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IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA: LA DISTRIBUZIONE DEL VETTORE ENERGETICO
Giovanni Giustiniani
SOMMARIO: A. Premessa. - B. Il mercato elettrico. - b.1 Dall’istituzione dell’ENEL al Decreto Bersani. - b.2 La filiera dell’energia elettrica: dalla produzione alla vendita. - C. La distribuzione dell’energia elettrica. - c.1 Definizione e contesto. - c.2 Regime giuridico e organizzazione. - c.3 Obblighi, divieti e operatività.
A. Premessa
· L’argomento che oggi verrà affrontato riguarda l’analisi di alcune norme in materia di energia ed è centrato sostanzialmente sulla circostanza che la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e le sue fonti costituiscono un fenomeno economico caratterizzato - da diversi anni a questa parte - da un forte interesse pubblico, tanto da potersi comunemente considerare nel suo complesso un’attività di servizio pubblico.
· Dato per assodato che l’energia è da considerarsi a tutti gli effetti un bene mobile à art. 814 del codice civile e una merce à Corte di Giustizia CE, sentenza 15 luglio 1964, la predetta connotazione pubblicistica del mercato ha comportato - a seconda del tipo di attività in rilievo (e.g. produzione, vendita) - un intervento più o meno stringente da parte del Legislatore domestico e comunitario, ovvero, nel nostro caso, anche da parte del Regolatore à l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“ARERA”) e del Governo à il Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia .
· Stante i molteplici profili e le peculiarità del mercato in termini sia di attività che ne costituiscono la filiera, sia di enti che variamente lo sovraintendono, che di norme-regole che nello specifico lo disciplinano, scopo del presente contributo è quello di fornire una descrizione sistematica e semplice del mercato elettrico e, in particolare, dell’attività di distribuzione del vettore energetico, segmento che, a differenza di quanto invece accaduto per l’attività di distribuzione del gas naturale, è ancora lontano dall’esser coinvolto da effettive dinamiche concorrenziali.
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B. Il mercato elettrico
b.1 Dall’istituzione dell’ENEL al Decreto Bersani
· In generale, il sistema elettrico nazionale è un sistema a rete, in cui l’energia richiesta e prelevata dai consumatori finali è complessivamente prodotta e immessa nella rete dai produttori tramite gli impianti di generazione sparsi sul territorio à per gli approfondimenti del caso vedi infra.
· Nel 1962 nasce l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica o “Enel” à Legge n. 1643 del 1962 c.d. nazionalizzazione della produzione dell’energia elettrica, del suo trasporto e della sua distribuzione. Lo Stato italiano espropria le aziende e tutti quei beni di produzione e di trasporto dell’energia elettrica esistenti à art. 43 della Costituzione. Tra il 1963 e il 1990 la rete di trasmissione viene considerevolmente ampliata e quella di distribuzione verrà raddoppiata in ragione del costante e crescente processo di elettrificazione del paese.
· A causa delle diverse crisi energetiche - si pensi a quella petrolifera legata alla guerra del Kippur (1973) - fra la fine degli anni ‘80 e la prima metà degli anni ‘90 del secolo scorso, a livello comunitario incomincia a delinearsi una politica energetica sempre più organica e determinata. Le istituzioni comunitarie iniziano infatti a normare specifiche aree di intervento aventi quale comun denominatore l’energia e le sue fonti.
Il risultato di un tale impegno è stato l’adozione di una serie di direttive che, gradualmente, sono andate a formare la base della legislazione europea in materia: à si segnala, per quanto di interesse, la Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996, nota come “Direttiva Elettricità”, recante norme comuni in materia di energia elettrica, poi abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nota come “II Direttiva Elettricità”, a sua volta sostituita dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, nota come “III Direttiva Elettricità”.
· In Italia, gli atti comunitari dettati per rendere sempre più concorrenziale ed efficiente il mercato trovano la loro più importante attuazione nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii., c.d. Decreto Bersani. Con il Decreto Bersani viene ufficialmente avviato lo “smantellamento” del monopolio esistente nel settore dell’energia elettrica. Prende avvio quel progressivo e inarrestabile processo di liberalizzazione del mercato già, come anticipato, avviato con il processo di privatizzazione dell’ENEL à Legge n. 359 del 1992 .
In particolare: (i) il ciclo dell’energia viene suddiviso in fasi: produzione, trasmissione, servizi di dispacciamento e distribuzione, ovvero si introducono norme che impongono la separazione societaria tra gli operatori responsabili delle diverse attività (cfr. note nn. 3 e 40); (ii) ciascuna viene compiutamente disciplinata, in modo da permettere ad una molteplicità di soggetti di entrare nel mercato, determinando così un ribasso delle tariffe e condizioni più vantaggiose per gli utenti rispetto ad una situazione di monopolio.
Il Decreto Bersani ha inoltre istituito:
(i) il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell’Elettricità (“GRTN”) (oggi “GSE” - Gestore dei Servizi Elettrici)à originariamente deputato a diverse funzioni tra cui la gestione della rete di trasmissione nazionale ha poi trasferito a Terna S.p.A. tutto il ramo d’azienda relativo alle attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete; Terna S.p.A. à gestisce la rete nazionale con il compito di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quello di identificare ed attuare gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo il documento programmatico (i.e. il Piano Elettrico Nazionale) che fornisce le direttive politiche del Governo in materia di energia.
(ii) il Gestore del Mercato Elettrico (“GME”) à organizza e gestisce il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza e concorrenza tra produttori, assicurando la gestione economica di un’adeguata disponibilità di riserva di potenza;
(iii) l’Acquirente Unico (“AU”) à approvvigiona l’energia elettrica in favore degli utenti del mercato c.d. tutelato a prezzi di riferimento e condizioni standard fissati dall’ARERA.
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b.2 La filiera dell’energia elettrica: dalla produzione alla vendita
Il sistema elettrico può essere efficacemente rappresentato ricorrendo allo schema della filiera ed è costituito dalle seguenti, ancorché già diffusamente richiamate, attività di produzione, traporto - e, a sua volta, suddiviso in dispacciamento, trasmissione e distribuzione - e vendita di energia elettrica.
· Uno degli ambiti principali su cui è intervenuto il Decreto Bersani è quello relativo alla PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: come già anticipato, prima della liberalizzazione, quest’ultima attività era di esclusiva competenza dell’ENEL, ente di diritto pubblico in mano statale. Nel mentre della sua definitiva privatizzazione, il Legislatore domestico ha a tal fine contestualmente vietato a chiunque di produrre o importare più del 50% dell’energia elettrica generata o importata in Italia.
In siffatta ottica, l’ENEL è stata nondimeno obbligata a vendere ad altri operatori parte della propria capacità produttiva (e.g. impianti e centrali) nell’ordine del 15% à 15.100 MW di potenza efficiente netta, consentendo così l’ingresso nel mercato di nuovi operatori che, debitamente autorizzati, hanno potuto costruire proprie centrali e produrre energia elettrica.
Ad eccezione del riferito limite, la produzione di energia elettrica, così come la sua importazione ed esportazione, è un’attività esercitabile liberamente da chiunque possieda i relativi requisiti prescritti ex lege e rispetti le regole interne su programmazione e dispacciamento.
· Terna S.p.A. è la società che gestisce la rete nazionale ad alta e altissima tensione (c.d. rete primaria (i.e. il complesso delle linee che collegano le centrali di produzioni con le stazioni primarie di smaltimento e trasformazione dell’energia) ed è responsabile - insieme ai distributori locali - del trasporto (i.e. la trasmissione dell’energia da un punto della rete nel quale l’energia viene immessa a un punto della rete in cui l’energia viene prelevata), con particolare riguardo (A) al DISPACCIAMENTO à l’attività di gestione dei flussi di energia volta a mantenere, in ogni momento, l’equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica dovuti rispettivamente alla produzione e al consumo (cfr. nota n. 14) e (B) alla TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA vera e propria à consistente nel trasporto di energia elettrica dall’impianto di generazione alla rete di distribuzione, ossia i nodi periferici vicini al consumatore finale (c.d. rete secondaria).
· Le attività di dispacciamento e trasmissione sono attività di interesse pubblico, riservate allo Stato e attribuite a Terna S.p.A. in concessione (c.d. monopolio naturale). Perciò, Terna S.p.A. ha l’obbligo di connettere tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le vigenti regole tecniche e le condizioni tecnico - economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’ARERA. Per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto a Terna S.p.A. un corrispettivo indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. N.B. La società di vendita sottoscrive con Terna S.p.A. un contratto per il servizio di dispacciamento e di trasmissione.
· Un ulteriore aspetto inciso dal Decreto Bersani concerne la fase di DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA dalla rete nazionale alle singole utenze a media e bassa tensione (cfr. nota n. 17). Tale ambito di gestione della rete è stato disegnato su base territoriale, per cui ogni Comune possiede una propria società di distribuzione che gestisce il relativo tratto di rete in regime di concessione. Le concessioni per svolgere il servizio di distribuzione che sono state rilasciate dal(l’oggi) Ministero dello Sviluppo Economico prima del 31 marzo 2001 scadranno il 31 dicembre 2030. Per dette imprese è stato previsto l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Per l’accesso e l’uso della rete di distribuzione locale è dovuto al distributore un corrispettivo.
· Infine, per quanto riguarda la vendita di energia elettrica, quest’ultima attività è stata quella maggiormente interessata dal processo di liberalizzazione: da un lato, è stato infatti permesso a tutti gli operatori interessati di entrare sul mercato in veste di società fornitrici e, dall’altro, per il suo esercizio non è stato richiesto alcun titolo abilitativo. N.B. La società di vendita sottoscrive con la società di distribuzione locale un contratto per il servizio di trasporto dell’energia presso il cliente finale.
Quanto ai clienti finali, va ricordato che a partire dal 1° luglio 2007 è venuta definitivamente meno la distinzione tra clienti idonei e clienti vincolati: i primi possono rivolgersi ai diversi operatori à mercato libero, i secondi sono destinati al mercato tutelato à trattasi in particolare delle imprese connesse in bassa tensione che abbiano meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni. Quest’ultima distinzione verrà definitivamente meno con l’apertura del mercato a partire dal 1° gennaio 2022.
Ad ogni modo, ciò che l’utente finale paga in bolletta è la sommatoria di diverse componenti (tariffe) - i.e. la materia prima, il trasporto, gli oneri di sistema (e.g. lo sviluppo delle fonti rinnovabili) e le imposte (l’IVA). I costi per il trasporto, in particolare, sono i costi dovuti alla consegna presso il cliente finale dell’energia immessa dal fornitore sulla base del contratto di fornitura. N.B. Queste ulteriori voci di costo rappresentano il corrispettivo dovuto dal cliente finale per il cosiddetto “servizio di trasporto”, e sono di tre tipi: quelli per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale; quelli per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di distribuzione del distributore locale e quelli di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), che comprendono anche la lettura dei dati da parte del personale incaricato dal distributore.
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Il funzionamento del sistema elettrico è dunque soggetto a vincoli tecnici molto stringenti la cui comprensione richiede competenze trasversali e un aggiornamento continuo.
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C. La distribuzione dell’energia elettrica
c.1 Definizione e contesto
· Per DISTRIBUZIONE si intende “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. Generalmente tale rete comprende, come anticipato (cfr. nota n. 17), linee elettriche a media tensione (tra 1 e 35 kV) e linee a bassa tensione (tra 50 e 1.000 V), nonché di trasformazione AT/MT (cabine primarie), trasformatori su pali o cabine elettriche a media tensione (cabine secondarie), sezionatori e interruttori, strumenti di misure e contatori.
Il cliente non può scegliere il proprio distributore, ma dovrà necessariamente affidarsi a quello che opera nella zona (i.e. nel Comune) in cui vive (c.d. monopolio naturale). Il distributore locale (i) è il proprietario dei contatori e si occupa della loro lettura; (ii) comunica i consumi delle letture al fornitore per il calcolo delle bollette; (iii) interagisce col cliente finale in caso di guasto al contatore, misura i consumi e svolge le necessarie operazioni tecniche (e.g. l’allaccio del contatore) (c.d. servizio di MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA) à il cliente contatta il distributore solo in caso di guasto altrimenti si rivolge direttamente alla società di vendita - fornitore.
Per l’accesso e l’uso della rete di distribuzione locale è dovuto al distributore un corrispettivo. Le componenti tariffarie sono stabilite dall’ARERA ai sensi delle delibere n. 156/07, n. 199/11 e ss.mm.ii. Per il periodo 1 ottobre 2020 / 31 dicembre 2020 recepiscono gli aggiornamenti introdotti con le deliberazioni dell’Autorità n. 351/2020/R/eel, 349/2020/R/com.
La disciplina di base della distribuzione di energia elettrica è oggi contenuta nell’art. 9 del Decreto Bersani, che detta in maniera “abbastanza” compiuta le regole che governano l’attività in esame, ribadendo sin da subito la finalità principale di dover garantire l’accesso al servizio.
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c.2 Regime giuridico e organizzazione del servizio
· Come detto, l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione (cfr. nota 11) rilasciata dal Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato (già Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico) (“Ministero dello Sviluppo Economico”). Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale (c.d., per l’appunto, monopolio naturale).
Al fine di individuare le modalità di rilascio delle concessioni è necessario distinguere a seconda che si faccia riferimento al periodo antecedente l’anno 2030 oppure al periodo successivo. Il Legislatore ha infatti inteso creare un regime transitorio per le imprese già operanti nel settore prima della riforma, riconoscendo loro la possibilità di continuare a svolgere il servizio di distribuzione sulla base delle concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico e che avranno validità fino al 31 dicembre 2030. Al riguardo, la maggioranza della dottrina ha però sin da subito espresso forti perplessità in ordine a tali “dilatate” tempistiche; in particolare, è stato osservato che “se da una parte è vero che la concorrenza nella fase della distribuzione non sembra particolarmente idonea a garantirne l’efficienza, dall’altra appare eccessivo addirittura rinunciarvi, fissando la scadenza delle concessioni al 2030.
Nella PRIMA FASE, viene dunque conservato il regime esistente; al termine di quest’ultimo primo periodo, che continua a “riservare” ai medesimi operatori l’attività di distribuzione, farà seguito un NUOVO SISTEMA sempre basato su titoli concessori che potranno-dovranno tuttavia essere contesi tra tutte le imprese aventi determinati requisiti: dal 2030, per l’appunto, la distribuzione dell’energia elettrica sarà affidata con regole concorrenziali. Il rilascio delle nuove concessioni avverrà tramite gare bandite per ambiti territorialmente limitati, cui potranno partecipare anche nuove imprese. In tal senso, lo stesso Decreto Bersani ha espressamente previsto che con un Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico saranno “stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è (rectius: sarà, ndr) affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza” (art. 9, comma 2).
· L’attività di gestione continua ad essere quindi svolta da ENEL distribuzione e da altre imprese elettriche, seppur sulla base di titoli abilitativi “ricognitivi”, in quanto sostanzialmente confermativi dei provvedimenti concessori rilasciati in forza delle previgenti previsioni normative. Al riguardo, in particolare, i provvedimenti di concessione devono individuare i responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei sistemi per la loro interconnessione, ma anche misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali, al fine di raggiungere gli obiettivi di energia secondo obiettivi quantitativi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le modifiche più significative, però, riguardano, da un lato, la durata della concessione stabilita dal Decreto Bersani in trent’anni e, dall’altro, l’ambito di operatività di ENEL. Con riferimento al PRIMO ASPETTO, la riforma ha comportato, infatti, una riduzione della durata originariamente prevista per la concessione di ENEL (i.e. quaranta anni decorrenti dall’emanazione del d.m. 28 dicembre 1995 del Ministero dell’Industria) e non solo. In relazione al SECONDO ASPETTO vi è stata altresì una riduzione del raggio di azione di ENEL, con il conseguente ampliamento dell’ambito di operatività della concessione di distribuzione delle imprese degli enti locali, alle quali è stata riconosciuta la possibilità di estendere la loro attività all’intero territorio comunale, a seguito di un processo di aggregazione promosso dai commi 3 e 5 dell’art. 9 del Decreto Bersani.
· Ai sensi del comma 3, per quanto di interesse, allo scopo di garantire la razionalizzazione del sistema dell’energia elettrica, deve essere rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale; per il suddetto motivo nei Comuni ove alla data di entrata in vigore della norma già operavano più distributori, questi ultimi hanno dovuto procedere ad una loro aggregazione e sottoporre le loro proposte all’approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico. In assenza della proposta o nel caso di motivato rifiuto da parte del Ministero, il Legislatore ha, peraltro, riconosciuto alle società di distribuzione partecipate dagli enti locali la possibilità di chiedere ad ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei comuni in cui le medesime società già servivano almeno il venti per cento delle utenze. Sempre per esigenze di razionalizzazione, ai sensi del comma 5, è stato poi previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto Bersani, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali (effettivamente serviti), operanti in ambiti territoriali contigui (Comuni confinanti), avrebbero potuto richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di aggregarsi.
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c.3. Obblighi, divieti e operatività
· Come più volte anticipato, le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'ARERA in materia di tariffe, contributi ed oneri.
· In ordine all’iter di allaccio (i.e. di CONNESSIONE ALLA RETE), ENEL Distribuzione, così come gli altri operatori, ha definito le modalità e le condizioni contrattuali, nonché gli standard tecnici di riferimento e le regole tecniche da adottare, mettendo a disposizione degli utenti una a guida esplicative sulla procedura per connettere il proprio impianto di produzione in rete.
Senza pretesa di esaustività, l’Iter autorizzativo può così riassumersi: (i) trasmissione della domanda da parte del soggetto interessato; (ii) invio del preventivo di connessione da parte dell’impresa distributrice; (iii) accettazione del preventivo con dichiarazione dell’intenzione di avvalersi (o meno) della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione; (iv) sottoscrizione del Regolamento di esercizio.
· N.B. Per la realizzazione di lavori e servizi aventi ad oggetto “l’installazione e la manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto, nonché attività accessorie come attività propedeutiche alle progettazioni di linee/impianti (inclusi rilievi celerimetrici e catastali, elaborati tecnici ecc.), interventi edili di modesta entità in Cabina primaria AT/MT ed eventuale attività accessoria di taglio/potatura piante e sfalcio erba”, il Legislatore domestico ha imposto al distributore locale di applicare nell’individuazione - contrattualizzazione dei diversi fornitori selezionati le regole previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”. In particolare, trattandosi di “a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità” (cfr. art. 116, Codice cit.), troveranno espressamente applicazione le procedure di affidamento di cui al TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO - CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI del più volte citato Codice.
· La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e la sua completa apertura anche ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007 ha fatto sì che, a decorrere da tale data, l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali venga svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Ciò per evitare che i distributori possano approfittare della rendita di posizione ad essi garantita, nei rapporti con i clienti, dal proprio ruolo di distributore.
· N.B. l’ARERA stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dello Sviluppo Economico può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
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(Ultime parole famose) “Tra 15 anni (ovvero nel 1925) si userà l’elettricità più per le auto che per la luce” Thomas Edison (1847 - 1931)
L’attuazione in Italia della Direttiva 96/92/CE è stata infatti effettuata dal Governo con il D. Lgs. n. 16 marzo 1999, n. 79, in virtù della delega conferita dal Parlamento con l’art. 36 della Legge 24 aprile 1998, n. 128. Obiettivo principale della norma è stato quello di dare vita ad un processo di graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, che consentisse di conseguire una migliore qualità ed efficienza del servizio, contenere i prezzi, ottenere una maggiore integrazione delle reti energetiche, avere più sicurezza degli approvvigionamenti e tutelare l’ambiente. La norma ha inoltre stabilito che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; mentre le attività di trasmissione e dispacciamento rimangono riservate allo Stato e attribuite in concessione a Terna S.p.A.; infine l’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, poi Ministro delle Attività Produttive). In particolare, la CONCESSIONE è, in diritto, il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo al beneficiario situazioni giuridiche soggettive attive ampliandone la sfera giuridica.
[17] La rete elettrica italiana consta di diverse stazioni elettriche di trasformazione e di linee, o elettrodotti, che, in base alla tensione di esercizio, si distinguono in diverse categorie: Altissima tensione (AAT): superiore a 150 KV; Alta tensione (AT): tra 30 e 150 kV; Media tensione (MT): tra 1 e 30 KV; Bassa tensione (BT): inferiore a 1 KV.
Il TAR Milano, Sez. I, 2 settembre 2019, n. 1935, ha affrontato la questione relativa alla qualificazione dell’attività di vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali, richiamando la nota sentenza del Consiglio Stato, sez. V, 23.01.2019, n. 578, la quale ha stabilito che: · spetta ai Comuni fare la ricognizione dei bisogni della loro collettività e stabilire quali sono gli obiettivi di interesse pubblico · i Comuni possono decidere di esercitare tramite società partecipate anche la fornitura di gas ed energia, purché a condizioni di accessibilità per i clienti diverse rispetto al mercato. Perciò, secondo la sentenza del TAR Milano: · i servizi di interesse generale possono comprendere anche la vendita di gas e di energia ai clienti finali · le condizioni che permettono di qualificare la vendita di gas ed energia come servizio di interesse generale devono essere adeguatamente dimostrate e motivate dai Comuni soci nella ricognizione delle partecipazioni sociali (in senso contrario: Consiglio di Stato n. 7752/2019).
l’Acquirente Unico à approvvigiona l’energia elettrica in favore degli utenti del mercato c.d. tutelato a prezzi di riferimento e condizioni standard fissati dall’ARERA.
N.B. Può accadere che all’interno delle infrastrutture strumentali all’erogazione del servizio di distribuzione in media e bassa tensione di proprietà del distributore si trovino apparecchiature o linee di pubblica illuminazione, da queste ultime non separabili fisicamente (e.g. cabine elettriche, pozzetti elettrici, cavidotti elettrici, palificazioni e linee aeree). In siffatta evenienza, viene quindi normalmente stabilito che (i) per l’utilizzo, in via non esclusiva, delle infrastrutture, avente carattere di promiscuità e (ii) per l’assistenza del personale tecnico ed operativo del distributore nelle fasi di progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi, manutenzione degli impianti, il concessionario del servizio di illuminazione pubblica riconosca al distributore de qua un canone annuo. A tale ultimo proposito, verrà conseguentemente predisposto uno specifico regolamento che regoli i rapporti tra le parti. In particolare, in detto regolamento verranno definite le modalità di utilizzo delle infrastrutture promiscue e di assistenza negli interventi di realizzazione del progetto e di manutenzione degli impianti.
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