HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 18/10/2019 n. 2636
Parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sulle modifiche del decreto che disciplina l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e sulle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario

Materia: enti locali / ordinamento


REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2019


NUMERO AFFARE 01359/2019

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Schema di regolamento recante le modifiche al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 («Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. prot. 15412 in data 30 agosto 2019, con la quale il Ministro dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;


Premesso:

1. Con nota n. prot. 15412 in data 30 agosto 2019 il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto indicato, che modifica il vigente decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

2. Lo schema di regolamento modificativo si ripropone di fornire una “efficace risposta alle esigenze progressivamente emerse nell'esperienza di questi anni, al fine di introdurre, nel regolamento n. 23/2012, calibrati interventi di adeguamento, per far fronte alle criticità applicative finora riscontrate”, al fine altresì di “adeguare la disciplina regolamentare in esame all'intervenuto superamento del periodo transitorio di cui all'art. 9, nonché alle sopraggiunte evoluzioni del quadro normativo di riferimento” (il Ministero richiama, in particolare, in proposito, l'istituzione delle Città metropolitane, la soppressione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, l'avvenuta istituzione del Registro dei revisori di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la riforma della disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la riforma del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la riforma del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 169).

3. Nella relazione illustrativa il Ministero evidenzia le principali novità che verrebbero introdotte nel d.m. n. 23 del 2012 con lo schema di regolamento in esame: a) l'innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1), con l’aumento da dieci a venti dei previsti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale consistente nell'aver prestato presso un ente locale, per almeno diciotto mesi, un incarico di collaborazione ex art. 239, comma 4, del TUEL, o di responsabile del servizio finanziario, ovvero per almeno tre anni un incarico di revisore (tale innalzamento della soglia idoneativa per questa casistica è giustificata dal Ministero con la necessità di garantire il possesso di un più elevato profilo formativo e professionale dei soggetti destinati allo svolgimento delle funzioni di revisione contabile nei piccoli Comuni in veste monocratica, con obbiettiva, maggiore esposizione); b) l'istituzione di un'apposita fascia dell'elenco, la n. 4), per i Comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce, ovvero: essere iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori o nell'albo dei commercialisti; aver svolto almeno tre incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, di cui almeno uno in enti della fascia n. 3); aver conseguito almeno dieci crediti formativi (e ciò al fine di assicurare che l'incarico di revisore dei conti negli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e territoriali, venga conferito a soggetti in possesso di una professionalità accresciuta, adeguata ai contesti organizzativi di maggiore complessità, idonea quindi a consentire l'efficace svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, nel quadro di un più efficace presidio della sana e regolare gestione economico-finanziaria); c) la previsione, nel nuovo comma 5 dell'art. 3 del regolamento, del potere ministeriale di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti dal regolamento stesso; previsione che per tali finalità il Ministero può avvalersi, a titolo gratuito, dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (e ciò al fine di garantire un'efficace «formazione continua» dei revisori nelle materie della contabilità, finanziaria ed economica, al fine dell'aggiornamento professionale).

4. Riferisce, inoltre, il Ministero che la proposta modifica regolamentare provvede al necessario raccordo tra il regolamento n. 23 del 2012 e il successivo decreto del Ministro dell'Interno, non regolamentare, del 21 giugno 2013 (Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali), emanato in attuazione dell'art. 4-bis, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ove è previsto che le entrate derivanti dai contributi dei soggetti iscritti nel citato elenco, come previsti dal legislatore, siano riassegnate, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle finalità indicate dal citato comma 2 dell'art. 4-bis, e cioè per le spese sostenute dal Ministero per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per le iniziative di formazione a distanza.

5. Informa, quindi, il Ministero, per quanto attiene alle fasi di consultazione e di confronto nella predisposizione dell'articolato in esame, che sullo schema si è espresso l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali - istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 154 del TUEL - con l'apposito atto di indirizzo del 20 febbraio 2018, basato anche sulle osservazioni di interlocutori istituzionali e di categoria, tra cui l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Province Italiane, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, l'Associazione ragionieri degli enti locali (atto di indirizzo nel quale sono indicati i principali ambiti di operatività dell'intervento modificatore poi effettivamente elaborati e proposti: potenziamento dell'esperienza professionale; istituzione di una quarta fascia, includente i comuni con oltre 50.000 abitanti, Province e Città metropolitane; innalzamento dei requisiti per la nomina alla prima fascia, miglioramento della formazione; rivisitazione dei criteri a base dell'algoritmo di estrazione; introduzione di una nuova disciplina transitoria di ventiquattro mesi per le modifiche così introdotte). Il Ministero riferisce di avere altresì sentito il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e l'Associazione nazionale dei Certificatori e dei Revisori degli enti locali, di avere provveduto all'informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di avere infine acquisito anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 36 e 58, comma 3, lett. a) e b), del regolamento (UE) 2016/679, che si è espresso favorevolmente con provvedimento n. 129 del 12 giugno 2019, non rilevando criticità, né formulando osservazioni.

6. Il regolamento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 reca le modifiche al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2002. L'articolo 2, composto di due commi, reca le disposizioni transitorie. L'articolo 3, composto di due commi, concerne l'entrata in vigore.

7. Il testo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi di impatto della regolamentazione-A.I.R., dall’analisi tecnico-normativa-A.T.N., nonché, per un più agevole riscontro, da un apposito testo a fronte su due colonne.

Considerato:

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto, all’art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali), comma 25, quanto segue: “25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”.

2. In attuazione della ora riportata previsione della norma primaria è stato emanato il decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, rubricato “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»”, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67, adottato previo parere di questo Consiglio reso nell'adunanza del 22 dicembre 2011, n. 81 del 12 gennaio 2012, numero affare 05265/2011.

3. Lo schema di decreto presentato dal Ministero dell’interno qui all’esame della Sezione si ripropone, come ampiamente riferito nella relazione, di apportare talune modifiche al testo vigente al dichiarato fine di dare una “efficace risposta alle esigenze progressivamente emerse nell'esperienza di questi anni . . . per far fronte alle criticità applicative finora riscontrate”, e di “adeguare la disciplina regolamentare in esame all'intervenuto superamento del periodo transitorio di cui all'art. 9, nonché alle sopraggiunte evoluzioni del quadro normativo di riferimento”, modifiche che incidono in particolare sui requisiti di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali, richiesti per l’iscrizione nell’elenco in forza della lettera c) del comma 25 dell’art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Non è peraltro intervenuta alcuna nuova norma primaria che abbia rinnovato la delega di potere regolamentare al Ministro dell’interno, nello schema dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, per un aggiornamento o, comunque, una modifica del d.m. del 2012.

4. Si pone dunque la questione dei limiti dell’autonomo potere normativo regolamentare ministeriale, ex art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di reiterare, sulla base di una valutazione politico-discrezionale del Ministro, il potere regolamentare già compiutamente esercitato in base alla norma primaria attributiva di tale potere, in mancanza di una nuova, apposita autorizzazione del legislatore. Tema rilevante, deve dirsi, in presenza di modifiche del testo vigente che non si risolvano soltanto in adeguamenti tecnici vincolati o in meri aggiustamenti formali, ma che paiono piuttosto incisive, siccome capaci di limitare i diritti e le libertà di una platea di soggetti privati esercenti le attività di revisione dei conti, mediante l’innalzamento della soglia idoneativa attualmente richiesta per lo svolgimento di tali funzioni negli organi di revisione degli enti locali.

5. La Sezione ribadisce peraltro al riguardo il principio secondo il quale l’attribuzione del potere regolamentare ministeriale contenuta in non abrogate norme di rango primario (nel caso in esame nel comma 25 dell’art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011) continua ad autorizzare validamente il Ministero a riesercitare tale funzione normativa alla luce delle modifiche ordinamentali sopravvenute. Nel caso in esame, peraltro, le modifiche apportate sembrano inquadrarsi correttamente nell’ambito dei principi dettati dal legislatore (rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune, possesso di specifica qualificazione professionale) e risultano proporzionate e ragionevoli; inoltre, con la diversa temporizzazione dell’operatività delle nuove previsioni contenuta nell’art. 2, le modifiche evitano un impatto illegittimo su situazioni giuridiche soggettive di privati che, essendo oggi titolati a far parte degli organismi di revisione, potrebbero vedersene esclusi con l’applicazione dei nuovi criteri.

6. Ancora in via preliminare la Sezione rileva che, contrariamente a quanto accaduto in sede di adozione del primo regolamento (il n. 23 del 2012), per il quale risulta (dal preambolo dell’atto) esser stata “sentita” la Conferenza unificata (quarto alinea del preambolo: “Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011”), e risulta dunque acquisito l’apposito parere di tale organo, per lo schema di regolamento modificativo in esame è stata posta in essere esclusivamente un’informativa alla Conferenza (“Considerata, altresì, l'informativa resa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione dell'8 novembre 2018”). Più in particolare, come si evince dal “report” della seduta della Conferenza dell’8 novembre 2018 (allegato nei documenti qui trasmessi), punto 5 all’ordine del giorno, tale informativa è stata resa ai sensi del comma 6 del citato art. 9, in base al quale “6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato”. Il riferimento, probabilmente, è dunque alla previsione della lettera a) del testo del comma 6 ora riportato. Ora, ancorché la scelta di questa forma particolare e minore di interlocuzione con le autonomie territoriali sia stata probabilmente concordata e possa rispondere agli usi della Conferenza, la Sezione non può non rilevare, anche se in termini non ostativi all’ulteriore corso dell’atto, che, in base al principio del contrarius actus, il nuovo decreto ministeriale, qui all’esame, di modifica di quello n. 23 del 2012, avrebbe dovuto più correttamente seguire la medesima procedura seguita in occasione dell’adozione dell’atto originario.

Occorrerà dunque che il Ministero provveda ad acquisire sullo schema di decreto in esame il parere della suddetta Conferenza, con l’obbligo di ritrasmettere a questo Consiglio il suddetto schema solo nel caso in cui, sulla base di tale parere, siano introdotte nel testo modifiche sostanziali e rilevanti.

7. Ciò premesso sul piano procedurale e venendo all’esame del testo, esso non dà luogo a rilievi particolari da parte di questa Sezione, salve le seguenti osservazioni più specifiche riguardanti alcuni profili rilevanti (osservazioni per sintesi riferite esclusivamente alle previsioni sostanziali e di maggiore rilievo, in disparte quelle di mera soppressione di previsioni transitorie ormai inattuali, quelle recanti chiarificazioni sulla tempistica di presentazione delle domande e di aggiornamento dell’elenco e quelle puramente formali o comunque di minimo rilievo).

8. L’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), aggiunge, nel comma 3 dell’art. 1 del d.m. n. 23 del 2012 la lettera c-bis), con la quale viene istituita una nuova fascia, la n. 4), ricomprendente i Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, le Province nonché, in relazione alle apposite previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Città metropolitane.

La previsione appare logica e adeguatamente sorretta dalle riferite novità normative.

Il n. 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto di modifica aggiunge il comma 4-bis, che introduce una chiarificazione riguardo ai limiti all'affidamento di incarichi stabiliti dall'art. 238, comma 1, del TUEL (in base al quale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, con equiparazione delle province ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e delle comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). La nuova norma regolamentare stabilisce che gli incarichi si intendono riferiti anche alle unioni di comuni e che, in tal caso, se l'organo di revisione è monocratico e svolge la revisione solo per l'unione, questa è equiparata alla comunità montana e al comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, mentre negli altri casi può persistere l'organo di revisione dell'unione, che svolge tale funzione anche in tutti i comuni dell'unione stessa, in forma collegiale se la popolazione complessiva dell'unione è superiore ai 10.000 abitanti, ovvero in forma monocratica se pari o inferiore.

La previsione sembra logica e coerente. Tuttavia essa esonda dalla delega regolamentare contenuta nell’art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, che non autorizza interpretazioni “autentiche” o integrazioni applicative del testo del TUEL.

9. La lettera b) del comma 1 dell’art. 1 dello schema di decreto, composta di sette numeri, modifica l'art. 3 (Requisiti per l'inserimento nell'elenco) del d.m. del 2012. In particolare il n. 2) sostituisce la lettera b) del comma 2, innalzando da dieci a venti il numero di crediti formativi necessari, il n. 3) aggiunge, nel predetto comma 2, la lettera b-bis), che introduce un nuovo requisito per la suddetta fascia 1), consistente nell'aver svolto, per la durata di almeno diciotto mesi, un documentato incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 239, comma 4, del TUEL, o di responsabile del servizio finanziario di un ente locale. Il n. 6) aggiunge, nel predetto comma 4, il comma 4-bis recante i requisiti necessari per l'inserimento nella neoistituita fascia 4). Il n. 7) sostituisce il comma 5 dell'art. 3 per adeguare il numero di crediti conseguibili alle illustrate previsioni di innalzamento dei requisiti formativi e sostituisce la sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, soppressa dall'art. 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La riferite previsioni non appaiono illogiche o sproporzionate, fermo restando che è compito riservato all’apprezzamento di merito di codesta Amministrazione soppesare attentamente la ragionevolezza delle modifiche introdotte e la assenza di pregiudizi rilevanti a posizioni soggettive di privati che, come anticipato nel par. 2, possano vedersi per il futuro preclusa la propria ammissibilità a far parte degli organismi di controllo di cui trattasi.

Riguardo al nuovo comma 5 si rileva la necessità di riprodurre la precisazione, contenuta nel comma 5 sostituito, “senza oneri per lo Stato”.

10. La lettera c) del comma 1 dell’art. 1 dello schema di decreto in esame inserisce, nell’art. 5, al n. 2), il comma 1-bis, che prevede che l'algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati.

Si rileva al riguardo la necessità di precisare nel testo del regolamento l’organo ministeriale competente a definire e ad adottare tale algoritmo e il relativo atto di adozione, nonché la necessità che tale provvedimento rechi un’adeguata motivazione sulla logica, i contenuti e il funzionamento del nuovo algoritmo, in modo da rendere previamente conoscibile, secondo un principio di trasparenza, il criterio operativo della estrazione a sorte, che presiede alla selezione dei soggetti aspiranti.

11. La lettera f), composta di due numeri, modifica l'art. 8 (Formazione e aggiornamento dell'elenco); il n. 2) inserisce i commi da 6-bis a 6-quinquies concernenti il trattamento dei dati personali inclusi nell’elenco, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, la costituzione di un elenco dei soggetti in carica come revisori dei conti di enti locali e la facoltà del Dipartimento di stipulare contratti relativi a servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per la realizzazione e la gestione delle procedure telematiche per la raccolta, l’elaborazione e la gestione dei dati richiesti agli interessati per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco, nonché per iniziative di formazione a distanza, ivi inclusi i corsi e i seminari previsti dall'articolo 3, comma 5; il comma 6-quinquies prevede, infine, che le eventuali spese del Dipartimento per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione del presente regolamento sono sostenute con le entrate derivanti dai contributi dei soggetti iscritti nell'elenco, riassegnate sui competenti capitoli di spesa, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21 giugno 2013, emanato in attuazione dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2012.

In merito la Sezione osserva che non costituisce materia del presente regolamento la disciplina delle modalità di acquisizione dei servizi e delle forniture occorrenti al Ministero per la gestione dell’elenco e delle attività formative, che trova la sua sede nel codice dei contratti pubblici e nei pertinenti atti regolamentari governativi e ministeriali, oltre che nelle linee guida previste dal medesimo codice dei contratti del 2016. Le suddette previsioni dovranno dunque essere espunte dal testo, in quanto sovrabbondanti e ripetitive delle norme di settore relative ai contratti della pubblica amministrazione.

Inappropriata in questa sede risulta, inoltre, la previsione concernente l’individuazione delle coperture dei suddetti fabbisogni economici, previsione che spetterebbe ad altra tipologia di atti dell’amministrazione, anche in applicazione conseguenziale di quanto previsto nel decreto non regolamentare del Ministro dell'interno del 21 giugno 2013 (Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali), emanato in attuazione dell'art. 4-bis, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ove è previsto che le entrate derivanti dai contributi dei soggetti iscritti nel citato elenco, come previsti dal legislatore, siano riassegnate, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle finalità indicate dal citato comma 2 dell'art. 4-bis. La asserita esigenza, sottesa alla previsione in esame, di operare un coordinamento con tale previsione, si tradurrebbe in realtà in una indiretta elevazione al livello regolamentare del rango del citato d.m. (non regolamentare) in data 21 giugno 2013, coordinamento che risulta non necessario e sotto tale profilo inappropriato.

12. L'articolo 2, composto di due commi, reca le disposizioni transitorie. Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) dello schema - e, quindi, le modifiche concernenti gli artt. 1 e 3 - entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Il comma 2 dispone che i soggetti già inseriti nella fascia 1) dell'elenco in anni precedenti al 2021, ai fini della richiesta di inserimento nella stessa fascia per l'anno 2021, sono esonerati dal possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lett. b-bis), del regolamento modificato.

Le suddette previsioni – la cui opportunità nel merito e la cui efficienza ed efficacia nell’applicazione pratica costituiscono valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione riferente - risultano nel complesso non illogiche e ragionevolmente preordinate a garantire una corretta attuazione progressiva delle novità introdotte.

13. L'articolo 3, composto di due commi, concerne l'entrata in vigore. Il comma 1 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dall'articolo 2, il regolamento di modifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La previsione dell’entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deroga inammissibilmente, in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella norma primaria, al disposto dell’art. 10 delle preleggi, che definisce l’inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti (Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, dove tale ultimo inciso - salvo che sia altrimenti disposto – è interpretato di regola nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell’ordinamento giuridico).

Il regolamento può rinviare l’operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, come avviene nell’art. 2 sopra esaminato, ma non può disporre dei tempi dell’entrata in vigore dell’intero testo regolamentare. Tale previsione andrà dunque eliminata.

14. Conclusivamente, la Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in esame, alla condizione di cui al paragrafo 6 del “Considerato” e con le prescrizioni sopra indicate.

P.Q.M.

In tali sensi è il parere della Sezione.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Carmine Volpe
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici