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TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 5/12/2019 n. 2597
Sui presupposti che devono sussistere per l'applicazione da parte di un comune del canone non ricognitorio di cui all'art. 27 del D.lgs. 285/1992

Le questioni sui presupposti e sull'applicazione del canone non ricognitorio, di cui all'art. 27 del D.lgs. 285/1992, sono state ormai definitivamente risolte dalla giurisprudenza che ha chiaramente affermato il principio per cui la norma citata va interpretata nel senso che l'assoggettamento al canone presuppone un'occupazione o un uso della strada che ne pregiudichi in tutto o in parte l'uso pubblico. L'imposizione del canone è dunque legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico, e non invece a fronte di tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come nell'ipotesi della posa di cavi e tubi interrati (tale è il caso di specie): per tali impianti, l'imposizione di un canone non ricognitorio si giustifica nell'intervallo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale, mentre ne manca la ragione in difetto di tale occupazione esclusiva, cioè quando la presenza in loco dell'infrastruttura di servizio a rete non riduce la pubblica fruizione della sede stradale. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo il regolamento impugnato, poiché impone prestazioni generalizzate, individuando tariffe unitarie per il calcolo del canone non ricognitorio, senza alcuna considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna occupazione e senza alcuna valutazione in merito all'eventuale sottrazione della risorsa viaria all'uso da parte della collettività, requisito invece indispensabile ai fini dell'esigibilità dell'onere in esame. È, invece, inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha impugnato l'avviso di pagamento, sussistendo la giurisdizione del g.a. solo in relazione alla contestazione del regolamento.

Materia: enti locali / attività

Pubblicato il 05/12/2019

 

N. 02597/2019 REG.PROV.COLL.

 

N. 00878/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2014, proposto da

Società Italiana per il Gas - Italgas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Alessio Minutoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, p.zza Velasca, 4;

 

contro

Comune di Ornago, non costituito in giudizio;

 

nei confronti

San Marco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

 

per l'annullamento

- del “Regolamento per l’applicazione dei canoni patrimoniali di concessione non ricognitori” del Comune di Ornago, approvato con delibera C.C. n. 13 del 28 giugno 2013;

- dell’avviso di pagamento notificato alla società il 24 dicembre 2013, avente ad oggetto “avviso di pagamento canone di concessione patrimoniale dovuto per la concessione e l’utilizzo mediante l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della San Marco s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. Con la deliberazione 28 giugno 2013, n. 13, il Consiglio comunale di Ornago approvò il regolamento comunale con cui era istituito nel proprio territorio il canone concessorio non ricognitorio, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 285/1992; in seguito, San Marco s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, inviò l’avviso di pagamento del canone dovuto dalla società sulla base del regolamento predetto.

 

1.2. Contro tali atti – che la società ricorrente allega di aver conosciuto a seguito della ricezione dell’avviso di pagamento – è stato proposto il ricorso in epigrafe; il Comune di Ornago non si è costituito in giudizio; si è invece costituita la società concessionaria della riscossione dei tributi, con atto di mera forma.

 

2.1. Nel merito, è certamente fondato il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992.

 

2.2. Invero, le questioni sui presupposti e sull’applicazione del canone non ricognitorio, di cui all’art. 27 del D.lgs. 285/1992, sono state ormai definitivamente risolte dal giudice amministrativo d’appello in una pluralità di decisioni, nelle quali è stato chiaramente affermato il condivisibile principio per cui la norma citata va interpretata nel senso che l’assoggettamento al canone presuppone un’occupazione o un uso della strada che ne pregiudichi in tutto o in parte l’uso pubblico.

 

2.3. L’imposizione del canone è dunque legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico, e non invece a fronte di tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come nell’ipotesi della posa di cavi e tubi interrati (tale è il caso della ricorrente): per tali impianti, l’imposizione di un canone non ricognitorio si giustifica nell’intervallo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale, mentre ne manca la ragione in difetto di tale occupazione esclusiva, cioè quando la presenza in loco dell’infrastruttura di servizio a rete non riduce la pubblica fruizione della sede stradale (così Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143, id. 28 giugno 2016, n. 2913; id. 30 maggio 2016, n. 2294; nonché ancora id. sentenze nn. 3144 e 3146/2019, 5147/2017, 5145/2017, 4130/2016, 2294/2016, 2427/2016, 2518/2016, 2540/2016, 2916/2016, 2917/2016, 2918/2016, 2919/2016, 2920/2016, 2922/2016, 2925/2016, 2926/2016, 2927/2016, 3921/2016).

2.4. È dunque conclusivamente illegittimo il regolamento impugnato, poiché impone prestazioni generalizzate, individuando tariffe unitarie per il calcolo del canone non ricognitorio, senza alcuna considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna occupazione e senza alcuna valutazione in merito all’eventuale sottrazione della risorsa viaria all’uso da parte della collettività, requisito invece indispensabile ai fini dell’esigibilità dell’onere in esame.

Gli ulteriori motivi possono essere assorbiti.

 

2.5. È invece inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, nella parte in cui ha impugnato l’avviso di pagamento, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione alla contestazione del regolamento.

Invero, il regolamento ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, perché costituisce una fonte secondaria del diritto ed è stato emanato in base all’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, essendo diretto a disciplinare l’uso e l’occupazione dei beni pubblici, in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l’erogazione di servizi pubblici.

Non è dubitabile, pertanto, che rispetto al regolamento la giurisdizione sia radicata in capo al giudice amministrativo, attesa che il regime formale dei regolamenti è quello proprio dei provvedimenti amministrativi, giacché si correla a posizioni di interesse legittimo.

Non solo, l’atto in questione riguarda il regime di utilizzazione dei beni pubblici, anche in vista dell’erogazione di servizi pubblici di varia natura, sicché, rispetto al regolamento, la giurisdizione del giudice amministrativo si configura come esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all’utilizzazione di beni pubblici.

Una volta ricondotta la materia del contendere tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di beni pubblici, è consequenziale escludere da essa la contestazione dell’avviso di pagamento, che integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.

Per quest’ultimo profilo, la controversia coinvolge solo questioni meramente patrimoniali concernenti la quantificazione del debito, mentre non attiene all’an della pretesa debitoria, che è contestata attraverso l’impugnazione del regolamento, fonte del debito affermato dall’amministrazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, 18 giugno 2015, n. 1410).

L’avviso di pagamento è rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell’interesse attuale all’impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.

Deve essere, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo rispetto all’impugnazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, mentre le contestazioni relative all’avviso di pagamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità in parte qua dell’impugnazione proposta.

 

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte relativa all’impugnazione dell’avviso di pagamento notificato alla società il 24 dicembre 2013 e individua, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;

2) annulla il regolamento approvato con deliberazione consiliare del Comune di Ornago del delibera C.C. n. 13 del 28 giugno 2013.

Condanna il Comune di Ornago e San Marco s.p.a. al pagamento in solido a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR 115/2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Laura Patelli, Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Laura Patelli               Angelo Gabbricci

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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