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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 12/9/2019 n. 615
Sulla cancellazione di un ricorso duplicato informatico di altro ricorso proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza.

Deve essere accolta l'istanza di cancellazione di un ricorso in appello che sia mero duplicato informatico di altro ricorso, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza.
Un ricorso che sia il "clone informatico" di un ricorso già presentato è giuridicamente "inesistente" come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l'ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale.


Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 12/09/2019

N. 00615/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00762/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 762 del 2019, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Le Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti

Questura di Palermo non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00630/2019, resa tra le parti.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti l’avvocato avvocato Claudio Trovato su delega dell’avvocato Roberto Le Pera;


Vista l’istanza dell’appellante di cancellazione del presente ricorso in quanto mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza e trattato all’udienza odierna;

rilevato che il presente ricorso è un mero duplicato informatico del ricorso n. 754/2019;

ritenuto che un ricorso che sia il “clone informatico” di un ricorso già presentato è giuridicamente “inesistente” come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è qui irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale;

ritenuto che non vi è luogo a provvedere su un ricorso inesistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone il non luogo a provvedere.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Caleca Rosanna De Nictolis
 
 
 

IL SEGRETARIO


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