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decreto legge, 10/11/2020
D.l. 10 novembre 2020, n. 150, Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
(GU n.280 del 10-11-2020)
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario  della  regione
Calabria e per il rinnovo  degli  organi  elettivi  delle  regioni  a
statuto ordinario. (20G00171)
(GU n.280 del 10-11-2020)
  Vigente al: 11-11-2020  
Capo I
Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione;
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza,  anche  in  ragione
della situazione emergenziale in corso, di prevedere per  la  regione
Calabria, misure eccezionali per garantire il  rispetto  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  in  ambito   sanitario,   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;
  Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)  e
degli   obiettivi   economico-finanziari   previsti   dalla   cornice
programmata nell'ambito dei programmi operativi;
  Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per  introdurre
misure   straordinarie   per   superare   le    gravi    inadempienze
amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria;
  Considerata  altresi'  la   necessita'   di   assicurare   che   le
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi  elettivi  delle
regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o  le  cui  condizioni
che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre
2020 si svolgano  in  condizioni  di  sicurezza  per  la  salute  dei
cittadini;
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e 9 novembre 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute e del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica amministrazione e dell'interno;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                   Commissario ad acta e supporto
                    alla struttura commissariale
 
  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo attua gli  obiettivi
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale   della   regione
Calabria, svolge, ove delegato, i  compiti  di  cui  all'articolo  2,
comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  assicura
l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all'espletamento
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo  a
disposizione dalla regione Calabria e' costituito  da  25  unita'  di
personale dotato di adeguata esperienza  professionale,  appartenente
ai ruoli  regionali  in  posizione  di  distacco  obbligatorio  o  da
acquisire tramite interpello,  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  da
enti pubblici regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.
In caso di  inadempienza  da  parte  della  regione  nel  fornire  il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da'  comunicazione  al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante  inadempienza  il
Ministro della salute, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le  necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il  Commissario  ad  acta  ad  assumere  gli   atti   amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari.
  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' affiancato da uno o piu' sub
commissari in possesso di qualificata e  comprovata  professionalita'
ed  esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria  e  in   materia
amministrativa.
  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto  tecnico  e
operativo.  A  tal  fine,  l'AGENAS  puo'  avvalersi   di   personale
comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a  profili
professionali  attinenti  ai   settori   dell'analisi,   valutazione,
controllo e  monitoraggio  delle  performance  sanitarie,  anche  con
riferimento alla trasparenza dei processi, con  contratti  di  lavoro
flessibile nel limite  di  venticinque  unita',  individuati  tramite
procedura  selettiva.  Per  la  copertura   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro  244.000  per
l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e  di  euro  1.216.000
per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di  amministrazione
di AGENAS,  come  approvato  in  occasione  del  rendiconto  generale
annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari  a  euro  125.660  per  l'anno
2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e  a  euro  626.240  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo,  i  contratti
di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25  giugno
2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31  dicembre  2020  con
oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui
al comma 4 del medesimo articolo 8.
                               Art. 2
 
 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale
 
  1. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con  la  Regione,  nonche'
con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie,  nomina
un Commissario straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,
del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione
entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e'  effettuata
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad
acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a
partecipare il Presidente della Giunta  regionale  con  preavviso  di
almeno tre giorni.
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico.
  3. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario anche cumulativamente nei casi  di  cui  al  comma  1.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021
e di euro  375.000  per  l'anno  2022.  Alla  relativa  copertura  si
provvede, per l'anno  2020  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60,  per  gli  anni  2021  e  2022  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i  Commissari
straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992,  che  sono  approvati
dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei  LEA  e
di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi  nel
settore  sanitario  e  con  i   relativi   programmi   operativi   di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di  controllo
interno.  Nel  medesimo  termine  approvano,  altresi',   i   bilanci
aziendali.
  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da  parte  dei
Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli  stessi
sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi  trenta  giorni.
In caso di  mancata  adozione  degli  atti  aziendali  da  parte  del
Commissario ad acta nel termine previsto, gli  stessi  sono  adottati
dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.
  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e  comunque  ogni
tre mesi  l'operato  dei  Commissari  straordinari  in  relazione  al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al   programma   operativo
2019-2021.  In  caso  di   valutazione   negativa   del   Commissario
straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in
contraddittorio. I Commissari straordinari  decadono  automaticamente
dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui
al comma 4 nei termini ivi previsti.
  7. Il Commissario straordinario verifica  periodicamente,  che  non
sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita'
svolta  dai  direttori  amministrativi  e   sanitari.   Qualora   sia
dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,  il
Commissario straordinario li  sostituisce  attingendo  dagli  elenchi
regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei  casi  di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici  di  direttore
sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel  proprio
sito internet istituzionale un avviso  finalizzato  ad  acquisire  la
disponibilita' ad assumere l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici
giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta  alcuna  manifestazione
di interesse, tale incarico puo' essere conferito  anche  a  soggetti
non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo  3
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in  possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
  8. Il Commissario straordinario informa periodicamente  e  comunque
ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza  dei
sindaci di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  lettera  e),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che puo'  formulare  al
riguardo proposte non vincolanti.
                               Art. 3
 
Appalti, servizi e forniture per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
                       della regione Calabria
 
  1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1,  provvede  in  via
esclusiva  all'espletamento  delle  procedure  di  approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  aventi  ad
oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi  a  disposizione
da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero,  previa  convenzione,
dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di
committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti  di
lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle  proprie
funzioni, superiori alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Resta
ferma, in ogni caso, la  facolta'  di  avvalersi  del  Provveditorato
interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  la  Sicilia-Calabria.
Nell'espletamento di  tale  funzione  il  Commissario  ad  acta  puo'
delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario
regionale le procedure di cui al presente  comma,  da  svolgersi  nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti  di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria  provvedono  i
commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2,  fermo  il
potere di avocazione e di sostituzione che  il  commissario  ad  acta
puo' esercitare in relazione al singolo affidamento.
  2. Il Commissario ad acta adotta, nel termine di trenta giorni,  il
programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge
n. 18 del 2020 e definisce altresi', nel medesimo termine,  il  Piano
triennale  straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione, gia' previsto dall'articolo 6, comma
3,  decreto-legge  30   aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  3.  I  progetti  di  edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le  procedure
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A. Il  Commissario
straordinario puo' proporre ai soggetti  sottoscrittori  modifiche  o
integrazioni agli accordi di programma gia' sottoscritti al  fine  di
adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto
fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le
proposte di  modifica  o  integrazione,  adeguatamente  motivate,  si
intendono accolte  in  assenza  di  motivato  diniego  da  parte  dei
medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine  di  venti
giorni dalla ricezione delle stesse.
                               Art. 4
 
Aziende sanitarie sciolte ai  sensi  dell'articolo  146  del  decreto
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 
  1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui
all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n.  267  del  2000,
fermi restando i compiti e le prerogative  ad  essa  assegnati  dalla
legislazione  vigente,  opera,  per   la   garanzia   dei   LEA,   in
coordinamento  con  il  Commissario  di  cui  all'articolo  1  ed  in
conformita' agli obiettivi del piano di  rientro  dal  disavanzo  nel
settore sanitario, nonche' con quelli dei piani  di  riqualificazione
dei servizi sanitari.
  2. La Commissione straordinaria per la gestione  dell'ente  di  cui
all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  si
avvale,  per  le  questioni  tecnico-sanitarie,  di  un  soggetto  di
comprovata   professionalita'   ed   esperienza   in    materia    di
organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  nominato  dal
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il  cui
compenso e' determinato in misura  pari  a  quello  previsto  per  il
direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed e' a  carico  del
bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui
all'articolo 145, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  puo'
avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel
settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico
del   bilancio   dell'azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera
interessata.
  4. La Commissione straordinaria  adotta  l'atto  aziendale  di  cui
all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto  ovvero  dalla  data  del  suo
insediamento. La Commissione  straordinaria  adotta  i  provvedimenti
previsti sentito il Commissario ad acta.
                               Art. 5
 
          Supporto e collaborazione al Commissario ad acta
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad  acta
puo' avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo  svolgimento
di attivita' dirette al contrasto delle  violazioni  in  danno  degli
interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio  sanitario  nella  Regione  e  del
programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo  della  Guardia  di  finanza
opera   nell'ambito   delle   autonome   competenze    istituzionali,
esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 68.
  2. Il supporto e la  collaborazione  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza avviene senza nuovi e maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 6
 
Contributo  di  solidarieta'   e   finanziamento   del   sistema   di
  programmazione e controllo del  Servizio  sanitario  della  regione
  Calabria
 
  1. Al fine  di  supportare  gli  interventi  di  potenziamento  del
servizio   sanitario   regionale   stante   la    grave    situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, e'
accantonata  a  valere  sulle  risorse   finalizzate   all'attuazione
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la somma di 60 milioni  di  euro  in  favore  della  regione
stessa.
  2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, e' condizionata alla
presentazione e approvazione del programma operativo di  prosecuzione
del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e  alla  sottoscrizione
di uno specifico Accordo tra lo Stato  e  le  Regioni  contenente  le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 e'
demandata in sede congiunta al Comitato permanente  per  l'erogazione
dei LEA e al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  agli
articoli 9  e  12  dell'intesa  del  23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  4. Per la  realizzazione  di  interventi  diretti  a  garantire  la
disponibilita' di  dati  economici,  gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie operanti a livello  locale,  per  consentirne  la
produzione sistematica e l'interpretazione  gestionale  continuativa,
ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  programmazione  e  di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di  rientro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e  del
bilancio sanitario consolidato  regionale  e  in  aderenza  a  quanto
disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e' autorizzata per  la  regione  Calabria  la
spesa di 15 milioni di euro per  la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
programma finalizzato, ai sensi  dell'articolo  79,  comma  1-sexies,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  a  valere  sulla  quota  di  riserva  per
interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.
                               Art. 7
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  capo  si  applicano  per  un
periodo di 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  2. Il Commissario ad acta invia  al  Ministro  della  salute  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una  relazione
sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche
con riferimento all'attivita' svolta dai Commissari  straordinari  di
cui all'articolo 2.
  3. In relazione ai compiti affidati  al  Commissario  ad  acta  dal
presente capo il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
puo' aggiornare il mandato commissariale assegnato con  delibera  del
19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta.
  4. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della
regione  Calabria,  nonche'  ogni  ulteriore   organo   ordinario   o
straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende  o  enti  del
servizio sanitario regionale, eventualmente nominati  dalla  medesima
Regione successivamente  al  3  novembre  2020,  cessano  dalle  loro
funzioni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla nomina dei commissari straordinari  ai  sensi  dell'articolo  2,
sono esercitati i poteri dei commissari straordinari,  gia'  nominati
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  e
dei direttori generali confermati dal Commissario ad  acta  ai  sensi
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3
novembre 2020.
Capo II
Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

                               Art. 8
 
   Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
 
  1.   Limitatamente   all'anno   2020,   considerato    il    quadro
epidemiologico complessivamente e  diffusamente  grave  su  tutto  il
territorio  nazionale  a  causa   dell'evolversi   della   situazione
epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo del contagio,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della  legge  2
luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle  regioni
a statuto ordinario, anche gia' scaduti, o per i quali  entro  il  31
dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne  rendono  necessario
il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni  e  non  oltre  i
centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa  nei  sei
giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.
  2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi  elettivi,  il
Consiglio e la Giunta in carica continuano  a  svolgere,  secondo  le
specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti,  compiti  e  funzioni
nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa,
anche legislativa, necessaria  a  far  fronte  a  tutte  le  esigenze
connesse all'emergenza sanitaria.
                               Art. 9
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  8  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti  dall'articolo  8  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 10
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 10 novembre 2020
 
 
                             MATTARELLA
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

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