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decreto legge, 3/9/2019
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101, Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendale
(GU n.207 del 4-9-2019)
decreto legge
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali.
(GU n.207 del 4-9-2019)
 
 Vigente al: 5-9-2019 
 

Capo I
Tutela del lavoro
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  la  tutela  del  lavoro  al  fine  di   assicurare
protezione economica e normativa ad alcune  categorie  di  lavoratori
particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle  attivita'
di consegna di  beni  per  conto  altrui,  i  lavoratori  precari,  i
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'  e  i  lavoratori
con disabilita', nonche' disposizioni volte  a  consentire  la  piena
attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito  di
cittadinanza;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali  in  corso
in  diverse  aree  del  Paese  al  fine  di   garantire   i   livelli
occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2019;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
delle infrastrutture e dei trasporti;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
 
           Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora  le  modalita'  di   esecuzione   della   prestazione   siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in  favore  degli  iscritti
alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il
congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti
reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori
interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la
data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
  2. La misura vigente  dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  e'
aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura
dell'indennita' giornaliera di malattia.»;
    c) dopo il Capo V e' aggiunto il seguente:
 
                             «Capo V-bis
           Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
 
   Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Al
fine  di  promuovere  un'occupazione  sicura  e  dignitosa  e   nella
prospettiva di accrescere e riordinare i  livelli  di  tutela  per  i
prestatori occupati  con  rapporti  di  lavoro  non  subordinato,  le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di  tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna  di  beni  per
conto altrui, in ambito  urbano  e  con  l'ausilio  di  velocipedi  o
veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  attraverso  piattaforme
anche digitali.
  2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i  programmi  e  le  procedure  informatiche   delle   imprese   che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita'
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita'
di esecuzione della prestazione.
  3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo'  essere
determinato in base alle consegne effettuate purche'  in  misura  non
prevalente.  I   contratti   collettivi   possono   definire   schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita'
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli  organizzativi.
Il  corrispettivo  orario  e'  riconosciuto  a  condizione  che,  per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
   Art.  47-ter  (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori
di lavoro di  cui  al  presente  Capo  sono  comunque  soggetti  alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le  malattie  professionali  di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione  INAIL
e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1124 del  1965,  in  base  al  tasso  di  rischio
corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo  del  premio
assicurativo,  si  assume  come  retribuzione  imponibile  ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1124
del  1965,  la  retribuzione  convenzionale  giornaliera  di  importo
corrispondente  alla  misura  del  limite  minimo   di   retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai  giorni  di  effettiva
attivita',  indipendentemente  dal  numero  delle   ore   giornaliere
lavorative.
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale  della
piattaforma anche digitale e' tenuta  a  tutti  gli  adempimenti  del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965.
  3. L'impresa che si avvale  della  piattaforma  anche  digitale  e'
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria  cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   Art. 47-quater (Osservatorio). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del
presente Capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un
suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori di cui al comma  1  dell'articolo  47-bis.  L'osservatorio
verifica, sulla base dei dati forniti da INPS,  INAIL  e  ISTAT,  gli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e  puo'   proporre
eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del  lavoro  e
della dinamica sociale. Ai componenti  dell'osservatorio  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento comunque denominato. L'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della  finanza  pubblica  ed  e'  assicurata  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
  2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
                               Art. 2
 
 
           Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015
 
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
mese».
                               Art. 3
 
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'articolo  2,  valutati  in  5,3
milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni
di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro
nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6  milioni  di  euro  nel
2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,
12,1 milioni di euro  nel  2028  e  12,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2029, si provvede:
    a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9  milioni  di  euro
nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3  milioni  di  euro  nel
2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro  nel  2025,
11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,  12,1
milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal
2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
                               Art. 4
 
 
              Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
 
  1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019
per il funzionamento e  di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
  2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26, e' abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista  al  comma
2.
                               Art. 5
 
 
             Misure urgenti in materia di personale INPS
 
  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  le  parole  «e  nei  limiti  della  dotazione  organica
dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai  sensi
del presente comma»;
    b) e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «La  dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003
unita'.».
                               Art. 6
 
 
             Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU
 
  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145 le  parole  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 dicembre 2019».
                               Art. 7
 
 
               Disposizioni urgenti in materia di ISEE
 
  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  4-sexies   (Termini   di   validita'   della   dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  DSU  ha  validita'  dal
momento della  presentazione  fino  al  successivo  31  dicembre.  In
ciascun anno,  a  decorrere  dal  2020,  all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo  familiare,   mediante
modalita' estensive dell'ISEE corrente da  individuarsi  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."».
                               Art. 8
 
 
      Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il  Fondo  di
cui al presente articolo e'  altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo  e  solidale.  Le  somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente riassegnate  al  medesimo  Fondo,  nell'ambito  dello
stato di previsione della spesa del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  secondo  modalita'  definite  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per
la famiglia  e  la  disabilita'  ove  nominato,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.».
Capo II
Crisi aziendali
                               Art. 9
 
 
                 Aree di crisi industriale complessa
                     Regioni Sardegna e Sicilia
 
  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
    «Ai medesimi fini di cui al primo periodo,  la  Regione  Sardegna
puo' altresi' destinare ulteriori risorse,  fino  al  limite  di  3,5
milioni di euro  entro  l'anno  2019  per  le  specifiche  situazioni
occupazionali  esistenti  nel  suo  territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 282 e' inserito il seguente:
    «282-bis. Ai medesimi fini  di  cui  al  comma  282,  la  Regione
Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino  al  limite
di 30 milioni di  euro  nell'anno  2019,  per  specifiche  situazioni
occupazionali gia' presenti nel suo territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di  euro,  si
provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per  occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
                               Art. 10
 
 
             Area di crisi industriale complessa Isernia
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi
industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016,
risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria  o  di
un trattamento di mobilita' in deroga, salvo  che  gli  stessi,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non siano  percettori
di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta
di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 11
 
 
                 Esonero dal contributo addizionale
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Le  imprese   del   settore   della   fabbricazione   di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita'  e  con
unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in
un'area  di  crisi  industriale  complessa  riconosciuta   ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  quali,  al
fine di mantenere la  produzione  esistente  con  la  stabilita'  dei
livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti  di  solidarieta',
ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  che  prevedono
nell'anno 2019 la  riduzione  concordata  dell'orario  di  lavoro  di
durata  non  inferiore  a  quindici  mesi,   sono   esonerate   dalla
contribuzione di  cui  al  comma  1.  L'esonero  e'  autorizzato  dal
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  accordo
governativo  tra  l'impresa  e  le   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori in cui vengono definiti  gli  impegni  aziendali  relativi
alla continuita' produttiva e al  mantenimento  stabile  dei  livelli
occupazionali. L'accordo e' stipulato  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
decorsi i quali si intendono non piu'  presenti  i  predetti  impegni
aziendali. Il beneficio contributivo di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
della procedura di stipula  dell'accordo  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'
procedere   alla   sottoscrizione    dell'accordo    governativo    e
conseguentemente  non  puo'  prendere  in  considerazione   ulteriori
domande di accesso ai benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di  spesa  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede:
    a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 10 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato;
    b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo
delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata  istituita
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  per  essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c) ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
                               Art. 12
 
 
                    Potenziamento della struttura
                       per le crisi di impresa
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle  crisi  aziendali,  in  deroga  alla  dotazione  organica   del
Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre  2021,  alla
struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici  funzionari
di  Area  III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti   dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze
ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in
materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con trattamento economico complessivo a  carico  dell'amministrazione
di destinazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno
2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  si
provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono  state
riassegnate  ai   pertinenti   programmi   e   che   sono   acquisite
definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro  per
ciascuno degli anni 2020 e  2021  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 13
 
 
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per  evitare
  crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la  chiusura  delle
  centrali a carbone.
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.  La  quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle  aste,
eccedente il valore di 1000 milioni  di  euro,  e'  destinata,  nella
misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo  di  cui  all'articolo  27,
comma  2,  per  finanziare  interventi  di  decarbonizzazione  e   di
efficientamento energetico del settore industriale e, per  una  quota
fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal  2020
al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale  nei  territori
in cui sono ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  adottato  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura  degli  oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi  delle
aste  assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e,   ove
necessario, per la residua  copertura  si  utilizzano  le  quote  dei
proventi assegnate al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.».
  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico  il
"Fondo per la transizione energetica nel  settore  industriale",  per
sostenere la transizione energetica  di  settori  o  di  sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi  alle  emissioni  di
gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.  Il
Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e
6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote
di emissione dei gas  a  effetto  serra  di  cui  alla  direttiva  UE
2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva  UE/2018/410.  Con
uno o piu' decreti  adottati  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure
per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai  fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  degli   stanziamenti   assegnati   e   previa
notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.».
                               Art. 14
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                           di ILVA S.p.A.
 
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo,  le  parole  «dell'A.I.A.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
    b) al secondo periodo, dopo le parole  «in  quanto  costituiscono
adempimento» sono inserite  le  seguenti:  «dei  doveri  imposti  dal
suddetto Piano Ambientale, nonche' esecuzione»;
    c) al terzo periodo, dopo le parole  «condotte  poste  in  essere
fino al 6  settembre  2019»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  fatta
eccezione per l'affittuario o  acquirente  e  i  soggetti  da  questi
funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al  secondo
periodo si applica con riferimento alle condotte poste in  essere  in
esecuzione del suddetto  Piano  Ambientale  sino  alla  scadenza  dei
termini  di  attuazione  stabiliti  dal  Piano  stesso  per  ciascuna
prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con  riferimento  alle
condotte poste in essere da detti soggetti,  ovvero  dei  piu'  brevi
termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a  rispettare
nei  confronti  della  gestione  commissariale  di  ILVA  S.p.A.   in
amministrazione straordinaria.»;
    d) e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni  caso,  resta
ferma la responsabilita' in  sede  penale,  civile  e  amministrativa
derivante dalla violazione di norme poste a  tutela  della  salute  e
della sicurezza dei lavoratori».
                               Art. 15
 
 
             Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge
                        30 aprile 2019, n. 34
 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis, quarto periodo, le  parole  «di  lavori»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   sub-fornitori,   sub-appaltatori,
sub-affidatari»;
    b)   al   comma   1-ter,   quinto   periodo,   le   parole   «del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore  o  l'affidatario   del   contraente   generale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  beneficiari   del   fondo   verso
l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del  contraente
generale»;
    c) al comma 1-ter sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali  in  merito  ai
crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il  contraente
generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'  ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione  delle  risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica  la
sussistenza  delle  condizioni  di   regolarita'   contributiva   del
richiedente   attraverso   il   documento   unico   di    regolarita'
contributiva, in  mancanza  delle  stesse,  dispone  direttamente  il
pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo
salva-opere e del credito  certificato  del  richiedente  stesso,  in
favore degli enti  previdenziali,  assicurativi,  compresa  la  cassa
edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31,  commi  3  e
8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   9   agosto   2013,   n.   98.   Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente  al  pagamento
in  conformita'  alle  disposizioni  del  periodo  precedente.  Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di  accedere  alle
risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi
e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento  ovvero  abbia
aderito  a  procedure  di  definizione   agevolata   previste   dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata  la  prosecuzione
di eventuali azioni giudiziarie nei confronti  dell'erario,  di  enti
previdenziali e assicurativi.».
                               Art. 16
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 3 settembre 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico  e  del  lavoro  e  delle
                                  politiche sociali
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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