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Consiglio di Stato, Sez. III, 2/12/2019 n. 8238
Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie il comune deve valutare gli interessi pubblici e quelli privati

Il Comune non può bloccare il trasferimento in periferia dell'unica farmacia del proprio territorio nell'ambito di una politica di salvaguardia del centro storico, ormai spopolato e dove, nel caso di specie, ormai vive solo il 18% della popolazione, sul presupposto che la popolazione anziana e con difficoltà di movimento verrebbe privata di tale servizio e che nel centro storico sono ubicati tutti gli studi medici. Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell'attività commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all'approvvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale. Il che non toglie che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell'ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio (con i quali la nuova sede non risulta peraltro in contrasto), a tutela del diritto alla salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità locale, adottando peraltro, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità perseguite, ad esempio allestendo o concordando o consentendo forme volte a favorire l'accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione del centro storico che presenta maggiori difficoltà di movimento (così come risulta verificarsi nella fattispecie considerata), o anche mediante l'attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede perimetrando a tal fine, ove ritenuto necessario, quale nuova zona l'area del centro storico che si intende tutelare.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina
Pubblicato il 02/12/2019

N. 08238/2019REG.PROV.COLL.

N. 04595/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2018, proposto dal Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anna Scala, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 288;

nei confronti

Asl Frosinone, Regione Lazio non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00133/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento della delibera di Giunta Comunale n°108 dell'08/11/2016, con la quale il Comune di Morolo aveva espresso parere negativo sulla richiesta di trasferimento dei locali della farmacia Gargani-Dott.ssa Anna Scala da via Guglielmo Marconi n°3 a via Madonna Del Piano n°28/b; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anna Scala;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Cocco e Luigi Strano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Il Comune di Morolo ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, Sez. I, n. 133/2018 – che ha annullato il suo diniego al trasferimento di sede proposto dall’unica farmacia comunale - rivendicando la legittimità del diniego, volto ad evitare lo spopolamento del centro storico, i cui abitanti avrebbero difficoltà a raggiungere il nuovo abitato; la farmacia vittoriosa in primo grado difende, viceversa, la sentenza, laddove ha condiviso la censura con cui in prime cure è stato dedotto l’eccesso di potere insito in scelte urbanistiche ultronee rispetto ai ristretti margini di discrezionalità attribuiti dalla normativa sulla zonizzazione delle sedi farmaceutiche, che pone alle farmacie, quale unico vincolo, il rispetto delle distanze minime.

2 - In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha rinviato il necessario approfondimento alla sede di merito respingendo la domanda cautelare del Comune in considerazione della mancanza di un danno grave ed irreparabile alla salute pubblica derivante dal trasferimento della sede della farmacia in una zona più popolosa e ferma restando la possibilità per il Comune di far aprire un nuova sede nel centro storico.

3 – Ai fini della decisione di merito, considera ora il Collegio che, in disparte i proposti motivi e le corrispondenti eccezioni di ordine procedimentale, nessuno dei quali risulta, palesemente, fondato, la decisione impone di sciogliere il nodo se il Comune possa bloccare il trasferimento in periferia dell’unica farmacia del proprio territorio nell’ambito di una politica di salvaguardia del centro storico, ormai spopolato e dove nella fattispecie considerata ormai vive solo il 18% della popolazione, sul presupposto che la popolazione anziana e con difficoltà di movimento verrebbe privata di tale servizio e che nel centro storico sono ubicati tutti gli studi medici (vengono richiamate dal Comune, in tal senso, alcune precedenti pronunce di questa Sezione: nn. 3043/2017, 5840/2014, 4705/2014, e le ordinanze cautelari nn. 959/2018, 3073 e 3747/2017), ovvero se debba prevalere la libertà imprenditoriale del titolare della farmacia ormai autorizzata entro quell’ambito territoriale, come affermato dalla sentenza del TAR appellata richiamando l’art. 1 della legge n. 362/1991 (e in tal senso viene richiamata la decisione di questa Sezione n. 2962/2018).

4 - Al riguardo il Collegio, premesso che i precedenti richiamati non sono esattamente in termini ed acquistano quindi un rilievo limitato ai fini della decisione, osserva che nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell’attività commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d’iniziativa economica e di concorrenza,, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all’approvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.

Il che non toglie che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell’ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio (con i quali la nuova sede non risulta peraltro in contrasto), a tutela del diritto alla salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità locale, adottando peraltro, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità perseguite, ad esempio allestendo o concordando o consentendo forme volte a favorire l’accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione del centro storico che presenta maggiori difficoltà di movimento (così come risulta verificarsi nella fattispecie considerata), o anche mediante l’attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede perimetrando a tal fine, ove ritenuto necessario, quale nuova zona l’area del centro storico che si intende tutelare.

5 – Conseguentemente, la fattispecie considerata appare estranea ai pur ampi margini del potere

di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto il paventato trasferimento dell’unica sede farmaceutica in un’area più densamente popolata e più facilmente raggiungibile, rispondendo all’aspettativa della maggior platea di potenziali consumatori, non risulta comportare né un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salute dell’intera popolazione del Comune interessato, né un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il Comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatore quali quelle sopraindicate

6 – La novità e rilevanza delle questioni giustificano, infine, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini Roberto Garofoli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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