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TAR Lazio, Sez. III quater, 22/10/2019 n. 12143
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 19 c. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Fattispecie riguardante la procedura selettiva bandita da ANPAL Servizi S.p.A. per il reclutamento di personale cui affidare le funzioni di Navigator.

ANPAL Servizi non è una pubblica amministrazione, ma una società di diritto privato, interamente partecipata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, come tale rientrante nel campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del d.lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Pertanto, la controversia riguardante la procedura selettiva bandita da ANPAL Servizi S.p.A. per il reclutamento di 3000 collaboratori cui affidare le funzioni di cui all'art. 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. Navigator) appartiene ex art. 19 c. 4 del d.lgs. n. 175/2016, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Materia: società / partecipazione pubblica
Pubblicato il 22/10/2019

N. 12143/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10906/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10906 del 2019, proposto da
Antonio Rocca e Delfina Clausi, rappresentati e difesi degli avvocati Avv.ti Rita Cellini e Carmen Bartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) Servizi S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Martinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 20;

nei confronti

Giovanluigi Curcio, non costituito in giudizio;
Marco Folino, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerolamo Angotti, Natalia Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari

dell’Avviso pubblico “Procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione ex art. 12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

- della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2019 relativa agli ammessi alla prova selettiva fissata per i giorni 18-20 giugno 2019;

- delle graduatorie dei candidati “vincitori” e dei candidati “idonei” pubblicate in data 24 giugno 2019, per il conferimento degli incarichi di collaborazione ex art. 12 del decreto legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019, n. 26.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANPAL Servizi S.p.A. e di Marco Folino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con il mezzo di tutela all’esame i ricorrenti impugnano, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, i provvedimenti con i quali è stata disposta la propria esclusione dalla procedura selettiva bandita da ANPAL Servizi S.p.A. per il reclutamento di 3000 collaboratori cui affidare le funzioni di cui all’art. 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. Navigator), censurando il criterio, dallo stesso individuato, del “rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea”, asseritamente illegittimo in quanto discriminatorio;

- si è costituita in giudizio l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) Servizi S.p.A., la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza dei motivi di ricorso;

-si è altresì costituito il controinteressato Marco Folino il quale ha rilevato esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della sua collocazione, nella graduatoria finale impugnata, quale idoneo e non anche quale vincitore;

- all’udienza del 15 ottobre 2019, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti costituite della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti;

Considerato che:

- secondo il precedente specifico della Sezione (sent. n. 10264 del 2 agosto 2019) da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi:

- “ANPAL Servizi non è una pubblica amministrazione, ma una società di diritto privato, interamente partecipata dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, come tale rientrante nel campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del d.lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

- “l’art. 19, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, quale è quella di cui si discute per l’assunzione di 3.000 figure professionali denominate Navigator a cura di ANPAL”;

- “già con decreto a n. 3859 dell’11 giugno 2019 la sezione ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso richiamando “l’art. 19 c. 4 del d.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale” e che, come osservato dall’Agenzia nella propria memoria difensiva quella controversia è stata incardinata dinanzi al Giudice ordinario che ha recentemente riconosciuto la propria giurisdizione”;

Ritenuto, pertanto, che

- ai sensi dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;

Considerato infine, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate, data la peculiarità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amminstrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina Riccardo Savoia
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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