunali CIG Z2C8344AF” , con termine di scadenza previsto per il giorno 28.5.2019.

Progetto avente ad oggetto la “prevenzione degli incendi, dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive”.

L’ importo globale a base d’asta veniva previsto, per l’intero triennio interessato, in € 247.795,88 (circa 82.000 euro pro anno) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel rispetto di tale termine aderivano all’avviso pubblico (solamente) cinque operatori economici (necessariamente Cooperative sociali).

Tali Cooperative sono state poi (tutte) invitate dal Comune, con note 5/6/2019, a preparare e depositare i propri progetti-offerte e le relative proposte economiche entro le ore 12 del 13/06/2019.

A causa di errori materiali che non avevano consentito di far pervenire la comunicazione a tutti gli invitati, l’Amministrazione Comunale ha dovuto disporre la sospensione della procedura.

Con successiva determinazione del Servizio Affari Generali del 15/6/2019 n. 87 veniva disposta la prosecuzione della gara tramite la piattaforma digitale Sardegna Cat.

Soltanto tre operatori economici (La Pressa - ricorrente, e le Società Cooperative Baronia Verde, odierna controinteressata, e Social Eco) presentavano il proprio progetto-offerta.

In data 5/7/2019 venivano aperte le buste ed esaminate dall’Amministrazione le offerte , con redazione del verbale e della graduatoria provvisoria e con individuazione della Società Cooperativa Baronia Verde come aggiudicataria provvisoria, avendo essa totalizzato il punteggio complessivo massimo pari a 100/100 ( seconda classificata “La Pressa” con 94,77 punti; terza classificata la Social Eco con punti 85,27).

In questo contesto la ricorrente veniva a conoscenza del risultato di gara e delle generalità dei partecipanti.

Con determinazione n. 95 del 8/7/2019 il Responsabile del Servizio Affari Generali formalizzava l’aggiudicazione della gara in favore di “Baronia Verde”.

La ricorrente presentava istanza d’accesso agli atti di gara, accolta dal Comune il 9/7/2019.

La Cooperativa “La Pressa”, con nota del 12/07/2019, inoltrava al Comune istanza di autotutela per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, richiamando, in particolare, la normativa inerente il “principio di rotazione” degli incarichi, sostenendo che la Cooperativa Baronia Verde non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto “assegnataria uscente” per il medesimo e/o analogo servizio.

L’istanza veniva respinta dal R.U.P. con nota motivata n. 3200 del 15/7/2019 , recante le seguenti precisazioni

Il principio di rotazione non impone il mancato invito o l’esclusione del precedente affidatario laddove le procedure semplificate previste dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016, individuino gli operatori economici non per scelta da elenchi o da inviti diretti, ma a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici per invitare a manifestare l’interesse a successivi inviti a presentare offerte. Nella fattispecie, infatti, questa stazione appaltante non ha scelto direttamente i soggetti da invitare ma ha invece proceduto ad una preliminare indagine esplorativa del mercato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, Pur trattandosi dunque di procedura negoziata, ha di fatto dato la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare una eventuale offerta. Per ciò stesso ha rispettato il principio di rotazione che non significa aprioristicamente chi ha eventualmente lavorato correttamente, né con la non estromissione di questo, in alcun modo lo ha favorito”.

L’iter procedimentale si è concluso il 17/7/2019 con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione nell’Albo Pretorio online del Comune di Lula.

Con ricorso depositato il 13/9/2019 la Società Cooperativa La Pressa ha impugnato l’esito della selezione, chiedendo l’annullamento:

-della determinazione n. 95 del 8/7/2019;

-della presa d’atto del verbale di gara relativa alla procedura negoziata del 5/7/2019;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, tra cui:

a)la lettera di invito alla Cooperativa Baronia Verde alla procedura negoziata;

b)la nota del R.U.P. n. 3200 del 15/7/2019;

c)l’eventuale provvedimento adottato ai sensi del combinato disposto degli art. 32 comma 7 e 33 del d.lgs. 50/2016.

Ha chiesto, inoltre, che venga accertato il diritto di aggiudicazione della gara in proprio favore, sotto forma di risarcimento dei danni in forma specifica ai sensi dell’art. 124 cpa.

La censura prospettata si incentra nella asserita violazione dell’art. 36, commi 1 e 2 d.lgs 50/2016, in particolare del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” , in considerazione, anche, delle Linee Guida dell’A.N.A.C. (punti 3.6 e 3.7), approvate con delibere n.1097 del 26/10/2016 e n. 206 dell’ 1/3/2018.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Lula che la controinteressata Società Cooperativa Sociale Baronia Verde, chiedendo il rigetto del ricorso.

Baronia Verde eccepisce anche l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del verbale del RUP, che assegnava i punteggi di gara, già alla data del 5/7/2019, ed il ricorso è stato notificato solo il 6/9/2019, ossia oltre i 30 giorni di termine imposti dal codice del processo amministrativo (al netto della sospensione feriale dei termini).

Il Comune di Lula ribadisce , nel merito, le motivazioni contenute nella determina di aggiudicazione e nel provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica dell’11/12/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Il thema decidendum attiene a una gara svoltasi presso il Comune di Lula nelle forme di una “procedura negoziata sotto soglia comunitaria disciplinata dal d.lgs. 50/2016 all’art. 36 commi 2 lett. b) e 7”.

Sostanzialmente i motivi aggiunti (avverso la declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione) sono confermativi delle censure contenute nel ricorso principale e possono essere trattati con unitarietà.

Lamenta la ricorrente La Pressa che, in violazione dell’art. 36 Codice 50/2016, non sarebbe stato rispettato dall’Amministrazione il “principio di rotazione”, che dovrebbe garantire un sostanziale avvicendamento delle imprese invitate.

L’oggetto dell’appalto era costituito dai seguenti servizi (cfr. doc. 3):

affidamento del servizio di gestione e realizzazione di un cantiere occupazionale, i cui elementi descrittivi di dettaglio sono i seguenti: 1) prevenzione diffondersi discariche abusive; 2) prevenzione incendi; 3) manutenzione verde pubblico; 4) realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia degli edifici comunali; 5) pulizia marciapiedi e strade; 6) attività di manutenzione e pulizia di aree verdi”.

Parte ricorrente evidenzia che la Società Cooperativa Sociale Baronia Verde (nuova aggiudicataria) era, in precedenza, risultata già affidataria di servizi rientranti nella stessa categoria e/o tipologia; in particolare menziona:

- l’ <affidamento della gestione del progetto Cantiere Verde anno 2018 - Programma per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo>, in forza della determinazione (di pochi giorni anteriore) n. 68 del 28/6/2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lula (importo 33.453 euro);

- “gestione del cantiere Lavoras – progetto edilizia che prevede l’assunzione di un muratore e di due manovali delle liste fornite dall’Aspal” dell’importo di € 40.239, di cui alla Determinazione n. 53 del 10.06.2019;

- “programma di intervento per l’aumento del patrimonio boschivo” dell’importo di € 31.904, di cui alla determinazione n. 45 del 26.06.2018.

Ravvisando, specie con riferimento alla prima aggiudicazione, l’ analogia dell’ oggetto con il cantiere da avviare di cui è causa.

Da ciò la ricorrente fa discendere la supposta violazione del “principio di rotazione” che governa le procedure negoziate <sotto soglia> comunitaria.

In sua applicazione la Cooperativa Sociale La Pressa sostiene che Baronia Verde non avrebbe potuto partecipare alla gara (e, tanto meno, risultarne vincitrice).

Il ricorso è infondato.

Il “principio di rotazione” è peculiare per le procedure di gara cd. “negoziate”, alle quali , solitamente, accedono un numero di partecipanti limitato ed inferiore rispetto alle gare “aperte”.

L’esigenza di garantire una “rotazione” degli operatori economici aggiudicatari risponde, ad una pluralità di interessi.

Innanzitutto il “principio di rotazione” è posto a presidio dei principi fondanti l’azione amministrativa, che deve rispettare i principi di cui all’art. 97 Costituzione.

L’aggiudicazione “reiterata” di contratti pubblici, in favore del medesimo operatore economico, può implicare, in questa soglia di contratti, un contrasto con l’interesse pubblico.

L’affidamento di opere e servizi al medesimo operatore economico, in forza di ripetuti “inviti”, determinerebbe la creazione di posizioni privilegiate, in spregio al principio di imparzialità, con violazione del principio di rotazione previsto dal legislatore.

Il mancato rispetto del principio di rotazione avrebbe, come conseguenza, il consolidamento di una posizioni di rendita dell'operatore economico, che potrebbe così vantare un rapporto “preferenziale” con la stazione appaltante.

Il che determinerebbe un grave pregiudizio del principio di concorrenza , in quanto l’operatore “reiterato aggiudicatario” risulterebbe operare in una quota di mercato “selezionata”.

Occorre , sul punto, approfondire quale è, nello specifico, il peculiare contesto entro il quale il principio di rotazione risulta essere obbligatorio.

Tale principio è applicabile negli appalti “sotto soglia” comunitaria, ove i potenziali partecipanti sono, per la maggior parte, piccole e medie imprese a carattere locale.

L’ applicazione di questo principio tutela l’ avvicendamento (in primo luogo negli inviti e, conseguentemente, nell’aggiudicazione) fra i diversi operatori economici aspiranti.

In sostanza il principio di rotazione opera (e deve operare) nelle “procedure negoziate” in cui l’amministrazione appaltante “non” consente, alla fonte, la partecipazione da parte di “tutti” gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte “selezionata”, da essa stessa, tramite la scelta nell’individuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti).

La partecipazione, in tal caso, non è generale ma è consentita soltanto su invito.

L’invito diviene espressione di discrezionalità della PA in ordine alla “scelta” di quali operatori da ammettere alla competizione per l’aggiudicazione del contratto pubblico.

In tale contesto (e solo in tale contesto) la sussistenza di una “selezione ristretta” dei soggetti da invitare implica che , qualora nella rosa vi sia anche l’operatore uscente (con pretermissione di altri), scatta la tutela del principio di rotazione, per garantire l’avvicendamento.

Il “persistente” invito rappresenta un “favor” nei confronti del precedente aggiudicatario, con vulnus degli interessi pubblici e privati. In tal caso opera il sistema di tutela della garanzia del “principio di rotazione”.

Ma il caso in esame non rientra in tale fattispecie normativa, delineata nell’articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016.

Nella procedura sotto soglia attuata dalla stazione appaltante (il Comune di Lula) non è stata compiuta alcuna <scelta discrezionale> “a monte”, nell’individuazione degli operatori economici da ammettere o da escludere.

Il Comune ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite “avviso pubblico”, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta “a tutte” le Società Cooperative di tipo “B”. Senza operare alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla procedura negoziata.

La pubblicazione dell’ Avviso rendeva possibile “adesione” da parte di tutte le Cooperative sociali interessate, iscritte all’Elenco speciale.

Le Cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo Regionale (come evidenzia la difesa del Comune) sono 565 (Albo aggiornato al 23.04.19) e tutte, potenzialmente, potevano partecipare. Per l’effetto la procedura era da considerarsi indubbiamente “aperta” al mercato.

Ciò esclude che l’Amministrazione abbia esercitato, in concreto, un potere discrezionale (selettivo/limitativo), tale da favorire l’operatore uscente e in danno ad altri soggetti aspiranti.

Nel caso in esame le Cooperative che avevano presentato la manifestazione d'interesse (dopo l’Avviso pubblico) sono state solamente 5, ed il Comune le ha “tutte” invitate a presentare l'offerta tecnica/economica.

Poi solo 3 di queste 5 hanno, in concreto, deciso di partecipare (autonomamente le altre due hanno ritenuto di non formulare l’offerta).

Dunque il Comune non ha compiuto nè scelte, né sorteggi per delimitare la rosa dei partecipanti:

è la logica del mercato che ha “autodeterminato” quali operatori-Cooperative avevano, in concreto, interesse a competere.

Essenzialmente la gara ha assunto i connotati di procedura “aperta”, essendo rivolta a “tutti” i soggetti interessati (tramite Avviso pubblico).

In tale specifico contesto fattuale-giuridico la pretesa “esclusione” della controinteressata, in ritenuta applicazione del ‘principio di rotazione’, determinerebbe, in realtà, una “significativa contrazione”, illegittima, del numero di imprese partecipanti , con lesione effettiva del principio di concorrenza.

Come evidenziato dalla giurisprudenza “Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima” (T.a.r. Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017 n. 816).

Il Comune di Lula ha posto in essere, nella sostanza, una procedura “aperta”, in merito alla quale non può trovare applicazione il meccanismo di “rotazione degli inviti”, in quanto è l’applicazione di tale principio che verrebbe a determinare una reale illegittima lesione della concorrenza.

In questo quadro è infondata la pretesa di applicazione del principio di rotazione, argomentazione portante del ricorso.

L’inapplicabilità, in tali contesti peculiari, del principio è stata già affermata sia dalla giurisprudenza , ormai costante, sia dalle Linee Guida dell’ANAC (n. 4 al punto 3.6, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 26 ottobre 2016, n. 1097; poi aggiornate con delibera dello stesso Consiglio 1 marzo 2018, n. 206).

Proprio per evitare il determinarsi di lesioni “inverse”.

Si richiama la sentenza di questo Tribunale n. 493 del 22/05/2018 che ha affermato, sul punto, che:

Il principio di rotazione, lo si ribadisce ancora, non può essere considerato una causa di esclusione dalle gare non codificata.

Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l’esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza. Allorquando, proprio all’esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, come nel caso di specie, l’esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata come vorrebbe la ricorrente”.

Evidenziando che il principio di rotazione non può trasformarsi in una <non codificata causa di esclusione> dalla partecipazione alle gare, precisando che:

Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un'amministrazione, ma significa non favorirlo”.

“… Questo sistema di scegliere i soggetti da invitare elimina in radice ogni discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione degli operatori, individuazione che è lasciata al mercato.

Quel che avviene nella realtà è che si tramuta la procedura negoziata in una modalità aperta di partecipazione alla gara con forme semplificate.

...Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l’esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza. Allorquando, proprio all’esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, come nel caso di specie, l’esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata come vorrebbe la ricorrente”.

... “La condotta dell’amministrazione è pertanto perfettamente in linea con l’art. 36 del Codice dei contratti, con la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione (linee guida n. 4) e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (paradigmatica in questo caso è la sentenza del Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125). Il motivo è, per tutte queste ragioni, infondato.”.

E le motivazioni del TAR Sardegna sono state fatte proprie dal RUP del Comune di Lula nella nota prot. 3200 del 15/7/2019 (riportata nella parte in fatto), in risposta alla richiesta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria formulata da La Pressa in data 12/7/2019.

Del pari è utile richiamare, anche, l’orientamento dell’ ANAC , che , sul punto, è stata chiara nel sostenere che:

la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (Paragrafo 3 – Capoverso 3.6, cit.).

In definitiva applicare il principio di cui all’art. 36 del codice degli appalti in una gara sostanzialmente “aperta” quale quella de qua, scevra da ogni forma di “libera scelta” della PA in ordine agli “inviti” da trasmettere, si risolverebbe in un’ingiusta <esclusione> preventiva dell’aggiudicataria uscente.

Il consentire a tutte le possibili Cooperative sociali, potenzialmente interessate, di partecipare alla procedura negoziata non è parificabile alla “scelta” di restringere, a monte, la platea dei potenziali aggiudicatari.

In questo scenario l’applicazione generalizzato del “principio di rotazione” si trasformerebbe da strumento giuridico teso a mantenere intatte le condizioni di un mercato concorrenziale, ad un metodo capace di causarne una (inammissibile) alterazione.

In conclusione va rigettata la domanda della ricorrente La Pressa di esclusione della controinteressata, aggiudicataria di altri servizi simili/analoghi (uscente o ancora in essere), ritenendo che essa non avrebbe potuto prendere parte alla gara in procedura negoziata , in applicazione del codificato “principio di rotazione”.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge .

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 4.000 , ripartite per la metà, in favore di ciascuna delle parti costituite (2.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune; e 2.000, oltre accessori di legge, in favore della Baronia Verde Società Cooperativa Sociale).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Grazia Flaim Francesco Scano
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici