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TAR Abruzzo, Sez. Pescara, 22/7/2019 n. 193
Sull'accesso ai messaggi di posta elettronica dei commissari di un concorso pubblico

E' legittimo l'accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico in quanto hanno avuto a oggetto l'esercizio di funzioni pubblicistiche e non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame.

Materia: pubblica amministrazione / trasparenza

Pubblicato il 22/07/2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2018, proposto da

Serafina Perrone, rappresentata e difesa dagli avvocati Edward W.W. Cheyne, Matteo Cutrera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;

nei confronti

Diego Gazzolo non costituito in giudizio;

Paolo Curatolo, Eugenio Baraldi, Giorgio Perilongo, non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

 

del diniego formatosi tacitamente sull'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo presentata dalla dott.ssa Serafina Perrone all'Università degli Studi “G. d'Annunzio” il 22 ottobre 2018, prot. n. 2018-UNCHCLE-0066486, in parte qua relativa ai documenti ivi indicati ai punti 2) e 7), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la nota del responsabile dell'URP dell'Università del 15 novembre 2018, con nota prot. n. 72082,

 

e per la conseguente declaratoria

 

del diritto della dott.ssa Perrone a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata ai punti 2) e 7) dell'istanza di accesso del 22 ottobre 2018.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Edward Cheyne per la ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l'Università resistente;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Considerato che:

 

- la ricorrente, con istanza di accesso del 22 ottobre 2018, ha chiesto, tra l’altro, alla Università resistente l’accesso ai “2) messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione nei giorni 24, 27 e 30 Luglio 2018” e alla “7) email menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale n. 1”;

 

- con nota del 15 novembre 2018 l’Università le ha messo a disposizione l’altra documentazione richiesta ma ha precisato che “per quanto concerne il punto 2 e il punto 7 della domanda, il settore detentore dei documenti (Settore Personale Docente e Rapporti con la Asl) si è riservato di chiedere parere sulla ostensibilità degli stessi all’Area Affari Legali di questo Ateneo ed è in attesa di risposta”;

 

- perdurando l’inerzia, la ricorrente ha quindi presentato il ricorso in epigrafe chiedendo l’ostensione delle email succitate;

 

- con la propria relazione depositata in giudizio, l’Università resistente ha rappresentato che “questa amministrazione, pur consapevole degli obblighi imposti ex lege 241/1990, non ha potuto soddisfare la richiesta della ricorrente non essendo in possesso del materiale in questione. Difatti, le e-mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall'Ateneo agli atti della procedura. L'accesso può concretamente aver luogo solo se esista un atto adottato o un documento acquisito agli atti del procedimento; ciò posto, il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'Amministrazione a formare atti nuovi rispetto a documenti amministrativi già esistenti, potendo, invece, essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione … Solo per spirito di precisione si evidenzia che il contenuto delle mail, scambiate tra terminali privati, potrebbe essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata. Per la detta ragione, in alcun modo, la resistente può pretendere, anche in via coattiva, l'ostensione dello scambio epistolare intercorso tra i membri della Commissione”;

 

- ciò posto, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei membri della commissione autori delle mail in questione (prof.ri Paolo Curatolo, Eugenio Baraldi, Giorgio Perilongo), affinché potessero rappresentare anche eventuali particolari esigenze di riservatezza in ordine al contenuto di alcuna di esse; la parte ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione depositando l’8 maggio 2019 le cartoline di ricevimento, nessuno tuttavia si è costituito in giudizio;

 

- all’udienza del 11 giugno 2019 la causa è passata in decisione;

 

- il ricorso è fondato;

 

- ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990 “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”; e nel caso di specie si è pertanto formato un provvedimento tacito di rigetto, attraverso la cui impugnazione il Collegio è chiamato in realtà a decidere sulla fondatezza della pretesa (cfr. Consiglio di Stato sentenza 906 del 2019);

 

- nel caso in esame, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale n. 1 della commissione giudicatrice (di predeterminazione dei criteri di valutazione), a pag. 26, è scritto che “Il Segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i Commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre nella successiva pag. 27 è specificato che “… la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate”;

 

- ciò premesso, se ne desume che le email in questione hanno avuto a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e sono pertinenti al procedimento in questione, sicché non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame (cfr. Tar Firenze sentenza 1375 del 2016; Consiglio di Stato 1113 del 2015);

 

- le medesime, inoltre, proprio perché citate per relationem nel verbale succitato devono essere acquisite al procedimento, sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione;

 

- peraltro, le parti controninteressate, citate nel presente giudizio, sono obbligate, ai sensi dell’articolo 60 cpa, a collaborare con l’Amministrazione al deposito in giudizio delle succitate email, nei limiti sopra chiariti;

 

- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e ordina all’Amministrazione di provvedere alla ostensione delle email indicate in motivazione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione alle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato e accessori come per legge.

Compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro,           Presidente FF

Massimiliano Balloriani,        Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli,           Referendario

 

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Massimiliano Balloriani                     Renata Emma Ianigro

                       

                       

                       

                       

                       

IL SEGRETARIO

 

 

Articoli: Diritto di accesso alle conversazioni e - mail tra commissari d’esame
di Maurizio Lucca

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