Civile Ord. Sez. U Num. 22574 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 15917-2018 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 126, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MARIA PAOLUCCI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
DI PALMA ANIELLO, ANGELILLO NICOLA, FALLIMENTO ENERGIA PULITA S.R.L. n. 61 del 2014, E-DISTRIBUZIONE S.P.A., TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7178/2015 del TRIBUNALE di NOLA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude perché, in accoglimento del ricorso, sia affermata la giurisdizione amministrativa.
Fatti di causa
Il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi più semplicemente GSE) ha proposto, col ricorso in esame, regolamento preventivo di giurisdizione nella causa pendente innanzi al Tribunale di Noia con n. R.G. 7178/2015 ed avente ad oggetto controversia instaurata da Di Palma Aniello.
Quest'ultimo aveva, con citazione in data 18 novembre 2015, convenuto in giudizio innanzi al suddetto Tribunale le parti di cui in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno derivante dal commercio di energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico installato dalla Dalia S.r.l. per il tramite dell'installatrice Energia pulita ed a cura dell'Angelillo.
L'attore, in particolare, specificava che per il detto impianto era stata proposta istanza per l'ammissione ai previsti incentivi di legge, istanza -di poi- respinta dalla G.S.E. perché l'impianto non aveva le caratteristiche previste dall'art. 7 D.M. luglio 2012 e che, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti ai convenuti tutti, ciascuno "per quanto di responsabilità e competenza".
L'odierna parte ricorrente chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A. a mente dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. o) quanto alla domanda risarcitoria che la investe.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'affermazione della giurisdizione ammnistrativa.
Ragioni della Decisione
1.- Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la controversia per cui è causa ha, in primis, ad oggetto il rigetto dell'istanza dell'attore da parte del GSE, rigetto che ha carattere dirimente e prioritario rispetto ad ogni altro profilo.
E' noto che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo (D.L.vo n. 104/2010) prevede - col suo comma 1, lett. o) la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
In particolare la suddetta norma sancisce che appartengono a tale ultimo Giudice "....le controversie incluse quelle risarcitorie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia....".
La controversia in esame rientra certamente, quanto al rapporto fra il Di Palma e il GSE, nel suddetto novero delle ipotesi di giurisdizione esclusiva (in punto si veda, ex plurimis : Cass. civ., S.U., Ord. 13 dicembre 2017, n. 29922).
Conseguentemente non può che affermarsi la sussistenza, quanto al medesimo rapporto, della giurisdizione dell'A.G.A..
Peraltro le eventuali conseguenze - sotto il profilo risarcitorio- nei confronti di altri soggetti diversi dal GSE e nell'ipotesi di confermata esclusione del richiesto beneficio non ostano né impediscono l'applicazione del citato art. 133, comma 1 , lett o) C.P.A. .
In punto non può che ribadirsi il principio, già affermato, per cui "la controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), in quanto riguarda un provvedimento concernente la "produzione di energia" adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche.
(Cass. civ., Ord. 2 novembre 2018, n. 28057).
2.- Deve, quindi in conclusione, dichiararsi -in accoglimento del proposto ricorso- la giurisdizione del Giudice Amministrativo quanto al rapporto con il GSE e la giurisdizione del Giudice Ordinario quanto alle altre domande azionate in giudizio.
3.- La regolamentazione delle spese va rimessa al giudizio del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto al rapporto con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. e la giurisdizione del Giudice ordinario per il resto.
Spese al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione il giorno 7 maggio 2019.
Il Presidente
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