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legge, 12/4/2019
Legge 12 aprile 2019, n. 31, Disposizioni in materia di azione di classe.
GU n.92 del 18-4-2019
legge
Materia: giustizia civile / processo

LEGGE 12 aprile 2019, n. 31

Disposizioni in materia di azione di classe.
(GU n.92 del 18-4-2019)
  Vigente al: 19-4-2020  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
          Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto
             del codice di procedura civile, in materia
                         di azione di classe
 
  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto  del  codice  di  procedura
civile e' aggiunto il seguente:
 
                          «TITOLO VIII-bis
                     DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
 
    Art. 840-bis (Ambito di applicazione). -  I  diritti  individuali
omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo
le disposizioni del presente titolo.
    A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza  scopo  di
lucro i cui obiettivi statutari comprendano la  tutela  dei  predetti
diritti o ciascun componente della classe puo'  agire  nei  confronti
dell'autore  della   condotta   lesiva   per   l'accertamento   della
responsabilita' e per la condanna al risarcimento del  danno  e  alle
restituzioni.  Ai  fini  di  cui  al  periodo  precedente,  ferma  la
legittimazione di ciascun componente della classe,  possono  proporre
l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni
e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso  il
Ministero della giustizia.
    L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di  imprese
ovvero nei confronti  di  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di
pubblica utilita', relativamente ad atti  e  comportamenti  posti  in
essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. Sono  fatte
salve le disposizioni in materia di ricorso  per  l'efficienza  delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
    In ogni caso, resta  fermo  il  diritto  all'azione  individuale,
salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.
    Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
    Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o  conciliativi
intercorsi tra  le  parti,  vengano  a  mancare  in  tutto  le  parti
ricorrenti, il  tribunale  assegna  agli  aderenti  un  termine,  non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per  la
prosecuzione della causa, che deve avvenire con  la  costituzione  in
giudizio di almeno uno degli aderenti mediante  il  ministero  di  un
difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui  al
primo periodo, non  avvenga  la  prosecuzione  del  procedimento,  il
tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione,  resta
comunque  salvo  il  diritto  all'azione  individuale  dei   soggetti
aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.
    Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). - La domanda
per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente  davanti
alla sezione specializzata in materia di impresa  competente  per  il
luogo ove ha sede la parte resistente.
    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  e'
pubblicato, a cura  della  cancelleria  ed  entro  dieci  giorni  dal
deposito del decreto, nell'area  pubblica  del  portale  dei  servizi
telematici  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  in  modo   da
assicurare  l'agevole  reperibilita'  delle  informazioni   in   esso
contenute.
    Il procedimento e' regolato dal rito sommario  di  cognizione  di
cui agli articoli 702-bis e seguenti ed  e'  definito  con  sentenza,
resa nel termine di trenta giorni successivi alla  discussione  orale
della causa. Non puo' essere disposto il mutamento del rito. Entro il
termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide  con
ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni  del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
    La domanda e' dichiarata inammissibile:
      a) quando e' manifestamente infondata;
      b) quando il tribunale  non  ravvisa  omogeneita'  dei  diritti
individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
      c)  quando  il  ricorrente  versa  in  stato  di  conflitto  di
interessi nei confronti del resistente;
      d)  quando  il  ricorrente  non  appare  in  grado  di   curare
adeguatamente  i  diritti  individuali  omogenei  fatti   valere   in
giudizio.
    L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a  cura
della  cancelleria,  nell'area  pubblica  del  portale  dei   servizi
telematici di cui al  secondo  comma,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia.
    Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del quarto comma,
lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione di  classe  quando
si siano verificati mutamenti delle  circostanze  o  vengano  dedotte
nuove ragioni di fatto o di diritto.
    L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione di  classe
e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel  termine
di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla  sua  notificazione,
se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide,  in  camera  di
consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso
introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilita'
della domanda, la corte di appello trasmette gli  atti  al  tribunale
adito  per  la  prosecuzione  della  causa.  Il  reclamo  avverso  le
ordinanze  ammissive  non  sospende  il   procedimento   davanti   al
tribunale.
    Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che, in sede  di
reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilita', il giudice  regola
le spese.
    Art. 840-quater (Pluralita' delle azioni di  classe).  -  Decorsi
sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  ricorso  nell'area
pubblica del portale  dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo
840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori  azioni
di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del  medesimo
resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni  di
classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il  termine  di
cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.
    Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando
l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma
e' dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva  ne'  quando  la
medesima causa  e'  cancellata  dal  ruolo  ovvero  e'  definita  con
provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui  al  presente
comma, i provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  sono  pubblicati
immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi  telematici
a cura della cancelleria.
    Quando una nuova azione di classe e' proposta fuori dei  casi  di
cui al secondo comma, la causa e'  cancellata  dal  ruolo  e  non  e'
ammessa la riassunzione.
    E' fatta salva la proponibilita' delle azioni di classe a  tutela
dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di
cui al primo comma.
    Art. 840-quinquies (Procedimento).  -  Con  l'ordinanza  con  cui
ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine  perentorio
non inferiore a sessanta giorni  e  non  superiore  a  centocinquanta
giorni dalla data di pubblicazione  dell'ordinanza  nel  portale  dei
servizi telematici di cui all'articolo 840-ter,  secondo  comma,  per
l'adesione all'azione medesima da parte  dei  soggetti  portatori  di
diritti individuali  omogenei  e  provvede  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 840-sexies, primo comma,  lettera  c).  Si  applica  in
quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non  assume  la
qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e
a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti
di coloro che aderiscono a norma del presente  comma  sono  accertati
secondo   le   disposizioni   di   cui    all'articolo    840-octies,
successivamente alla pronuncia della sentenza che  accoglie  l'azione
di classe.
    Il  tribunale,  omessa  ogni   formalita'   non   essenziale   al
contraddittorio, procede nel modo che  ritiene  piu'  opportuno  agli
atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
    Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo  di
anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti
sono posti, salvo che  sussistano  specifici  motivi,  a  carico  del
resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto  sul
compenso a  norma  del  presente  comma  non  costituisce  motivo  di
rinuncia all'incarico.
    Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il
tribunale  puo'  avvalersi  di  dati  statistici  e  di   presunzioni
semplici.
    Su istanza motivata del ricorrente, contenente  l'indicazione  di
fatti  e  prove  ragionevolmente   disponibili   dalla   controparte,
sufficienti a sostenere la plausibilita' della  domanda,  il  giudice
puo' ordinare al resistente l'esibizione delle  prove  rilevanti  che
rientrano nella sua disponibilita'.
    Il  giudice  dispone  a  norma  del  quinto  comma   individuando
specificamente e in modo circoscritto gli  elementi  di  prova  o  le
rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di
esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante   il
riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi
come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati,
l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta
l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
    Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di   quanto   e'
proporzionato alla decisione e, in particolare:
      a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da  fatti  e
prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
      b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
      c)  valuta  se  le  prove  di  cui  e'  richiesta  l'esibizione
contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
    Quando la richiesta o l'ordine di esibizione  hanno  per  oggetto
informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di
tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non
rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di
audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone
autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad
esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma
aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni
riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative
a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
    La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione  ha
diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
    Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli  avvocati
incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
    Alla parte che rifiuta senza giustificato  motivo  di  rispettare
l'ordine di esibizione del giudice  o  non  adempie  allo  stesso  il
giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
    Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al  terzo  che
distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000  che
e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
    Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative
pecuniarie di cui ai commi  undicesimo  e  dodicesimo,  se  la  parte
rifiuta  senza  giustificato  motivo  di   rispettare   l'ordine   di
esibizione del giudice o non adempie allo  stesso,  ovvero  distrugge
prove rilevanti ai fini del giudizio  di  risarcimento,  il  giudice,
valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato  il  fatto  al
quale la prova si riferisce.
    Il tribunale  accoglie  o  rigetta  nel  merito  la  domanda  con
sentenza che deve essere pubblicata nell'area  pubblica  del  portale
dei servizi telematici di cui all'articolo  840-ter,  secondo  comma,
entro quindici giorni dal deposito.
    Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). - Con la sentenza che
accoglie l'azione di classe, il tribunale:
      a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o  restitutorie
proposte dal ricorrente, quando l'azione  e'  stata  proposta  da  un
soggetto diverso da un'organizzazione o da  un'associazione  inserita
nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
      b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal
ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
      c) definisce i caratteri dei diritti  individuali  omogenei  di
cui  alla  lettera  b),  specificando  gli  elementi  necessari   per
l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
      d) stabilisce la documentazione che deve  essere  eventualmente
prodotta per fornire prova della titolarita' dei diritti  individuali
omogenei di cui alla lettera b);
      e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il  termine
perentorio, non  inferiore  a  sessanta  giorni  e  non  superiore  a
centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe  da  parte
dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei  di  cui  alla
lettera b) nonche' per l'eventuale integrazione degli atti e  per  il
compimento delle attivita' da parte di coloro  che  hanno  aderito  a
norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma;  il  termine  decorre
dalla data di pubblicazione della  sentenza  nell'area  pubblica  del
portale dei servizi telematici di cui all'articolo  840-ter,  secondo
comma;
      f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
      g)  nomina  il  rappresentante  comune  degli  aderenti  tra  i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
      h) determina, ove necessario, l'importo da versare  a  cura  di
ciascun aderente, ivi compresi  coloro  che  hanno  aderito  a  norma
dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo  spese  e
stabilisce le modalita' di versamento.
    Il rappresentante comune degli aderenti e' pubblico ufficiale. Il
giudice   delegato   puo',   dopo   averlo   sentito,   revocare   il
rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
    Il giudice delegato puo' in ogni  tempo  disporre  l'integrazione
delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo  di  fondo
spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione;
l'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio.
    Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione di classe).  -
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della
relativa domanda nel fascicolo informatico,  avvalendosi  di  un'area
del portale dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo  840-ter,
secondo comma.
    La domanda di cui al primo comma,  a  pena  di  inammissibilita',
deve contenere:
      a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione  di
classe a cui il soggetto chiede di aderire;
      b) i dati identificativi dell'aderente;
      c) l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  ovvero  il
servizio   elettronico   di    recapito    certificato    qualificato
dell'aderente o del suo difensore;
      d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
      e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda
di adesione;
      f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
      g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilita'
penale  prevista  dalle  disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei
documenti prodotti sono veritieri";
      h) il conferimento al  rappresentante  comune  degli  aderenti,
gia' nominato o  che  sara'  nominato  dal  giudice,  del  potere  di
rappresentare l'aderente e di compiere nel suo  interesse  tutti  gli
atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al  diritto
individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
      i) i dati necessari per l'accredito delle  somme  che  verranno
eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
      l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del  fondo
spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
    L'aderente puo' produrre, con le  modalita'  di  cui  al  secondo
comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate  ad
un avvocato  che  attesta  l'identita'  del  dichiarante  secondo  le
disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede  a  norma  del
presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.  Le
dichiarazioni di cui al presente  comma  sono  valutate  dal  giudice
secondo il suo prudente apprezzamento.
    La domanda  e'  presentata  su  un  modulo  conforme  al  modello
approvato con decreto del Ministro della  giustizia,  che  stabilisce
anche le istruzioni per la sua compilazione, ed e' presentata a norma
dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    I documenti probatori  sono  prodotti  mediante  inserimento  nel
fascicolo informatico.
    La  domanda  di  adesione  produce  gli  effetti  della   domanda
giudiziale e puo' essere presentata anche senza il  ministero  di  un
difensore.
    L'adesione diventa inefficace in caso di  revoca  del  potere  di
rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo
comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto  ed  e'  rilevabile
d'ufficio. La revoca e' opponibile all'impresa o all'ente gestore  di
servizi pubblici o di pubblica utilita' da  quando  e'  inserita  nel
fascicolo informatico.
    Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma dell'articolo
840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far  valere
i propri diritti entro i termini ivi previsti.
    Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei  degli
aderenti). - Entro il termine perentorio di centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine di cui  all'articolo  840-sexies,  primo  comma,
lettera e), il resistente deposita  una  memoria  contenente  le  sue
difese,  prendendo  posizione  sui  fatti  posti  dagli  aderenti   a
fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti
dagli aderenti e non specificatamente contestati dal  resistente  nel
termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
    Il rappresentante comune degli  aderenti,  entro  novanta  giorni
dalla scadenza del termine di  cui  al  primo  comma,  predispone  il
progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando
per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il  progetto
e' comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune
puo' chiedere  al  tribunale  di  nominare  uno  o  piu'  esperti  di
particolare competenza tecnica che lo assistano  per  la  valutazione
dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
    Il  resistente  e  gli  aderenti,  entro  trenta   giorni   dalla
comunicazione  di  cui   al   secondo   comma,   possono   depositare
osservazioni scritte e  documenti  integrativi.  Nella  procedura  di
adesione  non  sono  ammessi  mezzi  di  prova  diversi  dalla  prova
documentale.
    Il rappresentante comune, entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al
progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo
informatico.
    Il giudice delegato, con decreto  motivato,  quando  accoglie  in
tutto o in parte la domanda di adesione, condanna  il  resistente  al
pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo
di risarcimento  o  di  restituzione.  Il  provvedimento  costituisce
titolo esecutivo ed e' comunicato al resistente,  agli  aderenti,  al
rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo  840-novies,
sesto e settimo comma.
    A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso e' dovuto
un compenso determinato con decreto  del  Ministro  della  giustizia,
adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre
2012, n. 247.
    Art. 840-novies (Spese del procedimento). - Con il decreto di cui
all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice  delegato  condanna
altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante
comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito  in
considerazione  del  numero  dei  componenti  la  classe  in   misura
progressiva:
      a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
      b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
      c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
      d) da 10.001 a 100.000, in misura  non  superiore  al  2,5  per
cento;
      e) da 100.001 a 500.000, in misura non  superiore  all'1,5  per
cento;
      f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non  superiore  all'1  per
cento;
      g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
    Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate  sull'importo
complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le  percentuali  di  cui  al
primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro  della
giustizia.
    E'  altresi'  dovuto  il  rimborso  delle   spese   sostenute   e
documentate.
    L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare  del
compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al
50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
      a) complessita' dell'incarico;
      b) ricorso all'opera di coadiutori;
      c) qualita' dell'opera prestata;
      d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
      e) numero degli aderenti.
    Per quanto non  previsto  dal  primo  e  dal  secondo  comma,  si
applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
    Con il medesimo  decreto  di  cui  al  primo  comma,  il  giudice
delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente
all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino  alla  pronuncia  della
sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto
alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di  risarcimento  e  di
restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di  compenso
premiale, e'  liquidato  a  norma  del  primo  comma.  Tale  compenso
premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento,
sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
    Le disposizioni del sesto comma si applicano anche  ai  difensori
che  hanno  difeso  i  ricorrenti  delle  cause   riunite   risultati
vittoriosi.
    Art. 840-decies (Impugnazione della  sentenza).  -  Gli  atti  di
impugnazione della  sentenza  di  cui  all'articolo  840-sexies  e  i
provvedimenti  che  definiscono  i  giudizi  di   impugnazione   sono
pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi  telematici  di
cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
    Ai  fini  dell'impugnazione  della  sentenza   non   si   applica
l'articolo 325. La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti  per
revocazione, quando ricorrono i  presupposti  previsti  dall'articolo
395 o quando la sentenza medesima e' l'effetto della  collusione  tra
le parti. In quest'ultimo caso il termine  per  proporre  revocazione
decorre dalla scoperta della collusione.
    Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). - Contro il decreto
di cui all'articolo 840-octies, quinto comma,  puo'  essere  proposta
opposizione  con  ricorso  depositato  presso  la   cancelleria   del
tribunale.
    Il   ricorso   puo'   essere   proposto   dal   resistente,   dal
rappresentante  comune  degli  aderenti  e  dagli  avvocati  di   cui
all'articolo  840-novies,  sesto  e  settimo   comma,   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento.
Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi  di
opposizione  relativi  esclusivamente  ai  compensi  e   alle   spese
liquidati con il decreto impugnato.
    Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva  la
facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza  di  parte
in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
      a) l'indicazione del tribunale competente;
      b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito;
      c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto  su  cui
si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.
    Il presidente del tribunale,  nei  cinque  giorni  successivi  al
deposito del  ricorso,  designa  il  relatore  e  fissa  con  decreto
l'udienza di comparizione entro  quaranta  giorni  dal  deposito.  Il
giudice delegato non puo' far parte del collegio.
    Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque  giorni  dal
deposito del decreto. Il resistente deve  costituirsi  almeno  cinque
giorni  prima  dell'udienza,  depositando  una   memoria   contenente
l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
    L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo  oltre
il termine stabilito per la costituzione della parte resistente,  con
le modalita' per questa previste.
    Non sono ammessi nuovi  mezzi  di  prova  e  non  possono  essere
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte  dimostri  di  non  aver
potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
    Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti,  il
tribunale provvede con  decreto  motivato,  con  il  quale  conferma,
modifica o revoca il provvedimento impugnato.
    L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione  che  la
domanda di adesione sia stata  revocata  prima  che  il  decreto  sia
divenuto definitivo nei suoi confronti.
    Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). - Quando il  debitore
provvede spontaneamente al pagamento delle  somme  stabilite  con  il
decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le  somme  sono
versate su un  conto  corrente  bancario  o  postale  intestato  alla
procedura aperta con la sentenza di  cui  all'articolo  840-sexies  e
vincolato all'ordine del  giudice.  Il  rappresentante  comune  degli
aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto  e
il giudice delegato ordina  il  pagamento  delle  somme  spettanti  a
ciascun aderente.
    Il rappresentante comune, il  debitore  e  gli  avvocati  di  cui
all'articolo 840-novies, sesto  e  settimo  comma,  possono  proporre
opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
    Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i
pagamenti effettuati.
    Per il compimento dell'attivita' di cui al presente articolo,  al
rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
    Art.   840-terdecies   (Esecuzione   forzata    collettiva).    -
L'esecuzione forzata del  decreto  di  cui  all'articolo  840-octies,
quinto comma, e' promossa dal rappresentante comune  degli  aderenti,
che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi
quelli relativi agli eventuali giudizi di  opposizione.  Non  e'  mai
ammessa  l'esecuzione  forzata  di  tale  decreto  su  iniziativa  di
soggetti diversi dal rappresentante comune.
    Devono essere trattenute e  depositate  nei  modi  stabiliti  dal
giudice  dell'esecuzione   le   somme   ricavate   per   effetto   di
provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora   divenuti
definitivi.
    Le  disposizioni  dei   commi   precedenti   non   si   applicano
relativamente  ai  crediti  riconosciuti,  con  il  decreto  di   cui
all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore  del  rappresentante
comune e degli avvocati  di  cui  all'articolo  840-novies,  sesto  e
settimo comma.
    Il compenso dovuto al  rappresentante  comune  e'  liquidato  dal
giudice in misura non superiore a un  decimo  della  somma  ricavata,
tenuto conto dei  criteri  di  cui  all'articolo  840-novies,  quarto
comma. Il credito del rappresentante comune  liquidato  a  norma  del
presente articolo nonche'  quello  liquidato  a  norma  dell'articolo
840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del
75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.
    Il  rappresentante  comune  non  puo'  stare  in  giudizio  senza
l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per  i  procedimenti
promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
    Art. 840-quaterdecies  (Accordi  di  natura  transattiva).  -  Il
tribunale, fino alla  discussione  orale  della  causa,  formula  ove
possibile,  avuto   riguardo   al   valore   della   controversia   e
all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione  di  diritto,
una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del  giudice  e'
inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui
all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e'  comunicata  all'indirizzo
di posta elettronica certificata ovvero al  servizio  elettronico  di
recapito  certificato  qualificato  indicato  da  ciascun   aderente.
L'accordo  transattivo  o  conciliativo  concluso  tra  le  parti  e'
inserito nell'area pubblica ed e' comunicato all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata ovvero al servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il  quale  puo'
dichiarare  di   voler   accedere   all'accordo   medesimo   mediante
dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato
dal giudice.
    Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo  840-sexies,
il  rappresentante  comune,  nell'interesse  degli   aderenti,   puo'
predisporre con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici  o
di pubblica utilita' uno schema di accordo di natura transattiva.
    Lo schema e' inserito nell'area pubblica del portale dei  servizi
telematici  di  cui  all'articolo  840-ter,  secondo  comma,  ed   e'
comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata  ovvero  al
servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato  da
ciascun aderente.
    Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo  comma,
ciascun aderente puo' inserire nel fascicolo informatico  le  proprie
motivate contestazioni allo schema di accordo.  Nei  confronti  degli
aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente  comma,
lo schema di accordo si considera non contestato.
    Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  quarto
comma, il giudice  delegato,  avuto  riguardo  agli  interessi  degli
aderenti, puo'  autorizzare  il  rappresentante  comune  a  stipulare
l'accordo transattivo.
    Il provvedimento  del  giudice  delegato  e'  inserito  nell'area
pubblica del portale  dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo
840-ter, secondo comma,  ed  e'  comunicato  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata ovvero al servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato  indicato  da  ciascun  aderente  nonche'  al
ricorrente.
    Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto  comma,
l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al  quarto  comma
puo' privare il rappresentante comune  della  facolta'  di  stipulare
l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
    L'accordo  transattivo  autorizzato  dal   giudice   delegato   e
stipulato dal rappresentante comune costituisce  titolo  esecutivo  e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il
rappresentante comune  certifica  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte all'accordo transattivo.
    Il ricorrente  puo'  aderire  all'accordo  transattivo  entro  il
termine di cui al settimo comma; in tal caso,  l'accordo  transattivo
costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
anche in suo favore.
    Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche quando l'azione e' promossa da un'organizzazione o
un'associazione inserita nell'elenco  di  cui  all'articolo  840-bis,
secondo comma, e l'accordo puo' avere riguardo anche al  risarcimento
del danno o alle restituzioni in favore degli  aderenti  che  abbiano
accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
    Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di  adesione).
- La procedura di adesione si chiude:
      a)  quando  le  ripartizioni  agli  aderenti,  effettuate   dal
rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei
medesimi aderenti;
      b)  quando  nel  corso  della  procedura  risulta  che  non  e'
possibile conseguire un  ragionevole  soddisfacimento  delle  pretese
degli aderenti, anche  tenuto  conto  dei  costi  che  e'  necessario
sostenere.
    La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto
motivato del giudice  delegato,  reclamabile  a  norma  dell'articolo
840-undecies.
    Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni  verso
il debitore per  la  parte  non  soddisfatta  dei  loro  crediti  per
capitale e interessi.
    Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). -  Chiunque
abbia  interesse  alla  pronuncia  di  una  inibitoria  di   atti   e
comportamenti, posti in essere in pregiudizio di  una  pluralita'  di
individui o enti, puo' agire per ottenere l'ordine di cessazione o il
divieto di reiterazione della  condotta  omissiva  o  commissiva.  Le
organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi
statutari comprendano la tutela degli  interessi  pregiudicati  dalla
condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione
qualora iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  840-bis,  secondo
comma.
    L'azione puo' essere esperita nei confronti di imprese o di  enti
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita'  relativamente  ad
atti e comportamenti posti in essere  nello  svolgimento  delle  loro
rispettive attivita'.
    La domanda si propone con le  forme  del  procedimento  camerale,
regolato dagli  articoli  737  e  seguenti,  in  quanto  compatibili,
esclusivamente dinanzi  alla  sezione  specializzata  in  materia  di
impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente.  Il
ricorso e' notificato al pubblico ministero.
    Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
    Il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e  di  presunzioni
semplici.
    Con  la  condanna  alla  cessazione  della  condotta  omissiva  o
commissiva, il tribunale  puo',  su  istanza  di  parte,  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei  casi  ivi
previsti.
    Con  la  condanna  alla  cessazione  della  condotta  omissiva  o
commissiva, il tribunale puo', su richiesta del pubblico ministero  o
delle parti, ordinare che  la  parte  soccombente  adotti  le  misure
idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
    Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente  a
dare diffusione del provvedimento, nei  modi  e  nei  tempi  definiti
nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di  comunicazione  ritenuti
piu' appropriati.
    Quando l'azione inibitoria collettiva e' proposta  congiuntamente
all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
    Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle  leggi
speciali».
                               Art. 2
 
          Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni
          per l'attuazione del codice di procedura civile,
                   in materia di azione di classe
 
  1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente:
 
                            «TITOLO V-bis
                     DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI
 
    Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi  in
materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a  cura  della
cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis
del libro quarto del codice sono eseguite con  modalita'  telematiche
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  ovvero  al  servizio
elettronico   di   recapito   certificato   qualificato    dichiarato
dall'aderente.  Si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di
comunicazioni telematiche.
    Il portale dei servizi telematici  gestito  dal  Ministero  della
giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o
certificata ovvero al servizio elettronico  di  recapito  certificato
qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta  e  si  e'
registrato mediante un'apposita procedura, un  avviso  contenente  le
informazioni relative agli atti  per  i  quali  le  disposizioni  del
titolo  VIII-bis  del  libro   quarto   del   codice   prevedono   la
pubblicazione. La richiesta  puo'  essere  limitata  alle  azioni  di
classe relative a  specifiche  imprese  o  enti  gestori  di  servizi
pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.
    Art.  196-ter  (Elenco  delle   organizzazioni   e   associazioni
legittimate all'azione di classe). - Con decreto del  Ministro  della
giustizia, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,   sono
stabiliti  i  requisiti   per   l'iscrizione   nell'elenco   di   cui
all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice,  i  criteri  per  la
sospensione e la cancellazione delle  organizzazioni  e  associazioni
iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e  del
mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma  e'
fissato in misura tale da consentire  comunque  di  far  fronte  alle
spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento  dell'elenco.  I
requisiti per l'iscrizione comprendono la  verifica  delle  finalita'
programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti
omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni
e delle organizzazioni stesse, nonche' la  verifica  delle  fonti  di
finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di aggiornamento dell'elenco».
  2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal  comma  1
del presente articolo, e' adottato  entro  centottanta  giorni  dalla
data di pubblicazione della presente legge.
                               Art. 3
 
Applicabilita' della sanzione penale prevista  dall'articolo  76  del
  testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  28
  dicembre 2000, n. 445.
 
  1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  dopo  il  comma  4  e'
aggiunto il seguente:
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo  comma,
lettera g), del codice di procedura civile».
                               Art. 4
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 5
 
                             Abrogazioni
 
  1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo,  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
                               Art. 6
 
                    Disposizioni di coordinamento
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
    «d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del  libro  quarto
del codice di procedura civile».
  2. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  gennaio
2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis  del  codice  del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  titolo  VIII-bis  del  libro
quarto del codice di procedura civile».
                               Art. 7
 
                          Entrata in vigore
 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  Ministero  della   giustizia   di
predisporre le  necessarie  modifiche  dei  sistemi  informativi  per
permettere il compimento delle attivita'  processuali  con  modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in
vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della  medesima  legge
nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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