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legge, 21/6/2023
L. 21 giugno 2023, n. 74, di conv., con modif., del d.l. 22 aprile 2023, n.44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
(GU n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 21 giugno 2023, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00088)
(GU n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
  Vigente al: 22-6-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,  recante  disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche,   e'   convertito   in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 giugno 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023), coordinato con la legge
di conversione 21 giugno 2023, n. 74 (in  questo  stesso  Supplemento
ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita'   amministrativa   delle    amministrazioni    pubbliche.».
(23A03641)
(GU n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
  Vigente al: 21-6-2023  
Capo I

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
            amministrativa delle amministrazioni centrali
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2021,  n.  113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le ((quote)) di cui all'articolo 19, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella  misura  del
12 per cento.».
  2.  Al  fine  di   rafforzare   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, sono  autorizzati  gli  incrementi  delle  dotazioni
organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 ((annesso al presente
decreto;)) le amministrazioni interessate  provvedono,  entro  il  30
ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023  per  l'adozione
dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13((, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41)).
  3. Le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  B  dell'allegato  2
((annesso al presente decreto)) sono autorizzate ad  assumere,  anche
senza il previo esperimento delle procedure di mobilita',  le  unita'
di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella  B.  A  tal
fine,  le  predette  amministrazioni   possono   procedere   mediante
procedure   concorsuali   anche   indette   unitamente    ad    altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni  per  la  medesima
area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le unita' di personale  dirigenziale  di  seconda
fascia  di  cui  alla  citata  tabella  B,  a  bandire  concorsi  per
professionalita'  tecniche  in  materia  di   ingegneria   civile   e
ingegneria  dei  trasporti  e  meccanica  ((nonche'   di   ingegneria
idraulica e ambientale)) in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  ((3-bis. In coerenza con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della  dotazione  organica  vigente,  il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo  scorrimento   della   graduatoria   formata   all'esito   della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per  titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto   Funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  -
codice concorso 01, per il reclutamento di  ottantacinque  unita'  da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1,  profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, nei limiti  dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e  941,  della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo  64,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di  cui
al primo periodo puo' essere  avviata,  con  determinazione  adottata
dall'amministrazione,  nel  caso  in   cui,   a   conclusione   dello
svolgimento della  prova  orale,  non  sia  raggiunto  un  numero  di
candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura  concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a  concorso  per  lo  specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al  presente  comma  si  applica  il
primo  periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
  4. Per garantire la  necessaria  speditezza  del  reclutamento  del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
protezione civile puo' richiedere alla commissione RIPAM  di  avviare
procedure di reclutamento mediante concorso  pubblico  per  titoli  e
prova scritta e orale. Ferme restando, a  parita'  di  requisiti,  le
riserve previste dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di  un  punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per  l'accesso,  qualora  il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima  del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento;
    b) il Ministero dell'interno  puo'  richiedere  alla  Commissione
RIPAM di avviare procedure  di  reclutamento  per  il  personale  non
dirigenziale  dell'amministrazione   civile   dell'interno   mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale  e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie  digitali.  Ogni  candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora   una   graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione di lavoro  in  altri  ambiti  provinciali,  previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,  relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
  ((b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare
convenzioni  volte  a  reclutare  il  personale  di  cui  necessitano
mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi  pubblici  svolti
per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'.
  4-bis. Le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  procedere,  in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al  trattenimento  in  servizio  di  personale  dirigenziale  di  cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, in possesso di  specifiche  professionalita'.  Gli  incarichi
riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni  caso,  al  31
dicembre 2026.))
  5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le  necessita'
assunzionali del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' e' autorizzata,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire  concorsi,
per i quali con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite procedure e requisiti  di  partecipazione,  prevedendo
una riserva di  posti  ((non  inferiore  al  10  per  cento  e))  non
superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge  12
marzo  1999,  n.  68,  e  prevedendo,  in  ogni  caso,  una  adeguata
valorizzazione  della  professionalita'  specifica  dei  soggetti  ad
elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea  specialistica
o magistrale che, alla data  del  1°  aprile  2023,  abbiano  svolto,
mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno  un  triennio,
attivita' di supporto tecnico, specialistico e operativo  in  materia
di politiche in favore delle persone con disabilita'.
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e  nella  tabella  B
dell'allegato  2,  i  bandi  di  concorso  per   il   personale   non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore  al
50 per  cento  destinata  al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
indeterminato ((presso l'ENIT)) - Agenzia nazionale per  il  turismo,
che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza  nelle
attivita'   strettamente   collegate   all'esercizio   dei    compiti
istituzionali del predetto Ministero.
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 23».
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge  le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle   seguenti   aree
funzionali:
        a) politiche sociali e previdenziali: principi  ed  obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione  della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle  fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a  richiesta  degli
enti   locali   e   territoriali;   rapporti   con   gli    organismi
internazionali,  coordinamento  dei  rapporti   con   gli   organismi
dell'Unione europea; requisiti  per  la  determinazione  dei  profili
professionali degli operatori sociali e per la  relativa  formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
        b) politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
lavoratori:  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione delle politiche del lavoro e  dell'occupazione;  gestione
degli incentivi alle persone a sostegno  dell'occupabilita'  e  della
nuova occupazione;  politiche  della  formazione  professionale  come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
coordinamento in materia  di  collocamento  e  politiche  attive  del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari;  raccordo  con  organismi  internazionali;  conciliazione
delle controversie di lavoro  individuali  e  plurime  e  risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di  macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di  quelli  destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
italiani all'estero;
        c)  amministrazione  generale  del  Ministero:  gestione  dei
servizi  indivisibili  e  comuni,  con  particolare   riguardo   alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione  e  alla  gestione  delle   risorse;
programmazione  del  fabbisogno   finanziario;   linee   generali   e
coordinamento  delle  attivita'  concernenti  il  personale;   affari
generali e attivita' di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione   generale   del
fabbisogno e reclutamento del personale;  formazione  del  personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;  gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del  sistema  informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
gestione delle spese  e  degli  acquisti  e  conduzione  dei  sistemi
informatici di interesse comune.››;
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i  capi  dei
dipartimenti.
      All'individuazione  e  all'organizzazione  dei  dipartimenti  e
delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.››.
    c)  all'articolo  54-quater,  le  parole:  «e'  pari  a  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le  parole:  «di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
    b) al secondo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c bis), del citato decreto-legge  n.  44  del  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
  ((9-bis. Il comma 4 dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  6
marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente:
  «4. A favore  degli  operatori  volontari  che  hanno  concluso  il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di  personale
non dirigenziale  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  fermi  restando  i  diritti  dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge  12  marzo
1999, n. 68, e tenuto conto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  5,
primo comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare  integralmente  o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano  con  le  riserve  relative  ai  successivi   concorsi   per
l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla  medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate  nei  casi  in
cui si procede a ulteriori  assunzioni  attingendo  alla  graduatoria
degli idonei».
  10. Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Nell'ambito  delle  assunzioni   a   tempo   indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una  quota
non superiore al  50  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari  di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera  a),  e  che,  alla
data  di  pubblicazione  del   bando,   abbiano   prestato   servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;
  b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresi', sino
al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale,  nel  limite  di
cinquanta unita', appartenente alle pubbliche  amministrazioni,  alle
autorita' indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo  a
disposizione dell'Agenzia stessa su  specifica  richiesta  e  secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e  privati  di
appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e  ai  fini
del  trattamento  retributivo  si  applicano  le   disposizioni   del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di  cui  al
primo periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento  dell'Agenzia
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
a), non oltre il termine  indicato  al  medesimo  primo  periodo  del
presente comma.  Al  relativo  inquadramento  si  provvede,  mediante
apposite selezioni, con le modalita'  e  le  procedure  definite  con
provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del  medesimo  articolo
5, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,  sulla  base  di  criteri  di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita'  di  servizio,
delle  competenze  acquisite,  dei  requisiti   di   professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.  Al  personale  inquadrato  ai
sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si  applicano  le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma  1,  anche
in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il  personale
di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del  personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi criteri  di
cui  al  quarto  periodo  del  presente   comma   con   provvedimento
dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma  3,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre  2023,  senza  effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente  comma
e' computato nel numero dei posti previsti per la prima  operativita'
dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».))
  11. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   al   comma   7,   lettera   c),   dopo   le    parole:    «e
dell'amministrazione  penitenziaria»  sono  inserite   le   seguenti:
«((nonche' dei titolari)) di  incarichi  di  vertice  e  di  funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
    b) al comma 7-bis, le  parole:  «del  Ministro  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente».
  ((11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza  del  sistema
giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto  conto  della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,  comma  8-ter,
del  decreto  legge  29  dicembre  2022,  n.  198,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  attuali
dotazioni  organiche  del  personale  amministrativo  dei   tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate,  nel  limite  complessivo  della  dotazione  organica  del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.))
  12. Fino  al  31  dicembre  2026  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)   puo'   avvalersi,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un
contingente di 15 unita' di personale collocato ((fuori  ruolo  o  in
posizione di)) comando, distacco o altra analoga  posizione  prevista
dagli ordinamenti di  appartenenza,  proveniente  da  amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in
godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico
delle medesime. ((All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019,  n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, primo periodo,  la  parola:  «dalla»  e'  sostituita
dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello  non  generale
tra quelli della»;
  b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello
generale della Direzione generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvede
all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle  procedure  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4  novembre  2010,
n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di trentasei mesi».
  12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nelle more di una complessiva revisione della  disciplina  sulla
responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21,  comma  2,
primo periodo, le parole: «30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»;
  b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o  finanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, o dal Piano nazionale per gli  investimenti  complementari,  di
cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
  12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la  possibilita'  di
conferire  a  titolo  gratuito  gli  incarichi,  le  cariche   e   le
collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori  privati   o   pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per  gli  studi
storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.))
  13. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,)) ai
fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa:
    a)  per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  euro
5.768.260 per l'anno 2023 e  di  euro  8.652.390  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di  euro  3.749.446
annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno  2024  e  di  euro  37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
    c) per il Ministero dell'interno, di euro  8.724.863  per  l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno  2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le  spese  di
funzionamento;
    d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le  assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
    e) per il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  euro
1.135.888 per l'anno 2023 e  di  euro  1.703.832  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    f) per il Ministero delle imprese e del made in  Italy,  di  euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato,  di  euro  175.391  per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026 per le assunzioni a tempo  determinato  e  di  euro  39.463  per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a  decorrere  dall'anno  2027  per  le  spese  di
funzionamento;
    g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste,  di  euro  3.558.216  per  l'anno  2023  e  di  euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno  2023  e  di  euro  53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
    h) per il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
di euro 694.818 per  l'anno  2023  e  di  euro  1.042.226  ((annui  a
decorrere dall'anno 2024)) per le assunzioni a tempo indeterminato  e
di euro 59.024 per l'anno 2023 e di  euro  5.903  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
    i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e  di  euro  3.189.175  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e  di  euro  2.176.061  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo  indeterminato,  e  di  euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    m) per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e  di  euro  84.179  per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le
spese di funzionamento;
    n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936  per  l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023  e
di euro 22.350 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026  per  le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e  di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le  spese  di
funzionamento;
    p) per il Ministero del turismo, di  euro  4.741.284  per  l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno  2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro  2.781.565  per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024  per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    r)  per  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di  euro  476.477  per  l'anno
2023 e di euro 714.715  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato;
    s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
  14. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 13)), pari a 43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro  per  l'anno  2024,  59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno  2026  e  58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
    a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro  per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno  2025,  58.757.301  euro  per
l'anno 2026 e 58.062.980  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    b) quanto a 822.718 euro per  l'anno  2023  e  86.524  annui  ((a
decorrere dall'anno 2024)),  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
    c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,  1.312.830  euro  per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»))  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando:
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023  e  58.763  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024;
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno ((2023 e)) 5.262 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024;
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno ((2023 e)) 250.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024  e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.308.730 euro per l'anno ((2023 e)) 130.873 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno ((2023 e)) 5.903 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      7) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno ((2023  e))  31.892  euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      8) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno ((2023 e)) 8.418 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024;
      9) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  difesa  per
26.351 euro per l'anno  ((2023  e))  2.636  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  833.733  euro  per
l'anno ((2023 e)) 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
      11) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
253.491 euro per l'anno ((2023 e  22.350  euro  annui))  a  decorrere
dall'anno 2024;
      12) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
21.562 euro per l'anno  ((2023  e))  4.313  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
1.021.001 euro per l'anno ((2023 e)) 64.101 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024.
  ((14-bis. Al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
  «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA):  l'Agenzia  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
  b) all'articolo 9, comma 1, dopo le  parole:  «ed  eventuali  altri
Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;
  c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate  con
rappresentanti dell'ANSFISA».
  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4:
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «dello  sviluppo  economico,»
sono  inserite  le  seguenti:  «acquisito  il   parere   dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA),»;
  2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «e  della  salute,»  sono
inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
  3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «per  le  merci
assimilabili    puo'    altresi'     essere     imposto     l'obbligo
dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo  i  criteri  e  le
modalita' determinati dall'ANSFISA»;
  b) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «della  tutela  del
territorio e del mare,» sono  inserite  le  seguenti:  «acquisito  il
parere dell'ANSFISA,»;
  c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,»
sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
  d) al comma 12, le parole: «Lo speditore  o  il  trasportatore  che
violano  gli  obblighi  di  sicurezza  in  capo  agli  stessi   posti
rispettivamente  dal  capitolo  1.4.2.1  e  1.4.2.2  del  RID»   sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli stessi  posti  rispettivamente  dai  paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai  soggetti  individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
  14-quater. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35».
  14-quinquies.    Le    amministrazioni    competenti     provvedono
all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  14-bis  a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente:
  «7-ter.  Nell'ambito  della  sezione  del   Piano   relativa   alla
formazione del personale, le amministrazioni indicano quali  elementi
necessari gli obiettivi e  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  nei
limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle
risorse proprie e di quelle  attribuite  dallo  Stato  o  dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in  riferimento
ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano  al  proprio  interno  dirigenti  e  funzionari  aventi
competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita'  di  formazione
con risorse interne e per esercitare la  funzione  di  docente  o  di
tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
  14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia
di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato,
possono  essere  individuate,  con  riferimento  alla  quota  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12  marzo  1999,  n.
68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone
con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore difficolta' di
inserimento lavorativo.))
                            ((Art. 1 bis
 
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
             concorsi per il reclutamento del personale
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 35:
  1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  che
puo' essere utilizzato anche per  la  costituzione  dei  comitati  di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;
  2) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nei
concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale  entro  il  20  per  cento  dei  posti  successivi
all'ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all'assunzione o  di
dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento  della  graduatoria
nei limiti di cui al quarto periodo»;
  b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
  «Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I  concorsi  unici
possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi
di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare  domanda
di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto  del  bando
e, rispetto a tale profilo, per non piu' di un ambito territoriale.
  2. L'amministrazione puo' coprire i posti di  ciascun  profilo  non
assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo  profilo,  in
ambiti territoriali confinanti che presentano il  maggior  numero  di
idonei»;
  c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a),
i bandi di concorso per i profili non apicali  possono  prevedere  lo
svolgimento della sola prova scritta»;
  d)  all'articolo  52,  comma  1-bis,  quinto  periodo,  le  parole:
«dall'amministrazione  di   appartenenza»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalle amministrazioni».))
                            ((Art. 1 ter
 
Modifiche all'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  in
  materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame
 
  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le
regioni e le province autonome, gli enti locali e  gli  enti  diversi
dalle  amministrazioni  dello  Stato,  nell'esercizio  della  propria
autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi  prevista  dal
presente comma»;
  b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso  a
un  pubblico  impiego»  sono  inserite  le   seguenti:   «presso   le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001».))
                           ((Art. 1 quater
 
                Disposizioni urgenti per l'attuazione
                     del Grande Progetto Pompei
 
  1. Dopo  il  secondo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il seguente: «Per  lo
svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto  e'
coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1,  al
quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una  o
piu' funzioni amministrative e contabili».
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5-ter:
  1) al primo periodo, le parole  da:  «assicurare  la  tutela  e  la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a:  «articolo  1
del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e  di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  UNESCO  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre  Annunziata",  lo  svolgimento  delle  funzioni  del
direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;
  2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di  supporto»  sono
inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»;
  3) al primo periodo, le parole: «fino al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
  4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
dal 2024 al 2026»;
  5) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  relativi
oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e
dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili  nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei»;
  6) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  direttore
generale di progetto assume la denominazione di  "direttore  generale
per il supporto  all'attuazione  dei  programmi"  e  svolge  altresi'
funzioni di  supporto,  raccordo  e  monitoraggio  per  le  attivita'
finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi  di  spesa
nazionali ed europei del Ministero  della  cultura,  con  particolare
riguardo  agli  interventi  previsti  dal  Piano  strategico   Grandi
Progetti  Beni  culturali  e  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza, che saranno  definite  con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»;
  b) al comma 5-quater, le parole: «per  ciascuno  degli  anni  2020,
2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».))
                               Art. 2
 
                     Monitoraggio delle riforme
                   per la pubblica amministrazione
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «8-bis. Presso il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  pubblico  con  il  compito  di  promuovere  lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative  di  indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione  e
valutazione  della  performance,  formazione  e  valorizzazione   del
capitale umano, nonche' di  garantire  la  piena  applicazione  delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita'  degli  adempimenti
richiesti dai piani  non  inclusi  nel  Piano,  anche  con  specifico
riguardo  all'impatto  delle   riforme   in   materia   di   pubblica
amministrazione.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione  e
al funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  rimborsi   di   spesa,   o   altri   emolumenti   comunque
denominati.».
  2. Sono abrogati:
    a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015,  n.
124;
    b) l'articolo  4  ((del  regolamento  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.
                               Art. 3
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
               amministrativa degli enti territoriali
 
  1.  Le  regioni  possono  applicare,  senza  aggravio   di   spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  secondo
i principi di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.
Resta fermo  il  divieto  per  il  personale  addetto  di  effettuare
qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il  trattamento
economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale  di
livello dirigenziale.
  ((1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma  5,  quelli
aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici
di supporto agli organi di direzione politica delle regioni  e  degli
enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata presso  il
medesimo ente che procede  all'assunzione  e  comunque  nel  rispetto
delle risorse stanziate  in  base  alla  legislazione  vigente  senza
aggravio per la finanza pubblica».))
  2. Le  risorse  relative  all'annualita'  2022  del  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, assegnate ai comuni  beneficiari  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  medesimo  comma  5,
pari a 9.593.409 euro,  possono  essere  utilizzate,  con  esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute  nell'anno
2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti
risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20
milioni di euro, sono mantenute in bilancio,  per  essere  trasferite
per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno
2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nei
limiti di spesa di cui all'Allegato 1». ((All'articolo 31-bis,  comma
1, del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa
aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».
  3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria
che  sta  interessando  il  territorio  nazionale,  con   particolare
riferimento alla regione Calabria, e  di  realizzare  gli  interventi
occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni
di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a
determinare condizioni  di  utile  integrazione  nel  territorio,  le
amministrazioni  comunali  interessate  sono  autorizzate,  anche  in
deroga alle facolta' assunzionali previste  a  legislazione  vigente,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al  comma  3-quinquies  a
loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche,  anche
in  sovrannumero,  previo  superamento  di  una  prova  selettiva,  i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale  rivolti  a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di  mobilita'  in  deroga,
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui  criteri  per  l'accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga in  Calabria,  anno  2015/2016,
sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni  comunali  e  in
possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  3-ter. Gli inquadramenti di  cui  al  comma  3-bis  possono  essere
finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza  e  degli  adempimenti  connessi  nonche'  di
interventi e iniziative per fronteggiare il  dissesto  idrogeologico,
con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa
adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle  attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
  3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto  dai  commi
3-bis e 3-ter del presente articolo.
  3-quinquies. Per  la  copertura  dell'onere  sostenuto  dai  comuni
interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis  e  3-ter,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse
sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  entro  il  31  luglio  2023,  le  esigenze  di   personale
strettamente necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 3-bis e 3-ter, il  cui  costo  non  sia  sostenibile  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.  Il  comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato  l'importo  del  contributo  non  utilizzato
nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234.))
  4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)  interessate
dalla progettazione e dalla  realizzazione  delle  grandi  opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  9,
comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta  per  le  medesime
finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato  dall'organo  ((di
revisione)).
  5. Le regioni, le province, i comuni  e  le  citta'  metropolitane,
fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella  qualifica  ricoperta,
del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche  non  continuativi,
negli  ultimi  otto  anni,  presso  l'amministrazione   che   procede
all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato  a  seguito
di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, ((lettere a)  e  b),))
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75.  Le  assunzioni  di
personale di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
  ((5-bis. In attuazione  dell'articolo  117  della  Costituzione,  i
regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto
a quelli stabiliti per l'accesso  al  pubblico  impiego  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad  esigenze
di specificita' territoriale.
  5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal  6  aprile  2009,  possono  prevedere,  nei  limiti   dei   posti
disponibili della vigente dotazione organica e  in  coerenza  con  il
piano triennale dei fabbisogni di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi  pubblici
per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva  di  posti
non superiore al 50 per cento da destinare  al  personale  che  abbia
maturato con pieno merito almeno trentasei mesi  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici  speciali
per la ricostruzione di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che sia  stato  assunto  a  tempo  determinato
previo esperimento di procedure selettive e  comparative  a  evidenza
pubblica. Le assunzioni di personale di cui al  presente  comma  sono
effettuate  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali   di   ciascuna
amministrazione disponibili a  legislazione  vigente  all'atto  della
stabilizzazione. I  bandi  di  concorso  di  cui  al  presente  comma
prevedono lo svolgimento delle prove di cui  all'articolo  28,  comma
1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
il personale non dirigenziale si applicano i criteri e  le  procedure
di cui al comma 5 del presente articolo.))
  6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni  sprovvisti  di  segretario
comunale alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non
rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  1,
commi 557-quater e 562, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, la spesa per il segretario  comunale  considerata  al  netto  del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233.
  ((6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «15.000».
  6-ter.  All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3  e'  aggiunto  il
seguente:
  «3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i contributi  straordinari  di  cui  al  comma  3  sono
erogati per ulteriori cinque anni».
  6-quater.  All'articolo  16-ter,  comma  9,  primo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  la  parola:
«ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei».
  6-quinquies. L'Agenzia interregionale per  il  fiume  Po,  ai  fini
della  determinazione  delle  capacita'  assunzionali  per  gli  anni
2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia  le  cessazioni  dal
servizio del personale di ruolo  verificatesi  nell'anno  precedente,
sia quelle programmate nel  medesimo  anno,  fermo  restando  che  le
assunzioni  possono  essere  effettuate  soltanto  a  seguito   delle
cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
  6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po  puo'  procedere
ad assunzioni attingendo agli elenchi  di  idonei  all'assunzione  di
personale di cui all'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113.))
                            ((Art. 3 bis
 
Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in
  materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori
  colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009,  del  2012  e  del
  2016
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto
ai sensi del presente comma non concorre al computo  della  quota  di
riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».))
                            ((Art. 3 ter
 
           Misure per favorire il reclutamento di giovani
                   nella pubblica amministrazione
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite
del  10  per  cento  delle  facolta'  assunzionali  esercitabili,  in
relazione ai rispettivi  ordinamenti,  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia, possono assumere,  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato di  apprendistato  di  durata  massima  di
trentasei mesi, giovani laureati  individuati  su  base  territoriale
mediante   avvisi   pubblicati   nel   portale    del    reclutamento
(www.inpa.gov.it) della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri
e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova  scritta,
la valutazione dei punteggi  dei  titoli  accademici  conseguiti  dal
candidato, compresa  la  media  ponderata  dei  voti  conseguiti  nei
singoli   esami,   la   valutazione   degli   eventuali   titoli   di
specializzazione  post   lauream   e   delle   eventuali   esperienze
professionali documentate, conferenti  con  la  tipologia  dei  posti
messi a concorso, nonche' una prova  orale  in  cui  e'  valutato  il
possesso delle competenze di cui  all'articolo  35-quater,  comma  1,
lettera a), secondo periodo, del citato decreto  legislativo  n.  165
del 2001. A parita' di  punteggio  e'  preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta'.
  2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al  comma  1
possono   stipulare   convenzioni   non   onerose   con   istituzioni
universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle  universita'
italiane per l'individuazione, attraverso  le  modalita'  di  cui  al
medesimo comma 1, di studenti  di  eta'  inferiore  a  24  anni,  che
abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a
tempo determinato con contratto di formazione e  lavoro,  nel  limite
del  10  per  cento  delle  facolta'  assunzionali  esercitabili,  in
relazione ai rispettivi  ordinamenti,  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  stabiliti  altresi'  i
contenuti omogenei delle convenzioni.
  3. Il personale assunto ai sensi dei commi  1  e  2  e'  inquadrato
nell'area dei funzionari. Alla  scadenza  dei  contratti  di  cui  ai
predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso  al  pubblico
impiego e  della  valutazione  positiva  del  servizio  prestato,  il
rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta'  assunzionali  gia'  utilizzate  ai  sensi  dei
medesimi commi 1 e 2.
  4. I bandi di concorso per l'accesso al  pubblico  impiego  possono
prevedere che  il  punteggio  del  titolo  di  studio  richiesto  sia
aumentato fino al doppio qualora il titolo  di  studio  medesimo  sia
stato conseguito  nei  cinque  anni  antecedenti  alla  scadenza  del
termine  di  presentazione  della  domanda   di   partecipazione   al
concorso.))
                               Art. 4
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione
                     e conclusione dei concorsi
 
  1. All'articolo 250  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  la  parola:  «lavoro»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«tirocinio»;
      2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti  di  tale
fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono
con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti
a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita'
di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso
altre  amministrazioni,  italiane  o  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»;
    b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  2. ((Con regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,)) ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  entro   il   30   settembre   2023,   si   provvede
all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  al
fine di ((renderle)) coerenti con le misure introdotte  dal  presente
articolo.
                               Art. 5
 
                Disposizioni in materia di personale
             del Ministero dell'istruzione e del merito
 
  1. Al fine  di  rafforzare  la  funzione  ispettiva  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 420:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed
educative statali;
          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo  di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.»;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al
comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di
studio:
          a) laurea magistrale;
          b) laurea specialistica;
          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000;
          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore.»;
      3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono ((definiti)):
          a)   le   modalita'   di   svolgimento   del   concorso   e
dell'eventuale preselezione, nonche' le  modalita'  di  pubblicazione
del bando e dei successivi adempimenti informativi;
          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonche'  i  titoli
valutabili;
          c)  le  modalita'  di  individuazione  e  di  nomina  delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
          d) la valutazione della eventuale preselezione;
          e) la valutazione delle prove e dei titoli;
          f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito;
          g) le modalita' attuative  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.
        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono
superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o
equivalente. Il decreto di cui al comma 7  puo'  definire,  altresi',
una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche
diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonche'  un  eventuale
numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
    b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito ((dai seguenti)):
      «1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico
con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente
generale competente e sono composte da:
        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli
del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano
ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i
professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e  non
statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del
comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero
dell'istruzione e del merito;
        c) ((soppressa.
  1-bis. I membri di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  del
presente articolo nonche' quelli eventualmente  previsti  nell'ambito
del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati
anche fra soggetti collocati in quiescenza da  non  piu'  di  quattro
anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»));
    c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di
cui:
        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove
scritte;
        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei
titoli.»;
    d) all'articolo 423:
      1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente generale»;
      2) al comma 2, le parole: «,  nel  limite  dei  posti  messi  a
concorso» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».
  3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «e  2021/2022»((,  ovunque  ricorrono,))  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
  4. Dall'attuazione  dei  commi  2  e  3,  per  ciascuna  fascia  di
complessita' delle  istituzioni  scolastiche,  non  possono  derivare
aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a
quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui  all'articolo  4
del contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009. Qualora, sulla base  degli  esiti  della  rilevazione  del
Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio  scolastico
regionale, emergano  nuovi  o  maggiori  oneri  anche  per  gli  anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e  2021/2022,  alla  copertura  degli
stessi si provvede mediante  corrispondente  riduzione,  nell'ordine,
dei risparmi accertati ai sensi del secondo  periodo  del  comma  558
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2023/2024, i posti di sostegno vacanti e  disponibili  che  residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione  vigente,  sono
assegnati   con   contratto   a   tempo   determinato,   nel   limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella  prima
fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di   cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi  elenchi  aggiuntivi  alla  prima
fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono  il  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno 2023.
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5  e'  proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso
a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie  provinciali  per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo  comma  5,
salvo quanto previsto dal comma 12.
  7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui
al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione  e
prova di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, con  le  integrazioni  di  cui  al  comma  8  del
presente articolo.
  8. Il personale docente in periodo di prova svolge,  altresi',  una
lezione  simulata  dinanzi  al  comitato  di   valutazione   di   cui
all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo))  16
aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e'  integrato  da  un
componente esterno individuato dal  dirigente  titolare  dell'Ufficio
scolastico   regionale   tra    dirigenti    scolastici,    dirigenti
amministrativi e dirigenti tecnici.
  9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7  e
8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica  dalla  data  di  inizio  del  servizio  con
contratto a tempo determinato di  cui  al  comma  5,  nella  medesima
istituzione scolastica  presso  cui  ha  prestato  servizio  a  tempo
determinato.
  10.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2023/2024,   i   docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei  commi  5  e
6)) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione  provvisoria  o
l'utilizzazione in  altra  istituzione  scolastica  ovvero  ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di  effettivo  servizio
nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso  annuale  di
formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve  le  situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con
riferimento alla procedura di cui al comma 5,  sono  disciplinate  le
modalita' di attribuzione  del  contratto  a  tempo  determinato  ((a
docenti iscritti nella prima fascia delle  graduatorie))  provinciali
per le supplenze ((e nei relativi elenchi  aggiuntivi,))  nel  limite
dei posti vacanti e disponibili di cui al  medesimo  comma  5,  e  le
modalita' di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
  12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al
comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e  disponibili,
ai docenti di cui  al  medesimo  comma  5  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis  a  17-septies
dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   2019,   n.   126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
  13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le  supplenze  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999,  n.  124,  con  riserva  di  riconoscimento   del   titolo   di
abilitazione  ovvero  di  specializzazione  sul  sostegno  conseguito
all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima
fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo  riconoscimento
del titolo di accesso.
  14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo
determinato, con clausola risolutiva espressa,  per  il  conferimento
delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo  nella
prima fascia o negli elenchi  aggiuntivi  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999, n. 124.
  15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto ((nel  corso
della vigenza)) del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14,  il
medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se  nel
corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma  14
interviene il mancato riconoscimento  del  titolo,  il  contratto  e'
immediatamente risolto.
  ((16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai  soggetti  di
cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico  2023/2024,  in
ogni caso, la procedura di cui al comma 5.))
  17. I soggetti di cui al comma 13 ((sono assegnatari dei)) posti di
sostegno  vacanti  e  disponibili  nel   limite   dell'autorizzazione
concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 nella provincia della graduatoria di  appartenenza  ((nell'anno))
scolastico successivo  alla  data  di  effettivo  riconoscimento  del
titolo di specializzazione sul sostegno  conseguito  all'estero,  con
priorita' rispetto a ogni altra procedura  di  reclutamento  prevista
per il medesimo anno, se risultano, nell'anno  scolastico  2023/2024,
utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini
delle assegnazioni di cui al comma 5. ((Ai soggetti di cui  al  primo
periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.))
  18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla  base  di  una
convenzione triennale, si avvale del  Centro  di  informazione  sulla
mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita'  connesse  al
riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero  di
specializzazione  sul  sostegno  conseguiti  all'estero.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  1.460.000  euro
per ciascuno degli anni 2023,  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»))  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.
  19. Al comma 2 dell'articolo  18-bis  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e»
sono soppresse.
  20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Ai  docenti  della  scuola   dell'infanzia,   primaria   e
secondaria,  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a   tempo
indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano,  a  decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno  scolastico  2023/2024,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
  ((b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
      «3-bis. Per l'anno scolastico  2022/2023,  con  riferimento  al
personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria,
a qualunque titolo destinatario di nomina a  tempo  indeterminato  su
ogni tipologia di posto, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
  20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1. Nelle more della definizione  di  una  nuova  disciplina  della
mobilita'   interregionale   dei   dirigenti   scolastici   in   sede
contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima  sede,
esclusivamente per le operazioni di  mobilita'  dell'anno  scolastico
2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero  dei  posti
vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del  primo  periodo  non
devono derivare situazioni di esubero di personale  per  il  triennio
relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e  2025/2026.  Per
la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli  assensi
degli uffici scolastici  regionali  interessati,  salvo  il  caso  di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta  nei
casi di esubero di  cui  al  secondo  periodo  o  per  effetto  della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali  che  dispongono
l'immissione in ruolo nella regione medesima.
  1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali  di  cui  al
comma  1,  terzo  periodo,  riguardino   regioni   prive   di   posti
disponibili,  i  soggetti  destinatari  dei  medesimi   provvedimenti
possono essere immessi in  ruolo  in  altra  regione  con  precedenza
rispetto alle altre procedure di immissione  in  ruolo  e,  comunque,
senza  necessita'  di  assenso  da  parte   dell'ufficio   scolastico
regionale della regione di richiesta destinazione».
  20-ter. I soggetti destinatari di  provvedimenti  di  revoca  della
nomina o  di  risoluzione  del  contratto  di  dirigente  scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali,  che  hanno
partecipato con riserva al corso intensivo di formazione  indetto  ai
sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88,  lettera  b),  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito  ai  concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati  nel  posto  di  lavoro  a
decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti  vacanti,  con  precedenza
rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di  immissione
in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024,  a  condizione  che  abbiano
superato la prova scritta finale delle  procedure  concorsuali  e  il
relativo periodo di formazione e prova e che abbiano  prestato  senza
demerito, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, almeno tre anni di servizio  con  contratti  di
dirigente scolastico.))
  21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al terzo  periodo,  le  parole:  «l'attuazione  delle  riforme
legate al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  relative»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti legati al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,»  sono  soppresse  e  le  parole:
«materie inerenti al sistema nazionale di  istruzione  e  formazione,
anche con riferimento alla legislazione in  materia  di  istruzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte  nell'attuazione
degli interventi del PNRR»;
    b)  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Il
contingente di cui al terzo periodo  e'  da  considerarsi  aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4,  ((del  regolamento
di cui al decreto)) del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 167.»;
    c) al  quarto  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di  cui
al  terzo  periodo  possono  essere  utilizzate,  altresi',  per   le
finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.».
  ((21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dal  seguente:
«A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere  disposte
assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di
centocinquanta unita' di personale, presso: a)  enti  e  associazioni
che svolgono attivita'  di  prevenzione  del  disagio  psico-sociale,
assistenza,    cura,    riabilitazione     e     reinserimento     di
tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in
tali  casi  possono  concorrere  alle  assegnazioni  i  docenti  e  i
dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi  di
studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990;  b)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed  enti
cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le  istituzioni
che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita'  nel  campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica».
  21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c) le fondazioni ITS Academy  per  le  quali  sia  intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30
giugno 2023»;
    b) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate  altresi'
per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per  potenziare  i
laboratori e le infrastrutture  tecnologicamente  avanzate,  comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati,  anche  in  via  non
esclusiva, dagli ITS Academy».))
                               Art. 6
 
Disposizioni in materia  di  personale  del  Ministero  degli  affari
             esteri e della cooperazione internazionale
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale per il biennio 2023-2024  puo'  riservare  il  50  per
cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione  di
personale  a  tempo   indeterminato   appartenenti   all'area   degli
assistenti, di cui  alla  tabella  B  dell'allegato  2  ((annesso  al
presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza  italiana  e  dei
requisiti previsti per l'accesso  all'area  degli  assistenti  e  che
hanno compiuto senza demerito almeno  tre  anni  di  servizio,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  160,  primo  comma,  secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e
in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  167  del  medesimo
decreto.
  ((1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno  2023
e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare  le
retribuzioni del personale di cui all'articolo 152  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  ai  parametri  di
riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro  1  milione
per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale.))
  2. L'incremento di 100  unita'  di  personale  della  seconda  area
funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1,  comma
714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si  applica  a
decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024,  nella
quarta colonna della tabella 1  annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale,  come  rideterminata  dall'articolo  1,  comma   714,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre:  «1.911»,
«3.823» e «5.133» sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali»  sono
soppresse.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  34  le  parole  da:  «La  destinazione»  a  «con
l'estero.» sono soppresse;
    b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi»  sono
inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, i cinque mezzi».
  5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 5,2 milioni di euro  ((annui  a  decorrere  dall'anno))  2024  per
l'incremento del contingente di militari  dell'Arma  dei  carabinieri
inviati negli uffici  all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  158  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, a tutela degli  uffici  medesimi  e  del  relativo
personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed  euro  5,2  milioni  ((annui  a
decorrere  dall'anno))  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.
  ((5-bis. E' autorizzata,  in  favore  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro  200.000
annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per  il   potenziamento   delle
iniziative  di   formazione   per   il   personale   della   predetta
amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a  euro
200.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
19 maggio 2010, n. 95, le modifiche  necessarie  ad  incrementare  il
numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non  generale
nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale di dieci unita', nonche' a
sopprimere il primo periodo  del  comma  8-bis  dell'articolo  5  del
medesimo  decreto.  Gli  uffici  istituiti  ai  sensi   del   periodo
precedente sono assegnati esclusivamente a personale  della  carriera
diplomatica in servizio.))
                               Art. 7
 
                Disposizioni in materia di personale
                     del Ministero della difesa
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma   2   sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari  a  euro
180.760 per il 2023 e a euro 271.140 ((annui a decorrere dal))  2024,
si provvede  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  ordinarie  del
Ministero della difesa gia' maturate  e  disponibili  a  legislazione
vigente.».
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 16:
      1) al comma 1:
        1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici  centrali»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
        1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale  per
le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti:  «Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
      2) al comma 2, dopo le parole: «l'area  tecnico-industriale  e'
disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria
della difesa e' disciplinato dal  presente  capo,  dal  capo  VI  del
titolo II del ((libro)) secondo, dal capo II del ((titolo))  III  del
((libro)) terzo e dal regolamento»;
    b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1  e  2,  le  parole:
«Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti:  «capo  dell'Ufficio  per  la  tutela
della  cultura  e  della  memoria  della   difesa»   e   la   parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»;
    c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato  generale  per  le
onoranze  ai  Caduti»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria  della
difesa»;
    d) all'articolo 266:
      1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze
ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per  la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      2) al comma 2, le parole: «del Commissariato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Ufficio» e  la  parola  «Commissario»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      3) al comma 3, la parola:  «Commissario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      4) al comma 4, le parole: «il  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
    e) all'articolo 267:
      1) la parola: «Commissario»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      2) al comma 5, le parole: «del Commissariato  generale  per  le
onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
    f) agli articoli 268, 269,  271,  272,  273  e  276,  la  parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»;
    g) all'articolo 567:
      1) al comma 1, le parole: «al  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «Commissario   generale»   sono
sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
    h) all'articolo 689:
      1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le
seguenti: «ovvero, in aggiunta  o  in  alternativa,  all'esame  delle
materie di interesse professionale»;
      2) al comma 2:
        2.1) le parole: «prove  di  lingua  estera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
        2.2) dopo le parole: «insegnante della  lingua  estera»  sono
inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
        2.3)  dopo  le  parole:  «della  lingua»  sono  inserite   le
seguenti: «o della materia»;
      3) al comma 3, dopo  la  parola:  «assegna»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
    i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a),  le  parole:  «dal
generale   di   divisione»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano».
  3. Per la costituzione dell'ufficio  centrale  aggiuntivo  previsto
dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi
di riorganizzazione strutturale  e  funzionale  del  Ministero  della
difesa volti a  potenziare  i  settori  strategici  della  ricerca  e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement  militare
nonche' a valorizzare le professionalita'  del  personale  civile  di
livello dirigenziale mediante l'accesso agli  incarichi  apicali,  la
dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di  due
posizioni  dirigenziali  di  livello  generale  cosi'  come  indicato
((dalla tabella)) A di cui all'allegato 1 e dalla tabella  B  di  cui
all'allegato 2 ((annessi al presente decreto)).
  4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento  di
una delle due posizioni dirigenziali di livello generale  di  cui  al
comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un
numero di posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa  e  di
un corrispondente ammontare di facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente.
  5.  Il  Ministero  della  difesa,  ferma   restando   la   garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno  per  le  medesime  categorie,  e'
autorizzato a bandire  concorsi  straordinari  per  il  reclutamento,
nell'anno  2023,  di  ufficiali  medici  e  sottufficiali  infermieri
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente,  nelle
misure di seguito stabilite:
    a) n. 16 ufficiali medici  con  il  grado  di  tenente,  e  gradi
corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652,
comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e
gradi   corrispondenti,   mediante   concorsi   banditi   ai    sensi
dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto  legislativo  n.
66 del 2010.
  6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere  a)  e  b),  sono
ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei  carabinieri  con  decreto
del Ministro della difesa.
  7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5,  nell'ambito  della
categoria e della Forza armata di  appartenenza,  e'  assicurata  una
riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  in  favore  degli
ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio
a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   1,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma
1, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  che  abbiano
contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti
di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma  1,  lettera
a), e 682, comma  5-bis,  lettera  b),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
                            ((Art. 7 bis
 
Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale,  ambientale
  e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo
  con compiti di polizia ambientale
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita  altresi'  le  funzioni  di
polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  fermi  restando  gli  specifici
compiti attribuiti  in  materia  dalla  normativa  vigente  ad  altre
amministrazioni dello Stato»;
  b) all'articolo 161,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di  polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;
  c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
  «Art.  161-bis  (Personale  ispettivo  con   compiti   di   polizia
ambientale). -  1.  Per  le  esigenze  connesse  all'esercizio  delle
funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto
del Ministro della  difesa  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno,  sono
stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri  generali
per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio
della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione  delle  visite
nei singoli siti o  impianti,  al  fine  di  garantire  la  terzieta'
dell'intervento ispettivo.
  2.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui   al   comma   1,   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati:
  a) il personale incaricato degli  interventi  ispettivi  svolti  ai
sensi della vigente normativa  internazionale,  dell'Unione  europea,
nazionale e regionale in materia ambientale;
  b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonche'  le
relative attivita' di formazione e aggiornamento».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.))
                            ((Art. 7 ter
 
        Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione
                      del Ministro della difesa
 
  1. Il Ministero della difesa  e'  autorizzato  ad  incrementare  di
venti unita' di personale, a decorrere  dal  1°  settembre  2023,  il
contingente  degli  uffici   di   diretta   collaborazione   di   cui
all'articolo 17, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  come  ridotto  ai
sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma
4 del citato articolo 17  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  per  il  quale  e'
corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo  determinato  ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del  medesimo  regolamento.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata  la  spesa  di  euro
177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno
2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.))
                               Art. 8
 
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle  aree  di
                    rilevante interesse nazionale
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «13-sexies.  Per  il  coordinamento  e  la  realizzazione   degli
interventi e delle opere di cui al comma  3,  nell'ex  area  militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua  molo  carbone,
situata nell'isola ((della Maddalena)), il Commissario  straordinario
puo'  nominare  un  sub-commissario,  responsabile  di  uno  o   piu'
interventi. La remunerazione del sub-commissario((, il  cui  incarico
cessa entro il 31  dicembre  2024,))  e'  pari  ad  euro  80.000  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
                               Art. 9
 
           Riorganizzazione del Ministero dell'universita'
      e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca
 
  1. In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le  parole:  «finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle  attivita'  per  la  diffusione
della cultura scientifica e artistica;» sono  inserite  le  seguenti:
«supporto alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli  43  e
44 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  alle
attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di
cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
coordinamento delle attivita' di  ricerca  delle  universita',  degli
enti pubblici di ricerca e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di  eccellenza
e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione
dei progetti di ricerca;»;
    b)  all'articolo  51-quater,  le  parole:  «pari  a   sei»   sono
sostituite dalle seguenti: «pari a otto».
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto:
    a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e'
abrogato;
    b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il primo periodo e' soppresso;
    c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
    d) all'articolo 28 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 2-bis, la lettera b) e' ((abrogata));
      2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  ((2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  dopo
il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis. I  professori  e  i  ricercatori  a  tempo  pieno  possono
altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza
vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  o  privati  anche  a
scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di  indipendenza,  non
comportino  l'assunzione  di  poteri   esecutivi   individuali,   non
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza e comunque non comportino detrimento  per  le  attivita'
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate  dall'universita'
di appartenenza».
  2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento  alle  attivita'  di
consulenza,  si  interpreta  nel  senso  che  ai  professori   e   ai
ricercatori a tempo pieno e' consentito lo svolgimento  di  attivita'
extra-istituzionali realizzate in favore di  privati,  enti  pubblici
ovvero per motivi di giustizia, purche'  prestate  senza  vincolo  di
subordinazione e in mancanza  di  un'organizzazione  di  mezzi  e  di
persone  preordinata  al  loro  svolgimento,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.))
  3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la
valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse  derivanti  da
progetti di ricerca, europei o  internazionali,  non  ricompresi  nel
Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  ammessi  al  finanziamento
sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte ((assegnata
con applicazione di tassi forfettari  o  comunque  non  soggetta))  a
puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definite le modalita' di  erogazione  della  quota
premiale in  favore  di  professori  e  ricercatori,  anche  a  tempo
determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite  massimo,
anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca,  del  30
per cento del trattamento economico individuale, per il solo  periodo
di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque  nel
limite della disponibilita' delle risorse di cui  al  primo  periodo,
tenendo conto dell'impegno individuale  nella  elaborazione  e  nella
realizzazione degli interventi proposti  e  finanziati,  nonche'  dei
principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.».
  ((3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza per la missione 4, «Istruzione  e  Ricerca» -
componente 2, «Dalla ricerca  all'impresa» -  linea  di  investimento
3.1,  «Fondo  per  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato   di
infrastrutture di ricerca e  innovazione»  e  di  favorire  l'apporto
delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca  nonche'  il
rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31
dicembre 2025 le  universita'  statali  e  non  statali  direttamente
impegnate nel rafforzamento e nella creazione  di  infrastrutture  di
ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture
tecnologiche di  innovazione  possono  procedere,  nell'ambito  delle
relative  disponibilita'  di  bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,  anche
in  deroga  ai  requisiti  temporali  di  stabilita'  ivi   previsti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
  4. All'articolo 15 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «2-bis.  Il  trattamento   accessorio   di   ricercatori,   primi
ricercatori e ((dirigenti di ricerca nonche'))  di  tecnologi,  primi
tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo'  essere
integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei
o internazionali, non ricompresi nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente  alla  parte  ((assegnata  con  applicazione  di  tassi
forfettari o comunque non soggetta)) a puntuale rendicontazione.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono  definite
le modalita' di erogazione dei compensi  aggiuntivi  in  applicazione
del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei  progetti
da cui derivano i fondi e comunque nel  limite  della  disponibilita'
delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale  nella
elaborazione  e  nella  realizzazione  degli  interventi  proposti  e
finanziati,  nonche'  dei  principi  di  trasparenza,  imparzialita',
oggettivita'. I compensi aggiuntivi  di  cui  al  primo  periodo  non
possono comunque essere superiori al 30  per  cento  del  trattamento
economico fondamentale individuale, anche nel caso di  partecipazione
a piu' progetti di ricerca.».
  ((4-bis. In relazione alle accresciute  attivita',  anche  connesse
all'attuazione degli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero  dell'universita'
e  della  ricerca  e'  autorizzato  a  rideterminare   la   dotazione
finanziaria   destinata   all'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2020, n. 165, in misura pari a  1,25  milioni  di  euro  annui.  Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma,
pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.))
                               Art. 10
 
                Disposizioni in materia di attivita'
                   ad alto contenuto specialistico
 
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2023,  delle
attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese
e del made in Italy, anche  con  riguardo  ai  controlli  obbligatori
sulle apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai
fini della salvaguardia della vita e  della  sicurezza  in  mare,  e'
autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero delle imprese e del made in Italy,  addetto  alle  relative
attivita'.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma  ((«Fondi
di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
                               Art. 11
 
Disposizioni in materia di  servizio  di  pubblica  utilita'  1500  e
  salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   necessari   al   suo
  funzionamento
 
  1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore  economico,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2023,  il  servizio  di  pubblica
utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  8
marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del  9
marzo 2020, e'  garantito  dal  Ministero  della  salute  secondo  le
medesime  modalita',  ove  compatibili,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400  per  l'anno
2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del
programma «Fondi)) di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy; quanto ad euro 1.500.000,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 12
 
           Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale
                    per il cambiamento climatico
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Al  fine  di  consentire  una  piu'  efficace  partecipazione
italiana  agli  eventi  e  ai  negoziati  internazionali   sui   temi
ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   nominano   l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
    2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui  al
comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
    3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione e in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza per ricoprire l'incarico, e'  corrisposto  un  compenso
determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo  23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  comunque  nel
limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si  tratti  di  un
dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica  amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
e' collocato presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo  ((o  in
altra analoga  posizione))  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso  indisponibile  ((nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento, un numero di posti equivalente))  dal  punto
di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se  estraneo
alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a  tempo  pieno.  La
durata dell'incarico e' fissata nei limiti di  cui  all'articolo  14,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte dei
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per  cessazione   del
rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e'  autorizzata,
per la corresponsione del compenso, la  spesa  di  238.380  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024  e
2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri
di missione. ((Agli oneri di cui al presente comma,  pari  a  238.380
euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024  e
2025,))  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)).
                               Art. 13
 
((Avvalimento di  personale  dell'ENEA  e  dell'ISPRA  da  parte  del
  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica))   per
  attivita' di interesse comune
 
  1. All'articolo 17-septies, comma 1,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
rafforzare le attivita' volte al raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica si avvale ((di personale))  dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA)  fino  a  un  contingente  massimo((,  per
ciascun ente,))  di  trenta  unita'  di  personale  non  dirigenziale
collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
    b) al secondo periodo, le parole: «della  transizione  ecologica»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a  decorrere  dal  24
giugno 2021» sono soppresse.
  ((1-bis. Al fine di  meglio  coadiuvare  l'attivita'  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  nel  suo
ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi  e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
anche mediante la composizione qualificata dell'organo  di  revisione
amministrativo-contabile che garantisca la presenza di  un  esponente
della magistratura contabile  e  di  un  diretto  rappresentante  del
Ministero  vigilante,   all'articolo   17,   comma   35-octies,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «componenti effettivi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  un
supplente»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Un
componente effettivo, con funzioni di presidente,  e'  scelto  tra  i
magistrati contabili; sono  scelti  tra  i  dirigenti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  un  ulteriore  componente
effettivo, collocato fuori ruolo  per  la  durata  del  mandato,  con
contestuale indisponibilita'  di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale equivalente sul piano  finanziario  presso  il  medesimo
Ministero, e un componente supplente».  Il  decreto  ministeriale  di
nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di
quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.))
                               Art. 14
 
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione  finalizzate  al
  potenziamento della capacita' amministrativa delle  amministrazioni
  centrali
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
      «1-bis. Per le finalita' di  cui  ((al  comma  1  del  presente
articolo nonche'))  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  25  e'
istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy,  la
struttura denominata Unita' di missione attrazione  e  sblocco  degli
investimenti,  cui  sono  assegnati  due  dirigenti  di  livello  non
generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello
generale gia' individuato quale coordinatore della segreteria tecnica
di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal
personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  29  dicembre
2022, n. 197.»;
    b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
      «1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma  1-bis  svolge  la
propria attivita' anche con il supporto delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza  dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee   misure
informatiche.».
  2. I due dirigenti di livello non  generale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), assegnati all'Unita' di  missione  attrazione  e  sblocco
degli investimenti, sono indicati nella  tabella  A  dell'allegato  1
((annesso al presente decreto)).
  ((2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione
del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate  di
euro 1.065.831 annui a  decorrere  dall'anno  2023.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro  1.065.831
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy.))
  3. Fino al 31 dicembre  2026  e'  istituita,  presso  la  Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e  internazionali
del Ministero della salute, una  struttura  di  missione  di  livello
dirigenziale non generale,  denominata  Unita'  per  la  cooperazione
internazionale a tutela del diritto alla salute  a  livello  globale.
All'Unita'  sono  assegnati  un  dirigente  sanitario,  un  dirigente
amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale  inquadrate
nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della
salute, cosi' come indicate nella ((tabella B dell'allegato 2 annesso
al presente decreto. L'Unita' fornisce  supporto  tecnico  in  ambito
sanitario al Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  all'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo e, ferme restando  le  competenze  di  questi,  coordina  le
attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della
salute ai fini dell'elaborazione di linee  strategiche  sulla  salute
globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.))
  4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole da: «e'  autorizzato,  per  l'anno
2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti  non  sanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli  anni  2021,
2022, 2023 e 2024, ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi  pubblici,  anche  su  base
regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10
veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale,  da
imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita'  dirigenziali
non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti
sanitari».
  ((4-bis. Il Ministero della salute, nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3,  del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16  dicembre  2022,  n.  204,  e'  autorizzato  a   incrementare   il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di
venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno  2023
e a euro 400.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Al di fuori del contingente di  personale  di  cui  al  primo
periodo,  possono   essere   assegnati   agli   uffici   di   diretta
collaborazione fino a dieci esperti e  consulenti,  che  svolgono  la
loro attivita' a titolo gratuito.))
  5. Al fine di rafforzare le  capacita'  di  supporto  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  l'Istituto  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31
dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione,  un'apposita
unita'  di   missione   di   livello   dirigenziale   generale.   Per
l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale  e'
autorizzata la spesa di euro  107.317  per  l'anno  2023  e  di  euro
214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6. L'ISPRA conferisce gli incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6-quater,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente  sulla  base  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia  di
cui alla tabella 26 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al
primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.
  ((6-bis. Alla Struttura di missione  di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  attribuito  anche  lo
svolgimento  delle  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e   al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei  contratti  aventi  a  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture  connessi  all'organizzazione  e  allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026,  secondo  le  procedure  previste  dal  medesimo
articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici  territoriali
del Governo delle  province  interessate  dall'evento  sportivo.  Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della
giustizia,  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  lo  sport  e  i  giovani,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  definita,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al presente comma,  la  composizione
della Struttura di cui al primo periodo, che assume la  denominazione
di «Struttura per la prevenzione antimafia», e  sono  individuate  le
aliquote di personale delle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di  cui  la  stessa  puo'
avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non
dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio  a  carico
del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o  distacco  o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento, un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.  Si  applica  l'articolo  70,  comma  12,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  le  infrastrutture  e  gli
insediamenti   prioritari   connessi   all'organizzazione   e    allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36.  Al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  delle
relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo  39,
comma 9, del citato codice  individua,  attraverso  l'adozione  delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  30,  comma   3,   del   predetto
decreto-legge n. 189 del 2016, anche  le  misure  per  accelerare  le
procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione
fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono,
nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  165.000  per  l'anno
2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.
  6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o con la  prescrizione  delle  misure  di  cui  all'articolo
94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»;
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Il direttore della Struttura di  cui  al  comma  1,  quando
accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale,  esercita  le  funzioni  e  i
compiti attribuiti al prefetto  ai  sensi  dell'articolo  94-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  avvalendosi,  d'intesa
con il prefetto territorialmente competente,  del  gruppo  interforze
istituito presso la prefettura competente per  il  luogo  della  sede
legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Alla scadenza del termine di  durata  delle  misure
prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis,  il  direttore  della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo
interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale  e  l'assenza
di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione
antimafia  liberatoria   e   procede   all'iscrizione   nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui comma 6»;
  c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  «e-bis)  le  eventuali   misure   amministrative   di   prevenzione
collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».))
                               Art. 15
 
Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la  rideterminazione   degli
  organici delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni  in  materia  di
  personale  appartenente  alla  Polizia  di  Stato  e  alla  Polizia
  penitenziaria
 
  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di
Stato:
    a)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 3 ((annesso al presente decreto));
    b)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 4 ((annesso al presente decreto));
    c)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 5 ((annesso al presente decreto));
    d) secondo le modifiche delle dotazioni  organiche  di  cui  alle
lettere a), b) e c), e' conseguentemente  rielaborato,  entro  l'anno
2023,  il  piano  programmatico   pluriennale   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge  30  dicembre
2021, n. 234.
  2. Alle Questure di Ancona,  L'Aquila,  Perugia  e  Potenza  ((sono
preposti)), con funzioni di questore, dirigenti generali di  pubblica
sicurezza,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica,   come
modificata dal comma 1, lettera a).
  3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in  relazione  al
comma 2, le necessarie modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il  medesimo  regolamento  prevede,
con effetto ((dalla data della sua entrata in vigore)), l'abrogazione
delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.
  4. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  la  Polizia  di   Stato   e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  302  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita'  nella  carriera
dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
    b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8  unita'  nella  carriera
dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario  tecnico,
di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo  fisici
e n. 2 unita' del ruolo psicologi;
    c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo  degli
ispettori tecnici;
    d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
ispettori che espletano funzioni di polizia;
    e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel  ruolo  degli
agenti e assistenti tecnici;
    g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
  ((4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei  servizi
di  polizia  e'  autorizzato,  a   decorrere   dall'anno   2023,   lo
scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli  idonei
non vincitori del  concorso,  indetto  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del  20
maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti  della  Polizia
di Stato riservato ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in  servizio  o  in  congedo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
nell'ambito  delle  ordinarie  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente per l'anno 2023  in  relazione  alle  cessazioni
intervenute entro la data del 31  dicembre  2022  e  nei  limiti  del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi  dell'articolo  66,
commi  9-bis  e  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  4,
pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023,  pari  a  euro  8.634.295  per
l'anno 2024, pari a euro 9.883.009  per  l'anno  2025,  pari  a  euro
13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per  l'anno  2027,
pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a  euro  22.685.985  per
l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per  l'anno  2032,
pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a  euro  24.010.181  per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno  ((2037
e pari a euro)) 24.472.253 ((annui a decorrere dall'anno))  2038,  si
fa fronte ai sensi del comma 22.
  6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per
l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040
per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno  2027,  pari  a  euro
783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari  a
euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900  per  l'anno  2031,
pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400  per  l'anno
2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a  euro  668.400  per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900
per l'anno ((2037  e  pari  a  euro))  668.400  ((annui  a  decorrere
dall'anno 2038)), si fa fronte ai sensi del comma 22.
  7. Per le esigenze di potenziamento degli  organici  dell'Arma  dei
carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 800:
      1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «30.975 unita'»;
      2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «60.959 unita'»;
    b) all'articolo 829, comma 1:
      1) all'alinea, le parole: «94  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «124 unita'»;
      2) la lettera b-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b-bis)
ispettori: 103»;
      3) dopo la lettera b-bis), e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)
appuntati e carabinieri: 3».
  8. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  l'Arma  dei  carabinieri  e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  371  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella  categoria
ufficiali, ruolo tecnico;
    b) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  27  unita'  nel  ruolo
ispettori del contingente per la tutela della salute;
    c) non prima del  1°  settembre  2023,  n.  3  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
    d) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  19  unita'  nel  ruolo
ispettori;
    e) non prima del 1° settembre  2023,  n.  306  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri.
  9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di  cui  al
comma 8,  pari  a  euro  2.811.991  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per  l'anno  2025,
pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a  euro  17.421.576  per
l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per  l'anno  2030,
pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a  euro  18.557.289  per
l'anno  ((2032  e  pari  a  euro))  18.642.097  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 8, pari a euro ((828.567 per l'anno 2023 e a euro))  259.700
((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22.
  11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della
guardia di finanza:
    a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
      «1-quater. A decorrere dal  1°  gennaio  2023,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»;
    b)  al  fine  di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia
di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  12. Per incrementare i servizi di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto delle  attivita'  criminali,  il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
un contingente massimo di complessive  289  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri.
  13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro  3.070.518
per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari  a  euro
9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026  per  l'anno  2027,
pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a  euro  12.955.416  per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per  l'anno  2032,
pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a  euro  14.130.833  per
l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
13.762.422 per l'anno ((2036 e pari a  euro))  13.678.395  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  14. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno  2023,  pari  a  euro
170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari  a
euro 356.050 per l'anno ((2026 e  pari  a  euro)  202.300  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al  decreto
legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
      «CAPO II-bis
      CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
      Art.  19-bis  (Carriera  dei  medici  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria). - 1. La carriera dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
        a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di
formazione;
        b) medico principale;
        c) medico capo;
        d) medico superiore;
        e) primo dirigente medico;
        f) dirigente superiore medico.
      2.  La  dotazione  organica  e'  fissata  nella  tabella  D-bis
allegata al presente decreto.
      3. Il trattamento economico del personale  della  carriera  dei
medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta
i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e 6 del decreto legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  secondo  la
tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
      4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso
di formazione iniziale, la progressione in carriera,  l'aggiornamento
professionale,  la  formazione   specialistica   e   la   regolazione
dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate,  nel  rispetto
del  principio  di  equiordinazione  del  personale  delle  Forze  di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
      Art. 19-ter (Attribuzioni  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria). - 1. I medici del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma,  lettera
z), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  indipendentemente  dal
diploma di  specializzazione  di  cui  sono  in  possesso,  hanno  le
seguenti attribuzioni:
        a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai   ruoli   della   polizia
penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale,  della  persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
        b)  provvedono  all'assistenza  sanitaria   e   di   medicina
preventiva del personale della polizia penitenziaria;
        c)  svolgono  attivita'  di  medico   competente   ai   sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ed
attivita'    di     vigilanza     nell'ambito     delle     strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui  all'articolo  13,  comma  3,
((del medesimo decreto legislativo));
        d)  svolgono   attivita'   di   vigilanza   in   materia   di
manipolazione, preparazione e distribuzione  di  alimenti  e  bevande
nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,  ferme  restando  le
attribuzioni  riservate  in   materia   ad   altri   soggetti   dalla
legislazione vigente;
        e) ((ferme restando le disposizioni  dell'articolo))  56  del
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  e  le  attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione  vigente,
rilasciano certificazioni  di  idoneita'  psicofisica  anche  con  le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate  e  del
settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
        f) provvedono all'istruttoria  delle  pratiche  medico-legali
del  personale  della  polizia  penitenziaria  e  fanno  parte  delle
Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono  prese  in  esame
pratiche relative a personale appartenente  ai  ruoli  della  polizia
penitenziaria;
        g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti  di
istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia
penitenziaria, attivita' didattica nel settore di competenza.
      2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche  di  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale  di  polizia  giudiziaria
fino alla qualifica di primo dirigente medico.
      3. I medici del Corpo  di  polizia  penitenziaria  svolgono  le
proprie attribuzioni  presso  articolazioni  centrali  o  periferiche
dell'Amministrazione. Con provvedimento  del  capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate  le  funzioni  da
attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
      4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'  stipulare
convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e  con
singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
    b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis  e  D-ter  di
cui agli allegati 6 e 7 ((annessi al presente decreto)).
  16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  15,
capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro  178.000  per  l'anno
2023 e pari a euro 288.000 ((annui a decorrere dall'anno))  2024,  si
fa fronte ai sensi del comma 22. Per  la  copertura  della  dotazione
organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia  penitenziaria,
come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del  comma  15,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato  in  deroga
ai   limiti   delle   facolta'   assunzionali    dell'amministrazione
penitenziaria previste  dalla  normativa  vigente,  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'  nella  qualifica
di medico;
    b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'  nella  qualifica
di medico;
    c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'  nella  qualifica
di medico;
    d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di
medico.
  17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023,  pari
a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro  3.381.262  per  l'anno
2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari  a  euro  5.485.630
per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari  a  euro
5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro  5.598.493  per  l'anno  2030,
pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031,  pari  a  euro  6.266.675  per
l'anno 2032, pari a euro 6.272.727  per  l'anno  2033,  pari  a  euro
6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro  6.446.629  per  l'anno  2035,
pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036,  pari  a  euro  7.769.140  per
l'anno 2037, pari a euro 7.839.726  per  l'anno  2038,  pari  a  euro
7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro  7.968.337  per  l'anno  2040,
pari a euro 8.583.900 per l'anno ((2041 e  pari  a  euro))  8.594.481
((annui a decorrere dall'anno)) 2042, si fa fronte ai sensi del comma
22.
  18. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 16, secondo periodo, pari  a  euro  127.500  per  l'anno
2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024,  pari  a  euro  49.725  per
l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro  80.925
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari  a  euro  120.925  per
l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal  2036  al
2039, pari a euro 104.025 per l'anno ((2040 e pari  a  euro))  99.450
((annui a decorrere dall'anno)) 2041, si fa fronte ai sensi del comma
22.
  19. Al fine di incrementare i  servizi  di  soccorso  pubblico,  di
((prevenzione  degli  incendi))  e  di  lotta  attiva  agli   incendi
boschivi:
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un  contingente  massimo  di  ((617
unita')), come di seguito indicato:
      1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di  cui  110
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del  fuoco,  100
unita' nel ruolo dei capi squadra e capi  reparto,  30  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori  antincendi,  66  unita'
nelle    qualifiche    iniziali    dei    ruoli    degli    ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo
dei direttivi che  espletano  funzioni  operative,  80  unita'  nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1
unita' nella qualifica di dirigente generale  proveniente  dai  ruoli
dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero  dei  dirigenti
tecnico-professionali;
  ((1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica
di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita'  nella  qualifica
di dirigente superiore che espleta funzioni operative;))
      2) non prima del 1° gennaio 2026, n.  169  unita',  di  cui  12
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  piloti  di  aeromobile
vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50  unita'
nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,  29  unita'
nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  antincendio,  7
unita' nelle qualifiche iniziali  ((dei  ruoli))  dei  dirigenti  che
espletano  funzioni  operative,  con  contestuale  riduzione  di   un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo  dei
dirigenti tecnico-professionali,  con  contestuale  riduzione  di  un
corrispondente   numero   di   unita'   del   ruolo   dei   direttivi
tecnico-professionali,  1  unita'  nella   qualifica   di   dirigente
superiore del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni  operative,
con contestuale riduzione  di  1  unita'  nella  qualifica  di  primo
dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella  qualifica  di
dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita'  nella
qualifica  di   dirigente   superiore   dei   ruoli   dei   dirigenti
tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente
numero   di   unita'   nella    qualifica    di    primo    dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di  dirigente
superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e  196
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata  di  un  numero
corrispondente di unita';
    c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005,  n.  217,  dopo  le  parole:  «Dirigenti  con  funzioni
operative»  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   «e   funzioni
tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di  funzione»  nella
declaratoria relativa alla  qualifica  di  dirigente  generale,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Comandante  dei  vigili  del
fuoco di Roma.»;
    d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  possono
applicarsi   anche   al   personale   del   ruolo    dei    dirigenti
tecnico-professionali,  in  relazione  alle   specifiche   competenze
svolte,  ai  fini  dell'attribuzione   dell'incarico   di   direttore
centrale.»;
    e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il  70  per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero  dell'interno  n.  34  del  21  febbraio  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del  25
febbraio 2022((, e, per il rimanente 30 per cento,)) mediante ricorso
alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma  295,  della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    f) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento
nella dotazione organica  delle  qualifiche  iniziali  di  pilota  di
aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco  avviene,   prioritariamente,   mediante   concorso   pubblico,
rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  33  e  34  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    g) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  f)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di
aeromobile  vigile  del  fuoco  puo'  avvenire   mediante   procedura
selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite
della  dotazione  organica,  l'assunzione   straordinaria,   con   le
decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  di  un   numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco;
    h) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero  2),
avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi  dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  Conseguentemente
e' autorizzata, nel limite  della  dotazione  organica,  l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),  numero  2),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
    i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera a), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
    l) le assunzioni  straordinarie  nelle  qualifiche  iniziali  dei
ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui  alla  lettera  a)
avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste  dagli  articoli
78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  i  contingenti  relativi  ai
rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,  nel  limite
della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla  lettera  a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti;
    m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di
cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco;
    n) e' inoltre autorizzata,  non  prima  del  1°  settembre  2023,
l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
di un contingente massimo di  404  unita'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui 136  unita'  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale
del  ruolo  degli  ispettori  logistico-gestionali,  8  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60  unita'
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   operatori   e   degli
assistenti;
    o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
del Ministero dell'interno n. 34 del  21  febbraio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16  del  25  febbraio
2022, e, per  il  rimanente  30  per  cento,  mediante  ricorso  alla
graduatoria formata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  295,  della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera n), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
    q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori  logistico-gestionali,  di  cui  alla  lettera   n),
avvengono per  128  unita'  mediante  concorso  pubblico  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso  interno  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
degli operatori e degli assistenti;
    r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori  informatici,  di  cui  alla  lettera  n),  avvengono
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  91  e  94  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
per il contingente relativo al concorso  interno,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera  n),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.
  20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 19, pari a euro 13.867.218  per  l'anno  2023,  ((pari  a  euro
42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per  l'anno  2025,
pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a  euro  54.296.772  per
l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per  l'anno  2030,
pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a  euro  55.987.840  per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per  l'anno  2033,  pari  a  euro
56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035  e
pari a euro 56.187.061 annui a  decorrere  dall'anno  2036)),  si  fa
fronte ai sensi del comma 22.
  21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 19, pari a euro 1.052.110  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari  a
euro 1.201.000 per l'anno ((2026 e pari a euro)) 1.019.000  (annui  a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  ((22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  1
a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro  74.504.570  per
l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025,  a  euro  100.445.933
per  l'anno  2026,  a  euro  108.320.385  per  l'anno  2027,  a  euro
114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per  l'anno  2029,  a
euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031,
a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a  euro  121.698.541  per  l'anno
2033, a euro 121.909.820 per l'anno  2034,  a  euro  121.840.443  per
l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a  euro  123.256.186
per  l'anno  2037,  a  euro  123.353.457  per  l'anno  2038,  a  euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per  l'anno  2040,  a
euro 124.100.556 per  l'anno  2041  e  a  euro  124.111.137  annui  a
decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662  dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
  23. All'articolo 61, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267»
sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti  di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235».
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15:
      1) al primo comma, le parole: «dai sindacati  di  polizia  piu'
rappresentativi della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalle   articolazioni   provinciali   dei   sindacati   di   polizia
rappresentativi sul piano nazionale»;
      2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa;
    b) all'articolo 16:
      1) al quarto comma, alla  lettera  c),  la  parola:  «piu'»  e'
soppressa;
      2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati
di  polizia  piu'  rappresentativi  sul   piano   provinciale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  articolazioni  provinciali  dei
sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
  25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del  Corpo  della
guardia di finanza, e' autorizzata,  per  l'anno  2023,  l'assunzione
straordinaria di complessive 10  unita'  di  ispettori  del  medesimo
Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel  2027,
576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel  2030,
582.128 euro nel 2031, 587.981 euro ((nel 2032 e)) 587.981 euro annui
a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000
per l'anno 2023 ((e di euro)) 8.000 annui a decorrere dal 2024.
  26. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  29,  le  assunzioni
straordinarie  di  cui  al  comma  25  avvengono,  con  il  grado  di
maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle  armi,  in  possesso
dei seguenti requisiti:
    a) eta' non superiore ad anni 28;
    b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  di  una
laurea   triennale   abilitante   all'esercizio   delle   professioni
sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste  dal  bando  di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione  al  relativo  albo
professionale.
  27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
    a)  nominati  marescialli  con  anzianita'   relativa   stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale  di  concorso,  con
decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo  dopo  i
parigrado del contingente di appartenenza in possesso della  medesima
anzianita' giuridica di grado;
    b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita'  relativa
e'  rideterminata  nell'ordine  della  graduatoria  finale,  con   la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del  Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i  relativi
programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei  casi  di  mancato
superamento del medesimo corso;
    c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera  b),  allo
svolgimento di incarichi propri  del  Servizio  sanitario  del  Corpo
della  guardia  di  finanza,  con  vincolo  di  impiego,  presso   le
articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
  28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale  arruolato
ai  sensi  del  comma  25  del  presente   articolo,   collocato   in
soprannumero ((negli organici)) del ruolo ispettori del  Corpo  della
guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  il  medesimo  personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza  dalla  data
di arruolamento.
  29. Si applicano,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori  del
Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo  n.  199
del 1995.
  30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'  del  Corpo
della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«venticinque unita'»;
    b) le parole  «531.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«790.000 euro».
  31. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  19,  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
    b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni operative  e'  ridotta  di  trenta  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative  e'
incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente;
      2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni logistico-gestionali  e'  ridotta  di  sedici  unita'  e  la
dotazione organica del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica
di primo dirigente;
      3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la  dotazione  organica
del  ruolo  dei  dirigenti  che  espletano  funzioni   sanitarie   e'
incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente;
      4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni informatiche  e'  ridotta  di  tre  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni  informatiche
e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente;
    c) alla tabella B, alla colonna  «incarichi  di  funzione»  nella
declaratoria   relativa   alla   qualifica   di    primo    dirigente
logistico-gestionale,  le  parole:   «nell'ambito   delle   direzioni
regionali  o  interregionali  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e  della  difesa  civile  di  particolare  rilevanza,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
  32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, il comma 20 e' ((abrogato)).
  33. Le disposizioni di  cui  ai  commi  31  e  32  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2023.
  34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa  di  euro
1.894.616 per l'anno 2023, di euro  3.794.481  ((per  ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e 2026)), di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro
3.810.062 ((annui a decorrere dall'anno)) 2028.
  35. Le risorse destinate alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma  6-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
sono incrementate di 450.000 euro per  l'anno  2023  e  900.000  euro
annui a decorrere dal 2024, fermo restando  il  contingente  previsto
dall'articolo 3 del ((regolamento di cui al))  decreto  del  Ministro
dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
  36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30,  ((34  e  35)),  pari  a
2.874.175 euro per l'anno  2023,  5.515.528  euro  per  l'anno  2024,
5.526.642 euro per l'anno  2025,  5.537.756  euro  per  l'anno  2026,
5.548.172 euro per l'anno  2027,  5.553.337  euro  per  l'anno  2028,
5.553.337 euro per l'anno  2029,  5.553.337  euro  per  l'anno  2030,
5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528
euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756  euro
per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337  euro  per
l'anno 2028, 4.645.337 euro  per  l'anno  2029,  4.645.337  euro  per
l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui  a
decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234
e, quanto a 474.000 euro per l'anno  2023  e  908.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno ((per 450.000  euro))  per  l'anno  2023  e
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento  del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000  euro  per  l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
                               Art. 16
 
Disposizioni per il potenziamento del ruolo  direttivo  e  del  ruolo
               degli ispettori della Polizia di Stato
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032»  sono  ((sostituite))
dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»;
    b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) all'alinea, le parole: «,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;
      2) alla lettera a), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2024  ((al  2032))»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((annui   a
decorrere)) dall'anno 2024»;
      3) alla lettera b), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a  decorrere))
dall'anno 2023»;
      4) alla lettera c), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti:
«annui a decorrere dall'anno 2023»;
      5)  alla  lettera  d),  le  parole:  «per  l'anno  2032»   sono
sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»;
      6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031  e
2032»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((annui   a   decorrere))
dall'anno 2031».
                               Art. 17
 
Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie  di
  porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:
    a) all'articolo 585, comma 1:
      1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite
dalle seguenti:
        «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
        h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;
        h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;
        h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;
        h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;
        h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
        h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
        h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
        h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
        h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
        h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
        h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
        h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
        h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;
      2) dopo la lettera h-vicies semel), e' aggiunta la seguente:
        h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;
    b) all'articolo 812-bis, comma 1, la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente:
      d) capitani di vascello: 455»;
    c) all'articolo 814:
      1) al comma 1, le parole: «979 unita', di  cui  706  del  ruolo
normale e 273 del ruolo speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1019 unita', di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;
      2) al comma 1-bis), la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) capitani di vascello: 119»;
      3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unita'» sono aggiunte  le
seguenti: «sino all'anno 2023, 2120  unita'  per  l'anno  2024,  2140
unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita'  per
l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028»;
    d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente:
      «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730  per
l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280  per
l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 ((per l'anno 2027 e)) 4.500
dall'anno 2028 in servizio permanente»;
    e) il Quadro X della Tabella 2 e' sostituito dal Quadro X di  cui
all'allegato 8 ((annesso al presente decreto)).
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,
lettere b), c) e d), e' autorizzata la spesa di  euro  6.672.011  per
l'anno 2024, euro 9.858.697 per  l'anno  2025,  euro  13.045.384  per
l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno  2027,  euro  19.458.811  per
l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno  2029,  euro  19.736.022  per
l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno  2031,  euro  20.008.131  per
l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno  2033,  euro  20.740.733  per
l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno  2035,  euro  21.565.201  per
l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno ((2037 ed  euro))  22.299.409
((annui a decorrere dall'anno)) 2038. Ai relativi oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno  2024,  euro  367.080
per l'anno 2025, euro 469.000  per  l'anno  2026,  euro  570.920  per
l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno ((2028 ed euro)) 567.840 ((annui
a decorrere dall'anno)) 2029. Ai relativi oneri si provvede  mediante
riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro  672.840  annui  a
decorrere dall'anno 2025, delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva  e
speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                            ((Art. 17 bis
 
Disposizioni per la tutela del  personale  appartenente  ai  corpi  e
  servizi di polizia locale nonche' ai corpi forestali della  regione
  Friuli Venezia Giulia e delle province  autonome  di  Trento  e  di
  Bolzano
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo  19  del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2018, n. 132, e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  ai
comuni diversi da quelli di cui al  medesimo  comma  1  per  i  quali
ricorrono tutti i seguenti requisiti:
  a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo
156,  comma  1,  lettere  h)  e  i),  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267;
  b)  istituzione,   con   regolamento   comunale   o   con   diverso
provvedimento del sindaco,  dell'armeria  del  corpo  o  servizio  di
polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,  ovvero,  nel
caso in  cui  le  armi  da  custodire,  comprese  quelle  ad  impulso
elettrico, siano in numero non superiore a quindici,  custodia  delle
stesse  in  appositi  armadi  metallici  aventi  le   caratteristiche
previste  dall'articolo  14  del  medesimo   decreto   del   Ministro
dell'interno n. 145 del 1987».
  2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli  Venezia
Giulia e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  dotare  il
proprio personale di  strumenti  di  autodifesa  che  nebulizzano  un
principio attivo  naturale  a  base  di  capsaicina.  Tali  strumenti
possono essere portati  senza  licenza  durante  il  servizio  e  non
possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti
adottati  dai  presidenti,  rispettivamente,  della  regione   Friuli
Venezia Giulia e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  favorevole  del  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica e del Ministero della  salute.  Con  regolamento
emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i  servizi  per  i
quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui  al
presente comma, la durata dei corsi di  addestramento  al  loro  uso,
nonche' i termini e  le  modalita'  del  servizio  prestato  con  gli
strumenti medesimi.))
                               Art. 18
 
Disposizioni relative al fondo anticipazioni di  liquidita'  e  altre
  disposizioni in materia di enti territoriali
 
  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono
soppresse,  le  parole:  «rendiconto  2022»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «rendiconto 2023» e le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    c) al comma 6-quinquies,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2023»,   le   parole:
«dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;
    d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il comma 6-quinquies si  applica,  altresi',  agli  enti  locali  in
occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione  del
rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma
11, del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».
  2. Il concorso alla  finanza  pubblica  ((da  parte  della  regione
autonoma Valle d'Aosta,)) di cui all'articolo  1,  comma  559,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
  3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8  marzo  2023  nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le  regioni  a
statuto ordinario regolano in via  definitiva  i  reciproci  rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle
perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19
secondo le modalita'  previste  nel  medesimo  Accordo.  Rispetto  ai
suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non  sono  tenute  ad
effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli  previsti
dall'articolo 111, comma 2-octies, ((del  decreto-legge))  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n.  77,  e  lo  Stato  non  e'  tenuto  a  ulteriori  forme  di
compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
  4. Le  risorse  ricevute  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  in
attuazione del comma 3  sono  vincolate  al  ripiano  anticipato  del
disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi
delle aziende del servizio sanitario regionale.
  ((4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa
al secondo semestre 2023  anche  per  procedure  di  affidamento  dei
lavori avviate nel primo semestre 2023»;
  b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis)  limitatamente  al   secondo   semestre,   gli   interventi
beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i  quali  sia
stata presentata domanda di accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369
nell'anno 2022, le cui procedure  di  affidamento  dei  lavori  siano
state avviate dal 18 maggio 2022 al 31  dicembre  2022,  nonche'  gli
interventi per i quali sia stata presentata  domanda  di  accesso  al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure  di  affidamento  dei
lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno  2023,  e
con riferimento  ai  quali  non  risulta  perfezionata  la  procedura
prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del  Fondo.  Gli
interventi di cui alla presente lettera possono  accedere  al  Fondo,
con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti
mediante le predette preassegnazioni e domande  di  accesso.  Possono
partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente
alla quota lavori».
  4-ter. All'articolo 24, comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo  rientranti  fra  i  progetti
PNRR» sono sostituite dalle seguenti:  «,  compresi  quelli  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR,».
  4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione  2021-2027»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027»;
  b) al secondo  periodo,  le  parole:  «ed  e'  compresa  nel  Piano
sviluppo e coesione della regione  Calabria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in prededuzione dalla quota  da  attribuire  alla  regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  provvedimento
della  regione  Calabria,  da  comunicare   entro   quindici   giorni
dall'adozione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi  codici  unici  di
progetto, nonche'  il  cronoprogramma  procedurale  per  l'attuazione
degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i  sistemi
informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
Stato».))
                               Art. 19
 
          Disposizioni in materia di trattamenti accessori
 
  1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori  del  personale
del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  55  milioni
((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2023 mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del  fondo  risorse  decentrate
del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale  di
lavoro relativo al personale del Comparto funzioni  centrali  per  il
triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca  di
cui  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  ((e'  incrementata))
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per  l'anno
2024 e 3  milioni  ((di  euro  annui  a  decorrere))  dall'anno  2025
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro  del
personale  appartenente  ai  ruoli  non   dirigenziali   dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (((AGENAS),  di  cui))  al
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per  il
triennio 2019-2021, e' incrementata ((di 2 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023)). Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3.  Fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   7,   comma
31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
le  risorse  finanziarie  ((afferenti   alla   contrattazione))   del
personale  proveniente  dalle  soppresse  Agenzia  autonoma  per   la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e  Scuola
superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche  ai
fini  dell'attuazione  dell'articolo  10,   comma   6,   del   citato
decreto-legge  n.  174   del   2012,   nei   fondi   destinati   alla
contrattazione  integrativa  del   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con
i  criteri  e  nella  misura  previsti  in  sede  di   contrattazione
decentrata integrativa, al  predetto  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni  soppresse,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 31-sexies, ((del citato  decreto-legge  n.  78
del 2010.))  In  caso  di  riduzione  del  personale  delle  predette
amministrazioni soppresse, le risorse di cui  al  periodo  precedente
confluiscono per  la  parte  corrispondente  a  favore  di  tutto  il
personale del Ministero dell'interno.
  4. A decorrere dall'anno 2023 al  personale  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  appartenente  alle  aree  previste   dal   sistema   di
classificazione professionale ((ad esso applicabile)) e' riconosciuta
l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti  al  personale
del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate
secondo i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  2019-2021  -  comparto  Funzioni  centrali.  Per  lo   stesso
personale e con  la  decorrenza  di  cui  al  precedente  periodo  il
differenziale stipendiale previsto dall'articolo  52,  comma  4,  del
citato contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e'  rideterminato
considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste
alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234.
  ((4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, le parole: «addetto al  servizio  di  emergenza-urgenza»
sono soppresse.))
  5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione»  a  «della
didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto  di
quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.
  ((5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
  «5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente,  dal  rettore  e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno  ad
azioni specifiche volte a  promuovere  l'inclusione  degli  studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del   benessere   psicologico,   nell'ambito    dell'universita'    o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale  docente
in servizio presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle medesime».))
  6. A decorrere dall'anno 2023 la quota  del  trattamento  economico
fondamentale  di  cui  all'articolo  28  del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi  degli  oneri  riflessi  a
carico  dell'amministrazione.  Con   la   medesima   decorrenza,   la
corrispondente quota rientra nella  disponibilita'  del  Fondo  unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si  estendono  alle  categorie  di  personale  a  cui  sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori  del  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  fatta  eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  7. Ferma restando la costituzione del fondo  per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione  e  di  risultato  del  personale  di
livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative
e contrattuali di riferimento, anche in relazione a  quanto  previsto
((dall'articolo)) 40-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, al fine di assicurare adeguati  livelli  di  valorizzazione  del
medesimo personale, il predetto fondo e' incrementato, in  deroga  ai
limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, ((di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli  effetti  derivanti
dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui
sono riconosciuti i trattamenti  economici  accessori  del  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a ((euro  6.130.425))
per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 ((annui  a  decorrere  dall'anno))
2024,  comprensivi  degli  effetti  indotti  sul  personale  di   cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n. 234.
                               Art. 20
 
       ((Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita'
            del Ministero dell'economia e delle finanze))
 
  1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1,  2  e
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  quelli  di  cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16  giugno  2022,  n.
68, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 5 agosto 2022,  n.
108, nonche' quelli riferiti alle attivita' di  audit  dei  programmi
cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel
caso  in  cui  le  procedure  di  nomina  ((siano   avviate))   prima
dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo  1,
comma 2, ((del presente decreto,)) purche' in conformita' ai  compiti
e all'organizzazione del Ministero e  in  coerenza  con  le  predette
disposizioni.
  2.  Al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  9,  comma  10,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi  7
e 11, del decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi  1-ter  e
1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a  decorrere  ((dalla  data  di
entrata in vigore)) del presente decreto, la dotazione  organica  del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze e' adeguata  in
misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere  ivi  previste.
Dall'attuazione del presente comma ((non devono  derivare))  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  ((2-bis. Al decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche  fiscali  e
sistema   tributario,»   sono   inserite   le   seguenti:   «comprese
l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione
amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»;
  b) all'articolo 24, comma 1, dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la
seguente:
  «d-bis) programmazione  e  gestione  amministrativa  dell'attivita'
giudiziaria  tributaria  nonche'  gestione  e  sviluppo  del  sistema
informativo della giustizia  tributaria  e  del  processo  tributario
telematico; gestione  delle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e
servizi  connessi  al  funzionamento   delle   corti   di   giustizia
tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi
per   il   reclutamento   dei   magistrati   tributari   e   gestione
amministrativa ed  economica  dei  magistrati  e  giudici  tributari;
assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria»;
  c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la  parola:  «cinque»
e' sostituita dalla seguente: «sei».
  2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
istituito il Dipartimento della giustizia tributaria,  deputato  allo
svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo  24,  comma  1,
lettera d-bis), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
introdotta dal comma 1, lettera  b),  del  presente  articolo.  Ferma
restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello  non
generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza  della
giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia  tributaria  e'
articolato in una direzione generale,  due  direzioni  centrali,  una
posizione di livello dirigenziale generale di  consulenza,  studio  e
ricerca e diciotto uffici  dirigenziali  non  generali,  nonche'  124
uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria  di  cui  al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui  35  di  livello
dirigenziale non generale  e  89  di  livello  non  dirigenziale.  La
dotazione organica  dirigenziale  del  Dipartimento  della  giustizia
tributaria e' determinata in quattro posti di  funzione  dirigenziale
di livello generale, di cui un  capo  del  Dipartimento,  nonche'  in
cinquantacinque  posti  di  funzione  dirigenziale  di  livello   non
generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a  supporto
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque
presso gli uffici  territoriali,  con  corrispondente  riduzione  dei
posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle  finanze  nella
misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti
di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale
del Dipartimento della giustizia tributaria  e'  determinato  in  120
unita'  di  personale  amministrativo  degli  uffici   centrali   del
Dipartimento, di cui 83 unita' di area funzionari, 31 unita' di  area
assistenti e 6 unita' di area operatori, nonche' in 2.276  unita'  di
personale amministrativo degli uffici di segreteria  delle  corti  di
giustizia tributaria, comprese 72 unita' di personale  amministrativo
a supporto del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,
individuate, per tipologia di  area,  nella  tabella  C  allegata  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
  2-quater.  Al  fine  di  garantire  l'iniziale  funzionamento   del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si  provvede  alla  nomina
del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che  si  avvale
degli uffici dirigenziali di livello generale e  non  generale  della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle  finanze,
di cui  all'articolo  11,  comma  3,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2019,  n.  103,
individuati dall'articolo 4,  numero  7,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30  settembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021,  e  dall'articolo  1,
comma 11, della legge  31  agosto  2022,  n.  130,  degli  uffici  di
segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo
grado del Dipartimento delle finanze,  individuati  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  31  maggio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9  agosto  2022,  nonche',  sulla
base di apposita intesa, delle attivita' svolte  dagli  uffici  della
Direzione del sistema informativo della fiscalita'  del  Dipartimento
delle  finanze,  nelle  more  della  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai  sensi  del  comma  2-quinquies  del
presente articolo.
  2-quinquies.  Entro  il  termine  e  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla  conseguente
riorganizzazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alla
ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del
personale dirigenziale e delle aree tra  i  differenti  Dipartimenti,
nonche'   all'organizzazione   del   Dipartimento   della   giustizia
tributaria.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai
commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno  2023  e  a
2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  2-bis  a  2-quater  e  al  presente  comma,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui,
competenza e cassa.))
  3. All'articolo 1,  comma  728,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  le  parole  «Ministro  dell'interno»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole «, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,» sono soppresse.
  ((3-bis. In  coerenza  con  il  principio  di  separazione  tra  le
funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli  4  e
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  assicurarne
l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo  1,  comma  569,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma  7,  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo  1,  comma  728,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite,
ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   «provvedimento   dirigenziale
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
  3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole:  «3,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3-quater. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  11-bis,
comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'  incrementata  di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-quinquies. All'articolo 2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
tali  enti  e  organismi  restano  fermi  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001».
  3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo
49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale  dell'area  del  comparto  Funzioni  centrali  -   triennio
2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
competente, le variazioni di bilancio tra i  pertinenti  capitoli  di
spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e  di
cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e  previa  verifica
dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario  effettuate
complessivamente dall'amministrazione.
  3-septies. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le
specifiche e straordinarie esigenze di  interesse  pubblico  relative
allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro  del  medesimo
Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana  del  G7
nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali,  in  fase  di
prima applicazione  delle  disposizioni  contrattuali  relative  alle
nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  di  cui  al  comma  3-sexies,   e'
autorizzato, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali  e  nel
rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere,  anche  senza
il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita'  di  personale
da  inquadrare  nell'Area  dei  funzionari,  mediante  una  procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esame  orale  per  l'accesso  alla
quale e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della lingua inglese, anche di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti:
  a) dottorato di ricerca in materie giuridiche  o  economiche  o  in
diritto europeo e internazionale;
  b) master di secondo livello in materie  giuridiche  ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale.
  3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale
di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro  il  31  luglio  2023,
stabilisce:
  a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
  b) le modalita'  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese, che costituisce requisito di accesso;
  c) lo svolgimento di un  esame  orale  del  candidato,  finalizzato
anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera  scelta
dal candidato tra le lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,  in  un
grado non inferiore al livello di competenza  B2  di  cui  al  Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
  d) la modalita' di composizione della commissione esaminatrice e  i
tempi di conclusione della procedura.
  3-novies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3-septies   sono
autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa  di  350.937  euro
per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della  procedura
concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e  50.937  euro  per
gli oneri di funzionamento,  e  di  10.188  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
  3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai
commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a  2.650.937
euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini   di
competenza e di cassa.
  3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto fino  al  31  dicembre  2026,  al
conferimento  di  cariche  negli  organi   sociali   delle   societa'
controllate da amministrazioni centrali dello Stato  che  hanno  come
scopo unicamente  la  realizzazione  di  un  progetto  di  preminente
interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi  dalla
deroga di cui al primo periodo coloro  che  accedono  al  trattamento
pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.))
                               Art. 21
 
Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
  opzionale del massimale contributivo
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda  di  cui  al
primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o  entro
dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni  caso,  gli  effetti  delle
procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi  8  e  9,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023  ((alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto)).
                               Art. 22
 
Disposizioni in  materia  di  organizzazione  e  di  personale  della
                Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e  monitoraggio
nei confronti di enti pubblici, a fronte dei  contributi  concessi  e
degli interventi  finanziati,  nonche'  per  garantire  il  controllo
analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri  opera,  con
relativo  incremento  della  dotazione  organica  del  personale   di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un  contingente
di  personale  non  dirigenziale  di  dieci  unita'  equiparato  alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto,  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile, ((nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa massima di ((euro 229.609))  per  l'anno
2023 e di ((euro 344.414 annui)) a decorrere dall'anno 2024,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «tre  membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque membri»;
    b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di  cui
e' componente e svolge le funzioni di amministratore  delegato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e   presiede   il   consiglio    di
amministrazione di cui e' componente»;
    c)   il   quarto   periodo   e'    sostituito    dai    seguenti:
«L'amministratore delegato  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono  nominati,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti,  uno  dal  Ministro  della
salute, uno dal  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  uno  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca».
  3. I componenti del consiglio di  amministrazione  in  carica  alla
data di entrata  in  vigore  ((del  presente  decreto  cessano))  con
l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2,  lettera
c).
  4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal  ((Fondo  per
lo sviluppo e la coesione)) e da tutti gli altri fondi di provenienza
nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata
a  fornire  ((supporto   tecnico-operativo))   alle   amministrazioni
interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli
d'intesa.
  5. Al  fine  di  assicurare  il  rafforzamento  delle  funzioni  di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle  politiche  e  degli
interventi adottati dal Governo in favore  della  famiglia,  anche  a
sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia
di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia  e
della pedopornografia, anche on line, lotta  al  cyberbullismo  e  di
attuazione e ((potenziamento)) dell'assegno unico e universale per  i
figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio ((dei ministri si articola)) in non piu'  di
tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo  9  del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi,  inclusi  i  due
servizi  in  cui  e'  articolata  la  medesima  Segreteria   tecnica.
Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto  nella
tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.
  6.  Presso  il  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del
Consiglio    dei    ministri    e'    istituita    una     segreteria
tecnico-amministrativa, composta da un contingente  di  personale  in
possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti  istituzionali
in materia di ((contrasto  del  dissesto))  idrogeologico  attribuiti
alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Il contingente di cui al ((comma 6 e')) cosi' composto:
    a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
    b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con corrispondente  incremento  della  dotazione
organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, ((nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno  2023
e di euro 631.100  ((annui  a  decorrere))  dall'anno  2024,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  ((7-bis. Al fine  di  rafforzare  le  azioni  dirette  a  prevenire
l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e  il  coordinamento
delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione,
a decorrere dalla data stabilita con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la  Struttura  di  missione
con il compito di  attivare  tutte  le  possibili  azioni  dirette  a
prevenire l'insorgere del  contenzioso  europeo  e  a  rafforzare  il
coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle  procedure
di infrazione, istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2006 e da ultimo confermata con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa  e  le  relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento  per  le  politiche  europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  7-bis,
presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  sono   istituiti   un   ulteriore   ufficio
dirigenziale di livello generale e due ulteriori  uffici  di  livello
dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione
organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Gli  incarichi
dirigenziali relativi agli uffici di cui  al  primo  periodo  possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non  oltre
la data del 31 dicembre 2026,  in  deroga  alle  percentuali  di  cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572 euro per
l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a  decorrere  dall'anno  2024,  a
valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  7-ter,  al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di  trenta  unita'
di personale non dirigenziale, con  corrispondente  incremento  della
dotazione organica del personale di  prestito  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  proveniente  da  pubbliche  amministrazioni,
prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di  cui  al  primo
periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria  A  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria  B
del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.  All'atto  del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata  la  spesa  massima  di
422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del
presente articolo.
  7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma
7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  e'  assegnato  il  contingente  di  esperti,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di
cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e'
altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente,
in base alla fascia professionale  di  appartenenza  e  tenuto  conto
delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
75.000  euro  per  singolo  incarico,   al   lordo   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa  complessivo  di  221.167
euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del  presente
articolo.
  7-sexies.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   personale   non
dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione  di  cui  al
comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base  di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui
al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al
comma 7-quater, anche ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  comma
7-quater, salva comunicazione, effettuata  dal  Dipartimento  per  le
politiche europee della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni  dalla  predetta
data di cui al citato comma 7-bis,  della  richiesta  di  revoca  dei
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro  analogo  istituto,  adottati  in  conformita'  ai   rispettivi
ordinamenti, in base ai quali ne  e'  stata  disposta  l'assegnazione
alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi  di  esperti  gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui  al
comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
  7-septies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7-ter,  7-quater  e
7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023
e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
  a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate  alla
Struttura di missione di cui al comma 7-bis  a  valere  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  b) a decorrere dall'anno  2024,  quanto  a  1.332.683  euro  annui,
mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di  missione
di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro  annui,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri che  modifica  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288,  sono  adottati  i
decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport,  del
Dipartimento per le politiche della famiglia((, del Dipartimento  per
le politiche europee)) e del Dipartimento Casa Italia.
  9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  del  comparto  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018,
il Fondo unico della Presidenza  continua  a  essere  alimentato  dai
risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti
dall'articolo 23, comma 2,  ((del  decreto  legislativo))  25  maggio
2017, n. 75.
  ((9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  il  quinto  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:
«Nell'ambito della dotazione complessiva del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non  superiore
a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una  sola  volta,  a
esperti  estranei  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  dei
requisiti di cui al secondo periodo».))
                               Art. 23
 
Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale
  del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
  foreste,  per  l'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione   e   la
  trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed  Irpinia,   per
  l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la  riorganizzazione
  dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare  e  del
  Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi  dell'economia
  agraria nonche' costituzione della societa' Acque del Sud Spa
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il Servizio  fitosanitario  centrale  dispone  di  addetti,
adeguatamente qualificati ed  esperti,  nell'ambito  della  dotazione
organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste e del Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo  svolgimento
dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla  dotazione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti  ambiti
di competenze:
        a)  predisposizione  e  adozione  degli  atti  del   Comitato
fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria;
        b)  funzionamento   del   Segretariato   per   le   emergenze
fitosanitarie;
        c) coordinamento dei controlli all'importazione;
        d) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione
e  alla  commercializzazione))  e  gestione   della   disciplina   di
fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;
        e) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione
e  alla  commercializzazione))  e  gestione  della  disciplina  delle
sementi;
        f)  coordinamento  dei   controlli   ((all'esportazione))   e
rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione;
        g) formazione, audit e comunicazione;
        h) adempimenti connessi al settore dei prodotti  fitosanitari
e al loro uso sostenibile (PAN).».
    b) all'articolo 18:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.».
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della
natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,»  e  le
parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e»  sono
sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente  e  il
territorio; ((costituisce titolo)) preferenziale».
    c) all'articolo 19:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1.  Gli  agenti  fitosanitari  sono  tecnici  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.».
      2) al comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «oppure  aver
conseguito un titolo di laurea in una  delle  seguenti  classi»  sono
inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche»  e  dopo  le  parole:
«L-32 Scienze e  tecnologie  per  l'ambiente  e  la  natura  e  LP-02
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con»
e'   sostituita   dalle   seguenti:   «;    ((costituisce    titolo))
preferenziale».
    d) all'allegato I,  paragrafo  «DOTAZIONE  MINIMA  PERSONALE  DEL
SFC», la sezione denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente:
      «INDICI:
        1. Unita' per la predisposizione e l'adozione degli atti  del
Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria:
          Sub-unita'  1.1:  Predisposizione  degli   atti   e   della
documentazione propedeutiche alle riunioni;
          Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;
          Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria.
        2. Unita'  per  il  funzionamento  del  Segretariato  per  le
emergenze fitosanitarie:
          Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure
fitosanitarie;
          Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di
comunicazione;
          Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche;
          Sub-unita'  2.4:  ((Coordinamento  delle   richieste))   di
contribuzione;
          Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali.
        3.   Unita'    per    il    coordinamento    dei    controlli
all'importazione:
          Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti  di  controllo
frontaliero e dei centri di ispezione,  verifica  e  aggiornamento  e
coordinamento delle attivita' in ambito nazionale;
          Sub-unita'    3.2:    ((coordinamento    delle    attivita'
istituzionali)) in ambito europeo  e  con  le  altre  amministrazioni
coinvolte.
        4. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi  alla
certificazione  e  alla  commercializzazione))   e   gestione   della
disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:
          Sub-unita' 4.1: ((Coordinamento dei  controlli  ufficiali))
per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza
          Sub-unita' 4.2: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e
gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.
          Sub-unita' 4.3: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e
gestione della disciplina della vite.
        5. Unita' per il coordinamento dei controlli all'esportazione
e rimozione delle barriere fitosanitarie ((all'esportazione)):
          Sub-unita'  5.1:  Protocolli  di  esportazione  e   accordi
internazionali;
          Sub-unita' 5.2:  Procedure  di  controllo  e  redazione  di
manuali.
        6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione:
          Sub-unita'  6.1:  Predisposizione  e  organizzazione  delle
attivita' formative;
          Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.
          Sub-unita'   6.3:   ((Predisposizione   di    piani))    di
comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.
        7. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi  alla
certificazione  e  alla  commercializzazione))   e   gestione   della
disciplina delle sementi:
          Sub-unita'  7.1:   ((Tenuta  dei  registri  varietali   e))
gestione della disciplina delle sementi;
          Sub-unita' 7.2: ((Coordinamento dei controlli)) ufficiali e
certificazione delle sementi;
        8.  Unita'  per  gli  adempimenti  connessi  al  settore  dei
prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):
          Sub-unita' 8.1:  ((articolo  53  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009,)) e PAN;
          Sub-unita'  8.2:   Centri   di   saggio,   usi   minori   e
corroboranti.
        Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.
        Al fine di poter svolgere  i  compiti  assegnati  si  ritiene
indispensabile prevedere  un  numero  di  unita'  di  personale  (AM)
impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su  base  percentuale
rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8
        Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del  personale
impegnato nelle Unita' da 1 a 8.».
  2. Al  fine  di  assicurare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
idrico dei territori serviti da parte  ((dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia  (EIPLI)  )),  il  Commissario  ((del  predetto   Ente   e'))
autorizzato  a  procedere  alla  stabilizzazione,   nella   qualifica
ricoperta,  del  personale  a  tempo  determinato  non  dirigenziale,
assunto mediante procedure concorsuali conformi ai  principi  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che
entro la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbia
maturato i requisiti di legge ((previsti)) dall'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 150.000
per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere  dall'anno  2024,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.
  ((2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  «11. E' costituita dal 1° gennaio  2024  una  societa'  per  azioni
denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale  iniziale  e'
stabilito in  5  milioni  di  euro.  Le  azioni  sono  attribuite  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  che  puo'  trasferirle  nel
limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel  limite  del  30  per
cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo  le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di  societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale  della  societa',  e
per la restante parte a societa' delle quali abbia  il  controllo  ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile.  Sono  organi  della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il  collegio
sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione  e'
composto da sette membri di cui uno con funzioni  di  presidente.  Il
presidente e due componenti del  consiglio  di  amministrazione  sono
nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente  e'  nominato  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra
i quali  e'  individuato  l'amministratore  delegato,  sono  nominati
dall'assemblea dei soci. Il presidente ha  la  rappresentanza  legale
della  societa'  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione.  Il
presidente  del  collegio  sindacale  e'   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi
sessanta  giorni  sono  nominati  i  componenti  del   consiglio   di
amministrazione. Per  quanto  non  derogato  dalle  disposizioni  del
presente comma, si applicano  le  norme  sulle  societa'  per  azioni
contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono  trasferite  alla  societa'
Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma  10,
con le relative risorse umane e  strumentali,  nonche'  i  diritti  a
questo attribuiti in forza di  provvedimenti  concessori,  liberi  da
qualsiasi vincolo e a titolo originario.  Con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  su
proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EIPLI,  e'  operata  la
ricognizione delle  risorse  da  trasferire.  Tutti  i  contratti  di
fornitura idrica del soppresso Ente  sono  trasferiti  alla  societa'
Acque del Sud Spa e sono  rinnovati  entro  i  successivi  centoventi
giorni  con  l'inserimento  di  una  clausola  di  garanzia  a  prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da  applicare  agli
utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, in  accordo  con  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  contratti  di  fornitura
idrica, i rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente  nei
confronti dell'Ente posto  in  liquidazione  o  nei  confronti  della
gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione  del
piano di riparto di cui  al  comma  10.  Il  commissario  liquidatore
presenta il piano di riparto e il  bilancio  finale  di  liquidazione
dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva.  Fino  all'adozione
delle misure  di  cui  al  presente  comma  e,  comunque,  non  oltre
l'esecuzione del  piano  di  riparto  previsto  dal  comma  10,  sono
dichiarate  improcedibili  le  procedure  esecutive   e   le   azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della  successiva  gestione  a
stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di
cui al comma 10 fino all'adozione delle misure  di  cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche  nei  confronti
dei terzi. Al fine di accelerare le  procedure  per  la  liquidazione
dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere,  agevolando  il
commissario liquidatore nella definizione degli  accordi  transattivi
di cui al comma 10, i crediti e i  debiti  sorti  in  capo  all'Ente,
unitamente  ai  beni  immobili  diversi  da  quelli   aventi   natura
strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle
operazioni di trasferimento al patrimonio della  societa'  Acque  del
Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di  liquidazione  come  gestione  a  stralcio  sino  alla
conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,  con  la  quale  e'
estinto  definitivamente  con  decreto  del  commissario  liquidatore
trasmesso al Ministero vigilante».
  2-ter. Per la societa' Acque  del  Sud  Spa  di  cui  al  comma  11
dell'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come  sostituito  dal  comma  2-bis   del   presente   articolo,   la
pubblicazione della legge di conversione del presente  decreto  tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione  di  societa'  per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita  convenzione
stipulata dalla societa' Acque  del  Sud  Spa  con  l'amministrazione
vigilante sono definite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
  2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
  a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero  per  2  milioni  di  euro  e  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  1,5
milioni di  euro.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio;
  b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge  5  maggio
2009, n. 42.))
  3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in  agricoltura,
le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera  di  cui
all'articolo  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino
fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge  15  dicembre
1998, n. 441.
  ((3-bis.   Al   fine   di   accrescere   l'efficienza   dell'azione
amministrativa  nella  gestione  degli  strumenti  di  sostegno  alle
imprese agricole e  nell'attivita'  di  ricerca  in  agricoltura,  il
numero dei componenti dei consigli di  amministrazione  dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio
per la ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria
(CREA) e' ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la  procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste;  gli   altri   componenti   sono   nominati   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui
uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e  del  CREA  decadono
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto.   Al   fine   di   assicurare   la    continuita'
amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data,  con  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e' nominato un commissario straordinario per ciascun ente.  I
commissari  straordinari  sono  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e  professionalita'  nonche'  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita'  e  garanzia.
Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi  organi,
i  commissari  straordinari  esercitano  i  poteri  di  ordinaria   e
straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio
di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano  un  piano  di
ristrutturazione dell'organizzazione  amministrativa  e  di  rilancio
delle attivita' dell'ente e  predispongono  le  occorrenti  modifiche
dello  statuto  e  di  ogni  altro  atto  dell'ente  che  ne   regola
l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto e'  adottato  con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dello
statuto,  sono  costituiti  i  nuovi  organi.  I  direttori  generali
dell'ISMEA  e  del  CREA  attualmente  in  carica  decadono  all'atto
dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati
per effetto delle disposizioni del presente comma.  Il  collegio  dei
revisori e' confermato fino alla nomina del nuovo organo.))
                            ((Art. 23 bis
 
Disposizioni relative al rilascio  di  certificazioni  e  licenze  in
                 materia di commercio internazionale
 
  1. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale
e di detenzione di esemplari  di  fauna  e  di  flora  minacciati  di
estinzione, di cui  alla  Convenzione  di  Washington  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via  di  estinzione
(CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,  e
al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,
tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito,
quando previsto,  il  parere  della  Commissione  scientifica  CITES,
istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge  7  febbraio
1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».
  2. Al Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi  e  passivi
relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo.))
Capo II

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

                               Art. 24
 
                    Riorganizzazione di Formez PA
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) al comma 1:
        1.1) alla lettera a), dopo  il  numero  1),  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la  qualificazione
del  personale  preposto  all'incarico  di  responsabile  unico   del
procedimento (RUP);»  e  dopo  il  ((numero  2)  ))  e'  inserito  il
seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati  al  personale
assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle  misure  del
PNRR;»;
        1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole:  «,  in  particolare  per  i  comuni  fino  a  5.000
abitanti»;
      2) al comma 4-bis, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2020  e
fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le  parole:  «sulla
base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
    b) all'articolo 3:
      1)  al  comma  2,   le   parole:   «esperti   con   qualificata
professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione
e   dell'organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «tra   soggetti   con    qualificata
professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque
anni nel settore pubblico o privato e con  comprovata  esperienza  in
ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;
      2) ((al comma  3,  le  parole)):  «di  cui  tre  designati  dal
Ministro per  la  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  due  designati  dal  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR».
  2. In relazione alle nuove funzioni  attribuite  ((all'associazione
FORMEZ PA -  Centro  servizi,  assistenza,  studi  e  formazione  per
l'ammodernamento delle PA)) ai sensi  del  comma  1  e  ai  requisiti
professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo  3,  comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A
decorrere dalla predetta  data  e  fino  all'insediamento  dei  nuovi
organi, al  Capo  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  altresi'  attribuita  la
funzione di commissario  straordinario,  da  svolgere((,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,)) avvalendosi  delle  articolazioni  e
del personale  del  ((predetto  Dipartimento)).  Entro  i  successivi
sessanta giorni il predetto commissario, ((al  fine  di  incrementare
l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita'  dei  servizi
dalla stessa resi)), modifica lo  statuto,  il  regolamento  interno,
nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento
alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore dello statuto e del  regolamento  sono  ricostituiti  i  nuovi
organi.
                               Art. 25
 
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e
                 per la costituzione di ENIT S.p.A.
 
  1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a costituire ((nell'anno
2023)) una societa'  per  azioni  denominata  «ENIT  S.p.A.»  con  un
capitale sociale iniziale di 7 milioni di  euro,  avente  ad  oggetto
l'attivita'  di  supporto   e   promozione   dell'offerta   turistica
nazionale, cosi' da potenziarne la  attrattivita',  anche  attraverso
adeguate    forme    di    destagionalizzazione,     diversificazione
dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con  spiccata
vocazione turistica,  nonche'  tramite  la  formazione  specialistica
degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale  per
la piu' efficiente e razionale fruizione dei beni e  servizi  offerti
in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
  2. ((La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa' in  house
ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui al)) decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del
Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo  analogo,
il Ministero del turismo:
    a) assegna annualmente all'organo amministrativo  della  societa'
direttive  pluriennali  in  ordine   al   programma   di   attivita',
all'organizzazione,  alle  politiche  economiche,  finanziarie  e  di
sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
    b) effettua la pianificazione e  il  monitoraggio  delle  singole
iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e  dei  progetti
speciali autorizzati;
    c)  ha  diritto  ad  avere   dagli   amministratori   notizie   e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa';
    d) al fine di esercitare un'influenza determinante,  e'  titolare
di  poteri  di  indirizzo,  direttiva  e  controllo   nei   confronti
dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo
per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria  della
societa'.
  3. La societa' e' amministrata da un consiglio  di  amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente  e  uno
con funzioni di amministratore delegato. Il presidente  del  collegio
sindacale della societa' e' designato dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
  4. ((La societa' ENIT S.p.A.)) puo' stipulare convenzioni anche con
le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse
al capitale della societa' tenuto conto del piano  industriale  della
societa' e previa  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo,  che
comunque  conserva  il  controllo  e  i   poteri   di   direzione   e
coordinamento della societa'.
  5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte  dei  conti
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. La societa' puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  6. Contestualmente alla costituzione  della  societa'  ENIT  S.p.A.
l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e'  soppresso  e
le relative funzioni sono attribuite ((alla societa' ENIT S.p.A.)) La
costituzione della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con  decreto  del
Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del  Ministro  del
turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della  societa',
nonche' lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80  per
cento del fatturato della societa' sia effettuato  nello  svolgimento
dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.  Fatto  salvo
quanto previsto al  comma  8,  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, come  risultanti  dalle  scritture  contabili,
nonche' tutte le relative  risorse  finanziarie  e  strumentali  sono
trasferiti al Ministero del turismo. A tale  fine,  il  Ministro  del
turismo nomina con proprio decreto un  commissario  liquidatore  che,
entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT  -  Agenzia
nazionale  del  turismo,  predispone  un  inventario  del  patrimonio
dell'ente  soppresso.  Il  Ministero  del  turismo,  con   successive
determinazioni,  assegna  alla  societa'  ENIT  S.p.A.   le   risorse
strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
  7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale  per  ciascun
esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il
presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti:
    a) gli obiettivi specificamente  attribuiti  alla  societa'  ENIT
S.p.A.;
    b) le  modalita'  di  finanziamento  statale  da  accordare  alla
societa' ENIT S.p.A.;
    c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo
la conoscenza dei  fattori  gestionali  interni  alla  societa'  ENIT
S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
  8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il
personale a tempo determinato  e  indeterminato,  di  ruolo  ((presso
l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo))  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto transita nella societa'  ENIT  S.p.A.  in
ragione   delle   medesime   funzioni   esercitate   dall'ente,   con
mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
  9.  All'articolo  7  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. ((Ferma restando l'operativita')) del  Segretariato  generale
per il coordinamento delle direzioni  generali  e  dei  rapporti  con
l'Unione   europea   e   con   gli   organismi   internazionali,   la
pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio  e  la
verifica  dell'attuazione  e  della  gestione,  mediante  tre  uffici
dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative
del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
      a)  politiche  delle  risorse  umane  e  relazioni   sindacali;
trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;  supporto
giuridico per gli affari di  competenza  delle  unita'  organizzative
preposte a compiti di gestione;
      b) controllo su enti,  associazioni  e  fondazioni  vigilati  e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti;  formazione  e  carriere
professionali turistiche con i  connessi  poteri  di  accertamento  e
controllo; acquisti di beni e servizi e  gestione  degli  adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP);
      c) promozione  turistica,  degli  investimenti  e  delle  altre
misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali;
gestione dei programmi cofinanziati da  fondi  di  coesione,  inclusa
l'integrazione tra programmi regionali e nazionali ((nell'ambito  del
turismo))  e  di  progetti  di  innovazione,  anche   attraverso   la
partecipazione a programmi internazionali;
      d) in raccordo con  l'unita'  organizzativa  cui  competono  le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo  e  gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle  infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione  dell'architettura
delle banche dati  di  settore,  cura  della  sicurezza  dei  sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico  e  informatico  alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e  servizi
per  le  materie  di  pertinenza;  elaborazione  dati  statistici  ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con  le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse  per  il  settore  turistico;  gestione  degli  adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane».
  ((9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione,  un  efficiente  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale,  regionale  e  locale  nel  comparto  turistico,  presso  il
Ministero del  turismo  e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale  del
turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati
con decreto del Ministro del turismo  tra  soggetti  in  possesso  di
comprovata     qualificazione     professionale.     I     componenti
dell'Osservatorio  durano  in  carica  tre  anni  e  possono   essere
rinnovati per non piu' di una volta. L'Osservatorio, in raccordo  con
le  regioni  e  le  province  autonome  e  con   l'ISTAT,   cura   la
predisposizione  di  un  sistema  informativo  unificato  a   livello
nazionale  per  l'analisi   e   il   monitoraggio   delle   dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il  profilo  sia  quantitativo
sia qualitativo, connesse al turismo  per  fornire  al  Ministero  un
compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle
opportune    strategie     di     comunicazione,     promozione     e
commercializzazione  dell'offerta  turistica.  Per  l'attuazione  del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000  euro  per  l'anno
2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari  a  400.000  euro
per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.))
  10. In relazione alla modifica  delle  funzioni  degli  uffici,  il
Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  ((del   presente   decreto,))   provvede   all'adozione   del
regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2  dell'articolo  1.
((Gli  incarichi  dirigenziali  generali  e  non  generali  in  corso
decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello  generale  e  non
generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui  al
comma  9  del  presente  articolo,  all'articolo  8,  comma  7,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono  essere  conferiti  anche
nel  caso  in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  avviate   prima
dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del
turismo da adottare ai sensi del primo periodo  del  presente  comma,
purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del  Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.))
  11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ((al comma  1)),
pari  a  euro  7  milioni  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
((conto  capitale))  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo.
                               Art. 26
 
                  Disposizioni per il funzionamento
          della Lega italiana per la lotta contro i tumori
 
  1. Al fine di assicurare  ((il  potenziamento))  dell'attivita'  di
prevenzione oncologica  unitamente  all'attivita'  socio-sanitaria  e
riabilitativa, una quota((,)) pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a
euro 552.483 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
((concesso alla)) Lega italiana per la lotta contro i  tumori  (LILT)
e' destinata al potenziamento  della  struttura  organizzativa  della
LILT medesima. A tal fine, l'ente  e'  autorizzato,  per  il  biennio
2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e  ad  assumere,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  un
contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico
di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari  e  tre
assistenti,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente.  La  dotazione  organica  e'  rideterminata  in
ventuno posizioni complessive, di cui un medico  di  I  livello,  due
professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e  un
operatore.
                               Art. 27
 
                       Fondazione Ugo Bordoni
 
  1. All'articolo  41  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al ((comma 5,)) il primo, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo  Bordoni  e'
riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con  lo  scopo  di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e  l'alta
formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema  produttivo
nazionale, ed  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. La Fondazione  e'  un  ente  finalizzato
alla ricerca,  all'innovazione  tecnologica  e  alla  prestazione  di
servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy  e  altre  amministrazioni  pubbliche  nella  soluzione
organica  ed  interdisciplinare   di   problematiche   di   carattere
scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio  connesse  alle   attivita'   del   Ministero   e   delle
amministrazioni  pubbliche.  Per  il  perseguimento   della   propria
missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e  valuta,  anche
utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero,  attivita'  di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di  telecomunicazioni
di nuova generazione, delle tecnologie emergenti,  dell'economia  dei
dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente
con altri enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  con  i  centri  di
competenza ad alta specializzazione e con la  rete  territoriale  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   fine   di
razionalizzare le attivita'  legate  ai  processi  di  trasformazione
digitale,  canalizzare  le  risorse  sulla  base  della   domanda   e
massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La  Fondazione,
nella sua missione di promozione  dello  sviluppo  ((tecnologico  del
Paese, puo'))  instaurare  rapporti  con  le  Universita',  con  enti
pubblici e privati, con le  imprese,  sia  a  livello  nazionale  che
internazionale. La Fondazione partecipa  attivamente  a  progetti  di
ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza  corsi  e  seminari
sulle tecnologie di frontiera, pubblica su  riviste  scientifiche  di
settore i propri risultati e partecipa a convegni  e  conferenze  sia
nazionali   che   internazionali.   La   Fondazione,   su   richiesta
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ovvero  di  altre
Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento  su  argomenti  di  carattere  tecnico,  economico  e
regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con  le
altre amministrazioni pubbliche e con  l'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e  altre  Autorita'  amministrative  indipendenti
sono   stabilite,   nei    limiti    delle    disponibilita'    delle
amministrazioni, attraverso apposite convenzioni,  predisposte  sulla
base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche  cui  la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta  ad  attenersi  nell'assolvere  agli
incarichi ad essa affidati.»;
    b) ((al comma 6, il)) primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza  con  le  attivita'  indicate  al
comma 5 e con la finalita' ((prevalente e specifica))  di  ricerca  e
assistenza tecnica di alto profilo  in  favore  del  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy,  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo  statuto,  da
approvare ((con decreto del Ministro)) delle imprese e  del  made  in
Italy, disciplina  i  compiti  e  la  struttura  organizzativa  della
Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi  di
amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione  e  i
relativi poteri,  la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
controlli  di  gestione  e  di  risultato.  La  Fondazione  sostiene,
d'intesa con le universita',  l'attivazione  di  almeno  1  borsa  di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.».
  2. In conseguenza di quanto disposto al comma  1  il  Consiglio  di
amministrazione  della  Fondazione  Ugo  Bordoni   decade   trascorsi
((trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto)) e si procede al relativo rinnovo.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
                            ((Art. 27 bis
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti
                   della pubblica amministrazione
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».))
Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 28
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
                               Art. 29
 
                       Disposizioni contabili
 
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 30
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                         ((Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 2)
 
                             TABELLA A))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                         ((Allegato 2
                                                (articolo 1, comma 3)
 
                             TABELLA B))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
                                    (articolo 15, comma 1, lettera a)
 
Sostituisce la tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
                                    Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
                                   (articolo 15, comma 1, lettera b))
 
Sostituisce la tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
                                    Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5
                                    (articolo 15, comma 1, lettera c)
 
Sostituisce la tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
                                    Repubblica 24 aprile 1982, n. 338
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 6
                                   (articolo 15, comma 15, lettera a)
 
Aggiunge la tabella D-bis al  decreto  legislativo  21  maggio  2000,
                                                               n. 146
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 7
                                   (articolo 15, comma 15, lettera a)
 
Aggiunge la tabella D-ter al  decreto  legislativo  21  maggio  2000,
                                                               n. 146
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 8
                                    (articolo 17, comma 1, lettera e)
 
Sostituisce il Quadro X  della  Tabella  2  del  decreto  legislativo
                                                15 marzo 2010, n. 66)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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