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decreto legge, 23/11/2020
DL 23 novembre 2020, n. 154, recante Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU n.291 del 23-11-2020)
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. (20G00175)
(GU n.291 del 23-11-2020)
  Vigente al: 24-11-2020  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre  2020   recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»"  con  il
quale  sono  state  disposte  restrizioni  all'esercizio  di   talune
attivita' economiche al fine di contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020,
n. 275, nonche' le  relative  ordinanze  del  Ministro  della  salute
adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m an a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Rifinanziamento  delle  misure  di  sostegno  alle  imprese   colpite
  dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma  2,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro  per  l'anno  2021,  anche  in
conseguenza  delle  ordinanze  del  Ministero  della  salute  del  10
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,
n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13  novembre  2020,  e
del 20 novembre 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 290 del 21 novembre 2020.
  2. L'allegato 2  del  citato  decreto-legge  n.  149  del  2020  e'
integrato con la seguente riga:
 
       +-------------------+---------------------+-----------+
       |                   | Commercio al        |           |
       |                   |dettaglio di         |           |
       | 47.72.10          |calzature e accessori|       200%|
       +-------------------+---------------------+-----------+
 
  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle  risorse
disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con  le  modalita'  previste
dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo  decreto-legge  n.  149  del
2020.
                               Art. 2
 
              Misure urgenti di solidarieta' alimentare
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
658 del 29 marzo 2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019
possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre  2020
con delibera della giunta.
                               Art. 3
 
                Acquisto e distribuzione dei farmaci
                per la cura dei pazienti con COVID-19
 
  1. Al fine di  procedere  all'acquisto  e  alla  distribuzione  sul
territorio nazionale  dei  farmaci  per  la  cura  dei  pazienti  con
COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2020 da destinare  agli  interventi  di  competenza  del  Commissario
straordinario di cui all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e  da  trasferire  sull'apposita  contabilita'  speciale
intestata al medesimo Commissario.
                               Art. 4
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. E' abrogato il comma 5  dell'articolo  8,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149.
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' incrementata di 2 milioni  di
euro per l'anno 2025.
  3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e  3  e  del  comma  2  del
presente articolo, pari a 1.950 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per  l'anno
2025 che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede:
    a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 1;
    b) quanto a 1.240 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126;
    c)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    d) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    e) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    f) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    g) quanto a 75,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
    h) quanto a 220,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 1.
  4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricorso  all'indebitamento  per  l'anno  2020
approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con
le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative  previste  dall'articolo  17,  comma  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34,  comma
4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149 e del presente decreto.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.
                               Art. 5
 
Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
                      amministrazioni pubbliche
 
  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio,  del  21
maggio 2013, concorrono alla  determinazione  dei  saldi  di  finanza
pubblica  del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni
pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni  in  materia  di
equilibrio  dei   bilanci   e   sostenibilita'   del   debito   delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni  rilevanti
in materia di finanza pubblica.
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del  codice  di  giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole «operata dall'ISTAT»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica».
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
    Elenco 1 (articolo 5, comma 1)
 
    Elenco di enti per i quali la  Corte  dei  conti  ha  accolto  il
ricorso dell'unita' avverso la classificazione operata ai  sensi  del
SEC 2010 per l'anno 2019:
 
    1. Acquirente unico Spa
    2.  Societa'  finanziaria  di   promozione   della   cooperazione
economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
    3. Trentino Sviluppo Spa
    4. Finlombarda - Finanziaria  per  lo  sviluppo  della  Lombardia
societa' per azioni - Finlombarda Spa
    5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
    6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa'  per  azioni  -
Finaosta Spa
    7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
    8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

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