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Ordinanza del Ministero della Salute, 4/11/2020
Ordinanza 4/11/2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
GU n.276 del 5-11-2020
Ordinanza del Ministero della Salute
Materia: sanitą / salute


MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 novembre 2020
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06144)
(GU n.276 del 5-11-2020)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti di  contenimento  del
contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e  in
particolare gli articoli 2 e 3;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e nazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
  Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e  del  3
novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di  cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;
  Ritenuto  di  individuare  le  regioni  che  si  collocano  in  uno
«scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si
collocano in uno «scenario di tipo  4»  con  un  livello  di  rischio
«alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19,
alle quali si applicano rispettivamente  le  misure  di  contenimento
previste dagli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria,  Lombardia,  Piemonte,
Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta;
 
                                Emana
                       la seguente ordinanza:
 
                               Art. 1
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio
              nei territori di cui agli allegati 1 e 2
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19,  ferme  restando  le  misure  previste  nel   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le  misure  di
cui all'art. 2 del richiamato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 3 novembre 2020 sono  applicate  nei  territori  di  cui
all'allegato 1 e le misure di cui all'art.  3  del  medesimo  decreto
sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.
                               Art. 2
 
                         Disposizioni finali
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e  per
un periodo di quindici giorni.
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 4 novembre 2020
 
                                                Il Ministro: Speranza


                             ----------
 
Avvertenza:
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge25 marzo 2020,  n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7agosto1990, n. 241.
 
                                                           Allegato 1
    a) Puglia
    b) Sicilia
                                                           Allegato 2
    a) Calabria
    b) Lombardia
    c) Piemonte
    d) Valle d'Aosta

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