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Corte di giustizia europea, Sez. X, 2/5/2019 n. C-294/18
L'art. 11, par. 1, della dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica, non osta alla concessione di uno sconto sul canone di base per l'energia elettrica ai clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.

L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l'energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.

Materia: energia / disciplina

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

 

2 maggio 2019 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 11, paragrafo 1 – Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione – Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia – Canone di base per l’energia elettrica – Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica»

 

Nella causa C-294/18,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), con decisione del 19 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2018, nel procedimento promosso da

 

Oulun Sähkönmyynti Oy

 

contro

 

Energiavirasto,

 

LA CORTE (Decima Sezione),

 

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

 

avvocato generale: N. Wahl

 

cancelliere: A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

        per l’Energiavirasto, da P. Malén, lakimies;

 

        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

 

        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.G. Marrone, avvocato dello Stato;

 

        per la Commissione europea, da M. Huttunen e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1).

 

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento promosso dalla Oulun Sähkönmyynti Oy, società di vendita di energia al dettaglio, in merito ad una decisione dell’Energiavirasto (Autorità per l’energia, Finlandia) relativa ad uno sconto mensile sul canone di base per l’energia elettrica concesso ai clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.

 

 Contesto normativo

 

 Diritto dell’Unione

 

3        I considerando 32 e 33 della direttiva 2012/27 così recitano:

 

«32)      L’impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64)], 2009/72/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), ] e 2009/73/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94)] è stato limitato. In molte parti dell’Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l’insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.

 

33)      Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l’accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all’introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell’Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all’attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all’accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici».

 

4        L’articolo 1 della direttiva 2012/27, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

 

«1.      La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data.

 

(...)

 

2.      I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell’Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione».

 

5        L’articolo 10 di tale direttiva, intitolalo «Informazioni sulla fatturazione», enuncia, al suo paragrafo 3:

 

«Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

 

(...)

 

b)      provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

 

(...)».

 

6        L’articolo 11 di detta direttiva, rubricato «Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione», dispone, al suo paragrafo 1:

 

«Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi».

 

7        L’allegato VII della direttiva 2012/27, intitolato «Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo», precisa, al suo punto 1.1, vertente sulla «[f]atturazione basata sul consumo effettivo», quanto segue:

 

«Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l’anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l’anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura».

 

 Diritto finlandese

 

8        L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 è stato recepito nell’ordinamento giuridico finlandese all’articolo 69 della sähkömarkkinalaki (588/2013) [legge (588/2013) relativa al mercato dell’energia elettrica]. Detto articolo, intitolato «Fatturazione da parte delle società di vendita al dettaglio», al suo quinto comma prevede che «[l]e fatture, nonché le informazioni sui prezzi e sul consumo menzionate in [detto] articolo devono essere fornite al cliente finale in modo appropriato e gratuitamente» e che «[s]u richiesta, devono essere fornite al cliente finale in formato elettronico le fatture e le informazioni sul consumo».

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

9        Il prezzo dell’energia elettrica venduta dalla Oulun Sähkönmyynti è composto da una tariffa mensile fissa a titolo di canone di base e dal costo dell’energia correlato alla quantità di energia consumata. Il canone di base ammonta normalmente a EUR 2,50 mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la Oulun Sähkönmyynti ha concesso uno sconto di EUR 1 sul canone di base mensile ai clienti che avevano optato per la fattura elettronica e non a quelli che avevano optato per altre modalità di fatturazione, quali la fattura cartacea, il sistema di addebito diretto e, per i clienti costituiti da imprese, anche la fattura online.

 

10      Con decisione del 20 giugno 2017 l’Autorità per l’energia ha considerato che tale sconto equivalesse a far pagare ai clienti che non hanno optato per la fattura elettronica un importo di EUR 1 a titolo delle proprie fatture. Essa ha quindi invitato la Oulun Sähkönmyynti a modificare la propria prassi di fatturazione e a garantire il diritto dei suoi clienti di ricevere le fatture a titolo gratuito. Con la stessa decisione, inoltre, essa ha chiesto alla Oulun Sähkönmyynti di rimborsare la parte di costi che, a partire dal 1º°gennaio 2016, era stata riscossa indebitamente presso i clienti che non hanno optato per la fatturazione elettronica.

 

11      La Oulun Sähkönmyynti ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), il giudice del rinvio.

 

12      A sostegno di tale ricorso, la Oulun Sähkönmyynti fa valere che tutti i suoi clienti ricevono gratuitamente le loro bollette dell’energia elettrica, indipendentemente dalla modalità di fatturazione prescelta. Tuttavia, secondo detta società il requisito della gratuità delle fatture non significherebbe che essa non possa concedere alcuno sconto sul canone di base per l’energia elettrica ai clienti che optino per la fattura elettronica. Inoltre, lo sconto concesso a tali clienti sarebbe fondato non su una riduzione dei costi reali, ma su una stima degli effetti di tale riduzione. La frequenza della fatturazione non inciderebbe né sull’importo del canone di base né sull’importo dello sconto e i clienti possono, d’altronde, scegliere tra quattro, sei o dodici fatture all’anno. Peraltro, la fatturazione elettronica permetterebbe di ridurre i costi amministrativi.

 

13      L’Autorità per l’energia sostiene che lo sconto di cui trattasi nel procedimento principale equivale ad eludere la regola secondo cui tutti i clienti ricevono gratuitamente le loro bollette dell’energia elettrica. Dal punto di vista del cliente finale sarebbe irrilevante se per la fattura vengano riscossi corrispettivi specifici oppure se il canone di base sia maggiore per il fatto che tale cliente ha optato per una fatturazione diversa da quella elettronica. Secondo l’Autorità per l’energia ciò che conta è la differenza di prezzo tra i vari tipi di fatturazione. L’Autorità per l’energia aggiunge che solo l’interpretazione da essa suggerita è idonea a garantire che i clienti finali che non hanno accesso ai servizi elettronici e che spesso sono anche vulnerabili ricevano gratuitamente le loro bollette dell’energia elettrica.

 

14      Il giudice del rinvio osserva che sia nell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27, sia nell’articolo 69, quinto comma, della legge (588/2013) sul mercato dell’energia elettrica, è previsto che le fatture e le informazioni sulla fatturazione devono essere fornite al cliente finale in modo appropriato e gratuitamente. Tuttavia, secondo la nota di orientamento della Commissione europea concernente gli articoli da 9 a 11 della direttiva 2012/27 [SWD/2013/0448 final], il requisito della gratuità della fattura e delle informazioni sulla fatturazione non osta alla concessione, da parte della società di vendita di energia al dettaglio, di uno sconto o di un bonus ai clienti finali, qualora questi optino per la fatturazione elettronica.

 

15      Tale giudice sottolinea, da un lato, che, sebbene tale documento di lavoro della Commissione non costituisca una fonte di diritto vincolante ai sensi dell’articolo 288 TFUE e non alteri gli effetti giuridici della direttiva 2012/27, il medesimo evidenzia che è possibile interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva nel senso indicato dalla Oulun Sähkönmyynti, vale a dire che rileva unicamente l’assenza di spese per la fattura. Dall’altro lato, tuttavia, come suggerito dall’Autorità per l’energia, la situazione in cui al cliente finale che non abbia optato per una fattura elettronica venga richiesto un canone di base più elevato potrebbe essere considerata una situazione in cui viene richiesto un pagamento specifico in cambio di una fattura cartacea.

 

16      Inoltre, il giudice del rinvio precisa che non risulta dagli elementi di cui trattasi nel procedimento principale che la Repubblica di Finlandia abbia adottato misure nazionali più rigorose di quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27.

 

17      In tale contesto, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2012/27] debba essere interpretato nel senso che la concessione di uno sconto su un canone di base in ragione delle modalità di fatturazione scelte dal cliente finale significhi che ai clienti cui non sia stato applicato lo sconto la fattura e le informazioni sulla fatturazione non siano state fornite gratuitamente.

 

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e conseguente ammissibilità della concessione dello sconto: se, nella valutazione dell’ammissibilità dello sconto, dalla direttiva 2012/27/UE risultino specifici ulteriori requisiti, di cui debba tenersi conto quali, ad esempio, se lo sconto corrisponda al risparmio sui costi ottenuto con la modalità di fatturazione prescelta, se lo sconto sia correlato al numero di fatture emesse oppure se lo sconto possa essere attribuito a gruppi di clienti finali, la cui scelta sulla modalità di fatturazione determini un risparmio sui costi.

 

3)      Qualora la concessione dello sconto menzionato nella prima questione pregiudiziale implichi che, per i clienti finali diversi da quelli che abbiano optato per la specifica modalità di fatturazione, siano stati riscossi corrispettivi in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE: se il diritto dell’Unione imponga requisiti particolari di cui debba tenersi conto nella decisione sul rimborso di tali corrispettivi».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

 Sulle questioni prima e seconda

 

18      Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fatturazione elettronica.

 

19      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva tali questioni sulla base del rilievo che, a suo avviso, la concessione di uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica ai clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica potrebbe implicare che altri clienti non ricevano gratuitamente le loro fatture.

 

20      Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 «[g]li Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi».

 

21      Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 2 settembre 2015, Surmacs, C-127/14, EU:C:2015:522, punto 28,e del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C-2/15, EU:C:2016:880, punto 19].

 

22      Risulta dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27, che tale disposizione si limita a prevedere l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le società di vendita di energia al dettaglio garantiscano che i clienti finali ricevano gratuitamente le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia, e non impone ulteriori requisiti riguardo a tale obbligo. Pertanto, dal momento che le fatture e le informazioni sulla fatturazione sono fornite gratuitamente ai clienti finali, tale disposizione non osta a che al cliente in questione venga concesso uno sconto sul canone di base.

 

23      Tale interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 è corroborata dal contesto nel quale tale disposizione si inserisce e dagli obiettivi perseguiti da detta direttiva.

 

24      Infatti, la direttiva 2012/27 mira unicamente a stabilire, conformemente al suo articolo 1, un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di accrescere l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica dopo tale data. (sentenza del 7 agosto 2018, Saras Energía, C-561/16, EU:C:2018:633, punto 24).

 

25      In concreto, risulta dai considerando 32 e 33 di tale direttiva che essa pone, in particolare, l’accento essenzialmente sulla necessità di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l’accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, sull’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, su una fatturazione frequente basata sul consumo effettivo, sull’accesso alle informazioni e su una fatturazione equa ed accurata.

 

26      Inoltre, risulta dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, secondo cui gli Stati membri «provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica», la volontà di promuovere le fatture elettroniche.

 

27      Pertanto, si deve rilevare che la possibilità offerta dalla fattura elettronica di rendere le informazioni sulla fatturazione e sui consumi energetici individuali più accessibili e più frequenti può contribuire a raggiungere gli obiettivi della direttiva 2012/27 in termini di efficienza energetica.

 

28      Di conseguenza, la concessione di uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica, pur rispettando il requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27, secondo cui le fatture e le informazioni sulla fatturazione sono trasmesse gratuitamente ai clienti finali, non è in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla medesima.

 

29      Infine, lo sconto concesso ai clienti che optino per la fattura elettronica mira, in particolare, a ridurre i costi amministrativi della società di vendita di energia al dettaglio. Orbene, al fine di razionalizzare i costi amministrativi, tale società deve poter disporre di mezzi idonei ad incentivare i clienti finali ad accettare più facilmente il cambiamento nelle loro abitudini in materia di fatturazione provocato, se del caso, dall’adozione della fattura elettronica. Interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 nel senso che esso vieta alla società di vendita di energia al dettaglio di concedere uno sconto sul canone di base ai clienti finali che optino per la fattura elettronica priverebbe detta società di tale possibilità.

 

30      Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il governo finlandese, il fatto di concedere uno sconto sul canone di base ai clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica non può essere considerato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un’elusione della regola della gratuità delle fatture e delle informazioni sulla fatturazione imposta dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27.

 

31      Risulta infatti dalla decisione di rinvio che è sui canoni di base già esistenti che la Oulun Sähkönmyynti ha concesso lo sconto ai clienti finali che hanno optato per la fattura elettronica e che, prima dell’introduzione di detto sconto, essa non era mai stata censurata per non aver rispettato tale obbligo di gratuità delle fatture e delle informazioni sulla fatturazione. Inoltre, dopo l’introduzione di detto sconto, i clienti finali che hanno optato per un metodo di fatturazione diverso dalla fattura elettronica hanno continuato a ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia, nonché a pagare il canone di base per l’energia elettrica per un medesimo importo. Risulta altresì che i clienti pagano il canone di base a prescindere dal loro desiderio di ricevere le fatture e le informazioni sulla fatturazione quattro, sei o dodici volte all’anno. Quindi, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, lo sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica non può essere considerato un pagamento effettivo imposto agli altri clienti finali e, di conseguenza, un’elusione dell’obbligo imposto all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27.

 

32      Risulta da tutte le considerazioni che precedono che occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.

 

 Sulla terza questione

 

33      La terza questione è stata sollevata per l’eventualità di una risposta affermativa della Corte alla prima questione. Poiché tale risposta è negativa, come risulta dai punti da 18 a 32 della presente sentenza, non occorre rispondere alla terza questione.

 

 Sulle spese

 

34      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: il finlandese.

 

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