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decreto legislativo, 4/10/2019
D.lgs 4 ottobre 2019, n. 125, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'attuazione della dir. (UE) 2018/843 che modifica la dir.(UE) 2015/849...
(GU n.252 del 26-10-2019)
decreto legislativo
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio  2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del  territorio  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
(GU n.252 del 26-10-2019)
  Vigente al: 10-11-2019  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva (UE) 2018/843,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica  le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
  Viste la direttiva (UE) 2015/849,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i  dati  informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006;
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e,  in
particolare, l'articolo 15;
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma  1,
con la procedura indicata nei commi 2, 3  e  4  e  nel  rispetto  dei
principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  legge  di  delegazione
europea,  il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
correttive dei decreti legislativi emanati;
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 32, comma 1, lettere  e)  e  f),  in  base  al  quale,  al
recepimento di direttive o all'attuazione di altri  atti  dell'Unione
europea che modificano precedenti direttive o atti gia'  attuati  con
legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione  non
comporta  ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva o di altro atto  modificato  e  che  nella
redazione dei decreti legislativi di cui  all'articolo  31  si  tiene
conto  delle  eventuali  modificazioni  delle  direttive  dell'Unione
europea comunque intervenute fino  al  momento  dell'esercizio  della
delega;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro   oro   in
attuazione dell'articolo 15, comma 2,  lettera  l),  della  legge  12
agosto 2016, n. 170;
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga  la  direttiva  95/46/CE,  come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 3 luglio 2019;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 24 luglio 2019;
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 2019;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico, della  giustizia,  dell'interno  e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1,  comma  1,  alla  lettera  l),  dopo  le  parole
«direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte  le  seguenti:
«, come modificata dalla  direttiva  (UE)  2018/843,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla  lettera  m),  le
parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse;
  b) all'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  le  parole  «gli  enti
preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
autorita'  di  vigilanza  di  settore,  per  tali   intendendosi   le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie  fiscali,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  ivi  comprese   le   agenzie
fiscali,»; dopo le parole  «comunque  denominati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le  parole
«pertinente normativa di settore» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nei
confronti dei predetti soggetti»;
  c) all'articolo 1,  comma  2,  lettera  r),  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 82 CAP»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  r-bis)  CAP   e   disposizioni
applicative  limitatamente   alle   societa'   controllate   di   cui
all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»;
  d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1  e'
sostituito dal seguente:
      «3.1. le persone fisiche che, ai  sensi  del  presente  decreto
detengono, congiuntamente  alla  persona  politicamente  esposta,  la
titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e  istituti  giuridici
affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente  esposta
stretti rapporti d'affari;»;
  e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un
soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle  seguenti:  «in  un
istituto giuridico affine»;
  f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole  «a  titolo
professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo  le
parole «aventi  corso  legale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  in
rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili
in altre valute virtuali nonche' i  servizi  di  emissione,  offerta,
trasferimento  e  compensazione  e  ogni  altro  servizio  funzionale
all'acquisizione,  alla  negoziazione  o  all'intermediazione   nello
scambio delle medesime valute»;
  g) all'articolo 1, comma 2, dopo la  lettera  ff)  e'  aggiunta  la
seguente:
  «ff-bis)  prestatori  di  servizi  di  portafoglio  digitale:  ogni
persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce,  a  terzi,   a   titolo
professionale,  anche  online,  servizi  di  salvaguardia  di  chiavi
crittografiche private per conto  dei  propri  clienti,  al  fine  di
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»;
  h) all'articolo 1, comma  2,  lettera  qq),  dopo  le  parole  «non
emessa» sono inserite le seguenti: «ne' garantita» e dopo  le  parole
«di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o  per  finalita'  di
investimento»;
  i) all'articolo 2, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  Il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  per  le
finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse  pubblico  ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;
    l) all'articolo 3, comma 2:
  1) la lettera r), e' soppressa;
  2) alla lettera t), le parole  «e  di  imprese  assicurative»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
  3) alla lettera u), le parole  «e  le  imprese  assicurative»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
    m) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Nelle  operazioni  di  cartolarizzazione  di  crediti,  gli
intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e
delle  verifiche  di  conformita'  provvedono  all'adempimento  degli
obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei  debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei
sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'»;
    n) all'articolo 3, comma 5:
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) i soggetti che esercitano  attivita'  di  commercio  di  cose
antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che
agiscono in qualita' di intermediari  nel  commercio  delle  medesime
opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o
case  d'asta  di  cui  all'articolo  115  TULPS  qualora  il   valore
dell'operazione, anche se frazionata o di  operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro;»;
      2) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
    «c) i soggetti che conservano o commerciano opere  d'arte  ovvero
che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale
attivita' e' effettuata all'interno di  porti  franchi  e  il  valore
dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro;»;
      3) alla lettera e), dopo le parole  «ai  sensi  della  legge  3
febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  quando
agiscono in qualita' di  intermediari  nella  locazione  di  un  bene
immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole  operazioni  per  le
quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;»;
  4) alla lettera i), le parole  «,  limitatamente  allo  svolgimento
dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in  valute
aventi corso forzoso» sono soppresse;
  5) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
    «i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»;
    o) all'articolo 3, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le  proprie  succursali
stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni  nazionali
di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione  del
sistema finanziario per fini di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.».
  2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 3:
  1) dopo le parole «attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono  inserite  le
seguenti: «assicurando che i  relativi  controlli  siano  basati  sul
rischio,»;
  2) alla lettera c), dopo  le  parole  «attivita'  principale»  sono
inserite le seguenti: «, per tale  intendendosi  l'attivita'  il  cui
fatturato  non  ecceda  la  soglia  del  5  percento  del   fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma»;
    b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole  «e  il
seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonche'
i  dati  riguardanti  il  numero  di  richieste   internazionali   di
informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e  di  quelle
evase,  parzialmente  o  totalmente,  disaggregati   per   paese   di
controparte»;
    c) all'articolo 7, comma 2:
      1)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «per   finalita'   di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo»  sono
inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di  controllo  previsti
dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei  confronti
dei soggetti ai quali i  soggetti  obbligati  abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti  per  l'adempimento  degli
obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente  decreto
e dalla relativa disciplina attuativa»;
      2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi
7 e 8,» sono soppresse;
  d) all'articolo 7, comma 3, le parole  «,  ad  accesso  riservato,»
sono soppresse;
  e) all'articolo 7, comma 4:
  1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede  in
altro  Stato  membro»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  sugli
intermediari bancari e finanziari con capogruppo in  un  altro  Stato
membro» e dopo le  parole  «dei  predetti  soggetti  obbligati»  sono
aggiunte le seguenti: «o della societa' capogruppo»;
  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorita'
di vigilanza di settore:
  a)  possono  impartire  alla  capogruppo,  con   provvedimenti   di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il  gruppo
complessivamente  considerato  o  i  suoi  componenti,  in  relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal  presente  decreto  e
dalla relativa disciplina attuativa. Le  autorita'  di  vigilanza  di
settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo;
  b)  possono  effettuare  ispezioni  e  richiedere  l'esibizione  di
documenti e gli atti che ritengano necessari.
  4-ter. In  caso  di  gruppi  operanti  in  piu'  Stati  membri,  le
autorita'  di  vigilanza  di  settore  cooperano  con  le   autorita'
competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati  membri  in  cui
sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le
succursali del gruppo.
  4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore  possono  richiedere
alle autorita' competenti in  materia  di  antiriciclaggio  di  altro
Stato membro  di  effettuare  accertamenti  presso  gli  intermediari
bancari  e  finanziari  controllati  o  le  succursali  del   gruppo,
stabiliti nel territorio di  detto  Stato,  ovvero  concordare  altre
modalita' delle verifiche.
  4-quinquies. Le autorita' di vigilanza  di  settore,  su  richiesta
delle autorita' competenti in materia  di  antiriciclaggio  di  altri
Stati membri, possono effettuare ispezioni  presso  gli  intermediari
bancari e finanziari con  sede  legale  in  Italia  ricompresi  nella
vigilanza sui gruppi di competenza delle  autorita'  richiedenti.  Le
autorita' di vigilanza di settore possono consentire che la  verifica
sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da
un revisore o da  un  esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,
qualora non compia direttamente la verifica, puo',  se  lo  desidera,
prendervi parte.
  4-sexies. Al fine di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  nei
confronti di gruppi operanti in piu' Stati membri,  le  autorita'  di
vigilanza  di  settore,  sulla  base  di  accordi  con  le  autorita'
competenti  in  materia  di  antiriciclaggio,  definiscono  forme  di
collaborazione  e  coordinamento,  possono   istituire   collegi   di
supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono  concordare
specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;
  f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,»
sono sostituite dalle seguenti:  «371-bis  del  codice  di  procedura
penale»;
  g) all'articolo 9, comma 4:
  1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) acquisisce,
anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi  1  e  2,
dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»;
  2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) con  i  medesimi
poteri  di  cui  alla  lettera   a),   svolge   gli   approfondimenti
investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni  sospette  trasmesse  dalla  UIF  ai
sensi dell'articolo 40.»;
    h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente:
    «b-bis) ai  dati  e  alle  informazioni  contenute  nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.»;
  i) all'articolo 9,  comma  7,  le  parole  «delle  segnalazioni  di
operazioni sospette, trasmesse dalla  UIF  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni
sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;
  l) all'articolo 9, comma 8, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente:
  «b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni  contenute   nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.»;
  m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni»,  sono
inserite le seguenti: «e le attribuzioni»;
  n) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine  di
cui  all'articolo  5,  comma  7,   pubblicano,   dandone   preventiva
informazione al Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  una  relazione
annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
  a)  il  numero  dei  decreti  sanzionatori  e  delle  altre  misure
sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati  dalle
competenti  autorita',  nei  confronti   dei   rispettivi   iscritti,
nell'anno solare precedente;
  b) il  numero  di  segnalazioni  di  operazioni  sospette  ricevute
dall'organismo di autoregolamentazione,  per  il  successivo  inoltro
alla UIF, ai sensi del comma 4;
  c) il numero e la tipologia di misure  disciplinari,  adottate  nei
confronti  dei  rispettivi  iscritti  ai  sensi   del   comma   3   e
dell'articolo 66, comma 1, a fronte di  violazioni  gravi,  ripetute,
sistematiche ovvero plurime degli  obblighi  stabiliti  dal  presente
decreto in materia di controlli interni, di adeguata  verifica  della
clientela,  di  conservazione  e  di   segnalazione   di   operazioni
sospette.».
  3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Collaborazione  e
scambio di informazioni tra autorita' nazionali)»;
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  le  autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera  a),  collaborano  tra  loro
scambiando informazioni, anche  in  deroga  all'obbligo  del  segreto
d'ufficio.»;
  3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte
le seguenti «nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine
di polizia per  la  quale  e'  gia'  stata  trasmessa  un'informativa
all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli  articoli  347  o  357  del
codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le
proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»;
  4) al comma 7,  dopo  le  parole  «pregiudizio  alle  indagini.  Le
autorita' di  vigilanza  di  settore  e  la  UIF»  sono  inserite  le
seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera
a),»;
  5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo  speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per  quanto  attiene
alla criminalita' organizzata,  anche  alla  Direzione  investigativa
antimafia, i risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.»;
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. Salvo quanto previsto dal comma  1-bis  e  fuori  dai  casi  di
cooperazione tra le forze di polizia di  cui  all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  tutte  le  informazioni,  in  possesso
delle autorita' di cui  all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  e
rilevanti per l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  presente
decreto, sono coperte da  segreto  d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia
di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie  per
lo svolgimento di un procedimento penale.»;
    b) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le  autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli
altri  Stati  membri,  al  fine  di  assicurare  che  lo  scambio  di
informazioni  e  l'assistenza,  necessari  al   perseguimento   delle
finalita'  di  cui  al   presente   decreto,   non   siano   impediti
dall'attinenza  dell'informazione  o  dell'assistenza  alla   materia
fiscale,  dalla  diversa  natura  giuridica  o  dal  diverso   status
dell'omologa autorita' competente richiedente  ovvero  dall'esistenza
di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento
penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza  possano
ostacolare  la  predetta  indagine   o   il   predetto   accertamento
investigativo  o  procedimento  penale.  Restano  ferme  le   vigenti
disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
  2.  Per  l'esercizio  delle  rispettive  attribuzioni,  il   Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la  Direzione
investigativa  antimafia,  la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo e la UIF collaborano  nell'ambito  della  cooperazione
internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della
predetta  cooperazione.  A  tal  fine,  la  Guardia  di  finanza,  la
Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti
a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle  predette
informazioni.
  3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  1,  al  fine  di
facilitare  le  attivita'   comunque   connesse   all'approfondimento
investigativo delle segnalazioni di operazioni  sospette,  il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia scambiano, anche direttamente,  a  condizioni
di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio,  dati
ed  informazioni  di  polizia  con  omologhi   organismi   esteri   e
internazionali.»;
    c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis (Cooperazione tra Unita' di  informazione  finanziaria
per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa  richiesta  ovvero  di
propria iniziativa, puo', a condizioni  di  reciprocita',  anche  per
quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare
con le FIU per il trattamento o l'analisi di  informazioni  collegate
al riciclaggio o  al  finanziamento  del  terrorismo  e  ai  soggetti
coinvolti,  indipendentemente  dalla  tipologia  e  dall'accertamento
delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica  tutti  i
fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni  e  le
modalita' di utilizzo delle informazioni  richieste.  La  UIF  accede
alla rete FIU.NET e si avvale di  tecnologie  adeguate  a  consentire
l'incrocio anonimo dei  dati  inerenti  le  informazioni  oggetto  di
scambio tra essa e le altre FIU.
  2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per  lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e per le finalita'  per
cui le predette informazioni sono state  fornite.  Tali  informazioni
possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o  trasmesse  dalla
UIF alle autorita' nazionali competenti  previo  consenso  della  FIU
dello Stato che ha fornito  le  informazioni  e  nel  rispetto  degli
eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La  UIF  puo'
fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le  informazioni
e puo' rifiutarlo qualora, in base alle evidenze  disponibili,  possa
pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in  contrasto  con
norme costituzionali o con i principi  fondamentali  dell'ordinamento
nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o
limitazioni  non  consentite  alla   comunicazione   delle   predette
informazioni.
  3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  la  UIF  puo'
stipulare protocolli di intesa con le FIU  e  avvalersi  di  tutti  i
poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualita'  di
Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi
di cui al presente articolo, restano applicabili le  disposizioni  di
cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  4. La UIF partecipa con  le  FIU  degli  Stati  membri  ad  analisi
congiunte dei casi di carattere  transfrontaliero  e  trasmette  alle
medesime FIU le informazioni su segnalazioni di  operazioni  sospette
che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli  indirizzi
formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea,  ai  sensi
dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle
FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i  risultati  di  tali
analisi alla  Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e  alla
Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio  delle  rispettive
attribuzioni, con le modalita' e nei termini stabiliti dai protocolli
di cui all'articolo 13, comma 2.
  5. Le differenti definizioni di fattispecie  penali  vigenti  negli
ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la  cooperazione  e  lo
scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.
  Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorita' di vigilanza di  settore
degli Stati membri). -  1.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore
collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti in materia  di  antiriciclaggio  e  con  le  autorita'  di
vigilanza prudenziale e  di  risoluzione  degli  altri  Stati  membri
nonche' con la Banca  centrale  europea,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive funzioni. Le informazioni che le autorita' di vigilanza di
settore  hanno  ricevuto  possono  essere  comunicate  soltanto   con
l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
  2. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, le autorita' di  vigilanza  di  settore  possono  concludere
accordi di collaborazione con le autorita' di cui al comma  1  o  con
analoghe autorita' di Stati terzi.».
  4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole  «articoli  14  e  15.»
sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la  capogruppo  adotta
un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle   autorita'   di
vigilanza  di  settore  nell'esercizio  delle  attribuzioni  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
  b) all'articolo 16 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Se l'ordinamento  di  un  paese  terzo  non  consente  alle
succursali e alle societa' di un gruppo ivi  stabilite  di  adeguarsi
alle procedure di gruppo di cui al comma 1,  la  societa'  capogruppo
applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione
europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove
queste misure non siano idonee a ridurre il  rischio  di  riciclaggio
connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di  vigilanza
di settore intensificano i propri  controlli  sul  gruppo  e  possono
vietare al gruppo di instaurare rapporti  d'affari  o  di  effettuare
operazioni per il tramite delle succursali e delle societa' stabilite
nel paese terzo nonche', se necessario, imporre al gruppo di  cessare
del tutto la propria operativita' nel paese.».
                               Art. 2
 
 
           Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole «associato al cliente.»
sono aggiunte le seguenti: «In caso  di  clienti  gia'  acquisiti,  i
soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in  occasione
dell'assolvimento   degli   obblighi   prescritti   dalla   direttiva
2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la
direttiva  77/799/CEE  e  dalla  pertinente  normativa  nazionale  di
recepimento in materia di  cooperazione  amministrativa  nel  settore
fiscale.»;
  b) all'articolo 19, comma 1:
  1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: «nonche' di  un'identita'
digitale»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  livello   massimo   di
sicurezza» e  le  parole  «EU  n.  910/2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «UE n. 910/2014 o identificati per mezzo  di  procedure  di
identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate
o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
  2)  alla  lettera  b),  all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «ai
fiduciari di trust espressi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  alle
persone che esercitano diritti,  poteri  e  facolta'  equivalenti  in
istituti giuridici affini»;
  c) all'articolo 19,  comma  3,  le  parole  «Per  le  attivita'  di
assicurazione  vita  o  altre  forme  di  assicurazione   legate   ad
investimenti,» sono soppresse, le parole «i soggetti obbligati»  sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati» e  le  parole  «del
contratto di assicurazione vita o di altra  assicurazione  legata  ad
investimenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  prestazione
assicurativa»;
  d) all'articolo 20:
      1) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
  «4. Nel caso in cui il cliente sia una persona  giuridica  privata,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  a) i fondatori, ove in vita;
  b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  c) i titolari di  poteri  di  rappresentanza  legale,  direzione  e
amministrazione.»;
      2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
  «5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai  precedenti  commi
non  consenta  di  individuare  univocamente  uno  o  piu'   titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o  le
persone  fisiche  titolari,  conformemente  ai   rispettivi   assetti
organizzativi  o  statutari,  di  poteri  di  rappresentanza  legale,
amministrazione o direzione della societa'  o  del  cliente  comunque
diverso dalla persona fisica.»;
  e) all'articolo 20, comma 6, dopo le  parole  «titolare  effettivo»
sono aggiunte le seguenti: «nonche',  con  specifico  riferimento  al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma  5,  delle  ragioni
che non hanno consentito di  individuare  il  titolare  effettivo  ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo»;
  f) all'articolo 21, comma 1, le parole «ad accesso riservato»  sono
soppresse;
  g) all'articolo 21, comma 2, la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di  cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad
oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di
residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e  le  condizioni,
di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo e'
tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle  informazioni  sulla
titolarita' effettiva puo' essere  escluso,  in  tutto  o  in  parte,
qualora  l'accesso  esponga  il  titolare  effettivo  a  un   rischio
sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,
violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per  caso
e previa  dettagliata  valutazione  della  natura  eccezionale  delle
circostanze. I dati statistici relativi al  numero  delle  esclusioni
deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati  e  comunicati
alla Commissione europea con le modalita' stabilite  dal  decreto  di
cui al comma 5.»;
  h) all'articolo 21:
  1) al comma 3, primo periodo, le parole «22 gennaio  1986  n.  917»
sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 1986 n. 917 nonche'  gli
istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio  della
Repubblica italiana»;
  2) al comma 3, secondo  periodo,  dopo  le  parole  «relative  alla
titolarita' effettiva dei medesimi trust» sono inserite le  seguenti:
«e  degli  istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul
territorio della Repubblica italiana», e le parole «o  dei  fiduciari
ovvero di altra persona per conto  del  fiduciario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o dei fiduciari, di  altra  persona  per  conto  del
fiduciario o della persona che esercita diritti,  poteri  e  facolta'
equivalenti in istituti giuridici affini»;
  3) al comma 4, lettera b),  le  parole  «alla  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo e» sono soppresse;
  4) al comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    «d-bis)  dietro  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  di  cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ai  soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari  di
un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui  la
conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria  per  curare  o
difendere   un   interesse   corrispondente   ad    una    situazione
giuridicamente  tutelata,  qualora  abbiano   evidenze   concrete   e
documentate della non  corrispondenza  tra  titolarita'  effettiva  e
titolarita' legale. L'interesse  deve  essere  diretto,  concreto  ed
attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non
deve  coincidere  con  l'interesse  di  singoli   appartenenti   alla
categoria rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
informazioni sulla titolarita'  effettiva  puo'  essere  escluso,  in
tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare  effettivo  a
un rischio sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione,
molestia,  violenza  o  intimidazione  ovvero  qualora  il   titolare
effettivo sia una  persona  incapace  o  minore  d'eta',  secondo  un
approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi  al  numero
delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative   motivazioni   sono
pubblicati e comunicati alla Commissione  europea  con  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;
  5)  al  comma  5,  dopo  le  parole  «il  Ministro  dello  sviluppo
economico,» sono aggiunte le seguenti  «sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali,»;
  6) al comma 5, lettera a), dopo le parole «delle persone giuridiche
private e dei trust» sono inserite le  seguenti:  «e  degli  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana»;
  7) al comma 5, lettera b), dopo le parole «delle persone giuridiche
private e dei trust» sono inserite le  seguenti:  «e  degli  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana»;
  8) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d) i termini, la competenza e le modalita'  di  svolgimento  del
procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione
dell'accesso e a valutare la sussistenza  dell'interesse  all'accesso
in capo ai soggetti di cui al comma  4,  lettera  d-bis),  nonche'  i
mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il  diniego
opposto dall'amministrazione procedente;»;
  9) al comma 5, alla lettera e), dopo le parole «le  basi  di  dati»
sono inserite  le  seguenti:  «,  relative  alle  persone  giuridiche
private,  gestite  dagli  Uffici  territoriali  del  governo  nonche'
quelle»;
  10) al comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
  «e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti obbligati  segnalano
al Registro le eventuali incongruenze rilevate  tra  le  informazioni
relative  alla  titolarita'  effettiva,  consultabili  nel   predetto
Registro e le  informazioni,  relative  alla  titolarita'  effettiva,
acquisite dai predetti soggetti  nello  svolgimento  delle  attivita'
finalizzate all'adeguata verifica della clientela;
  e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale  europea
istituita  dall'articolo  22,  paragrafo  1,  della  direttiva   (UE)
2017/1132, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14  giugno
2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario,  al  fine  di
garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
commi 1 e 3 del presente articolo e  i  registri  centrali  istituiti
presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei
dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust.»;
      11) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  «7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri  di  cui  al
presente articolo a supporto degli adempimenti di  adeguata  verifica
del   titolare   effettivo,   acquisiscono   e    conservano    prova
dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti  registri  ovvero
conservano  un  estratto  dei  registri  idoneo  a  documentare  tale
iscrizione.»;
    i) all'articolo 22:
  1) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole,  «a  cura  degli
amministratori,»  sono  inserite  le  seguenti:   «richiedendole   al
titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;
  2) al comma 4, dopo le parole, «l'amministrazione dell'ente,»  sono
inserite  le  seguenti:   «richiedendole   al   titolare   effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;
  3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  «I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi  della  legge
16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che  esercitano  diritti,
poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici  affini,  purche'
stabiliti o  residenti  sul  territorio  della  Repubblica  italiana,
ottengono e detengono informazioni adeguate,  accurate  e  aggiornate
sulla titolarita' effettiva  del  trust,  o  dell'istituto  giuridico
affine, per  tali  intendendosi  quelle  relative  all'identita'  del
costituente o dei costituenti, del fiduciario o  dei  fiduciari,  del
guardiano o dei guardiani ovvero  di  altra  persona  per  conto  del
fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari  e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul  trust  o
sull'istituto giuridico affine e di qualunque  altra  persona  fisica
che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti  nel
trust o  nell'istituto  giuridico  affine  attraverso  la  proprieta'
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.»;
  4) al comma 5, secondo periodo, le parole  «I  fiduciari  di  trust
espressi conservano» sono sostituite dalle seguenti: «I fiduciari  di
trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta'
equivalenti in istituti giuridici affini conservano»;
  5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano
istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti  che,  per
assetto e  funzioni,  determinano  effetti  giuridici  equivalenti  a
quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei
beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno  o  piu'  beneficiari  o  per  il
perseguimento di uno specifico fine.
  5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni  di  cui
al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure  di
adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili
alle autorita' di cui all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»;
    l) all'articolo 23:
  1) al comma 2, lettera c), le parole «indici di rischio relativi ad
aree geografiche quali» sono sostituite dalle  seguenti:  «indici  di
rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo
stabilimento in»;
  2) al comma 3, primo periodo, le parole «all'articolo 7,  comma  1,
lettera c)», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7, comma 1,
lettera a)»;
  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  parola  «individuano»  e'
sostituita dalle seguenti: «possono individuare»;
  4) al comma 3, alle lettere a) e b),  le  parole  «250  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «150 euro»;
  5) al comma 3, lettera f), le parole «100  euro,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 euro,»;
  6) al comma 3, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
  «f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato per  operazioni
di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo  7,
della  direttiva  (UE)  2015/2366,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e'
superiore a 50 euro.»;
  m) all'articolo 24, comma 2, lettera b):
      1) il numero 3 e' sostituito dal seguente:
  «3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od  operazioni
occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o  riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;
  2) dopo il numero 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis) operazioni relative a  petrolio,  armi,  metalli  preziosi,
prodotti del tabacco, manufatti culturali  e  altri  beni  mobili  di
importanza archeologica, storica, culturale e  religiosa  o  di  raro
valore scientifico, nonche' avorio e specie protette»;
  n) all'articolo 24, comma 4, le parole «all'articolo  7,  comma  1,
lettera c)», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  7,  comma
1, lettera a)»;
  o) all'articolo 24, al comma 5:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)   rapporti   continuativi,   prestazioni   professionali   ed
operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;»;
  2) alla lettera b)  dopo  le  parole  «rapporti  di  corrispondenza
transfrontalieri»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  che  comportano
l'esecuzione di pagamenti,»;
  3) alla lettera c), dopo le parole «che siano persone politicamente
esposte» sono aggiunte le seguenti: «, salve le  ipotesi  in  cui  le
predette persone politicamente esposte agiscono in  veste  di  organi
delle  pubbliche  amministrazioni.  In  dette  ipotesi,  i   soggetti
obbligati  adottano  misure  di  adeguata  verifica  della  clientela
commisurate al rischio in concreto rilevato, anche  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»;
    p) all'articolo 24, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. I soggetti obbligati  valutano,  in  base  al  rischio,  se
applicare misure rafforzate di adeguata  verifica  nei  confronti  di
succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto  rischio,
controllate da soggetti obbligati aventi sede  nel  territorio  della
Repubblica o  di  altro  Stato  membro,  qualora  tali  succursali  o
filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a
norma dell'articolo 45 della direttiva.»;
  q) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «Nel caso  di  rapporti
di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che
comportano l'esecuzione di pagamenti,» e dopo le parole  «oltre  alle
ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,» sono inserite
le seguenti: «al momento dell'avvio del rapporto»;
  r) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.   Nei   casi   di   rapporti   continuativi,    prestazioni
professionali e  operazioni  che  coinvolgono  paesi  terzi  ad  alto
rischio, i soggetti obbligati, in  aggiunta  a  quanto  previsto  dal
comma 1:
  a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  b)  acquisiscono  informazioni  sull'origine  dei  fondi  e   sulla
situazione  economico-patrimoniale  del  cliente   e   del   titolare
effettivo;
  c) acquisiscono informazioni  sulle  motivazioni  delle  operazioni
previste o eseguite;
  d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima  di  avviare  o
proseguire o intrattenere un rapporto continuativo,  una  prestazione
professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad
alto rischio;
  e) assicurano un  controllo  costante  e  rafforzato  del  rapporto
continuativo  o  della  prestazione  professionale,   aumentando   la
frequenza e l'intensita'  dei  controlli  effettuati  e  individuando
schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
  4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita' di vigilanza di
settore, nell'esercizio delle attribuzioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera a), e  gli  organismi  di  autoregolamentazione,  in
conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo  11,  comma  2,
possono prevedere ulteriori misure di  adeguata  verifica  rafforzata
della clientela. Le autorita' di vigilanza di settore possono inoltre
prevedere obblighi di  informativa  periodica  delle  operazioni  che
coinvolgono  paesi  terzi  ad  alto   rischio   nonche'   limitazioni
all'apertura o  alla  prosecuzione  di  rapporti  continuativi  o  il
divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti  aventi  sede
nei medesimi paesi.
  4-quater. Al fine di contenere  il  rischio  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto  rischio
le autorita' di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle  loro
attribuzioni e per le finalita' di cui al presente  decreto,  possono
anche adottare, ove ritenuto necessario, una o  piu'  delle  seguenti
misure:
  a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria  o
finanziaria sul territorio della Repubblica a societa' controllate da
intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio  ovvero  negare
agli  stessi  intermediari  l'autorizzazione  allo  stabilimento   di
succursali nel territorio della Repubblica;
  b) negare agli intermediari  bancari  e  finanziari  con  sede  nel
territorio della Repubblica l'autorizzazione a  istituire  succursali
sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;
  c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con  sede  nel
territorio della Repubblica  di  rafforzare  i  controlli  sui  conti
correnti di corrispondenza  e  sui  rapporti  ad  essi  assimilabili,
intrattenuti con intermediari corrispondenti con  sede  nei  predetti
paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
  d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con  sede  nel
territorio della Repubblica  di  intensificare  le  verifiche,  anche
ispettive, sulle societa' controllate o sulle succursali insediate in
paesi terzi ad alto rischio.»;
  s) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) e' soppressa;
  t) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole  «di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti:  «,  ivi
compresi, ove disponibili,  i  dati  ottenuti  mediante  i  mezzi  di
identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari  di  cui
al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o  riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
  u) all'articolo 27, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a)  possono
adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli  obblighi  di  cui
alla presente  sezione  da  parte  di  un  intermediario  bancario  o
finanziario che  applichi  le  procedure  di  gruppo  in  materia  di
prevenzione del riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo  al
ricorrere delle seguenti condizioni:
  a) l'intermediario bancario  o  finanziario,  nell'adempimento  dei
predetti  obblighi,  si  avvale  di  informazioni  fornite  da  terzi
appartenenti allo stesso gruppo;
  b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica  o  in  un
altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed e'  tenuta  ad
applicare  misure  di  adeguata  verifica  della   clientela   e   di
conservazione dei documenti di  livello  analogo  a  quelle  previste
dalla direttiva;
  c) l'efficace applicazione, da  parte  dei  componenti  il  gruppo,
delle procedure di gruppo in materia  di  adeguata  verifica  tramite
terzi e  conservazione  dei  documenti  e'  sottoposta  ai  controlli
dell'autorita' competente a vigilare sulla capogruppo.»;
  v) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  a),  possono
individuare specifici presidi organizzativi  in  presenza  dei  quali
l'assolvimento  degli  obblighi   di   adeguata   verifica   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) puo' essere  esternalizzato
a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2.  Resta  in
ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati  in  ordine
agli adempimenti di cui al presente Titolo.».
  2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 31, comma 2,  lettera  b),  dopo  le  parole  «dati
identificativi» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi,  ove
disponibili, i dati ottenuti  mediante  i  mezzi  di  identificazione
elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE
n. 910/2014  o  mediante  procedure  di  identificazione  elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale,»;
  b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente:
  «b-bis) la consultazione,  ove  effettuata,  dei  registri  di  cui
all'articolo 21, con le modalita' ivi previste;»;
  c) all'articolo 33, comma 1, le parole «lettere i), o),  p)  e  q)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere i), o), p), q) e v)».
  3. Al Titolo II, Capo III,  del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole «di  finanziamento  del
terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al  trattamento
di  dati  personali  connesso  alle  attivita'  di   segnalazione   e
comunicazione di cui  al  presente  comma,  i  diritti  di  cui  agli
articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano
nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
  b) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole «tra  gli  intermediari
bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «, a condizione  che
appartengano allo stesso gruppo,»;
  c) all'articolo 40, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «anche
sulla base di protocolli di intesa, le segnalazioni» sono inserite le
seguenti: «di operazioni» e dopo  le  parole  «ai  reati  presupposto
associati» sono inserite le seguenti: «nonche'  le  comunicazioni  di
cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi».
  4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.   231,   all'articolo   47,   al   comma   2,   le   parole   «per
l'approfondimento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'analisi
finanziaria e l'approfondimento investigativo» e dopo le  parole  «di
finanziamento del terrorismo» sono aggiunte  le  seguenti:  «mediante
modalita' di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa
tra la UIF, la Direzione nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di  finanza  e  la
Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire  l'adozione  di
adeguati presidi di riservatezza dei dati.».
                               Art. 3
 
 
           Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  50,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Divieto di conti o libretti di risparmio in  forma  anonima  o  con
intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»;
  b) all'articolo 50, comma  1,  dopo  le  parole  «con  intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi»;
  c) all'articolo 50, comma  2,  dopo  le  parole  «con  intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'utilizzo di  prodotti
di moneta  elettronica  anonimi»  e  dopo  la  parola  «aperti»  sono
inserite le seguenti: «o emessi»;
  d) all'articolo 50, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di  prodotti  di  moneta
elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10  giugno
2020.».
                               Art. 4
 
 
            Modifiche al Titolo V del decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 58, comma  3,  le  parole  «e  responsabile,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  ai   soggetti   tenuti   alla
comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3,
responsabili»;
  b) all'articolo 62, commi 1, 4  e  5,  le  parole  «in  materia  di
procedure e controlli interni di  cui  agli  articoli  15  e  16  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  materia  di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7,
15 e 16»;
  c) all'articolo 62, comma 7, dopo  le  parole  «degli  intermediari
bancari e finanziari» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei  soggetti
titolari delle funzioni di cui al comma 2»;
  d) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis. Fermo quanto previsto dagli  articoli  56,  57  e  58,  per
l'inosservanza  delle  disposizioni  in  materia  di  organizzazione,
procedure e controlli interni, di cui  agli  articoli  7,  15  e  16,
adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera f), la  Banca  d'Italia  irroga  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei  casi
di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime,  la
sanzione di cui al presente  comma  puo'  essere  aumentata  fino  al
triplo del massimo edittale ovvero fino al  doppio  dell'importo  dei
profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo  e'
determinato o determinabile.»;
  e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole  «sottoposti  a  regime
intermedio» sono inserite le seguenti: «nonche' dei soggetti titolari
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo»  e  le  parole
«del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»;
  f) all'articolo 65, comma 1:
  1)  alla  lettera  a)  dopo  le  parole  «intermediari  bancari   e
finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari
di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»;
  2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito  delle»
e  le  parole  «titolari  di»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di»;
  3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
  «c-bis)  all'irrogazione  di  ogni  altra  sanzione  amministrativa
pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente  decreto,  alla
potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.»;
  g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite
le seguenti «e di cui agli articoli»;
  h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma  38,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135»  sono  sostituite
dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»;
  i) all'articolo 65, comma 9, primo  periodo,  dopo  le  parole  «in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.
689.» sono inserite le seguenti:  «All'accertamento  e  contestazione
delle violazioni provvede l'autorita' che,  nell'esercizio  dei  suoi
poteri, rilevi l'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto.»;
  l) all'articolo 65, comma 11, le parole  «provvede  all'irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nell'esercizio della potesta'  sanzionatoria  rientrante
nelle proprie attribuzioni ai sensi del  presente  decreto,  provvede
all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei  confronti  dei
soggetti obbligati» e' aggiunta la seguente «vigilati»;
  m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le  parole:  «Per  le
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del  presente
decreto, sanzionate in via  amministrativa,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per le violazioni commesse  anteriormente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,  sanzionate  in
via amministrativa,».
                               Art. 5
 
 
               Modifiche ad altre disposizioni vigenti
 
  1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»;
  b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalita' e la tempistica con
cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale»
sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di  portafoglio
digitale».
  2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro  12  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«entro trentasei mesi».
  3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro 12  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro trentasei mesi».
  4. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, dopo le  parole  «il  procedimento  sanzionatorio»  sono
inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al
comma 5 del presente articolo e».
                               Art. 6
 
 
                       Clausola di invarianza
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  e  le  istituzioni  pubbliche   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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