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TAR Liguria, Sez. II, 20/11/2019 n. 884
Il comune non può revocare la gestione in house del servizio integrato rifiuti in quanto è competente la Provincia

Deve essere annullato, in quanto realizza nella sostanza l'esproprio delle prerogative provinciali, l'atto con cui il consiglio comunale ha provveduto alla revoca dell'affidamento in house del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati. Alla luce, infatti, della disciplina normativa in materia di gestione dei rifiuti urbani che ha previsto il subentro della provincia nei rapporti contrattuali dei comuni e il mantenimento delle gestioni in house esistenti fino alla naturale scadenza, deve escludersi che il comune possa legittimamente precostituirsi le condizioni per la revoca dell'affidamento in house in essere semplicemente dismettendo le proprie partecipazioni nella società in house.

Materia: ambiente / rifiuti

Pubblicato il 20/11/2019

N. 00884/2019 REG.PROV.COLL.

 

N. 00101/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Veronica Allegri, Pietro Piciocchi, Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Piciocchi in Genova, via Assarotti 48/6;

 

contro

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fantappie', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre n. 10/12;

 

nei confronti

Acam Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;

Iren S.p.A. non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lerici n. 47 del 9 novembre 2018, avente ad oggetto “Ritiro e dichiarazione di inefficacia e/o di decadenza della delibera di consiglio comunale n. 28 del 15/06/2005 di affidamento in house ad Acam Spa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati, valorizzazione della raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti” nella parte in cui dispone:

 

(1) “di prendere atto che è venuto meno il presupposto logico-giuridico necessario per la perdurante validità ed efficacia della delibera in oggetto, come meglio riportato nelle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, e pertanto di ritirare e comunque dichiarare l'inefficacia e/o la decadenza della delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/2005 nella parte in cui dispone l'affidamento in house ad Acam Spa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati, valorizzazione della raccolta differenziata”;

 

(2) “di dare atto che il ritiro della delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/2005 ha effetto caducante sui rapporti contrattuali che comunque sono già scaduti e in ogni caso su quelli a scadere che sulla predetta delibera si fondavano. Di dare altresì atto che non si intende rinnovare con Acam alcun rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e il centro di raccolta di Scoglietti, in quanto privi del presupposto logico-giuridico della partecipazione in house del Comune di Lerici”;

 

(3) “di dare atto che la presente delibera costituisce manifestazione di volontà e atto di impulso agli organi competenti per la predisposizione di una determina a contrarre e di indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del servizio pubblico di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati, valorizzazione della raccolta differenziata che potrà esercitare l'attività solo fino all'inizio della gestione unitaria da parte del soggetto individuato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale”.

 

della Determinazione a contrarre n. 1061 del 22 maggio 2019 del Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale del Comune di Lerici, per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel territorio comunale (doc. n. 5); di tutti gli atti connessi e collegati, anteriori e conseguenti, ed in particolare, ove occorrer possa, (i) del bando di gara telematica a procedura aperta, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Lerici (SP)”, CIG 7914667DD0, CUP B59E19000400004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23 maggio 2019 (doc. n. 6); (ii) della documentazione di gara, compresi Disciplinare (doc. n. 7), Capitolato Speciale (doc. n. 8) e relativi allegati.

 

- del provvedimento di rettifica dell'“Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche”, spedito in data 24 giugno 2019 (doc. n. 9), con il quale il Comune di Lerici ha provveduto a modificare il bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Lerici (SP)”, CIG 7914667DD0, CUP B59E19000400004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23 maggio 2019; - di tutti gli atti connessi e collegati, anteriori e conseguenti, ed in particolare, ove occorrer possa, della documentazione di gara, compresi Disciplinare, Capitolato Speciale e relativi allegati, come risultanti dalle modifiche apportate dal provvedimento di rettifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lerici e di Acam Ambiente S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2019 e depositato il 13 febbraio 2019 la Provincia della Spezia ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lerici n. 47 del 9 novembre 2018, avente ad oggetto “Ritiro e dichiarazione di inefficacia e/o di decadenza della delibera di consiglio comunale n. 28 del 15/06/2005 di affidamento in house ad Acam Spa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati, valorizzazione della raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Avverso il provvedimento impugnato sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento impugnato. Violazione dei diritti di partecipazione della Provincia di La Spezia, in quanto, essendo la Provincia unica titolare delle competenze in materia e ponendosi l’atto impugnato come lesivo delle stesse la Provincia avrebbe dovuto essere coinvolta nella procedimento finalizzato alla sua adozione;

Incompetenza. Violazione dell’art. 16, L.R. Liguria n. 1/2014, dell’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, nonché dell’art. 24, L.R. Liguria n. 12/2015 e dell’art. 21- octies, L. n. 241/1990, in quanto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2014 n. 1 l’assunzione delle decisioni relative alle modalità di gestione dei servizi in materia di gestione integrata dei rifiuti sono di competenza della Provincia;

Incompetenza. Violazione dell’art. 16, L.R. Liguria n. 1/2014, dell’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, nonché dell’art. 24, L.R. Liguria n. 12/2015 e dell’art. 21- octies, L. n. 241/1990, in quanto anche nella parte in cui la deliberazione impugnata dà impulso agli uffici per l’indizione di una gara è afflitto dai medesimi vizi dedotti con il secondo motivo di ricorso;

Violazione dell’art. 200, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13, comma 2, lett. c), L.R. Liguria n. 1/2014. Violazione degli obiettivi di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. Violazione del Piano d’Area adottato dalla Provincia di La Spezia in data 6 agosto 2018. Violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni. Violazione dell’art. 97, Cost. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990, in quanto la deliberazione impugnata si pone in contrasto con gli obbiettivi di progressivo superamento della parcellizzazione delle gestione e dell’unificazione delle stesse;

Violazione dell’art. 10, comma 1, L.R. Liguria n. 1/2014, in quanto non ricorrerebbero le condizioni previste dalla norma per la gestione autonoma del servizio da parte del Comune di Lerici.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lerici e Acam Ambiente.

Con atto notificato in data 21 giugno 2019 e depositato in data 4 luglio 2019 la Provincia della Spezia ha impugnato la Determinazione a contrarre n. 1061 del 22 maggio 2019 del Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale del Comune di Lerici, per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel territorio comunale.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dall’illegittimità della presupposto deliberazione impugnata in principalità.

Con atto notificato in data 24 luglio 2019 e depositato in data 31 luglio 2019 la Provincia della Spezia ha impugnato l provvedimento di rettifica dell'“Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche”, spedito in data 24 giugno 2019 (doc. n. 9), con il quale il Comune di Lerici ha provveduto a modificare il bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Lerici (SP)”, CIG 7914667DD0, CUP B59E19000400004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23 maggio 2019.

L’impugnativa ha dedotto l’illegittimità derivata dall’illegittimità dei precedenti atti.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2019 il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è rivolto, avverso l’atto con cui il Consiglio comunale di Lerici ha provveduto al ritiro e alla dichiarazione di inefficacia e/o di decadenza della delibera di consiglio comunale n. 28 del 15/06/2005 di affidamento in house ad Acam Spa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere una ricognizione della normativa nazionale e regionale rilevante ai fini della decisione della controversia.

Si possono prendere le mosse dall’art. 118 Cost., a mente del quale “1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Con specifico riguardo al tema della gestione dei rifiuti urbani, l’art. 200 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 prevede che “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative”.

Inizialmente, l’art. 201 del codice dell’ambiente prevedeva l’istituzione di apposite autorità d’ambito, cui partecipavano obbligatoriamente gli enti locali e cui era trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Successivamente, le autorità d’ambito sono state soppresse per effetto dell’art. 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha disposto che “[…] Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Orbene, la Regione Liguria ha provveduto con la legge regionale 24.2.2014, n. 1 (recante norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), la quale – per quanto qui interessa – ha demandato alle province: - l’organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, sulla base di uno specifico Piano d'area, da approvarsi entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 14 commi 3 e 4 L.R. n. 1/2014); - la definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi (art. 16 comma 2 lett. d L.R. n. 1/2014); - la assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo prescelto (art. 16 comma 2 lett. e L.R. n. 1/2014); - il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi (art. 16 comma 2 lett. f L.R. n. 1/2014).

Giova altresì rilevare come, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della citata L.R. n. 1/2014, “nell'attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale”.

L’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti è avvenuta con deliberazione del consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015, e, al fine di disciplinare il periodo precedente l’approvazione dei subordinati piani d’area da parte delle province, è stata approvata la specifica disposizione transitoria di cui all’art. 24 della L.R. 7.4.2015, n. 12 (in vigore dal 17.12.2015), a mente del quale: “[…] la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite: - subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni; - nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area; - mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi” (comma 2 lett. a); […] “Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020” (comma 2-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° dicembre 2015, n. 20).

In sostanza, in vista del perseguimento dell’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna area, la legislazione regionale ha: - demandato alla provincia la competenza in ordine ai “nuovi affidamenti”, cioè quelli conseguenti alla naturale scadenza di una gestione in atto; - salvaguardato senz’altro le gestioni affidate dai comuni secondo il modulo dell’in house frazionato (o pluripartecipato, o a controllo analogo congiunto, di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del d. lgs. n. 50/2016) già operative tra più comuni dell’area (art. 14 u.c. L.R. n. 1/2014).

Ai comuni è stata invece sottratta, a favore della provincia, la competenza a disporre futuri affidamenti all’esito di procedure di gara, le quali ultime sono state fatte salve soltanto ove già indette alla data (17.12.2015) di entrata in vigore della legge (art. 24 comma 3 L.R. n. 12/2015).

Ciò chiarito in punto di diritto, in punto di fatto occorre constatare come la gestione del servizio rifiuti nel comune di Lerici fosse stata affidata, secondo il modulo dell’in house a controllo analogo congiunto, ad ACAM s.p.a. (deliberazione C.C. n. 28 del 15/6/2005), nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento (art. 113 comma 5 lett. c del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Pertanto, da un primo punto di vista, in forza dell’art. 14 comma 6 della L.R. n. 1/2014 e della disposizione transitoria di cui all’art. 24 comma 2 lett. a) terzo alinea della L.R. n. 12/2015, la gestione in house del servizio rifiuti da parte di ACAM, in quanto omogenea fra più comuni, sarebbe stata salvaguardata e avrebbe dovuto mantenersi in capo al comune di Lerici fino alla scadenza naturale dell’originario affidamento (31/12/2028).

Da altro punto di vista tutte le decisioni riguardanti i nuovi affidamenti del servizio rifiuti nei comuni sono state attribuite alla Provincia (art. 16 L.R. n. 1/2014 e 24 comma 2 della L.R. n. 12/2015), fatte salve soltanto le gare già indette dai comuni prima del 17.12.2015 (data di entrata in vigore della L.R. n. 12/2015), a seguito della intervenuta scadenza naturale di un affidamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono si appalesa la fondatezza della impugnativa della Provincia.

Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Lerici.

Si sostiene la tardività del ricorso siccome notificato in data 14 – 18 gennaio 2019 a fronte della pubblicazione della deliberazione impugnata avvenuta fino al 26 novembre 2018. Il ricorso sarebbe, pertanto, stato notificato successivamente alla scadenza del termine di impugnazione di cui all’art. 120 c.p.a..

L’eccezione non è fondata.

A tal riguardo la norma di cui all’art. 120 c.p.a. è chiara nel circoscrivere la propria operatività ai soli “atti delle procedure di affidamento” il precedente art. 119 c.p.a. contempla, invece, genericamente, i “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento”.

Dal confronto testuale delle norme si evince come la revoca in autotutela avvenuta a distanza di anni di un affidamento in house non posso essere ricompresa nel novero degli atti della procedura di affidamento che nella specie non è avvenuta.

Da altro punto di vista il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso della Provincia della Spezia sia inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti alla Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lerici impugnata in principalità.

In particolare tali atti sarebbero: la Delibera n. 4/2017, con cui l’Amministrazione comunale non ha approvato il Piano industriale di Acam S.p.a.; la Delibera n. 2/2018, con cui l’Amministrazione comunale ha sottoscritto l’Ac-cordo di investimento concluso tra Acam Ambiente S.p.a. ed Iren S.p.a. come mero socio venditore; la Delibera n. 3/2018, con cui l’Amministrazione comunale ha approvato l’alienazione della partecipazione diretta in Acam S.p.a..

L’eccezione non è fondata.

Deve escludersi, infatti, che alla luce del quadro normativo di cui si è dato conto in precedenza gli atti di cui sopra assumano un rilievo pregiudiziale rispetto alla deliberazione comunale oggi impugnata dalla Provincia.

Invero alla luce della disciplina normativa di cui all’art. 24 della L.R. 7.4.2015, n. 12che ha previsto il subentro della Provincia nei rapporti contrattuali dei Comuni e il mantenimento delle gestioni in house esistenti fino alla naturale scadenza deve escludersi che il Comune possa legittimamente precostituirsi le condizioni per la revoca dell’affidamento in house in essere semplicemente dismettendo le proprie partecipazioni nella società in house. La salvaguardia delle gestioni esistenti esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità dipendenza degli atti del Comune quale socio della società in house e l’atto oggi impugnato.

Con una terza eccezione si sostiene la carenza di interesse della Provincia.

L’eccezione è infondata.

La Provincia è ente responsabile dell’affidamento di tale categoria di servizi. E’ evidente che la delibera impugnata frustra tali prerogative.

In tale ordine di idee la Provincia con deliberazione 6 agosto 2018 n. 48 ha approvato l’aggiornamento al piano d’area per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia della Spezia, in cui si è preso atto, tra l’altro, della prosecuzione della gestione in house del servizio da parte di una serie di Comuni tra i quali anche Lerici fino alla naturale scadenza del contratto fissata nel 2028.

E’ evidente che la deliberazione impugnata appare in contrasto con tale deliberazione Provinciale onde l’interesse della Provincia ad ottenerne l’annullamento.

Il ricorso pienamente ammissibile è anche fondato.

In particolare si appalesa fondato il motivo relativo al difetto di comunicazione di avvio del procedimento dal momento che il provvedimento impugnato interferisce con le competenze provinciali onde la necessità del rispetto delle garanzie partecipative.

A tal riguardo non ha pregio l’eccezione secondo la quale in ossequio al principio del contrarius actus la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe dovuto essere inviata alla Provincia cosi come non era stata inviata al momento dell’affidamento.

La sopravvenuta competenza provinciale in materia imponeva, infatti, l’invio di tale comunicazione.

Sono altresì fondati il secondo e il terzo motivo in quanto la deliberazione del Consiglio comunale interviene in una materia ormai attribuita alla competenza della Provincia con conseguente incompetenza comunale.

A tal riguardo non è fondata la prospettazione secondo la quale la competenza sull’atto di ritiro sarebbe in capo all’ente che l’atto ha emanato. Tale tesi, valida, in generale, omette di considerare la sopravvenuta competenza provinciale in materia e l’esercizio delle proprie prerogative da parte della Provincia con la deliberazione 6 agosto 2018 n. 48.

Alla luce del mutato quadro legislativo e alla luce degli atti medio tempore emessi il provvedimento impugnato realizza nella sostanza l’esproprio delle prerogative provinciali.

Da ciò discende l’ammissibilità del motivo e la sua fondatezza.

Gli atti impugnati con motivi aggiunti sono affetti da illegittimità derivata da quella che affligge la deliberazione comunale presupposta.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sugli accessivi motivi aggiunti li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Lerici al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Luca Morbelli             Roberto Pupilella

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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