HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 9/11/2020
D.l. 9 novembre 2020, n. 149, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.279 del 9-11-2020)
decreto legge
Materia: sanità / salute


DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai lavoratori e alle  imprese  e  giustizia,  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00170)
(GU n.279 del 9-11-2020)
  Vigente al: 9-11-2020  
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137  e  nuovo  contributo  a
  favore degli operatori dei centri commerciali
 
  1. L'Allegato 1  al  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137  e'
sostituito dall'Allegato 1 al  presente  decreto.  Il  Fondo  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e'
incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Per gli operatori dei settori economici individuati  dai  codici
ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e  pasticcerie
ambulanti,  563000-bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il  contributo
a fondo perduto di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto  alla
quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
  3. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  1  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137.
  4. Il contributo a fondo perduto di cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori  con  sede  operativa  nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure
restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 novembre 2020, nel limite di spesa  di  280  milioni  di  euro.  Il
contributo  viene   erogato   dall'Agenzia   delle   entrate   previa
presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.
  5. Fermo restando il limite di spesa di  cui  al  comma  4,  per  i
soggetti di cui al predetto  comma  4  che  svolgono  come  attivita'
prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma  4
e' determinato entro il 30 per cento del contributo a  fondo  perduto
di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti  di
cui al comma 4 che svolgono come attivita' prevalente una  di  quelle
riferite ai  codici  ATECO  che  non  rientrano  nell'Allegato  1  al
presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4  spetta  alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 137 del 2020 ed e' determinato entro il 30 per  cento  del  valore
calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei
criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del
decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  508
milioni di euro per l'anno 2020 e pari a  280  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del
4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per
l'anno 2020  e  280  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 3.
                               Art. 2
 
Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
  settori economici interessati dalle nuove  misure  restrittive  del
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  3  novembre
  2020
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  3  novembre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,  dichiarano,  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente
decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con  ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo  3  decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3  novembre  2020  e
dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal  25  ottobre
2020.
  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11  dell'articolo
1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo
e' calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato  2
al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  563
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.
                               Art. 3
 
                         Controlli antimafia
 
  1. Le  previsioni  del  protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  9
dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra
il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'Agenzia  delle  entrate,  si  applicano  anche  in  relazione  ai
contributi a fondo perduto disciplinati dal presente  decreto  e  dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
                               Art. 4
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
  abitativo e affitto d'azienda  per  le  imprese  interessate  dalle
  nuove misure restrittive del decreto del Presidente  del  Consiglio
  dei Ministri del 3 novembre 2020
 
  1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato  2  al
presente decreto, nonche' alle imprese che svolgono le  attivita'  di
cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente  decreto,  spetta
il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili  a  uso
non  abitativo  e  affitto  d'azienda  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n.  276  del  5
novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
                               Art. 5
 
                Cancellazione della seconda rata IMU
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e  dell'articolo   9   del
decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  in  considerazione  degli
effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno
2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta  municipale  propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre
2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si
esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
nell'Allegato 2 al presente decreto,  a  condizione  che  i  relativi
proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate,
ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute
adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del
presente decreto.
  2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. I decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del 2020  e  al  comma  3  dell'articolo  9  del
decreto-legge n. 137 del 2020 sono  adottati  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre  2020,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
Serie Generale, n. 276 del 5 novembre  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 31.
                               Art. 6
 
Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto  per
  i soggetti che applicano  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
  fiscale
 
  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche
per  le  quali  sono  stati  approvati  gli   indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo  98,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori  economici
individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
come sostituito dall'articolo 1, comma  1,  del  presente  decreto  e
nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o  sede
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da  uno
scenario di massima  gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze
del Ministro della salute  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021
del termine  relativo  al  versamento  della  seconda  o  unica  rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,
prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto  legge  n.  104  del
2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato  o
dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  35,8
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.
                               Art. 7
 
                Sospensione dei versamenti tributari
 
  1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli
che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno
domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del
territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonche' per  i
soggetti che operano nei settori economici individuati  nell'Allegato
2  al   presente   decreto-legge,   ovvero   esercitano   l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i  termini
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
    a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni;
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  549
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.
                               Art. 8
 
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli  aiuti  con  le
                        disposizioni europee
 
  1.  Per  la  classificazione  e  l'aggiornamento  delle  aree   del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  si  rinvia  alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai  sensi  dell'articolo
30 del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure  di  cui  agli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle  eventuali
successive ordinanze del Ministero della salute,  adottate  ai  sensi
dell'articolo 30 del presente decreto, si  provvede  nei  limiti  del
fondo allo scopo istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di  340  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Le risorse del fondo sono  utilizzate  anche  per  le  eventuali
regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilita' speciale
n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio».  In
relazione alle  maggiori  esigenze  derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare nei limiti  delle  risorse  disponibili  del
fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in
conto residui.
  4. Le risorse del fondo non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 1 anche negli
esercizi successivi.
  5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50  milioni
di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO,  rispetto
a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti
a settori economici aventi diritto al contributo di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e  all'articolo
2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano
stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3
novembre 2020.
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e  5  si  applicano
nel  rispetto  dei  limiti  e   delle   condizioni   previsti   dalla
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 31.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

                               Art. 9
 
        Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione  del  decreto
di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»;
    b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti  commi:  «5-bis.  Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che,  in  funzione
dell'andamento dell'emergenza Covid,  hanno  sospeso,  anche  per  il
tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono  riconoscere
alle strutture private accreditate destinatarie  di  apposito  budget
per l'anno 2020, fino a un  massimo  del  90  per  cento  del  budget
assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei   contratti   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502  stipulati  per  l'anno  2020,   ferma   restando   la   garanzia
dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget,
a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti  dalla  struttura
privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla
base  di  uno  specifico  provvedimento  regionale,  ha  sospeso   le
attivita' previste dai relativi accordi  e  contratti  stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata.
  5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica  altresi'
agli acquisti di prestazioni socio sanitarie  per  la  sola  parte  a
rilevanza  sanitaria   con   riferimento   alle   strutture   private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».
                               Art. 10
 
  Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
 
  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una
ferma della  durata  di  un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle
dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria  e
Forza armata:
    a)  30  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare;
    b) 70 sottufficiali infermieri con il grado  di  maresciallo,  di
cui  30  dell'Esercito  italiano,  20  della  Marina  militare  e  20
dell'Aeronautica militare.
  2. Le domande di arruolamento possono essere  presentate  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa
procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare
sul portale on-line del sito  internet  del  Ministero  della  difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77.
  5. All'articolo  2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «la professione sanitaria
infermieristica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  professioni
sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
                               Art. 11
 
Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
  assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
  territori interessati dalle nuove misure restrittive
 
  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di
novembre 2020 di cui all'articolo 13, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati
appartenenti ai  settori  individuati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per
l'assicurazione obbligatoria INAIL.
  2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori
individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
  3. I dati  identificativi  relativi  ai  suddetti  datori  verranno
comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al  fine  di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti
la sospensione.
  4.  I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,
sospesi ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
  5. I benefici del presente articolo  sono  attribuiti  in  coerenza
della normativa vigente dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato.
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
31.
                               Art. 12
 
             Misure in materia di integrazione salariale
 
  1. Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,  e  di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli
stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si  collocano
tra il 1° e il 30 settembre 2020.  Conseguentemente  e'  abrogato  il
comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche  in
favore dei lavoratori in forza alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge.
  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  concessi  nel  limite
massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione  ordinaria  e
Assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
Cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande.
  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2  e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1
milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni  di
euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi
2 e 3, quanto a 55,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 31 e quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 13
 
Congedo straordinario per i genitori in  caso  di  sospensione  della
  didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
 
  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con ordinanze del  Ministro  della  salute,  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta
in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i
genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la
facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della
sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50
per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto
previsto  dall'articolo  23  del  Testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche
ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in
centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata
disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  primo  periodo  del
presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  276  del  05
novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
                               Art. 14
 
                         Bonus baby-sitting
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della  presente  disposizione
limitatamente alle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con ordinanze del  Ministro  della  salute,  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo  30  del  presente  decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza delle  scuole  secondarie  di  primo  grado,  i
genitori lavoratori di alunni delle  suddette  scuole  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto  1995,   n.   335,   o   iscritti   alle   gestioni   speciali
dell'assicurazione generale obbligatoria, e  non  iscritti  ad  altre
forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a  fruire  di  uno  o
piu' bonus per l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  nel  limite
massimo complessivo di  1000  euro,  da  utilizzare  per  prestazioni
effettuate nel periodo di  sospensione  dell'attivita'  didattica  in
presenza prevista dal predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad  entrambi  i  genitori,  nelle  sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere  svolta  in
modalita' agile, ed e' subordinata alla  condizione  che  nel  nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore.
  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in
centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata
disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari.
  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari.
  5. Il bonus viene erogato mediante  il  libretto  famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui  al
periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus  asilo
nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge  11  dicembre  2016,  n.
232, come modificato dall'articolo  1,  comma  343,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160.
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  primo  periodo  del
presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  7. All'onere derivante dal comma  6,  primo  periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.
                               Art. 15
 
  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo
settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  nella   relativa
anagrafe.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato -  Regioni,  sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del  fondo  tra  le
Regioni  e  le  Province  autonome,  anche  al  fine  di   assicurare
l'omogenea  applicazione  della  misura  su   tutto   il   territorio
nazionale.
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 31.
                               Art. 16
 
                         Rifinanziamento Caf
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle  prestazioni  sociali
agevolate  di  ricevere  l'assistenza   nella   presentazione   delle
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri  di
assistenza fiscale - CAF, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa  di
5  milioni  di  euro,  da  trasferire  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi  dell'articolo
31.
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma  10,  dell'articolo  82
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nei  limiti  dello
stanziamento ivi previsto, per la parte non gia' utilizzata  ai  fini
del Reddito di emergenza.
                               Art. 17
 
        Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
 
  1. Gli allegati XLVII e XLVIII di  cui  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
 
                           "ALLEGATO XLVII
           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
 
  Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
  Nella tabella, «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
   

=====================================================================
|  A. Misure di   |            B. Livelli di contenimento           |
|  contenimento   |                                                 |
|                 +================+================+===============+
|                 |       2        |       3        |       4       |
+=================+================+================+===============+
|Luogo di lavoro                                                    |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|1. Il luogo di   |                |                |               |
|lavoro deve      |                |                |               |
|essere separato  |                |                |               |
|da qualsiasi     |                |                |               |
|altra attivita'  |                |                |               |
|svolta nello     |                |                |               |
|stesso edificio  |       No       |  Raccomandato  |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|2. Il luogo di   |                |                |               |
|lavoro deve      |                |                |               |
|essere           |                |                |               |
|sigillabile in   |                |                |               |
|modo da          |                |                |               |
|consentire la    |                |                |               |
|fumigazione      |       No       |  Raccomandato  |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Impianti                                                           |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|3. Il materiale  |                |                |               |
|infetto, compreso|                |                |               |
|qualsiasi        |                |                |               |
|animale, deve    |                |                |               |
|essere manipolato|                |                |               |
|in cabine di     |                |                |               |
|sicurezza o in   |                |                |               |
|condizioni di    |                |Si', in caso di |               |
|isolamento o di  |                |   infezione    |               |
|adeguato         |                | trasmessa per  |               |
|contenimento     |  Se del caso   |   via aerea    |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Attrezzature                                                       |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|4. L'aria in     |                |                |               |
|entrata e in     |                |                |               |
|uscita dal luogo |                |                |               |
|di lavoro deve   |                |                |               |
|essere filtrata  |                |                |               |
|con un sistema di|                |Si', per l'aria |               |
|filtrazione      |                |in entrata e in |Si', per l'aria|
|HEPA(1) o simile |       No       |     uscita     |   in uscita   |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|                 |                |    Si', per    |               |
|                 |                |    bancone,    |               |
|                 |                |  pavimento e   |               |
|                 |                |altre superfici |    Si' per    |
|5. Superfici     |                |  determinate   |   bancone,    |
|impermeabili     |                |     nella      |    pareti,    |
|all'acqua e      |Si', per bancone|valutazione del |  pavimento e  |
|facili da pulire |  e pavimento   |    rischio     |   soffitto    |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|6. Il luogo di   |                |                |               |
|lavoro deve      |                |                |               |
|essere mantenuto |                |                |               |
|a una pressione  |                |                |               |
|negativa rispetto|                |                |               |
|alla pressione   |                |                |               |
|atmosferica      |       No       |  Raccomandato  |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|7. Superfici     |                |                |               |
|resistenti ad    |                |                |               |
|acidi, alcali,   |                |                |               |
|solventi e       |                |                |               |
|disinfettanti    |  Raccomandato  |      Si'       |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sistema di funzionamento                                           |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|8. L'accesso deve|                |                |               |
|essere limitato  |                |                |Si', attraverso|
|soltanto agli    |                |                |una zona filtro|
|operatori addetti|  Raccomandato  |      Si'       | (airlock)(2)  |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|9. Controllo     |                |                |               |
|efficace dei     |                |                |               |
|vettori, per     |                |                |               |
|esempio roditori |                |                |               |
|e insetti        |  Raccomandato  |      Si'       |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|10. Procedure    |                |                |               |
|specifiche di    |                |                |               |
|disinfezione     |      Si'       |      Si'       |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|11. Stoccaggio in|                |                |               |
|condizioni di    |                |                |               |
|sicurezza        |                |                |Si', stoccaggio|
|dell'agente      |                |                | in condizioni |
|biologico        |      Si'       |      Si'       | di sicurezza  |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|12. Il personale |                |                |               |
|deve fare una    |                |                |               |
|doccia prima di  |                |                |               |
|uscire dall'area |                |                |               |
|di contenimento  |       No       |  Raccomandato  | Raccomandato  |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Rifiuti                                                            |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|13. Processo di  |                |                |               |
|inattivazione    |                |                |               |
|convalidato per  |                |                |               |
|lo smaltimento   |                |                |               |
|sicuro delle     |                |                |               |
|carcasse di      |                |Si', sul sito o |               |
|animali          |  Raccomandato  |   fuori sito   | Si', sul sito |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Altre misure                                                       |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|14. Il           |                |                |               |
|laboratorio deve |                |                |               |
|contenere la     |                |                |               |
|propria          |                |                |               |
|attrezzatura     |       No       |  Raccomandato  |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|15. Presenza di  |                |                |               |
|una finestra di  |                |                |               |
|osservazione, o  |                |                |               |
|di una soluzione |                |                |               |
|alternativa, che |                |                |               |
|consenta di      |                |                |               |
|vedere gli       |                |                |               |
|occupanti        |  Raccomandato  |  Raccomandato  |      Si'      |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
   
  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti";
 
                           ALLEGATO XLVIII
                CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
 
  Nella tabella, «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
  Agenti biologici del gruppo 1
  Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i
vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
  Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una
sua parte.
   

=====================================================================
|    A. Misure di     |         B. Livelli di contenimento          |
|    contenimento     |                                             |
|                     +==============+==============+===============+
|                     |      2       |      3       |       4       |
+=====================+==============+==============+===============+
|Informazioni generali                                              |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|1. Gli organismi vivi|              |              |               |
|devono essere        |              |              |               |
|manipolati in un     |              |              |               |
|sistema che separi   |              |              |               |
|fisicamente il       |              |              |               |
|processo             |              |              |               |
|dall'ambiente        |     Si'      |     Si'      |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|2. I gas di scarico  |              |              |               |
|del sistema chiuso   |              |              |               |
|devono essere        |minimizzare la| impedire la  |  impedire la  |
|trattati in modo da: | dispersione  | dispersione  |  dispersione  |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|3. Il prelievo di    |              |              |               |
|campioni, l'aggiunta |              |              |               |
|di materiale a un    |              |              |               |
|sistema chiuso e il  |              |              |               |
|trasferimento di     |              |              |               |
|organismi vivi ad un |              |              |               |
|altro sistema chiuso |              |              |               |
|devono essere        |              |              |               |
|effettuati in modo   |minimizzare la| impedire la  |  impedire la  |
|da:                  | dispersione  | dispersione  |  dispersione  |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|4. La massa dei      |              |              |               |
|fluidi di coltura non|              |              |               |
|puo' essere rimossa  |              |              |               |
|dal sistema chiuso a |inattivati con|inattivati con|inattivati con |
|meno che gli         |mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o|
|organismi vivi non   |   o fisici   |   o fisici   |    fisici     |
|siano stati:         | convalidati  | convalidati  |  convalidati  |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|5. I sigilli devono  |              |              |               |
|essere progettati in |minimizzare la| impedire la  |  impedire la  |
|modo da:             | dispersione  | dispersione  |  dispersione  |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|6. L'area controllata|              |              |               |
|deve essere          |              |              |               |
|progettata in modo da|              |              |               |
|trattenere l'intero  |              |              |               |
|contenuto del sistema|              |              |               |
|chiuso in caso di    |              |              |               |
|fuoriuscita          |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|7. L'area controllata|              |              |               |
|deve essere          |              |              |               |
|sigillabile in modo  |              |              |               |
|da consentire la     |              |              |               |
|fumigazione          |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|Impianti             |                                             |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|8. Il personale deve |              |              |               |
|avere accesso a      |              |              |               |
|impianti di          |              |              |               |
|decontaminazione e di|              |              |               |
|lavaggio             |     Si'      |     Si'      |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|Attrezzature                                                       |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|9. L'aria in entrata |              |              |               |
|e in uscita dall'area|              |              |               |
|controllata deve     |              |              |               |
|essere filtrata con  |              |              |               |
|un sistema di        |              |              |               |
|filtrazione HEPA (1) |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|10. L'area           |              |              |               |
|controllata deve     |              |              |               |
|essere mantenuta a   |              |              |               |
|una pressione        |              |              |               |
|negativa rispetto    |              |              |               |
|alla pressione       |              |              |               |
|atmosferica          |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|11. L'area           |              |              |               |
|controllata deve     |              |              |               |
|essere adeguatamente |              |              |               |
|ventilata per ridurre|              |              |               |
|al minimo la         |              |              |               |
|contaminazione       |              |              |               |
|dell'aria            | Raccomandato | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|Sistema di                                                         |
|funzionamento                                                      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|12. I sistemi        |              |              |               |
|chiusi (2) devono    |              |              |               |
|essere situati       |              |              |    Si', e     |
|all'interno di       |              |              |costruiti a tal|
|un'area controllata  | Raccomandato | Raccomandato |     fine      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|13. Affissione di    |              |              |               |
|avvisi di pericolo   |              |              |               |
|biologico            | Raccomandato |     Si'      |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|14. L'accesso deve   |              |              |               |
|essere limitato      |              |              |Si', attraverso|
|soltanto al personale|              |              |una zona filtro|
|addetto              | Raccomandato |     Si'      | (airlock) (3) |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|15. Il personale deve|              |              |               |
|fare una doccia prima|              |              |               |
|di uscire dall'area  |              |              |               |
|controllata          |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|16. Il personale deve|              |              |  Si', cambio  |
|indossare indumenti  |Si', indumenti|              |  completo di  |
|protettivi           |  da lavoro   |     Si'      |   indumenti   |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                               Rifiuti                             |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|17. Gli effluenti dei|              |              |               |
|lavandini e delle    |              |              |               |
|docce devono essere  |              |              |               |
|raccolti e inattivati|              |              |               |
|prima dello scarico  |      No      | Raccomandato |      Si'      |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                     |Inattivati con|Inattivati con|Inattivati con |
|18. Trattamento degli|mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o|
|effluenti prima dello|   o fisici   |   o fisici   |    fisici     |
|scarico finale       | convalidati  | convalidati  |  convalidati  |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
 
   
  (1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
Particulate Air filter)
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.".
                               Art. 18
 
Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
                                 126
 
  1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le  parole
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel  limite  del  40%
dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(I.V.A.),»;
    b) dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  i
soggetti che svolgono attivita' economica, la  riduzione  al  40  per
cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto  delle  condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura.    I    soggetti    che    intendono     avvalersi
dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni  dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
decreto.».
  2. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 31.
                               Art. 19
 
Proroga  articolo  10  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  in
  materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti  in
convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 31.
                               Art. 20
 
Finanziamento  Fondi  bilaterali  di  cui  all'art.  27  del  decreto
  legislativo del 14 settembre 2015, n. 148  per  erogazione  assegno
  ordinario Covid-19
 
  1.  I  Fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

                               Art. 21
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e
                          dell'acquacoltura
 
  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo  16  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  che  svolgono  le  attivita'
identificate dai codici ATECO di  cui  all'Allegato  3  del  presente
decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per  il  periodo
retributivo del mese di dicembre 2020.
  2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. E' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.
137.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  226,8
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per  100
milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.
                               Art. 22
 
                            Quarta gamma
 
  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi  di  mercato
dei  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  e  di  prima  gamma
evoluta). - 1. Al fine di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge  13  maggio
2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta,  ossia
freschi,  confezionati,  non  lavati  e  pronti   per   il   consumo,
conseguente alla diffusione del virus COVID-19,  alle  organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro  associazioni
e' concesso un contributo per far fronte alla  riduzione  del  valore
della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza
dello stato di  emergenza  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
precedente.
    2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa  di
20 milioni di euro per l'anno  2020,  per  la  raccolta  prima  della
maturazione  o  la  mancata  raccolta  dei  prodotti   ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta,  sulla  base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare  del  fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato  dello
stesso periodo dell'anno  2020.  Il  contributo  e'  ripartito  dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori  in
ragione  della  riduzione  di  prodotto  conferito.   Nel   caso   di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo  periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i  soggetti
beneficiari.
    3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottare sentite le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo, nonche'  la  procedura  revoca  del
contributo ove non sia rispettata la condizione di  cui  al  comma  2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
    4. Il  contributo  e'  concesso  nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
    5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  definiti  nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».
                               Art. 23
 
Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel
           periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020,  n.  35,  fuori  dai  casi  di   rinnovazione   dell'istruzione
dibattimentale, per la decisione sugli  appelli  proposti  contro  le
sentenze di primo grado la corte di  appello  procede  in  camera  di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei  difensori,
salvo che una delle parti private  o  il  pubblico  ministero  faccia
richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta'
di comparire.
  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del  decreto-legge  8
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
d'appello  per  via  telematica,  ai  sensi  dell'articolo   24   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal
pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza.
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo
giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
richiesta di discussione  orale  o  di  partecipazione  dell'imputato
all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 24
 
Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei
  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'
  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei
  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica
  da COVID-19
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui
l'udienza e' rinviata per l'assenza  del  testimone,  del  consulente
tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i  quali
siano stati citati a comparire per  esigenze  di  acquisizione  della
prova,  quando  l'assenza  e'  giustificata  dalle   restrizioni   ai
movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a
isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in  materia
di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19
sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo
sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione
delle restrizioni ai movimenti,  dovendosi  avere  riguardo  in  caso
contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso
della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni.
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale salvo che  per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1.
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e'  sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
                               Art. 25
 
Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e
  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense
  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e
  nazionali degli ordini professionali
 
  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini  e  dei  Collegi
professionali, nazionali e territoriali puo' avvenire, in tutto o  in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.
  3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o  del  Collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita' di espressione del  voto  a
distanza e le procedure di insediamento degli organi.
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  Consiglio
Nazionale  dell'Ordine   o   del   Collegio   dispone   con   proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per un periodo non superiore  a  90  giorni  dalla  medesima
data.
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi
del presente articolo ed in deroga ai termini di cui  all'articolo  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.
                               Art. 26
 
             Differimento entrata in vigore class-action
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque
mesi».
                               Art. 27
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 
  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono
sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23  febbraio  2020  al  31
gennaio 2021».
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore al 50 per cento della capacita'.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione
e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi  aggiuntivi  di
trasporto pubblico locale e regionale previsti dal  comma  2  nonche'
per le residue risorse tenuto conto delle modalita' e dei criteri  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  11  agosto
2020, n. 340.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 31.
                               Art. 28
 
            Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
 
  1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui  all'articolo  17
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano  cessati  a
causa   dell'emergenza   epidemiologica   tutti   i    rapporti    di
collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
  2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 e' incrementato degli eventuali avanzi di  spesa
disponibili nel bilancio di Sport e Salute  S.p.A.  verificatisi  con
riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98  del
decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
                               Art. 29
 
           Fondo Unico per il sostegno delle associazioni
                e societa' sportive dilettantistiche
 
  1. Le risorse di cui  all'articolo  218-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  portate   ad
incremento,  nell'ambito  del  predetto   bilancio,   delle   risorse
provenienti dal Fondo di cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per
il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche».
                               Art. 30
 
Pubblicazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  dati  inerenti
               l'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16 e' inserito il seguente:
    «16-bis. Il Ministero della salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai  Presidenti  di
Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro  della
salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni
interessate, puo' individuare, sulla base dei  dati  in  possesso  ed
elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della
salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione  e
risposta a COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale",  di  cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4
novembre 2020, sentito  altresi'  sui  dati  monitorati  il  Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nei  cui
territori si manifesta un piu' elevato rischio  epidemiologico  e  in
cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per
un  periodo  minimo  di  15  giorni,  salvo  che  dai  risultati  del
monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e
vengono comunque meno allo  scadere  del  termine  di  efficacia  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono
adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro
della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico
certificato dalla Cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione
dell'applicazione delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente.  I
verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di  regia  di
cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al
monitoraggio dei dati sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  Generale,
n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa  e'
stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in  vigore
del presente comma.».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 31
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente  in
2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che aumentano, ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno,  in  1.021,79
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
    a) quanto a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
    b) quanto a 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    c) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
    d) quanto a  830  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126;
    e) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi
e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
    f) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
    g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67;
    h) quanto a  230  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo  34,  comma
1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
    i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo  netto  da
finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini  di  indebitamento
netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli  articoli
6, 7, 10 e 11.
  2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricorso  all'indebitamento  per  l'anno  2020
approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con
le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative previste  dall'articolo,  17,  comma  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34,  comma
4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.
  3. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.
                               Art. 32
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle  Camere
per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                       Allegato 1 (Articolo 1)
 
              (nuova tabella richiamata dall'articolo 1
                 del decreto-legge n. 137 del 2020)
 
    =============================================================
    |               Codice ATECO                |       %       |
    +===========================================+===============+
    |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |
    |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |
    |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |
    |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |522190 - Altre attivita' connesse ai       |               |
    |trasporti terrestri NCA                    |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |
    |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |
    |breakfast, residence                       |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |
    |alle aziende agricole                      |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |
    |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |
    |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |
    |alle aziende agricole                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |
    |cucina                                     |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |
    |cinematografica, di video e di programmi   |               |
    |televisivi                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591400-Attivita' di proiezione             |               |
    |cinematografica                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |
    |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |
    |attrezzature per manifestazioni e          |               |
    |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |
    |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |
    |luminosi                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |
    |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |
    |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |
    |altre attivita' di assistenza turistica non|               |
    |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |
    |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900101 - Attivita' nel campo della         |               |
    |recitazione                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900201 - Noleggio con operatore di         |               |
    |strutture ed attrezzature per              |               |
    |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |
    |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |
    |letterarie                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |
    |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |
    |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |
    |bingo»                                     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |
    |polivalenti                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |
    |nca                                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |
    |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |
    |tematici                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |
    |e simili                                   |    400,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |
    |di divertimento nca                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |
    |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |
    |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |
    |associative nca                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |
    |fisico (esclusi gli stabilimenti termali»  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960905 - Organizzazione di feste e         |               |
    |cerimonie                                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493909-Altre attivita' di trasporti        |               |
    |terrestri di passeggeri nca                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |503000-Trasporto di passeggeri per vie     |               |
    |d'acqua interne (inclusi i trasporti       |               |
    |lagunari)                                  |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |619020-Posto telefonico pubblico ed        |               |
    |Internet Point                             |    50,00%     |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |742011-Attivita' di fotoreporter           |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |742019-Altre attivita' di riprese          |               |
    |fotografiche                               |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855100-Corsi sportivi e ricreativi         |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855201-Corsi di danza                      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920002-Gestione di apparecchi che          |               |
    |consentono vincite in denaro funzionanti a |               |
    |moneta o a gettone                         |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960110-Attivita' delle lavanderie          |               |
    |industriali                                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |477835-Commercio al dettaglio di bomboniere|    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |522130-Gestione di stazioni per autobus    |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931992-Attivita' delle guide alpine        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |743000-Traduzione e interpretariato        |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561020-Ristorazione senza somministrazione |               |
    |con preparazione di cibi da asporto        |    50,00%     |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910100-Attivita' di biblioteche ed archivi |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910200-Attivita' di musei                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910300-Gestione di luoghi e monumenti      |               |
    |storici e attrazioni simili                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910400-Attivita' degli orti botanici, dei  |               |
    |giardini zoologici e delle riserve naturali|    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |205102-Fabbricazione di articoli esplosivi |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
 
                       Allegato 2 (Articolo 2)
 
            (tabella dei codici ATECO a cui e' destinato
                il nuovo contributo a fondo perduto)
 
  =================================================================
  |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |
  +=================+===================================+=========+
  |47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Empori ed altri negozi non         |         |
  |                 |specializzati di vari prodotti non |         |
  |47.19.90         |alimentari                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |
  |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |
  |47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |
  |47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |
  |47.53.11         |tendine                            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |
  |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |
  |47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |elettrodomestici in esercizi       |         |
  |47.54.00         |specializzati                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |
  |47.64.20         |accessori                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.59.10         |per la casa                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |
  |                 |per la casa, di cristallerie e     |         |
  |47.59.20         |vasellame                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |
  |                 |per cucire e per maglieria per uso |         |
  |47.59.40         |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |
  |47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |                 |in legno, sughero, vimini e        |         |
  |                 |articoli in plastica per uso       |         |
  |47.59.91         |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |registrazioni musicali e video in  |         |
  |47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |
  |47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |
  |47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |
  |                 |articoli di gioielleria e          |         |
  |47.77.00         |argenteria                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.78.10         |per ufficio                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |
  |47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |47.78.35         |bomboniere                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |
  |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |
  |                 |articoli di promozione             |         |
  |47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |
  |47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |
  |47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |
  |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |
  |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |
  |47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |
  |47.79.10         |seconda mano                       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |
  |47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |
  |47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.03         |carne                              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |
  |47.81.09         |nca                                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |
  |47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |
  |47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di macchine, attrezzature e        |         |
  |                 |prodotti per l'agricoltura;        |         |
  |47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         |
  |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |
  |47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di arredamenti per giardino;       |         |
  |                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         |
  |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |
  |47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |
  |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |
  |                 |dimostratore o di un incaricato    |         |
  |47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Servizi di cura degli animali da   |         |
  |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |
  |96.09.04         |veterinari)                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         |
  |96.09.09         |persona nca                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
 
                      ALLEGATO 3 (Articolo 21)
 
                            CODICI ATECO
 
           ===============================================
           |  Codice Ateco   |        Descrizione        |
           +=================+===========================+
           |                 |Coltivazioni agricole e    |
           |                 |produzione di prodotti     |
           |                 |animali, caccia e servizi  |
           |01.xx.xx         |connessi                   |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Silvicoltura e utilizzo di |
           |02.xx.xx         |aree forestali             |
           +-----------------+---------------------------+
           |03.xx.xx         |Pesca e acquacoltura       |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Produzione di vini da      |
           |11.02.10         |tavola e v.q.p.r.d.        |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Produzione di vino spumante|
           |11.02.20         |e altri vini speciali      |
           +-----------------+---------------------------+
           |11.05.00         |Produzione di birra        |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Commercio all'ingrosso di  |
           |                 |sementi e alimenti per il  |
           |                 |bestiame (mangimi), piante |
           |                 |officinali, semi oleosi,   |
           |46.21.22         |patate da semina           |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Commercio all'ingrosso di  |
           |46.22.00         |fiori e piante             |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Commercio al dettaglio di  |
           |47.76.10         |fiori e piante             |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Commercio al dettaglio     |
           |                 |ambulante di fiori, piante,|
           |47.89.01         |bulbi, semi e fertilizzanti|
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Attivita' di alloggio      |
           |                 |connesse alle aziende      |
           |55.20.52         |agricole                   |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Attivita' di ristorazione  |
           |                 |connesse alle aziende      |
           |56.10.12         |agricole                   |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Cura e manutenzione del    |
           |                 |paesaggio inclusi parchi   |
           |81.30.00         |giardini e aiuole          |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Servizi di gestione di     |
           |                 |pubblici mercati e pese    |
           |82.99.30         |pubbliche                  |
           +-----------------+---------------------------+
 

 

 
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici