HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 29/12/2018
Decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
GU n.301 del 29-12-2018
decreto legge
Materia: trasporti / disciplina

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143

 

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

 

 (GU n.301 del 29-12-2018)

 

  Vigente al: 30-12-2018  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure

relative  alla  disciplina  per  il  trasporto  di  persone  mediante

autoservizi  pubblici  non   di   linea,   al   fine   di   impedire,

nell'imminenza della  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  2018

stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  2010,

n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.

73, e successive modificazioni, pratiche  di  esercizio  abusivo  del

servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,

comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la

materia e di  consentire  l'adozione  degli  indirizzi  generali  per

l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle  regioni,  ai

fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 dicembre 2018;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              E m a n a

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

   Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

 

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo

29 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la  rimessa»  sono

sostituite dalle seguenti: «presso la  sede  o  la  rimessa»  e  sono

aggiunte in fine le seguenti parole: «anche  mediante  l'utilizzo  di

strumenti tecnologici»;

    b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. La sede operativa del vettore e almeno una  rimessa  devono

essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato

l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori

rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  Provincia  o

area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  Comune  che  ha

rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti,

salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata  entro  il  28

febbraio 2019.»;

    c) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      «4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio

con conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche

mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine

di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire

presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle

stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono

avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area  metropolitana

in  cui  ricade  il  territorio  del   Comune   che   ha   rilasciato

l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto

l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un

foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono

stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con

proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

        a) targa del veicolo;

        b) nome del conducente;

        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine

servizio;

        e) dati del fruitore del servizio.

      Fino all'adozione del decreto di  cui  al  presente  comma,  il

foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea

dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole

pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello

in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo

per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito

agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;

    d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un

nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul

foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa

o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la

prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  Provincia  o

dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha

rilasciato l'autorizzazione.

      4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma

3, e' in ogni caso consentita la fermata su  suolo  pubblico  durante

l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e

nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».

  2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di

concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11,  comma

4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal  comma  1,

lettera c), e' adottato entro il 30 giugno 2019.

  3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico

pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio

taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle

di autorizzazione per il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente

effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate

le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalita' con  le  quali

le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti  dalle

previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e

all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un

milione per l'annualita' 2019, si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio

1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima

legge, come modificati dal comma 1,  si  applicano  a  decorrere  dal

novantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le

sanzioni previste dall'articolo 85,  commi  4  e  4-bis  del  decreto

legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai  soggetti

titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio

con conducente.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2019,  l'articolo  2,  comma  3,  del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.

  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico

nazionale delle imprese di cui al  comma  3,  non  e'  consentito  il

rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di

noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

  7.  A  decorrere  dal    gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.

  8. Con DPCM su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

e'  disciplinata  l'attivita'  delle  piattaforme   tecnologiche   di

intermediazione  che  intermediano  tra   domanda   ed   offerta   di

autoservizi pubblici non di linea.

  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza

unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo

non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa

prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo

stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente

e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni

antecedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e

regolarmente registrato. L'originale o copia conforme  del  contratto

deve essere tenuto a bordo delle vetture o  presso  la  sede  e  deve

essere esibito in caso di controlli.

                               Art. 2

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2018

 

                             MATTARELLA

 

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Toninelli,       Ministro       delle

                                infrastrutture e dei trasporti

 

                                Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo

                                economico

 

                                Tria, Ministro dell'economia e  delle

                                finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici