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decreto, 3/11/2020
Decreto 3/11/2020 recante Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori)
(GU n.276 del 5-11-2020)
decreto
Materia: sanità / salute

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 novembre 2020
Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19,  comma
1, del decreto-legge n.  137  del  28  ottobre  2020  (c.d.  "Decreto
Ristori"). (20A06124)
(GU n.276 del 5-11-2020)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze
 
                           di concerto con
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                 della digitalizzazione, del sistema
                        informativo sanitario
                         e della statistica
                     del Ministero della salute
 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   Tessera
Sanitaria);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente  le  modalita'
tecniche per il  collegamento  telematico  in  rete  dei  medici  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (c.d.
«Decreto  Ristori»)   concernente   disposizioni   urgenti   per   la
comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi da parte dei medici di medicina generale  e  dei  pediatri  di
libera  scelta,   il   quale   prevede,   al   comma   1,   che   per
l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita'  al
virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi
di cui all'art. 18 del medesimo decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137:
    le regioni e le province autonome comunicano al  Sistema  Tessera
Sanitaria  (TS)  i  quantitativi  dei   tamponi   antigenici   rapidi
consegnati ai medici di medicina generale e  ai  pediatri  di  libera
scelta;
    i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta,  ai
sensi dell'art. 17-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando le funzionalita' del Sistema TS, predispongono il referto
elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun  assistito,  con
l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle
ulteriori informazioni necessarie alla  sorveglianza  epidemiologica,
individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo  l'art.  19
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
    il Sistema TS rende disponibile immediatamente:
      a)  all'assistito,  il  referto  elettronico,   nel   fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche
attraverso  una  piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  TS  e
integrata con i singoli sistemi regionali;
      b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
      c) al Commissario straordinario per l'emergenza  epidemiologica
di  cui  all'art.  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma;
      d) alla piattaforma istituita presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19;
  Visto il comma 2 del citato art. 19 del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, il quale  prevede  che  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 19 sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministero  della  salute,  previo  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  n.  179/2012  e   successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  il  Fascicolo  sanitario
elettronico (FSE);
  Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  agosto  2017,  n.  195,  e   successive
modificazioni, attuativo dell'art. 12, comma  15-ter,  punto  3)  del
decreto-legge n. 179/2012, concernente l'Infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' (INI);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2013, concernente le modalita' di  consegna,  da  parte  delle
Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta  elettronica
certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione  del
pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106;
  Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio  dei  ministri
dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti  medici,
tra l'altro, tramite:
    fascicolo sanitario elettronico;
    web;
    posta elettronica o  posta  elettronica  certificata  tramite  le
modalita' e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato
del medesimo Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  agosto
2013;
  Visto il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144, attuativo dell'art.  6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la  trasmissione
da parte degli operatori sanitari tramite il Sistema TS dei  dati  al
Sistema di allerta Covid-19;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»;
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con il provvedimento n. 215  del  3  novembre
2020, ai sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)
2016/679;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Sistema TS», il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni;
    b) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale
gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS;
    c) «SSN», il Sistema sanitario nazionale;
    d) «SASN», il Servizio di assistenza sanitaria per  il  personale
navigante;
    e) «medici», i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta convenzionati con il SSN e i medici SASN;
    f) «assistito», l'assistito SSN o del SASN;
    g) «tampone», tampone antigenico rapido;
    h) «FSE»,  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  di  cui
all'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012 e successive  modificazioni
ed integrazioni;
    i)  «INI»,  l'Infrastruttura  nazionale  per  l'interoperabilita'
(INI) dei FSE, di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge  n.
179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
    j) «Decreto 4/8/2017», decreto 4 agosto  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  agosto  2017,  n.  195,  e   successive
modificazioni, attuativo dell'art. 12, comma  15-ter,  punto  3)  del
decreto-legge n. 179/2012, concernente l'INI;
    k) «CAD», codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
    l) «ANA», Anagrafe nazionale  degli  assistiti  di  cui  all'art.
62-ter del CAD;
    m) «SPID», Sistema pubblico di identita' digitale di cui all'art.
64 del CAD;
    n) «TS-CNS», tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni;
    o) «Portale del Sistema TS», il portale www.sistemats.it;
    p) «Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica», il
Commissario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    q)  «operatore  sanitario»,  l'operatore  del   Dipartimento   di
prevenzione della ASL autorizzato ad accedere al Sistema TS;
    r) «Sistema di allerta Covid-19», il Sistema previsto dall'art. 6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 costituito dalla applicazione
mobile (App) e dalla componente di backend, la cui titolarita' e' del
Ministero della salute;
    s) «Decreto 3/6/2020», il decreto 3  giugno  2020  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, attuativo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.
28, concernente la trasmissione da  parte  degli  operatori  sanitari
tramite il Sistema TS dei dati al Sistema di allerta Covid-19;
    t)  «Piattaforma  dell'ISS»,  la  piattaforma  istituita   presso
l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640.
                               Art. 2
 
                    Trasmissione dei quantitativi
                        di tamponi consegnati
 
  1. Le regioni e le province autonome comunicano  al  Sistema  TS  i
quantitativi dei tamponi consegnati ai medici.
                               Art. 3
 
                   Referto elettronico del tampone
                  e disponibilita' per l'assistito
 
  1. I medici, utilizzando le funzionalita'  del  Sistema  TS,  anche
tramite servizi web, predispongono il referto elettronico relativo al
tampone  eseguito  per  ciascun  assistito,  riportando  le  seguenti
informazioni:
    a) l'esito del tampone eseguito, positivo o negativo;
    b) solo nel caso di esito positivo del tampone eseguito,  in  via
opzionale, i dati di contatto dell'assistito, riguardanti  il  numero
di telefono fisso o mobile;
    c) i dati riguardanti l'assistenza sanitaria (ASL di assistenza e
medico di base) dell'assistito risultanti dall'Anagrafe degli assisti
del Sistema TS;
  2. Il  referto  elettronico  di  cui  al  comma  1  e'  individuato
univocamente a livello nazionale dal numero  di  referto  elettronico
(NRFE), assegnato dal Sistema TS in fase di compilazione del  referto
da parte del medico, secondo le medesime modalita' di cui al  decreto
2 novembre 2011, eventualmente anche tramite sistema regionali (SAR).
  3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei  dati  di
cui al comma 1, il Sistema TS:
    a) predispone e rende disponibile al  medico  il  promemoria  del
referto elettronico in formato pdf, secondo il modello pubblicato sul
portale del SAC (www.sistemats.it);
    b)   rende   disponibile   il   referto   elettronico   al    FSE
dell'assistito,  secondo  le  modalita'  descritte  all'art.  4   del
presente decreto;
    c) solo nel  caso  di  referto  positivo,  rende  disponibile  il
relativo referto elettronico al  Dipartimento  di  prevenzione  della
ASL, secondo le modalita' descritte all'art. 5 del presente decreto.
  4. Il medico puo' rilasciare all'assistito la stampa  cartacea  del
promemoria di cui al comma 3, lettera a). In  ogni  caso  il  referto
elettronico e' disponibile all'assistito secondo le modalita' di  cui
all'art. 8.
                               Art. 4
 
               Disponibilita' del referto elettronico
                 del tampone dal Sistema TS nel FSE
 
  1. Il referto elettronico di cui al  presente  decreto  viene  reso
disponibile dal Sistema TS al FSE attraverso  l'interconnessione  fra
il Sistema TS e l'INI, secondo le  modalita'  di  cui  al  decreto  4
agosto 2017.
                               Art. 5
 
Disponibilita' del referto elettronico del tampone dal Sistema TS  ai
  Dipartimenti di prevenzione delle ASL
 
  1. L'operatore sanitario Dipartimento di  prevenzione  dell'Azienda
sanitaria locale accede alla piattaforma nazionale di cui all'art.  9
del presente decreto, utilizzando le credenziali di cui al decreto  3
giugno 2020, tramite la quale gli sono resi disponibili:
    a) i referti elettronici con esito positivo relativi  ai  tamponi
eseguiti dai medici territorialmente competenti;
    b) i dati di contatto, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  b),
degli assistiti associati ai referti elettronici di cui alla  lettera
a) del presente comma;
    c) i dati sanitari dell'assistito, di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera c).
  2. A fronte della comunicazione dei dati  di  contatto  di  cui  al
comma 1, lettera b), l'operatore sanitario contatta il  paziente  per
effettuare  l'indagine  epidemiologica,  e,   qualora   ricorrano   i
presupposti per la  qualifica  del  caso  come  confermato  Covid-19,
provvede anche alla verifica dell'installazione dell'App del  sistema
di allerta Covid-19, e alla successiva trasmissione dei dati  di  cui
al decreto 3 giugno 2020, tramite il Sistema TS.
                               Art. 6
 
Disponibilita' dei dati dal Sistema TS al  Commissario  straordinario
  per l'emergenza epidemiologica
 
  1. Il  Commissario  straordinario  per  l'emergenza  epidemiologica
accede alla piattaforma nazionale di  cui  all'art.  9  del  presente
decreto, tramite la quale gli sono resi  disponibili  il  numero  dei
tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per  regione   o
provincia autonoma.
  2. I dati di cui al comma 1 possono  essere  resi  disponibili  dal
Sistema TS anche via Pec.
                               Art. 7
 
               Disponibilita' dei dati dal Sistema TS
                      alla Piattaforma dell'ISS
 
  1. Il Sistema TS rende disponibili  alla  Piattaforma  dell'ISS  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregati  per
tipologia di assistito per sesso e fascia di eta', con  l'indicazione
degli esiti, positivi o negativi, per la successiva  trasmissione  al
Ministero della salute,  ai  fini  dell'espletamento  delle  relative
funzioni  in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle  malattie
infettive e, in particolare, del Covid-19.
  2. I dati di cui al comma 1 possono  essere  resi  disponibili  dal
Sistema TS via Pec.
                               Art. 8
 
               Disponibilita' del referto elettronico
                           per l'assistito
 
  1. L'assistito dispone del referto elettronico:
    a) accedendo al proprio FSE;
    b) accedendo via web, attraverso la piattaforma nazionale gestita
dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi  regionali,  tramite
Spid  o  TS-CNS,  ovvero  con  modalita'  di   accesso   semplificata
utilizzando il numero di  referto  elettronico  (NRFE)  ricevuto  dal
Sistema TS anche tramite sms, al numero  di  cellulare  eventualmente
fornito dall'assistito, secondo le modalita' di cui  all'art.  4  del
presente decreto;
    c) tramite posta elettronica all'indirizzo eventualmente  fornito
al medico,  ricevendo  dal  Sistema  TS  il  referto  elettronico  in
allegato al messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente
le modalita' di consegna dei referti medici.
                               Art. 9
 
Piattaforma  nazionale  del  Sistema  TS  per  l'accesso  al  referto
  elettronico del tampone
 
  1. L'assistito puo' accedere, ad  una  apposita  area  del  portale
www.sistemats.it, con Spid o TS-CNS, al fine di:
    a) consultare e scaricare  il  proprio  referto  elettronico  del
tampone di cui al presente decreto;
    b) visualizzare  la  data  e  l'ora  degli  ultimi  accessi  alla
piattaforma, al fine di controllare le consultazioni  effettuate  sul
referto del tampone.
  2. L'assistito  puo'  anche  accedere  al  referto  elettronico  ad
un'area libera del portale del sistema TS inserendo:
    a) il numero di referto elettronico (NRFE) ricevuto dal medico ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b). In tal modo verra' consultato
il solo referto elettronico identificato dal NRFE specificato;
    b) il proprio codice fiscale;
    c) il  numero  e  la  data  di  scadenza  della  propria  tessera
sanitaria.
  3. L'assistito interessato ha la possibilita', nella  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2,  di  rendere  non  piu'  consultabili  i  singoli
referti.
  4. Laddove siano disponibili portali  regionali  o  delle  province
autonome aventi le medesime funzionalita' di cui al presente decreto,
il portale nazionale di cui al comma 1 e' integrato  a  tali  portali
regionali.
  5. Nei casi di esistenza di portali regionali di cui  al  comma  4,
l'assistito puo' accedere al portale  regionale  direttamente  ovvero
tramite il portale nazionale.
                               Art. 10
 
                   Trattamento dei dati personali
 
  1.  Con  riferimento  alle  finalita'  di  cui  all'art.   19   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la titolarita' del trattamento
di dati effettuato ai  fini  del  presente  decreto  e'  in  capo  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento sul
trattamento dei dati sono rese agli interessati  tramite  il  Sistema
TS.
  3. Le misure a protezione dei dati trattati ai sensi  del  presente
decreto, descritte nel disciplinare tecnico, sono state individuate e
adottate sulla base di una valutazione dei rischi per i diritti e  le
liberta' degli interessati, tenuto anche conto  della  necessita'  di
avviare con urgenza il trattamento in esame, in relazione al quale il
titolare del trattamento  assicura  una  costante  rivalutazione  dei
rischi e delle misure necessarie a mitigarli.
  4.  Il  trattamento  di  dati  svolto  attraverso  la   Piattaforma
nazionale di cui all'art. 9 del  presente  decreto  sara'  effettuato
fino alla perduranza  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione  del  Covid-19  anche  a  carattere
transfrontaliero,  individuata  con  decreto   del   Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  e
comunque non oltre  il  31  dicembre  2021.  Con  successivo  decreto
verranno disciplinate le modalita' con cui, superato tale periodo,  i
dati relativi ai predetti  referti  saranno  trasferiti  sui  sistemi
informativi sanitari regionali.
                               Art. 11
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1.   Ulteriori   informazioni    necessarie    alla    sorveglianza
epidemiologica,   nonche'   le   relative   modalita'   tecniche   di
trasmissione da parte dei  medici  al  sistema  TS,  potranno  essere
definite con successivi decreti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
                               Art. 12
 
                    Modalita' tecniche attuative
                        e specifiche tecniche
 
  1. Le modalita' tecniche di cui al presente decreto sono  descritte
nell'allegato disciplinare tecnico Allegato A.
  2. Le specifiche tecniche di cui al presente decreto  saranno  rese
disponibili sul portale www.sistemats.it
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 3 novembre 2020
 
                                               Il Ragioniere generale
                                                     dello Stato     
                                                      Mazzotta       
         Il direttore generale
  della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica
              Viggiano

 
                             ----------
 
    In considerazione della natura tecnica del documento allegato  al
decreto,  lo  stesso  non  e'  pubblicato  nella  presente   Gazzetta
Ufficiale. Il medesimo disciplinare tecnico e' pubblicato in allegato
alla circolare ministeriale del 3  novembre  2020  recante  indirizzi
operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei
medici di medicina generale (MMG) e dei  pediatri  di  libera  scelta
(PLS), consultabile nella sezione Norme, circolari  e  ordinanze  del
sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
 

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