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legge, 30/6/2019
L.28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con mod. del dl 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26
legge
Materia: lavoro / disciplina


LEGGE 28 giugno 2019, n. 58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica  e  per  la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
(GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)
  Vigente al: 30-6-2019  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante  misure  urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di  specifiche  situazioni
di crisi, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze
 
                                Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30  aprile  2019),  coordinato  con  la
legge di  conversione  28  giugno  2019,  n.  58  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi.». (19A04303)
(GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)
  Vigente al: 29-6-2019  
Capo I
MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

 
Avvertenza:
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
    Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019, si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
                   Maggiorazione dell'ammortamento
                    per i beni strumentali nuovi
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del
costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi
eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
                               Art. 2
 
                         Revisione mini-IRES
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e
dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse
da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di
patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77
del predetto testo unico ridotta  di  4  punti  percentuali;  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e
per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente,
di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti
percentuali e  di  3,5  punti  percentuali.  Alla  quota  di  reddito
assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al  periodo  precedente,
l'addizionale di  cui  all'articolo  1,  comma  65,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  si  applica  in  misura  corrispondentemente
aumentata.
  2. Ai fini del comma 1:
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
    b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo
d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati
a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117
a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota
ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto
partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a
concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche
all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo
su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa'
partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La
quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601.
  8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del presente articolo.
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da
28 a 34 sono abrogati.
                               Art. 3
 
           Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta
            municipale propria dalle imposte sui redditi
 
  1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre
2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
                             Art. 3 bis
 
Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga  del  regime
  della cedolare secca e della  distribuzione  gratuita  dei  modelli
  cartacei delle dichiarazioni
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui  canoni  di  locazione,
l'ultimo periodo e' soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di
dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo
sono soppressi.
                             Art. 3 ter
 
Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta
  municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
 
  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011,  n.  214,  concernente  la  dichiarazione  relativa
all'imposta municipale propria (IMU), le  parole:  «30  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernente la  dichiarazione  relativa  al  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre».
                            Art. 3 quater
 
                  Semplificazioni per gli immobili
                     concessi in comodato d'uso
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo
attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
    b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il
soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonche'  da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.".
                          Art. 3 quinquies
 
                     Redditi fondiari percepiti
 
  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, concernente l'imputazione dei redditi  fondiari,  le  parole:
«dal momento della conclusione del  procedimento  giurisdizionale  di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata
dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma
1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni
venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari
ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
                            Art. 3 sexies
 
            Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023
 
  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione
delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e
tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in
aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128,
della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del
2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31
dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal
1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati
a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata
legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono
abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima
legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui
al primo periodo del presente comma si provvede:
    a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di
euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
    b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di
euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
                               Art. 4
 
              Modifiche alla disciplina del Patent box
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di
impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1,
commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in
idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori
disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che
esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la
variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da
indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi.
  2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla
formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di
cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il
contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la
documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro
della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi
inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni
indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
  3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal
provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo,
previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta'
di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano
l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle
variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di
applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi.
  5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano
beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste
nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione
integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve
essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione,
purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della
formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo
relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della
comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma
2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
                             Art. 4 bis
 
Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni
  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione
  telematica dei redditi
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci».
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre»;
    b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'undicesimo mese».
                             Art. 4 ter
 
                  Impegno cumulativo a trasmettere
                    dichiarazioni o comunicazioni
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della
trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i
soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno
cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce
l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o
comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi
rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non
richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o
comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica
all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                            Art. 4 quater
 
                     Semplificazioni in materia
                       di versamento unitario
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9
luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le
seguenti:
    «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
    h-septies) alle tasse scolastiche ».
  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti
postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale
utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi
in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015»;
    b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale»
sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile
utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre
2015».
  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente:
  «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione
giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                          Art. 4 quinquies
 
           Semplificazione in materia di indici sintetici
                      di affidabilita' fiscale
 
  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori
in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
                            Art. 4 sexies
 
                        Termini di validita'
                della dichiarazione sostitutiva unica
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal
seguente:
    «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
                           Art. 4 septies
 
                        Conoscenza degli atti
                          e semplificazione
 
  1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono»;
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
                            Art. 4 octies
 
                Obbligo di invito al contraddittorio
 
  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di
notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario»;
    b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
  «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura
delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di
cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione
dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633.
  3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e'
specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto
dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del
contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta
l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di
impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
    c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                            Art. 4 novies
 
       Norma di interpretazione autentica in materia di difesa
         in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43,
quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre
1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
                            Art. 4 decies
 
                 Norma di interpretazione autentica
                 in materia di ravvedimento parziale
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472, e' inserito il seguente:
    «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) -  1.  L'articolo  13  si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi
dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il
ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi,
intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in
scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare
autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le
riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento
complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».
                               Art. 5
 
                        Rientro dei cervelli
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli
di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in
Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni:
    a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni;
    b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. »;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai
soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
    c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a
carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche
nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»;
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per
cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle
seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia.
      5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.
      5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n.
91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.
      5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si
applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».
  4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta
successivi»;
    b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
      «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel
periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio
minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei  dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita'  immobiliare  puo'  essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
      3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al
presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni
stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al
presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche'
abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.».
  5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera  a)»  fino
a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono  sostituite  dalle
seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».
                             Art. 5 bis
 
Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui
  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
  dicembre 1986, n. 917
 
  1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone
fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che
trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono
soppresse;
    b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«nove»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».
                             Art. 5 ter
 
                 Disposizioni in materia di progetti
                       di innovazione sociale
 
  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
84/Ric del 2 marzo 2012».
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
                               Art. 6
 
                  Modifiche al regime dei forfetari
 
  1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n.190,  dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
inseritele seguenti: «, ad  eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma
1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.600»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge».
                             Art. 6 bis
 
Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che
                   applicano il regime forfetario
 
  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi
di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di
dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa
dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro
la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei
redditi».
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                               Art. 7
 
       Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni
                in materia di vigilanza assicurativa
 
  1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione
immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi  dell'articolo  10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
che, entro i successivi dieci anni,  provvedano  alla  demolizione  e
ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto
al  fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme
urbanistiche, o eseguano, sui  medesimi  fabbricati,  gli  interventi
edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla  normativa
antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A  o
B, e procedano alla successiva alienazione  degli  stessi,  anche  se
suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora  l'alienazione  riguardi
almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si  applicano
l'imposta di registro e  le  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella
misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le  condizioni  di
cui al primo periodo non siano adempiute nel  termine  ivi  previsto,
sono dovute le imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella
misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al  30  per  cento  delle
stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere
dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
  1-bis. Relativamente ai fabbricati di  cui  al  primo  periodo  del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea:
      1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi
sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,»;
      2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»;
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai
contraenti».
                             Art. 7 bis
 
           Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti
         e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
 
  1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,
n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e
destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
                             Art. 7 ter
 
                     Estensione degli interventi
                    agevolativi al settore edile
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data
dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei
rischi della Banca d'Italia.
      6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non
superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini
della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha
carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere
valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
    b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della
stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle
imprese di cui al comma 6-bis»;
    c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e
a quelle operanti nel settore edile».
                               Art. 8
 
                             Sisma bonus
 
  1. All'articolo 16, comma 1-septies,  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le  parole  «zone  classificate  a  rischio  sismico  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1,  2
e 3».
                               Art. 9
 
      Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
 
  1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di
specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti
finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le
caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione
del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta.
  2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare
le seguenti caratteristiche:
    a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato
integralmente versato;
    b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne'
dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle
quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del
capitale;
    c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;
    d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un
rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
    e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione,
contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
    f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano
non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
    g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
    h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente;
    i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente
intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad
eccezione dei seguenti casi:
      1) liquidazione della societa';
      2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
    l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la
societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della
societa' emittente;
    m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono,
alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa':
      1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via
permanente o temporanea;
      2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
      3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a
quelli di cui ai numeri 1) e 2).
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che
ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre
2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma  3  del
presente articolo si  considerano  assolti  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.
                               Art. 10
 
Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di
               efficienza energetica e rischio sismico
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
    « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'
optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari».
  2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente:
    «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche
di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,
per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi,
con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari».
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il
fornitore.
  3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto
beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in
particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso
di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni
successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito
in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
                             Art. 10 bis
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per
  l'acquisto di veicoli non inquinanti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:
  «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e
e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una
delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da
almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;
  b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».
                               Art. 11
 
                       Aggregazioni d'imprese
 
  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che risultano da operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate
attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento  e
quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per
effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5
milioni di euro.
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai
sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano
riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui
beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle
operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi
dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le
imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi.
  6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della
procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212.
  7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito,
relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute
sanzioni e interessi.
                             Art. 11 bis
 
Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
 
  1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o
di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa',
esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale,
secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano,
relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma».
                               Art. 12
 
          Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
 
  1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la
Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro
dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto
Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di
fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo.
                             Art. 12 bis
 
                             Luci votive
 
  1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto
il seguente:
  «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio
2019.
                             Art. 12 ter
 
 Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura
 
  1. All'articolo 21, comma 4, alinea,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa  entro  dodici  giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo
6».
                           Art. 12 quater
 
              Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
             periodiche dell'imposta sul valore aggiunto
 
  1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una
comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1
e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in
alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche
effettuate».
                          Art. 12 quinquies
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.
  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei
  corrispettivi
 
  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n.127, e' sostituito dal seguente:
  «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al
comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a
euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le
sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di
trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi
giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto».
  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100
per cento».
  3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.
                           Art. 12 sexies
 
               Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali
 
  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono  inserite  le
seguenti: «o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di
liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei
quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                           Art. 12 septies
 
Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative
  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
    b) il comma 2 e' abrogato.
  2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
    «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
                           Art. 12 octies
 
           Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata
 
  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la
tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su
qualsiasi supporto».
                           Art. 12 novies
 
        Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
 
  1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure
automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di
mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si
applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
                               Art. 13
 
            Vendita di beni tramite piattaforme digitali
 
  1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo
a ciascun  trimestre,  secondo  termini  e  modalita'  stabiliti  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun
fornitore i seguenti dati:
  a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il
domicilio,  il   codice   identificativo   fiscale   ove   esistente,
l'indirizzo di posta elettronica;
  b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;
  c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia
l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di
vendita.
  2. (Soppresso).
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in  vigore  del
presente decreto, invia i dati relativi a  dette  operazioni  secondo
termini e modalita' determinati  con  il  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020.
                             Art. 13 bis
 
                Reintroduzione della denuncia fiscale
                     per la vendita di alcolici
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione
degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico,
degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
                             Art. 13 ter
 
Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
 
  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 77.  --  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti
doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti
doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere
in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il
deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali
diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:
  a) mediante carte di debito, di credito o prepagate  e  ogni  altro
strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle
disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  b) mediante bonifico bancario;
  c) mediante accreditamento sul  conto  corrente  postale  intestato
all'ufficio;
  d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta'
del  direttore   dell'ufficio   delle   dogane   consentire,   quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di
piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla
normativa vigente sull'utilizzo del contante;
  e)  mediante  assegni  circolari  non   trasferibili,   quando   lo
giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza,
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
  2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse
alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
                           Art. 13 quater
 
  Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive
 
  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina
del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi
per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla
correttezza degli adempimenti fiscali.
  3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
  4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita
una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato
«codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
  5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti:
  a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
  b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca
dati;
  c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati
sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai
controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet
istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo;
  d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice
identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale.
  6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per
l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte
dell'Agenzia delle entrate.
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di
unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a
pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti
all'offerta e alla promozione.
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del
doppio.
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo.
                               Art. 14
 
                   Enti associativi assistenziali
 
  1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche,
nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione
di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano
commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico
interesse, non si considerano commerciali».
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal
seguente:
  « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"».
                               Art. 15
 
Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e
                          degli enti locali
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni,
danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche:
  a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la
relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021;
  b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata;
  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi;
  d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse.
  3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza.
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge  17
dicembre 2018, n. 136.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
                             Art. 15 bis
 
Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative
              alle entrate tributarie degli enti locali
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei
comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021»;
  b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente.
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere
di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo
fiscale.
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15».
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo   15
dicembre1997, n. 446, e' abrogato.
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                             Art. 15 ter
 
Misure  preventive  per  sostenere  il  contrasto  dell'evasione  dei
                           tributi locali
 
  1.  Gli  enti   locali   competenti   al   rilascio   di   licenze,
autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di
segnalazioni certificate di inizio attivita', uniche o  condizionate,
concernenti attivita' commerciali o produttive possono disporre,  con
norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza  in
esercizio siano  subordinati  alla  verifica  della  regolarita'  del
pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
                           Art. 15 quater
 
Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'
  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
  abitanti
 
  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione
degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio
2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli
enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con
riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il
31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del
2011».
                               Art. 16
 
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
               da parte di distributori di carburante
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di
carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita'
d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in
cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non
contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante,
il credito d'imposta di cui al citato articolo 1,  comma  924,  della
legge n. 205 del 2017, spetta per la quota  parte  delle  commissioni
calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo  derivante
da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.
                             Art. 16 bis
 
Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai
           carichi affidati agli agenti della riscossione
 
  1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la
dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31
luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che
l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel
termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21,
22, 24 e 24-bis:
  a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
  b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente:
  1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima
delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme
complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
  c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del
30 novembre 2019;
  e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di
importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal
1° dicembre 2019.
  2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del
citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d),
del presente articolo.
  3. Le disposizioni del presente articolo:
  a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto;
  b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
                             Art. 16 ter
 
Norme di interpretazione autentica in materia di IMU  sulle  societa'
                              agricole
 
  1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta
municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
                           Art. 16 quater
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  creditori,
sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente  della  riscossione,
adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre
2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia'  nel  corso
della  gestione  e  vincolando  allo  scopo  le   eventuali   risorse
disponibili alla data della comunicazione».
                          Art. 16 quinquies
 
                Disposizioni in materia previdenziale
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
  «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e
comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione
mediante posta elettronica certificata»;
  b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».
  2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai
Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al
fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione
previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o
maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI,
ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito
contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si
provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31
ottobre 2019.
Capo II
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

                               Art. 17
 
                   Garanzia sviluppo media impresa
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita,
nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione
speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di
importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e
finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni
materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150
milioni di euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le
condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della
sezione speciale.
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le
garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti
l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di
euro.».
  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23  dicembre
2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio
2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma  2  dell'articolo  14  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172  del  26  luglio  2014,  e'
abrogato.
  3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate
a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro  delle
attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
del 21 Aprile 1999 n.  47,  sulla  riserva  di  cui  al  Decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 gennaio  2014,  sono  utilizzate
per le finalita' generali del predetto Fondo.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.
                               Art. 18
 
         Norme in materia di semplificazione per la gestione
                  del Fondo di garanzia per le PMI
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e
dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane
in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto  dalla
delibera.
  3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di
finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita'
del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti
di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di
attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.
  4. Ai fini di cui al comma 3:
    a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale
una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di
potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali,  tramite
piattaforme on-line, fondi  rimborsabili  per  uso  personale  o  per
finanziare un progetto;
    b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale
famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme
on-line, da una pluralita' di investitori.
  5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e
nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3,
dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding
preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di
cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che
deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di
retrocessione  ai  soggetti  finanziatori   delle   somme   derivanti
dall'eventuale escussione e liquidazione della  garanzia,  nonche'  i
criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme  di  cui
al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della  modalita'  di
determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del
modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto
delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a
particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del
risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia.
                             Art. 18 bis
 
Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,
  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
  n. 394
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».
                             Art. 18 ter
 
        Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
 
  1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento
dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di
partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla
programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata
«Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese.
  2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto
produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al
comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione.
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui
al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere
sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita'
istituzionale» 2014-2020.
  4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre
amministrazioni centrali e locali interessate.
  5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la
condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.101.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
                           Art. 18 quater
 
    Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione
 
  1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di
venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui
al comma 1.
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di
lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le partecipazioni».
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa
diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio
nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le
sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo
precedente.
                               Art. 19
 
       Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
 
  1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
  2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.
                             Art. 19 bis
 
      Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo
            dei contratti di locazione a canone agevolato
 
  1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della
comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a
ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
                             Art. 19 ter
 
            Disposizioni relative al Fondo per il credito
              alle aziende vittime di mancati pagamenti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati
pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di
impresa»;
  b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:
  «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese,
definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in
concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e
medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o
iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il
curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono
costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al
presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
  c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
  «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in
pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto
dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui
al comma 201»;
    d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
                               Art. 20
 
                Modifiche alla misura Nuova Sabatini
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti
delle piccole e medie imprese,»;
    a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle
parole «4 milioni di euro»;
    b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base
delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla
realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione.».
                               Art. 21
 
                   Sostegno alla capitalizzazione
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di
cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di
capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di
investimento.
  2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69
del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di
capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare
in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di
ammortamento del predetto finanziamento.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo
restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla
applicabile normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato,   sono   rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via
convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
    a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
    b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
  4. Per la concessione del contributo di cui al  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro  10  milioni  per
l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal  2020  al
2023 e di euro 10 milioni per l'anno  2024.  Al  fine  di  assicurare
l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle
annualita' previste.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono
stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di  cui
al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le
modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche'
le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la  realizzazione  del
predetto piano di capitalizzazione.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.
                               Art. 22
 
                  Tempi di pagamento tra le imprese
 
  1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 e' inserito il seguente:
  «Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale). -  1.  A  decorrere
dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza
dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno,
individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini
pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno
conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate
con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali
azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento».
                               Art. 23
 
                          Cartolarizzazioni
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  0a) all'articolo 4, comma 3,  dopo  le  parole:  «l'articolo  65  e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto
legislativo»;
  0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo»;
    a) all'articolo 4, comma 4-ter:
      1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le
seguenti: «in qualunque forma»;
      2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di
credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti
di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al
citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993
cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si
applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2 e 2-bis.»;
    b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole
«derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «,  in  capo
alla societa' di cui all'articolo 7.2»;
    c) all'articolo 7.1:
      1) al comma 3:
  1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti:
«ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo»;
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto
sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare,
nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione,
direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il
debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli
altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a
garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il
trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate
in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei
titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al
presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da
quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di
cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».
      3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
  «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento
a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni
e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di
qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in
favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del
comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di
credito.
  4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e
rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale
attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili
alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o
altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e
dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici
registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in
relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo
d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
  4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo
trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni
immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione
all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che
l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli
entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale
condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro,
ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento,
oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
  4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel
quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta nota.».
      4) al comma 5:
        1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono
sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo
d'appoggio »;
        1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite
dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario
finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »;
        1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ».
    d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:
  «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili
registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis),  non  possono  svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  b-bis).  Delle  obbligazioni  nei
confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore
nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al
comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.
  2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa'
stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle
controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
  d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67,
quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.
                               Art. 24
 
                 Sblocca investimenti idrici nel sud
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del
dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che
esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per
le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
  a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto
prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai
trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al
presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di
cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati»;
    b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le
passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale
maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla
data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente
di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono
attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare
le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso
in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono
esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della
societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche
processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario
liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione
e per il Mezzogiorno.»;
    c) il penultimo periodo e' soppresso.
  1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
                               Art. 25
 
              Dismissioni immobiliari enti territoriali
 
  1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli
Enti territoriali e»;
    b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse
dagli Enti territoriali» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti
non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato».
                               Art. 26
 
Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la
  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia
  circolare
 
  1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche
verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla
riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
    a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
    b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
    c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
    d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa
indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti
devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del
contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di
partenariato.
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono:
    a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale;
    b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2
milioni;
    c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi;
    d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente
connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
      1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia
circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale
(innovazioni eco-compatibili);
      2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un
approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime;
      3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle
tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione
dell'acqua;
      4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
      5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente
(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali
recuperati;
  5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e
leggeri.
  5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le
seguenti modalita':
    a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
    b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili.
  6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140
milioni di cui:
    a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134.
  6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con
cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno
precedente, mediante:
  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni;
  b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione;
  c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»;
  c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3».
  6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.
                             Art. 26 bis
 
         Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
 
  1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre
un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al
riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al
doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta
differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli
imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per
l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
                             Art. 26 ter
 
        Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
 
  1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per
cento del costo di acquisto di:
  a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per
cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di
rottami;
  b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti.
  2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati
siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita'
economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
  a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
  b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai
fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e'
presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento.
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
                           Art. 26 quater
 
                        Sostegno alle imprese
                nei processi di sviluppo tecnologico
 
  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' sostituito dal seguente:
  "TITOLO III
  CONTRATTO DI ESPANSIONE
  Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale  per
gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di
reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita',
nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e,
in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza
sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve
contenere:
  a) il  numero  dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei
relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di
reindustrializzazione o riorganizzazione;
  b) la programmazione temporale delle assunzioni;
  c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato  dei  contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  d) relativamente alle professionalita' in  organico,  la  riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5.
  3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal
conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano
maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo
diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento
del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla
contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto  di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di  con-sultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla
sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non  puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici
di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
  7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una
riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al
predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al
presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di
riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea
certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento
necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica
professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a
garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a
cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante
del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le
modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori
interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri
atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i
requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di
altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno  2025,  di  45  milioni  per
l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 14 novembre 2015, n.  148,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente
articolo si provvede:
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145;
  b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  c)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero;
  d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.".
                               Art. 27
 
               Societa' di investimento semplice - SIS
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente:
    «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA
italiano costituito in forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il
proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
      1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
      2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di
cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di
costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo
35-bis, comma 1, lettera f);
      3) non ricorre alla leva finanziaria;
      4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis,
comma 1, lettera c).».
  2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative
dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e
controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS
stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale
adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano
le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di
commercializzazione di OICR.
    1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i
titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1,
rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo
14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale
della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice
per azioni a capitale fisso.
    1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da
questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti,
ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti
parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono
procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del
limite complessivo di euro 25 milioni.».
                               Art. 28
 
                 Semplificazioni per la definizione
            dei patti territoriali e dei contratti d'area
 
  1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle
agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f),
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e
le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione
degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla
data di emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  ai  sensi
della normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non
presentano  le  dichiarazioni  sostitutive  sopra   indicate,   entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai  benefici
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla
base dei costi e delle spese sostenute.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della
Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni,
anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una
relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da
pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila
euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese
beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i
controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti  territoriali,
ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il
finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti
e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato
capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della
gestione dei Patti territoriali.
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 50.
                             Art. 28 bis
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
                      15 settembre 2017, n. 147
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «A decorrere  dalla  data  indicata
nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013»;
  b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Nel  caso  di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo
caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».
                               Art. 29
 
              Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start
                      e Digital Transformation
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta
mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»;
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
    c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i
limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi.
Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
    d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  -
(Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere
cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.».
  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai
sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento
degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza,
con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori
dei singoli interventi.
  4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati,
anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai
proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle
aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, sono stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura
massima del 50 per cento dei costi ammissibili  definite  nei  limiti
stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29  del  Regolamento  UE  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014.
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica  e  digitale
aventi le seguenti caratteristiche:
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity,
big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni
tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della
gestione  della  catena  di  distribuzione  e  della  gestione  delle
relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e
applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita'
di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di  e-commerce,
sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi
elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI),
geolocalizzazione, tecnologie  per  l'in-store  customer  experience,
system   integration   applicata   all'automazione   dei    processi,
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
    b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.
  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese
devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, le seguenti caratteristiche:
    a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere
nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili;
    c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
    e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
  7-bis. I soggetti di cui al comma 7,  in  numero  non  superiore  a
dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il
consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere
conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di  assicurare  lo  sviluppo  del
processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la
crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche
che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della
pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze
degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario
digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire
maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il
territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in
modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a
domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi,
anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del
commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso
in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente
prestato.
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione
di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma
9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.
  9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla
distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per
le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole:
«in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o
che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi
9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio.
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma
9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del
decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle
informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla
disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio,
specificandone la natura e il costo.
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti
per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella
dell'affidamento del servizio universale.
  9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e
culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della
realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per
l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione
della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei
seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata
operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie
dotazioni:
  a) gestione di servizi pubblici;
  b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti;
  c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione;
  d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture
fisiche e logistiche.
                               Art. 30
 
       Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
           energetico e sviluppo territoriale sostenibile
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
    a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000
abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
    b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
    c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
    d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
    e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
    f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
    g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
  3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere
pubblichein materia di:
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche.
  4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
    a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali
di investimento europeo;
    b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno
2019.
  5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019.
  6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da
parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base
dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il
saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,
nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico
anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui
al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla
regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
  9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione.
  10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
sottosezione Opere pubbliche.
  11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di
monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
«Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita».
  12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
  14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020
e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la
realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno
2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono
automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative
risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7,
8, 10, 11, 12 e 13.
  14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A
tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo
di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei
lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al
presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di
ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo
regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di
riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e
adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,
in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,
in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639
e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con
il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita',
i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario
straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli
interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate
nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»;
  b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021».
  14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per
contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°
giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli
gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul
contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo
i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media
risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012
supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari
assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al
presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio.
                             Art. 30 bis
 
               Norme in materia di edilizia scolastica
 
  1. Al fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
pubblici adibiti a uso scolastico, gli  enti  locali  beneficiari  di
finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute  a  pubblicare  gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
  2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro
il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali
possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del
criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori
economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati.
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa
in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
                             Art. 30 ter
 
Agevolazioni per  la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la
  riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali  e
  di servizi
 
  1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni
in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al
comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi,
situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in
alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio
al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente
articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi
operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di
servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni
culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le
riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che
sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile.
  5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e'
rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e
regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva
per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere
dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti
esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al
comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di
esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta  la  riapertura
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi
nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il  contributo  e'
concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al
presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di
ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente,
determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del
regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono
concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi.
  10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati
nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
                           Art. 30 quater
 
   Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
 
  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
  2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la
conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto
percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da
eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Capo III
TUTELA DEL MADE IN ITALY

                               Art. 31
 
                           Marchi storici
 
  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:
      «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). -  1.  I
titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa  registrati  da
almeno cinquanta anni o per i quali sia  possibile  dimostrare  l'uso
continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la
commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa
produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al
territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel
registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui
all'articolo 185-bis.
      2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'
istituito il logo "Marchio storico di  interesse  nazionale"  che  le
imprese iscritte nel registro di cui  all'articolo  185-bis,  possono
utilizzare per  le  finalita'  commerciali  e  promozionali.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati  i  criteri
per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".";
    b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 185-bis. -  (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di
interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come
definiti dall'articolo 11-ter.
      2. L'iscrizione al registro  speciale  dei  marchi  storici  e'
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del
marchio.
      Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle  crisi
di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e
la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale,
e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di
mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione recante orientamenti sugli aiuti  di  Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio (2014/C
19/04).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
  2. L'impresa titolare o licenziataria di un  marchio  iscritto  nel
registro  speciale  di  cui  all'articolo  185-bis  o,  comunque,  in
possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  11-ter,  che  intenda
chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello  principale,
per cessazione dell'attivita' svolta  o  per  delocalizzazione  della
stessa  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  con   conseguente
licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al  Ministero  dello
sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
        a) i motivi economici, finanziari o tecnici del  progetto  di
chiusura o delocalizzazione;
        b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli  impatti  occupazionali
attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione  di
dipendenti all'interno del gruppo;
        c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per  trovare  un
acquirente;
        d) le opportunita' per i dipendenti di presentare  un'offerta
pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli
asset da parte degli stessi.
      3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2,  il  Ministero
dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione
degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.
      4. La violazione degli obblighi informativi di cui al  comma  2
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria
esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30
milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al
presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al
finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi
storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie
del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
  3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.
                               Art. 32
 
             Contrasto all'Italian sounding e incentivi
                  al deposito di brevetti e marchi
 
  1. Ai consorzi nazionali e  alle  organizzazioni  collettive  delle
imprese che operano nei mercati  esteri  al  fine  di  assicurare  la
tutela del made in Italy, compresi  i  prodotti  agroalimentari,  nei
mercati esteri, e' concessa un'agevolazione  pari  al  50  per  cento
delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale, nonche'  per  la  realizzazione  di  campagne
informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata
identificazione del prodotto italiano  rispetto  ad  altri  prodotti.
L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo
di cui al comma 3.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di
attuazione, ivi inclusa l'indicazione  delle  spese  ammissibili,  le
procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei
limiti di cui  al  comma  3,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e
controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione  delle
agevolazioni fruite indebitamente.
  3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».
  5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e
pratiche di Italian Sounding»;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente
sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»
  6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della
falsa evocazione dell'origine italiana»;
    b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale
Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;
    c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,».
  7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  -
al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
  8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al
comma 7 per l'acquisizione di servizi  di  consulenza  relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
  9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono
definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena
coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di  cui
al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo  svolgimento  delle
attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  un  soggetto  gestore  e  dei
soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro
per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.
  11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale,
il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con
decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di
programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia'
operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche
per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che
possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
  12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di
qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede
un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria  fissata
nella misura massima di euro 1 milione per anno.
  13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso,
determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle
categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi.
  14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi.
Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.
  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di
euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.
  16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato
di cooperazione in materia di brevetti,  ratificato  ai  sensi  della
legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione
dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo,
equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per
modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne
produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o
di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo
160-bis, comma 1. ».
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata
priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto
dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine
stabilito dal comma 1.
      1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e
dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico. ».
  17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e'  inserito  il
seguente:
    «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda
internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura
nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita',
deve essere accompagnata da:
      a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda
internazionale come pubblicata;
      b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al
decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
  2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del
presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli.
  3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1
dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste
dal presente codice. ».
Capo IV
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

                             Art. 32 bis
 
Transazioni in materia di cartelle  di  pagamento  e  di  ingiunzioni
                               fiscali
 
  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle
cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».
  2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato
dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle
attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle
ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 33
 
Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei
           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria
 
  1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti  pubblici,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in
materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale,
manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia
sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di
revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale
dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi
incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative
al servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per
fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di
incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al
primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'  stanziato
in bilancio di previsione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore
medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri
possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo  periodo
ogni cinque anni. I comuni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di  cui  al  primo  periodo  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75,  eadeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle
risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
  2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono
soppresse;
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo
degli enti locali».
  2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
  2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato.
                             Art. 33 bis
 
Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo
nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le
disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le
procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
                             Art. 33 ter
 
        Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 875 sono inseriti i seguenti:
  «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per
la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per
investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per
cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato
dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende
sottoscritto ed e' esecutivo.
  875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono
inserite le seguenti: ", delle addizionali".
  875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti:
  "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione;
  b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare
istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge,
definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali
di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni".
  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».
  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio
2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2019».
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
luglio 2019»;
  b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
  c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi;
in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali».
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 886 e' inserito il seguente:
  «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per
l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione».
                               Art. 34
 
      Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
 
  1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di
ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano
grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per
il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il
2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di
debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di
fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti
dalla normativa europea che abbiano  quale  oggetto  investimenti  in
forma di debito o di capitale di rischio.
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  rispetto  della
disciplina europea e nazionale in materia.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o,  se
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate  le  linee  di
attivita' del Piano di cui al  comma  1,  nonche'  l'ammontare  degli
investimenti, le modalita' di individuazione  del  soggetto  gestore,
gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto  di  intervento
da  parte  dello  stesso  Piano,  stabilendo  il   minimo   ammontare
dell'investimento.
                               Art. 35
 
              Obblighi informativi erogazioni pubbliche
 
  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125
a 129 sono sostituiti dai seguenti:
    « 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i  soggetti  di
cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti
internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33. Il presente comma si applica:
      a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349;
      b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206;
      c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
      d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative
del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli
importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati dalle  pubbliche  am-ministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo  2-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio
ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque
non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono
all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle
medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su
propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle
associazioni di categoria di appartenenza.
    125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la
sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti
eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio
oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente
per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto
compatibile.
    125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e
125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al
comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis
contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la
registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione
posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a
condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di
obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non
tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di
categoria di appartenenza.
    125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera
d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate
somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di
integrazione, assistenza e protezione sociale.
    126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati
di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle
amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri
documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In
caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari alle somme erogate.
    127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e
126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al
soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo
considerato.
    128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.".
    129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125
a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
  2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e' abrogato.
                               Art. 36
 
          Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle
seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione
civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano
succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
    b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
    c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
    d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato
con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119»;
    e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
sono sostituiti dai seguenti:
      «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo
decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per:
l'esame delle domande  e  l'ammissione  all'indennizzo  del  FIR;  la
verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del
nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le
suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva
tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza
dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto
indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze
presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo
non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto
procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La
citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli
emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della
dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai
componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto
limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo,
corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. »;
    f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
      «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei
pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello
dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente  pubblico,  su
cui l'amministrazione dello Stato esercita  un  controllo  analogo  a
quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico
delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di 12,5 milioni di euro. »;
    g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
      «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti
con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »;
    h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
      «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione
da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare
determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori
persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero
i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da
unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro
il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a
seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del
reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018,
al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate
sotto forma di rendita. Il valore del  patrimonio  mobiliare  di  cui
alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto
al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma
494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista
sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze
del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo  di
dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre
2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita'
di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del
presente comma  e'  data  precedenza  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore a 50.000 euro.
      502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a),
puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501,
secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.».
  2-bis.Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,   di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione
adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei
capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le
autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
  2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al
principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da:
  a) una durata massima di diciotto mesi;
  b) requisiti patrimoniali ridotti;
  c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si
intende svolgere;
  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
  e) definizione di perimetri di operativita'.
  2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione
europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o
individuano i criteri per determinare:
  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
  b) i requisiti patrimoniali;
  c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che
si intende svolgere;
  d) i perimetri di operativita';
  e) gli obblighi informativi;
  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
  g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
  h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
  i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  l) le eventuali garanzie finanziarie;
  m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
  2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere
differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo
periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti
di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di
sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di
propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha
facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita'
possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla
sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di
un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica
del settore.
  2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge
dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma
2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la
stabilita' finanziaria.
  2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo'
invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza
diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche'
associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis
stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare
accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con
centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti
di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di
registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale.
Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le
autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di
bilancio.
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9»;
  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ».
  2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018».
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel
periodo transitorio,».
  2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla
rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti
previsti dal presente comma.
                             Art. 36 bis
 
Disposizioni  in  materia  di  trattamento  fiscale  dei   fondi   di
                investimento europei a lungo termine
 
  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi  di  capitale  di  cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo  unico,  derivanti  dagli
investimenti effettuati nei fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m-octies.1),
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
che presentano le caratteristiche di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera k), del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio  in
quote o azioni dei predetti fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a
1.500.000 euro complessivamente, per la  sottoscrizione  delle  quote
oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale
disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o
azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le
seguenti caratteristiche:
  a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e'  superiore  a
200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
  b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di
investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come
definite  ai  sensi  dell'articolo  11   del   medesimo   regolamento
(UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato.
  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si
applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione.
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso
la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese
successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in
caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente
articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia
integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai
redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e
l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli
interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto
dal comma 5.
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime
speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente
articolo.
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
  10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto.
                             Art. 36 ter
 
Proroga del termine per la garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di
                           nuova emissione
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019,  n.  16,  le
parole: «fino al 30 giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2019».
                               Art. 37
 
Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale
                 sociale della NewCo Nuova Alitalia
 
  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di
partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla
registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
  2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175.
  3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva
erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31
maggio 2019.
  4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al
comma 1.
  5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro
debito della procedura» sono soppresse.
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12,
le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo
disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria».
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.
                               Art. 38
 
                         Debiti enti locali
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della
conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione
commissariale di cui al comma 932:
    a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale;
    b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
    c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di  cui  al
comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  individuati  dallo  stesso
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
930;
    d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in
data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale. ».
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere
l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento
con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di
euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello
Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal  pagamento  degli
interessi e del capitale del suddetto prestito  obbligazionario  sono
assunti a carico del bilancio dello Stato, con  efficacia  a  partire
dal pagamento della cedola successiva a quella in  corso  al  momento
dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
  a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048;
  b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di
assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato
ai sensi della presente lettera.
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
  1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai
minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di
rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di
competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il
concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta'
metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al
raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei
contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti
modalita':
  a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
  b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria
ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al
secondo periodo della lettera a).
  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
  a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero;
  b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205.
  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente
ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.
  1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che
hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno
deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli
relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta
riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o
servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente
comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi
affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la
disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita',
stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale in materiadi contratti pubblici.
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei
mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto».
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita
dalla seguente:
   
 
   ===============================================================
   |                                   |Durata massima del piano |
   |Rapporto passivita'/impegni di cui |     di riequilibrio     |
   |            al titolo I            |       finanziario       |
   +===================================+=========================+
   |                                   |pluriennale              |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Fino al 20 per cento               |4 anni                   |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 20 per cento e fino al|                         |
   |60 per cento                       |10 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 60 per cento e fino al|                         |
   |100 per cento per i comuni fino a  |                         |
   |60.000 abitanti                    |15 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Oltre il 60 per cento per i comuni |                         |
   |con popolazione superiore a 60.000 |                         |
   |abitanti e oltre il 100 per cento  |                         |
   |per tutti gli altri comuni         |20 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
 
  1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205.
  1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della
provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania
individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla
data dell'approvazione.
  2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di
liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma
Capitale e la Gestione Commissariale.
  2-bis.Gli  enti  locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o
riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente
sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da
provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il
ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la
disciplina prevista per gli altri disavanzi.
  2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non
sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la
Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese
di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel
capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di
Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno.
                             Art. 38 bis
 
Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'
  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche
  amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».
                             Art. 38 ter
 
           Procedura di riconoscimento della legittimita'
               dei debiti fuori bilancio delle regioni
 
  1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio  regionale  provvede
entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il  Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».
                           Art. 38 quater
 
                      Recepimento dell'accordo
                tra il Governo e la Regione siciliana
 
  1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della
Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in
materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare,
nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione
provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di
previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche
trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad
effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in
entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al
momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di
previsione.
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita'
pubblica, sono autorizzati a:
  a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato
deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi
effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi
dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per
l'esercizio 2019;
  c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede
di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di
amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto
tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla
programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.
  881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo
alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
  b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di
ulteriori 100 milioni di euro."
                               Art. 39
 
           Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
le parole da: «il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali»
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «attesa  la
situazione di necessita' e  di  urgenza,  limitatamente  al  triennio
2019-2021, l'Anpal, previa  convenzione  approvata  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  puo'  avvalersi  di
societa' in house al Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali
possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.».
                             Art. 39 bis
 
                          Bonus eccellenze
 
  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «programma operativo nazionale», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
                             Art. 39 ter
 
                     Incentivo per le assunzioni
                    nelle regioni del Mezzogiorno
 
  1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio
2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma  247,  della
legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  provvede,  nel  limite  di  200
milioni di euro,  a  carico  del  programma  operativo  complementare
«Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020,  approvato
con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018.
                               Art. 40
 
             Misure di sostegno al reddito per chiusura
                 della strada SS 3-bis Tiberina E45
 
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un
massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato,
compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della
strada  SS  3bis  Tiberina  E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al
Km162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto  Puleto  con   relativa
interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura,
che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno
esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato.
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente
comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto
del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,
insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede
all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla
regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle  finanzee  alle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
  4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento
diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS
se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in
conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
                               Art. 41
 
      Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime
condizioni, per  ulteriori  dodici  mesi  e  si  applicano  anche  ai
lavoratori che hanno cessato cessano  la  mobilita'  ordinaria  o  in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16
milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
                             Art. 41 bis
 
Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano
  con-tratto  malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione
  all'amianto
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 250 sono inseriti i seguenti:
  «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente
articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui
al primo periodo che:
  a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale
obbligatoria;
  b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo.
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del
comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
  a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di
euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30
dicembre 2018, n. 145;
  c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per
l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto».
                               Art. 42
 
Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza
  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed
  europea
 
  1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2,
secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21
aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle
disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che,
alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione
formale dell'offerta economica di accreditamento.
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento
entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30
giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi
entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta
accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa
all'accreditamento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.
                               Art. 43
 
                  Semplificazione degli adempimenti
            per la gestione degli enti del Terzo settore
 
  1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o
del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di
finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a
euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;
    b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente
alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite
PEC,»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli
effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti
politici:
      a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si co-ordina con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
      b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei
sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;
      c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano
somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o
superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di
governo.»;
      d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma
4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti
nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si
applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati
appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o intese».
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri
previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare
successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello
di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre
forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500,
entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se
complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito
registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal
rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le  parole
«e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese
solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;
  a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  proprio
sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui
al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico
sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione
elettorale,»;
    b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«,
primo periodo,»;  alla  fine  del  primo  periodo  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui
al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena
conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al
comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al comma 13.»;
  b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
  «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di
legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza
ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni
pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella
materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i
medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della
Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i
citati enti o amministrazioni»;
    c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
    d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In  deroga
al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i
comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo
non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma
12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte
da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al
comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in
relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di
importo superiore nell'anno a euro 500. Ai  medesimi  enti  e'  fatto
divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in  denaro,
i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale ricevuti ai sensi del  secondo  periodo  in  favore  dei
partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di  singoli
candidati alla  carica  di  sindaco.  Le  elargizioni  in  denaro,  i
contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno  a  carattere
patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere  annotati  in
separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.
  28-ter. Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che
violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi,
delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
patrimoniale ricevuti».
  4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo,
della legge 9 gennaio 2019,  n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti
relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore della medesima legge.
  4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2,  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande
musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per
il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020.
                               Art. 44
 
Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,
  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per
  lo sviluppo e la coesione
 
  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita'
degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  coesione  di  cui
all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia per la  coesione  territoriale  procede,  d'intesa  con  le
amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali
strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su
proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione,
entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato
«Piano sviluppo e coesione», con modalita'  unitarie  di  gestione  e
monitoraggio.
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di
coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la
simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e'
articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti
con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di
Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i
Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le
competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni
centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:
    a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione
delle operazioni;
    b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
  c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo,
ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle
modifiche stesse al CIPE;
  d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,  comprese  le
verifiche sull'attuazione;
    e) esaminano i risultati delle valutazioni.
  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013  gia'  istituiti  integrano  la  propria   composizione   e
disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
  5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono
disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento
finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo
1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Gli
interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati  con
il Codice Unico di Progetto (CUP).
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in  ogni  caso
fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il
relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove
individuati anche nei documenti attuativi.
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di
cui al comma 1 puo' contenere:
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto;
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle
risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento
della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le
priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della
concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
  8. L'Amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della
riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi,
dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti
dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione,
stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e  la  spesa,  le
misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel
Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera  del  CIPE
su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,   di   concerto   con   le
amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del
presente comma, al fine di contribuire:
  a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle
amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;
    b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie,
aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto
idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed
altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area
tematica;
    c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi
infrastrutturali.
  11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora
programmate alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le
proposte di assegnazione di risorse da  sottoporre  al  CIPE  per  il
finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere  corredate
della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per  le
politiche di coesione. Salvo  diversa  e  motivata  previsione  nella
delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non
diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  tre  anni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana della medesima delibera. Le  relative  risorse  non  possono
essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c)
finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il
ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la
progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del
Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di  cui
al  presente  comma  non  si  applica  il  vincolo  di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147.
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui  al  comma  1  si  applicano  i  principi  gia'  vigenti  per  la
programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del  Ministro  per  il
Sud,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta  una
apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina
dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare  e
armonizzare le regole vigenti in un  quadro  ordinamentale  unitario.
Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di  sviluppo   e
coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:
    a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo;
    b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una
relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al  comma
1 riferita all'anno precedente.
                             Art. 44 bis
 
                  Incentivo fiscale per promuovere
                 la crescita dell'Italia meridionale
 
  1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato
accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla
data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni
di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di
azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del
presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle
predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni
citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei
soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di
controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni
attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da
situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni
soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita'
per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante
dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte
anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti
all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione
patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e
secondo, del codice civile.
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per
imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate.
  4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo
bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate
di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa'
risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate
mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di
azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la
trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti
d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha
effetto l'aggregazione:
  a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze
residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente
articolo;
  b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione
alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente
articolo.
  6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di
aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni
riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del
presente articolo.
  7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2033.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
  a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno
2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e
2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero;
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
  e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze;
  f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
                               Art. 45
 
             Proroga del termine per la rideterminazione
        dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
 
  1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di
entrata invigore della presente legge, ovvero entro  sei  mesi  dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio
2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge».
  2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono,
rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e
«c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso
decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)»
sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed
«e-quater").
                               Art. 46
 
                  Modifiche all'articolo 2, comma 6
               del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
 
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
    a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola
«Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e
integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  30
settembre  2017  e  le  parole  «e  delle  altre   norme   a   tutela
dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono
soppresse;
    b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la
parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono
inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;
    c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di
cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte
poste in essere fino al 6 settembre 2019».
                               Art. 47
 
Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,
  gare e contratti e disposizioni per la  tutela  dei  crediti  delle
  imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
 
  1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,
di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri,  architetti,  dottori
agronomi, dottori forestali e geologi e,  nella  misura  del  20  per
cento,  di  personale  amministrativo,  da  inquadrare  nel   livello
iniziale dell'Area III del  comparto  delle  funzioni  centrali,  con
contestuale incremento della dotazione organica del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  gli
specifici requisiti di cui il personale deve essere in  possesso.  Ai
fini    dell'espletamento    delle    procedure    concorsuali    per
l'individuazione del personale di cui al presente  comma,  effettuate
in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del
concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e  all'articolo  35  del  citato
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  mediante  richiesta   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione
pubblica, che provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le  modalita'
previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre  2018,  n.  145.  Per  le  procedure   concorsuali   bandite
anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al  precedente
periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione  pubblica,  provvede  al  loro  svolgimento  con   modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare:
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta;
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo:
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.
Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro
325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato «Fondo salva-opere».  Il  Fondo  e'  alimentato  dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del
ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro
200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base
d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo
rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel
quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di
aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a
soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  percento,   i   crediti
insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei
sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di
affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti
della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il
contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data
dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del
contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo.
  1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari  e  i  sub-fornitori,  al
fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei
crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura
concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo
ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente
generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e
l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei
creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in
favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai
creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino
all'integrale recupero della somma pagata.
  1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di
assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo
salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria,
anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo.
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione
a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino
alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati
sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche
per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
risorse del Fondo.
  1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si
applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta'
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
  1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede:
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a  30  milioni  di
euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                             Art. 47 bis
 
          Misure a sostegno della liquidita' delle imprese
 
  1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18,
del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni».
                               Art. 48
 
                 Disposizioni in materia di energia
 
  1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti
dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata
durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota
pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche'
degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale
Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per
l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.
  1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare
l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e'
determinato:
  a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
  b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo
2016.
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017.
                               Art. 49
 
               Credito d'imposta per la partecipazione
                    di PMI a fiere internazionali
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di
internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti
alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali
di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle
spese per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei
medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di  promozione  e  di
comunicazione, connesse alla partecipazione.
  3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE)
n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
    a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di
quelle di cui al comma 2;
    b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
    c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di
settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui  e'  ammesso
il credito di imposta;
    d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge.
  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
                             Art. 49 bis
 
                  Misure per favorire l'inserimento
                  dei giovani nel mondo del lavoro
 
  1. Al fine  di  favorire  e  di  potenziare  l'apprendimento  delle
competenze  professionali  richieste  dal  mercato   del   lavoro   e
l'inserimento  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  a  coloro  che
dispongono  erogazioni  liberali  per  un  importo   non   inferiore,
nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti
in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con
percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a
indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo
scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni
scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e'
riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal
versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL,
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
assunzione.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1,
sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
  a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo
delle tecnologie;
  c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
  3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e
non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime
spese.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in
cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria
delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi
di pagamento tracciabili.
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di  cui  al
comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla
base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per
garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa
di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento
dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione
secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di
cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale,
nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni
liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita'
di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da
realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                             Art. 49 ter
 
          Strutture temporanee nelle zone del centro Italia
                          colpite dal sisma
 
  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia
del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre
2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal
24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si
provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del
predetto stato di emergenza.
                               Art. 50
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111
milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per  l'anno  2031  e  di  37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13,
17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2  e  3,  32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro
per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491
milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di
euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per  l'anno  2025,  a
334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891
milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno
2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro  e  in
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno
2019 e, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  a  555,141  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  537,491
milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno
2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a
292,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  236,087
milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47;
    b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo  sviluppo  e   la   coesione-programmazione   2014-2020   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190;
    f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
    g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019
al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico;
    h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833
milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno  2019  e  9,4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021;
    l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
    m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189;
    n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;
    o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per
l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta
giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n.96;
    r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle   entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'articolo 1, comma  851,  ultimo  periodo,  della
legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per  l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2020».
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
                             Art. 50 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione.
                               Art. 51
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

                                                      

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