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Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/7/2019 n. 5090
Sulla rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 41 c.5 della l. n.99/2009, in merito alla questione sulla riassunzione al Tar Lazio del ricorso proposto avverso infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, c. 5, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale - prevede un onere di riassumere il ricorso, a seguito di dichiarata incompetenza territoriale, avanti il Tar del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di riassunzione.

Materia: energia / disciplina
Pubblicato il 19/07/2019

N. 05090/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10114/2015 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10114 del 2015, proposto dalla società:


Ruffolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori Pino Ruffolo, quale titolare dell'omonima azienda agricola, Antonio Piluso, Ignazio Perri, Patrizia Perri, Francesco Perri, Michele Perri, Sandra Martillotto e Remo Sansone, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile, 11;


contro

la società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Covone, Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano, Maurizio Carbone e Stefano Mastrolilli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli in Roma, via F. Denza, 15;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Ufficio territoriale del Governo- Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l’annullamento, revoca ovvero riforma

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II bis, 7 agosto 2015 n.10755, con la quale è stato dichiarato estinto il ricorso n.494/2012 integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:

(ricorso principale)

dei seguenti decreti del Prefetto di Cosenza, conosciuti in data imprecisata, con i quali è stata pronunciata, a carico dei ricorrenti su terreni di loro proprietà e a favore di Terna S.p.a. la imposizione di servitù permanente di elettrodotto inamovibile relativa alla linea elettrica a 380 kV Laino Feroleto Rizziconi:

a) del decreto 3 aprile 2006 prot. n. 16144, concernente la Ruffolo S.r.l. e Pino Ruffolo, Antonio Piluso, Ignazio, Patrizia, Francesco e Michele Perri;

b) del decreto 3 aprile 2006 prot. n.16127, concernente Sandra Martillotto;

c) del decreto 3 aprile 2006 prot. n.16121, concernente Remo Sansone;

d) del decreto 3 aprile 2006 prot. n.16132, concernente Concetta Luca e Alfredo Sansone;

e inoltre:

e) del decreto 5 ottobre 2005 prot. 482 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente la proroga dell’occupazione dei terreni;

(motivi aggiunti)

f) del parere 29 settembre 2005 n.182 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) del parere 28 giugno 2005 n.1073 del Ministero delle infrastrutture;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Terna S.p.a, del Ministero e della Prefettura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Pietro Greco e Maurizio Carbone e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


1. Si controverte di alcuni atti, meglio indicati in epigrafe, che fanno parte del procedimento di realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV costruito in Calabria sul tracciato Laino- Feroleto- Rizziconi allo scopo di garantire un collegamento più affidabile fra la Sicilia ed il resto della rete elettrica nazionale, nonché un servizio di migliore qualità in Calabria, e dichiarato, mentre la costruzione era in corso, infrastruttura di rilevanza strategica con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE 21 dicembre 2001 n.121, emesso contestualmente all’approvazione della l. 21 dicembre 2001 n.443, cd legge obiettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 1 di essa.

2. I ricorrenti appellanti, in particolare, quali proprietari di terreni interessati dall’opera in questione, contestano i provvedimenti in epigrafe, i quali impongono sui loro fondi della servitù di elettrodotto necessaria a farli attraversare dall’opera; li hanno quindi impugnati con ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il TAR Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1160/2005 R.G. di quel Tribunale e definito in I grado con sentenza sez. I 17 novembre 2010 n.2713, la quale ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere rispetto alla posizione di due degli interessati; per il resto lo ha dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile e per il resto infondato.

3. Contro la sentenza TAR Calabria Catanzaro 2713/2010 di cui si è detto, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello avanti a questo Giudice, rubricato al n. 362/2011 R.G. nel quale hanno dedotto, come primo motivo in ordine logico, l’incompetenza funzionale del TAR Calabria stesso, in favore di quella del TAR Lazio sede di Roma. Nel corso del processo era stata infatti approvata la l. 23 luglio 2009 n.99, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – GU 31 luglio 2009 S.O., in vigore quindi dal 15 agosto successivo, intitolata “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Questa legge all’art. 41 comma 1 prevede infatti che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, al comma 3 prevede il rilevo di ufficio della relativa incompetenza e al successivo comma 5 dispone: “Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

4. Questo Giudice ha definito il ricorso n.362/2011 suddetto con la sentenza sez. VI 14 novembre 2011 n.6002, e lo ha accolto esclusivamente sulla questione concernente la competenza, testualmente dichiarando in materia l’incompetenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria e la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. In motivazione, ha osservato che giudizio in esame, concernente come si è detto la trasmissione di energia elettrica mediante una struttura di rilievo nazionale, risultava pendente alla data di entrata in vigore della l. 99/2009, ovvero al 15 agosto di quell’anno, e avrebbe dovuto essere sottoposto alle norme relative. Ha poi rilevato che la norma sulla competenza, ovvero l’art. 41 di cui si è detto, era stata nel frattempo abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera 43, di cui all’allegato 4 del Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, e sostituita con una norma di identico contenuto, ovvero l’art. 135, comma 1 c.p.a., sempre nel senso della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio; nel silenzio della norma abrogatrice sui giudizi in corso, ha ritenuto di applicare i principi generali sulla successione delle norme nel tempo; ha quindi concluso appunto per la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in sintesi perché ciò prevedeva la norma che disciplinava la materia al tempo di causa; ha infine aggiunto che sarebbe stato il Giudice competente a pronunciarsi, ove del caso, sulla tempestività della riassunzione del giudizio nei sessanta giorni previsti dall’articolo 41, comma 5 citato.

5. Gli interessati hanno quindi riassunto il giudizio avanti il TAR del Lazio, sede di Roma, proponendo il ricorso iscritto al n.494/2012 R.G., che con la sentenza meglio indicata in epigrafe, tale Giudice ha dichiarato estinto perché appunto non riassunto entro i sessanta giorni di cui sopra.

6. I ricorrenti nel citato ricorso n.494/2012 hanno proposto impugnazione contro tale sentenza, con appello che con il primo motivo contesta la pronuncia di estinzione, e con i restanti ripropone tutti quelli già proposti in primo grado, con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

7. Nel primo motivo, che qui direttamente rileva, sostengono anzitutto che la norma dell’art. 41 comma 5 sopra citata, la quale ha loro imposto di riassumere il giudizio pendente entro sessanta giorni dalla propria entrata in vigore, non si applicherebbe al caso concreto, ma solo a quello diverso in cui nel giudizio in origine instaurato fosse stata concessa una misura cautelare, cosa che in questo caso pacificamente non è avvenuta. Per il caso poi in cui tale interpretazione si ritenesse non condivisibile, invitano questo Giudice a sollevare eccezione di legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo di cui subito si dirà

8. Hanno resistito l’impresa proprietaria dell’elettrodotto con atto 17 dicembre 2015 e memoria 18 giugno 2019, nonché il Ministero, con atto 11 gennaio 2016, e la Prefettura, con atto 3 giugno 2019, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

9. I ricorrenti, con memoria 10 giugno e replica 21 giugno 2019, hanno ribadito le proprie asserite ragioni.

10. All’udienza del giorno 4 luglio 2019, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

11. All’esito, la Sezione stessa ritiene di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma sulla competenza nei giudizi in corso di cui si è detto, ovvero del sopra citato art. 41 comma 5 della l. 23 luglio 2009 n.99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale come quella per cui è causa- prevede un onere di riassumere il ricorso avanti il TAR del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata

12. In proposito, il Collegio osserva anzitutto che la questione è rilevante, perché le norme citate sono certamente applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio, nel senso voluto, per tutte, dalle sentenze di codesta Corte 15 giugno 2016 n.174 e 29 marzo 1983 n.77.

12.1 La norma dell’art. 41 comma 5, come si ripete per chiarezza, prevede che “la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Il Giudice di I grado la ha correttamente ritenuta applicabile a questo giudizio a quo, perché esso è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, conformemente a quanto affermato, per tutte, da C.d.S. A.P. 13 luglio 2011 n.12, e quindi la sua abrogazione per effetto dell’entrata in vigore del codice stesso non rileva ai fini di una possibile declaratoria di incostituzionalità.

12.2 In secondo luogo, la conseguenza del mancato rispetto dell’onere di riassunzione è l’estinzione del processo, ancora come correttamente affermato dal Giudice di I grado, e come risulta dal principio generale dell’art. 50 c.p.c., pacificamente ritenuto applicabile al processo amministrativo. E ’l’interpretazione fatta propria da costante giurisprudenza amministrativa, fra le molte da TAR Calabria Catanzaro sez. I 2 febbraio 2017 n.135 e sez. II 10 gennaio 2013 n.11; da TAR Campania Napoli sez. V 10 settembre 2012 n.3840, sez. V 27 settembre 2012 n.3989, sez. V 27 dicembre 2011 n.6114, sez. V 8 novembre 2011 n.5183; da TAR Toscana sez. II 14 aprile 2011 n.693 e da TAR Emilia Romagna Parma sez. I 16 settembre 2010 n.437. Va solo aggiunto, per completezza, che la dichiarazione di estinzione comporta che si estingua anche l’azione, ovvero la pretesa sostanziale, così come ritenuto da TAR Toscana 693/2011, che infatti preferisce decidere in termini di “improcedibilità”, senza però che la sostanza della decisione muti. E’ comunque evidente che, se la norma in questione venisse dichiarata incostituzionale, il primo motivo di appello dovrebbe essere accolto, e la decisione di estinzione pronunciata in I grado dovrebbe comunque essere sostituita da una decisione diversa, di rito o di merito che essa possa essere.

12.3 La suddetta conclusione va ribadita anche perché, contrariamente a quanto sostiene la parte alle pp. 30 e ss. del ricorso in appello, dell’art. 41 comma 5 in questione non è possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata di cui sopra si è detto. La parte stessa ha affermato infatti che sarebbe possibile interpretare la norma nel senso che essa faccia salvo il regime ordinario della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, e si applichi al solo caso particolare in cui il Giudice non competente abbia pronunciato una misura cautelare di cui si intenda conservare l’effetto. Se così fosse, la rilevanza della norma verrebbe meno, perché nel caso di specie, pacificamente, misure cautelari non ne sono state adottate, e la disciplina ordinaria della riassunzione, dopo la pronuncia di appello 6002/2011 di cui si è detto, è stata rispettata. Si tratta però di un’interpretazione contraria al diritto vivente, intendendo per tale la prassi sopra richiamata dei TAR, che sono i Giudici chiamati in prima battuta ad applicare la norma -ex plurimis Tar Calabria Sez. Catanzaro n. 1623 del 2017; Tar Campania, Napoli, sez. V, 10 settembre 2012 n. 3840; Tar Calabria Sez. Catanzaro n. 135 del 2017; Tar Lazio n. 10755 del 2015- e soprattutto non giustificata dalla lettera della norma in esame.

13. La questione di legittimità costituzionale di che trattasi risulta altresì non manifestamente infondata, in base alle argomentazioni esposte da codesta Corte nella sentenza 16 aprile 1998 n.111, pronunciata su un caso analogo, argomentazioni alle quali ci si richiama.

13.1 In primo luogo, va puntualizzato che, ad avviso di questo Giudice, la possibile incostituzionalità della norma non risiede nel fatto che essa abbia modificato la competenza, accentrandola in modo inderogabile presso il TAR del Lazio nella sede di Roma. Si ricorda che codesta Corte, ad esempio nelle sentenze 26 giugno 2007 nn. 237 e 239, ha ritenuto non irragionevoli norme come quella in esame, che hanno accentrato la competenza per taluni ricorsi giurisdizionali amministrativi presso il TAR del Lazio sede di Roma, dato che ciò, in materie di interesse nazionale, può rispondere ad un’esigenza di specializzazione del Giudice e di uniformità di decisione, senza che si determini alcun sostanziale impedimento all’esercizio della tutela giurisdizionale.

13.2 Questo Giudice dubita però, in relazione all’art. 24 Cost della conformità a Costituzione di quanto la norma prevede sotto il profilo della decorrenza del termine assegnato per provvedere all’onere di riassunzione. Così come affermato da codesta Corte nella sentenza 111/1998, in generale la norma dell’art. 24 non impone di far conseguire al cittadino la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi alla legge ordinaria di subordinare l'accesso a tale tutela a controlli e condizioni, purché con ciò non si impongano oneri o modalità tali da rendere l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale impossibili o estremamente difficili. Sempre secondo la sentenza 111/1998, la Costituzione non vieta quindi, in linea di principio, di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo decorso un periodo ragionevole di inattività processuale, dato che presentare un’istanza di tal tipo, in astratto, non rappresenta un adempimento vessatorio, o ingiustificatamente gravoso per le parti, o di per sé irragionevole.

13.3 La ragionevolezza di una norma in tal senso, ancora secondo la sentenza 111/1998, va allora verificata in concreto, anzitutto sotto il profilo del termine assegnato per provvedere. Codesta Corte, nella sentenza citata e altrove, ad esempio nella sentenza 10 novembre 1999 n.427, ha ritenuto in sé congrui termini compresi entro un intervallo che va dai sei mesi ai trenta giorni; ha ritenuto però che particolare attenzione vada riservata al profilo cui si si è riferiti, relativo alla decorrenza del termine. La sentenza in questione è stata pronunciata, come è noto, con riferimento ad una norma di legge che prevedeva l’estinzione dei giudizi pendenti avanti l’allora esistente Commissione tributaria centrale nel caso in cui non venisse presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa un’apposita istanza di trattazione, essa però contiene argomenti ad avviso di questo Giudice di valore del tutto generale.

13.4 In tal senso, la sentenza 111/1998 afferma che nell’ordinamento tutela un ragionevole e preciso affidamento delle parti a che il processo si svolga secondo le norme vigenti nel momento in cui esse lo hanno instaurato, e che a fronte di ciò è irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale, alternativo alla possibilità di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale, adempimento configurato come eccezionale e derogatorio rispetto al sistema, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. Va considerato infatti che in generale la giurisprudenza di codesta Corte considera casi paradigmatici di violazione dell’art. 24 Cost, perché l’esercizio di un diritto processuale è stato reso eccessivamente difficile, quelli in cui il decorso di un termine di decadenza è ricollegato a un dato fatto processuale e non all’avviso di quel fatto che sia stato dato alle parti interessate: per tutte, le sentenze 22 aprile 1986 n.102, 30 aprile 1986 n.120 e 27 giugno 1986 n.156.

13.5 Il principio ovviamente non può valere per un solo tipo di processo, e la sentenza 111/1998 lo riferisce espressamente anche al processo amministrativo. In motivazione, infatti, osserva che la estinzione del processo per inattività delle parti, in caso di mancanza di impulso processuale, non rappresenta una novità in senso assoluto, poiché si ritrova anche in altri procedimenti e in particolare costituisce, lo strumento normale di impulso processuale nel processo amministrativo, ove si riconnette alla mancata presentazione della domanda di fissazione. La sentenza osserva però che nello stesso processo amministrativo la previsione di cui si tratta è accompagnata da particolare cautela in ordine al momento di decorrenza del termine, che in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi organi viene identificato con il momento della ricezione dell'avviso della segreteria, come previsto a suo tempo dall’art. 42 comma 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

14. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio dubita della conformità dell’art. 41 comma 5 in esame al disposto dell’art. 24 Cost. sul diritto di difesa ed altresì all’art. 111 Cost. sul giusto processo, nonché all’art. 3 Cost. sul principio di ragionevolezza delle scelte legislative, potendosi ritenere , in sintesi, che l’assetto delle regole processuali sulla riassunzione che lega quest’ultima ad un mero fatto processuale quale l’entrata in vigore della legge, senza accorgimenti di garanzia, appare del tutto irragionevole, violativo del diritto di difesa ( che viene leso dall’adozione di un termine di decorrenza “automatico” per un adempimento al quale è legato un importante effetto estintivo del processo derivante da una legge sopravvenuta che ha inciso sul giudice competente, concentrando le controversie presso il Tar del Lazio ) e conducente ad un processo non equo ( anche ai sensi delle norme CEDU ) e non giusto perché suscettibile di determinare un’estinzione a sorpresa del giudizio .

Tutto va poi esaminato alla luce del richiamato precedente del giudice delle leggi su analoga questione.

14.1 La norma prevede un termine di per sé non irragionevole, che è quello di sessanta giorni, pari oltretutto a quello ordinario per proporre ricorso giurisdizionale amministrativo, che in concreto però è risultato pari a tre mesi e mezzo. Si tratta infatti di un termine di tipo processuale, come correttamente ritenuto dalla difesa della parte intimata appellata (memoria 18 giugno 2019, p. 11), e quindi soggetto alla relativa sospensione, dato che la norma è entrata in vigore il 15 agosto 2009: la scadenza si identifica quindi con la data del 14 novembre 2009.

14.2 La norma però prevede che il termine decorra in via automatica, senza prevedere, come vuole la sentenza 111/1998, alcun “accorgimento procedurale di garanzia” che assicuri, nei termini esposti, una “conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento”, come un avviso alle parti che avverta della necessità di rispettarlo e delle conseguenze che dal mancato rispetto derivano, nel che ad avviso di questo Giudice risiede la sua irragionevolezza.

14.3 L’intimata appellata (memoria cit. pp. 13 § 1.4) ha contestato tale conclusione, sostenendo che le argomentazioni della sentenza 111/1998 sarebbero inapplicabili al caso di specie, perché coerenti esclusivamente con la struttura particolarmente semplificata del processo tributario, cui come si è detto la sentenza stessa si riferisce, e nel quale, all’epoca, nemmeno era richiesta una difesa tecnica. Si osserva però in contrario che la situazione di non facile conoscibilità di un onere previsto a pena di estinzione del processo e della propria pretesa sostanziale pregiudica di per sé il diritto di difesa, a prescindere dalla maggiore o minore complessità tecnica del processo cui essa si riferisce.

14.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 comma 5 della l. 23 luglio 2009 n.99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale- prevede un onere di riassumere il ricorso avanti il TAR del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione.

15. Ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.

16. Ai sensi dell’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso n.10114/2015 R.G, così provvede:

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 comma 5 della l. 23 luglio 2009 n.99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale- prevede un onere di riassumere il ricorso avanti il TAR del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione;

b) dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordina alla Segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

c) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Giancarlo Montedoro
 
 
 

IL SEGRETARIO


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