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decreto legislativo, 27/12/2018
D.lgs 27 dicembre 2018, n. 148, Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
GU n.14 del 17-1-2019
decreto legislativo
Materia: appalti / disciplina

 


DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148 
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
negli appalti pubblici. 
(GU n.14 del 17-1-2019)
 
 Vigente al: 1-2-2019 
 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista  la  direttiva  2014/55/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, e in  particolare  l'articolo
1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al  Governo  per
l'attuazione della direttiva 2014/55/UE  relativa  alla  fatturazione
elettronica negli appalti pubblici;
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali;
  Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione  europea,  che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.  208,  recante
disciplina dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
codice dei contratti pubblici;
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 2;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi da 209  a  214,  che  ha  introdotto
l'obbligo   di   fatturazione   elettronica   verso    la    pubblica
amministrazione, prevedendo che le  fatture  in  forma  cartacea  non
possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, ne'
e' possibile procedere al relativo pagamento e  che  la  trasmissione
delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio;
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  relativo  alla
trasmissione telematica delle operazioni IVA  e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23;
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della  Commissione,
del 16 ottobre 2017,  relativa  alla  pubblicazione  dei  riferimenti
della norma europea  sulla  fatturazione  elettronica  e  dell'elenco
delle sintassi a norma  della  direttiva  2014/55/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
dell'8 novembre 2018;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2018;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e  per
la pubblica amministrazione;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni aggiudicatrici  e  agli  enti  aggiudicatori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, nonche' alle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Il presente decreto non si  applica  alle  fatture  elettroniche
emesse  a  seguito  dell'esecuzione  di   contratti   che   rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del  contratto  siano
dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da  speciali  misure
di sicurezza secondo le  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative vigenti.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50,  e  segnatamente  quelle  di  «amministrazioni   aggiudicatrici»,
«autorita'  governative  centrali»,  «amministrazioni  aggiudicatrici
sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori»,
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
                               Art. 3
 
                Obbligo di ricezione ed elaborazione
                     delle fatture elettroniche
 
  1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1
sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche  conformi
allo standard europeo sulla fatturazione  elettronica  negli  appalti
pubblici, il cui  riferimento  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  L  266  del  17  ottobre  2017,  come
previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870  relativa  alla
pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla  fatturazione
elettronica e dell'elenco delle  sintassi  a  norma  della  direttiva
2014/55/UE, nonche' alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse  a
seguito dell'esecuzione di contratti a cui si  applicano  il  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208.
  2. Le fatture elettroniche di cui  al  comma  1  devono,  altresi',
rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto
nazionale italiano, il cui uso e' previsto nello standard europeo  EN
16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.
  3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture  di  cui
al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con modalita' applicative individuate dal direttore dell'Agenzia
delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.
  4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al  comma  1,
ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui
al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244.
                               Art. 4
 
                  Decorrenza per le amministrazioni
                     aggiudicatrici sub-centrali
 
  1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo  di
cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in  deroga  a
quanto stabilito dal medesimo articolo.
                               Art. 5
 
                      Tavolo tecnico permanente
                   per la fatturazione elettronica
 
  1.  Per  l'attuazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  3,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  direttore  dell'Agenzia  per   l'Italia
Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  da  adottarsi  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale  un  tavolo  tecnico
permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita':
    a)  aggiornamento  delle  regole  tecniche  e   delle   modalita'
applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
    b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
    c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di
quelli riflessi per gli operatori economici;
    d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di  definizione,  di
tutte  le  iniziative  legislative  ed  applicative  in  materia   di
fatturazione e appalti elettronici.
  2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica  e'
composto  da  un  componente  indicato  dall'Agenzia   per   l'Italia
Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, due componenti  indicati  dall'Agenzia  delle  entrate,  tre
componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un   rappresentante   indicato
dall'Unione province italiane (UPI)  e  due  rappresentanti  indicati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  3. Per la partecipazione alle sedute e ai  lavori  del  tavolo  non
sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.
                               Art. 6
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  non   possono
costituire  pregiudizio  per  l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai
sensi dell'articolo 113 del TFUE.
                               Art. 7
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
dello  stesso  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2018
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

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