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Il mercato dell'energia elettrica: la distribuzione del vettore energetico
di Giovanni Giustiniani 9 novembre 2020
Materia: energia / energia elettrica

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IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA: LA DISTRIBUZIONE DEL VETTORE ENERGETICO

Giovanni Giustiniani

 

SOMMARIO: A. Premessa. - B. Il mercato elettrico. - b.1 Dall’istituzione dell’ENEL al Decreto Bersani. - b.2 La filiera dell’energia elettrica: dalla produzione alla vendita. - C. La distribuzione dell’energia elettrica. - c.1 Definizione e contesto. - c.2 Regime giuridico e organizzazione. - c.3 Obblighi, divieti e operatività.

 

A. Premessa

·         L’argomento che oggi verrà affrontato riguarda l’analisi di alcune norme in materia di energia ed è centrato sostanzialmente sulla circostanza che la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e le sue fonti costituiscono un fenomeno economico caratterizzato - da diversi anni a questa parte - da un forte interesse pubblico, tanto da potersi comunemente considerare nel suo complesso un’attività di servizio pubblico.

·         Dato per assodato che l’energia è da considerarsi a tutti gli effetti un bene mobile à art. 814 del codice civile[1] e una merce à Corte di Giustizia CE, sentenza 15 luglio 1964, la predetta connotazione pubblicistica del mercato ha comportato - a seconda del tipo di attività in rilievo (e.g. produzione, vendita) - un intervento più o meno stringente da parte del Legislatore domestico e comunitario, ovvero, nel nostro caso, anche da parte del Regolatore à l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“ARERA”)[2] [3] e del Governo à il Ministero dello Sviluppo Economico  competente in materia [4] [5].

·         Stante i molteplici profili e le peculiarità del mercato in termini sia di attività che ne costituiscono la filiera, sia di enti che variamente lo sovraintendono, che di norme-regole che nello specifico lo disciplinano, scopo del presente contributo è quello di fornire una descrizione sistematica e semplice del mercato elettrico e, in particolare, dell’attività di distribuzione del vettore energetico, segmento che, a differenza di quanto invece accaduto per l’attività di distribuzione del gas naturale, è ancora lontano dall’esser coinvolto da effettive dinamiche concorrenziali[6].

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B. Il mercato elettrico

b.1 Dall’istituzione dell’ENEL al Decreto Bersani[7]

·         In generale, il sistema elettrico nazionale è un sistema a rete, in cui l’energia richiesta e prelevata dai consumatori finali è complessivamente prodotta e immessa nella rete dai produttori tramite gli impianti di generazione sparsi sul territorio à per gli approfondimenti del caso vedi infra.

·         Nel 1962 nasce l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica o “Enel” à Legge n. 1643 del 1962[8] c.d. nazionalizzazione della produzione dell’energia elettrica, del suo trasporto e della sua distribuzione. Lo Stato italiano espropria le aziende e tutti quei beni di produzione e di trasporto dell’energia elettrica esistenti à art. 43 della Costituzione[9]. Tra il 1963 e il 1990 la rete di trasmissione viene considerevolmente ampliata e quella di distribuzione verrà raddoppiata in ragione del costante e crescente processo di elettrificazione del paese.

·         A causa delle diverse crisi energetiche - si pensi a quella petrolifera legata alla guerra del Kippur (1973) - fra la fine degli anni ‘80 e la prima metà degli anni ‘90 del secolo scorso, a livello comunitario incomincia a delinearsi una politica energetica sempre più organica e determinata. Le istituzioni comunitarie iniziano infatti a normare specifiche aree di intervento aventi quale comun denominatore l’energia e le sue fonti.[10]

Il risultato di un tale impegno è stato l’adozione di una serie di direttive che, gradualmente, sono andate a formare la base della legislazione europea in materia: à si segnala, per quanto di interesse, la Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996, nota come “Direttiva Elettricità”, recante norme comuni in materia di energia elettrica, poi abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nota come “II Direttiva Elettricità”, a sua volta sostituita dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, nota come “III Direttiva Elettricità”.

·         In Italia, gli atti comunitari dettati per rendere sempre più concorrenziale ed efficiente il mercato trovano la loro più importante attuazione nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii., c.d. Decreto Bersani[11]. Con il Decreto Bersani viene ufficialmente avviato lo “smantellamento” del monopolio esistente nel settore dell’energia elettrica. Prende avvio quel progressivo e inarrestabile processo di liberalizzazione del mercato già, come anticipato, avviato con il processo di privatizzazione dell’ENEL à  Legge n. 359 del 1992 [12].

In particolare: (i) il ciclo dell’energia viene suddiviso in fasi: produzione, trasmissione, servizi di dispacciamento e distribuzione, ovvero si introducono norme che impongono la separazione societaria tra gli operatori responsabili delle diverse attività (cfr. note nn. 3 e 40); (ii) ciascuna viene compiutamente disciplinata, in modo da permettere ad una molteplicità di soggetti di entrare nel mercato, determinando così un ribasso delle tariffe e condizioni più vantaggiose per gli utenti rispetto ad una situazione di monopolio. 

Il Decreto Bersani ha inoltre istituito:

(i)                  il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell’Elettricità (“GRTN”) (oggi “GSE” - Gestore dei Servizi Elettrici) [13] à originariamente deputato a diverse funzioni tra cui la gestione della rete di trasmissione nazionale ha poi trasferito a Terna S.p.A. tutto il ramo d’azienda relativo alle attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete; Terna S.p.A. à gestisce la rete nazionale con il compito di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quello di identificare ed attuare gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo il documento programmatico (i.e. il Piano Elettrico Nazionale) che fornisce le direttive politiche del Governo in materia di energia.[14]

(ii)                il Gestore del Mercato Elettrico (“GME”) à organizza e gestisce il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza e concorrenza tra produttori, assicurando la gestione economica di un’adeguata disponibilità di riserva di potenza;

(iii)              l’Acquirente Unico (“AU”) à approvvigiona l’energia elettrica in favore degli utenti del mercato c.d. tutelato a prezzi di riferimento e condizioni standard fissati dall’ARERA.

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b.2 La filiera dell’energia elettrica: dalla produzione alla vendita

Il sistema elettrico può essere efficacemente rappresentato ricorrendo allo schema della filiera ed è costituito dalle seguenti, ancorché già diffusamente richiamate, attività di produzione, traporto - e, a sua volta, suddiviso in dispacciamento, trasmissione e distribuzione - e vendita di energia elettrica.

·         Uno degli ambiti principali su cui è intervenuto il Decreto Bersani è quello relativo alla PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA:[15] come già anticipato, prima della liberalizzazione, quest’ultima attività era di esclusiva competenza dell’ENEL, ente di diritto pubblico in mano statale. Nel mentre della sua definitiva privatizzazione,[16] il Legislatore domestico ha a tal fine contestualmente vietato a chiunque di produrre o importare più del 50% dell’energia elettrica generata o importata in Italia.

In siffatta ottica, l’ENEL è stata  nondimeno obbligata a vendere ad altri operatori parte della propria capacità produttiva (e.g. impianti e centrali) nell’ordine del 15% à 15.100 MW di potenza efficiente netta, consentendo così l’ingresso nel mercato di nuovi operatori che, debitamente autorizzati, hanno potuto costruire proprie centrali e produrre energia elettrica.

Ad eccezione del riferito limite, la produzione di energia elettrica, così come la sua importazione ed esportazione, è un’attività esercitabile liberamente da chiunque possieda i relativi requisiti prescritti ex lege e rispetti le regole interne su programmazione e dispacciamento.

·         Terna S.p.A. è la società che gestisce la rete nazionale ad alta e altissima tensione[17] (c.d. rete primaria (i.e. il complesso delle linee che collegano le centrali di produzioni con le stazioni primarie di smaltimento e trasformazione dell’energia[18]) ed è responsabile - insieme ai distributori locali - del trasporto (i.e. la trasmissione dell’energia da un punto della rete nel quale l’energia viene immessa a un punto della rete in cui l’energia viene prelevata), con particolare riguardo (A) al DISPACCIAMENTO à l’attività di gestione dei flussi di energia volta a mantenere, in ogni momento, l’equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica dovuti rispettivamente alla produzione e al consumo (cfr. nota n. 14)[19] e (B) alla TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  vera e propria à consistente nel trasporto di energia elettrica dall’impianto di generazione alla rete di distribuzione, ossia i nodi periferici vicini al consumatore finale (c.d. rete secondaria).

·         Le attività di dispacciamento e trasmissione sono attività di interesse pubblico, riservate allo Stato e attribuite a Terna S.p.A. in concessione (c.d. monopolio naturale). Perciò, Terna S.p.A. ha l’obbligo di connettere tutti i soggetti che ne facciano richiesta[20], senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le vigenti regole tecniche e le condizioni tecnico - economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’ARERA[21]. Per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto a Terna S.p.A. un corrispettivo indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori[22]. N.B. La società di vendita sottoscrive con Terna S.p.A. un contratto per il servizio di dispacciamento e di trasmissione.

·         Un ulteriore aspetto inciso dal Decreto Bersani concerne la fase di DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA dalla rete nazionale alle singole utenze a media e bassa tensione (cfr. nota n. 17). Tale ambito di gestione della rete è stato disegnato su base territoriale, per cui ogni Comune possiede una propria società di distribuzione che gestisce il relativo tratto di rete in regime di concessione. Le concessioni per svolgere il servizio di distribuzione che sono state rilasciate dal(l’oggi) Ministero dello Sviluppo Economico prima del 31 marzo 2001 scadranno il 31 dicembre 2030. Per dette imprese è stato previsto l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Per l’accesso e l’uso della rete di distribuzione locale è dovuto al distributore un corrispettivo.

·         Infine, per quanto riguarda la vendita di energia elettrica, quest’ultima attività è stata quella maggiormente interessata dal processo di liberalizzazione: da un lato, è stato infatti permesso a tutti gli operatori interessati di entrare sul mercato in veste di società fornitrici e, dall’altro, per il suo esercizio non è stato richiesto alcun titolo abilitativo[23]. N.B. La società di vendita sottoscrive con la società di distribuzione locale un contratto per il servizio di trasporto dell’energia presso il cliente finale.

Quanto ai clienti finali, va ricordato che a partire dal 1° luglio 2007 è venuta definitivamente meno la distinzione tra clienti idonei e clienti vincolati[24]: i primi possono rivolgersi ai diversi operatori à mercato libero, i secondi sono destinati al mercato tutelato à trattasi in particolare delle imprese connesse in bassa tensione che abbiano meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni.[25] Quest’ultima distinzione verrà definitivamente meno con l’apertura del mercato a partire dal 1° gennaio 2022.

Ad ogni modo, ciò che l’utente finale paga in bolletta è la sommatoria di diverse componenti (tariffe) - i.e. la materia prima, il trasporto, gli oneri di sistema (e.g. lo sviluppo delle fonti rinnovabili) e le imposte (l’IVA). I costi per il trasporto, in particolare, sono i costi dovuti alla consegna presso il cliente finale dell’energia immessa dal fornitore sulla base del contratto di fornitura. N.B. Queste ulteriori voci di costo rappresentano il corrispettivo dovuto dal cliente finale per il cosiddetto “servizio di trasporto”, e sono di tre tipi: quelli per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale; quelli per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di distribuzione del distributore locale e quelli di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), che comprendono anche la lettura dei dati da parte del personale incaricato dal distributore.

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Il funzionamento del sistema elettrico è dunque soggetto a vincoli tecnici molto stringenti la cui comprensione richiede competenze trasversali e un aggiornamento continuo.

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C. La distribuzione dell’energia elettrica

c.1 Definizione e contesto

·         Per DISTRIBUZIONE si intende “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”.[26] Generalmente tale rete comprende, come anticipato (cfr. nota n. 17), linee elettriche a media tensione (tra 1 e 35 kV) e linee a bassa tensione (tra 50 e 1.000 V), nonché di trasformazione AT/MT (cabine primarie), trasformatori su pali o cabine elettriche a media tensione (cabine secondarie), sezionatori e interruttori, strumenti di misure e contatori.[27]

Il cliente non può scegliere il proprio distributore, ma dovrà necessariamente affidarsi a quello che opera nella zona (i.e. nel Comune) in cui vive (c.d. monopolio naturale). Il distributore locale (i) è il proprietario dei contatori e si occupa della loro lettura; (ii) comunica i consumi  delle letture al fornitore per il calcolo delle bollette; (iii) interagisce col cliente finale in caso di guasto al contatore, misura i consumi e svolge le necessarie operazioni tecniche (e.g. l’allaccio del  contatore) (c.d. servizio di MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA) à il cliente contatta il distributore solo in caso di guasto altrimenti si rivolge direttamente alla società di vendita - fornitore.

Per l’accesso e l’uso della rete di distribuzione locale è dovuto al distributore un corrispettivo.[28] Le componenti tariffarie sono stabilite dall’ARERA ai sensi delle delibere n. 156/07, n. 199/11 e ss.mm.ii. Per il periodo 1 ottobre 2020 / 31 dicembre 2020 recepiscono gli aggiornamenti introdotti con le deliberazioni dell’Autorità n. 351/2020/R/eel, 349/2020/R/com.

La disciplina di base della distribuzione di energia elettrica è oggi contenuta nell’art. 9 del Decreto Bersani, che detta in maniera “abbastanza” compiuta le regole che governano l’attività in esame, ribadendo sin da subito la finalità principale di dover garantire l’accesso al servizio.[29]

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c.2 Regime giuridico e organizzazione del servizio

·         Come detto, l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione (cfr. nota 11) rilasciata dal Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato (già Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico) (“Ministero dello Sviluppo Economico”). Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale (c.d., per l’appunto, monopolio naturale).

Al fine di individuare le modalità di rilascio delle concessioni è necessario distinguere a seconda che si faccia riferimento al periodo antecedente l’anno 2030 oppure al periodo successivo. Il Legislatore ha infatti inteso creare un regime transitorio per le imprese già operanti nel settore prima della riforma, riconoscendo loro la possibilità di continuare a svolgere il servizio di distribuzione sulla base delle concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico e che avranno validità fino al 31 dicembre 2030. Al riguardo, la maggioranza della dottrina ha però sin da subito espresso forti perplessità in ordine a tali “dilatate” tempistiche; in particolare, è  stato osservato che “se da una parte è vero che la concorrenza nella fase della distribuzione non sembra particolarmente idonea a garantirne l’efficienza, dall’altra appare eccessivo addirittura rinunciarvi, fissando la scadenza delle concessioni al 2030.[30]

Nella PRIMA FASE, viene dunque conservato il regime esistente; al termine di quest’ultimo primo periodo, che continua a “riservare” ai medesimi operatori l’attività di distribuzione, farà seguito un NUOVO SISTEMA sempre basato su titoli concessori che potranno-dovranno tuttavia essere contesi tra tutte le imprese aventi determinati requisiti: dal 2030, per l’appunto, la distribuzione dell’energia elettrica sarà affidata con regole concorrenziali. Il rilascio delle nuove concessioni avverrà tramite gare bandite per ambiti territorialmente limitati, cui potranno partecipare anche nuove imprese[31]. In tal senso, lo stesso Decreto Bersani ha espressamente previsto che con un Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico saranno “stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è (rectius: sarà, ndr) affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza(art. 9, comma 2).

·         L’attività di gestione continua ad essere quindi svolta da ENEL distribuzione e da altre imprese elettriche, seppur sulla base di titoli abilitativi “ricognitivi”, in quanto sostanzialmente confermativi dei provvedimenti concessori rilasciati in forza delle previgenti previsioni normative[32]. Al riguardo, in particolare, i provvedimenti di concessione devono individuare i responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei sistemi per la loro interconnessione, ma anche misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali, al fine di raggiungere gli obiettivi di energia secondo obiettivi quantitativi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le modifiche più significative, però, riguardano, da un lato, la durata della concessione stabilita dal Decreto Bersani in trent’anni e, dall’altro, l’ambito di operatività di ENEL. Con riferimento al PRIMO ASPETTO, la riforma ha comportato, infatti, una riduzione della durata originariamente prevista per la concessione di ENEL (i.e. quaranta anni decorrenti dall’emanazione del d.m. 28 dicembre 1995 del Ministero dell’Industria) e non solo. In relazione al SECONDO ASPETTO vi è stata altresì una riduzione del raggio di azione di ENEL, con il conseguente ampliamento dell’ambito di operatività della concessione di distribuzione delle imprese degli enti locali, alle quali è stata riconosciuta la possibilità di estendere la loro attività all’intero territorio comunale, a seguito di un processo di aggregazione promosso dai commi 3 e 5 dell’art. 9 del Decreto Bersani.

·         Ai sensi del comma 3, per quanto di interesse, allo scopo di garantire la razionalizzazione del sistema dell’energia elettrica, deve essere rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale[33]; per il suddetto motivo nei Comuni ove alla data di entrata in vigore della norma già operavano più distributori, questi ultimi hanno dovuto procedere ad una loro aggregazione e sottoporre le loro proposte all’approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico. In assenza della proposta o nel caso di motivato rifiuto da parte del Ministero, il Legislatore ha, peraltro, riconosciuto alle società di distribuzione partecipate dagli enti locali la possibilità di chiedere ad ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei comuni in cui le medesime società già servivano almeno il venti per cento delle utenze. Sempre per esigenze di razionalizzazione, ai sensi del comma 5, è stato poi previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto Bersani, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali (effettivamente serviti), operanti in ambiti territoriali contigui (Comuni confinanti), avrebbero potuto richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di aggregarsi[34].

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c.3. Obblighi, divieti e operatività

·         Come più volte anticipato, le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'ARERA in materia di tariffe, contributi ed oneri.[35]

·         In ordine all’iter di allaccio (i.e. di CONNESSIONE ALLA RETE), ENEL Distribuzione, così come gli altri operatori, ha definito le modalità e le condizioni contrattuali[36], nonché gli standard tecnici di riferimento e le regole tecniche da adottare, mettendo a disposizione degli utenti una a guida esplicative sulla procedura per connettere il proprio impianto di produzione in rete.

Senza pretesa di esaustività, l’Iter autorizzativo può così riassumersi: (i) trasmissione della domanda da parte del soggetto interessato; (ii) invio del preventivo di connessione da parte dell’impresa distributrice; (iii) accettazione del preventivo con dichiarazione dell’intenzione di avvalersi (o meno) della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione[37]; (iv) sottoscrizione del Regolamento di esercizio.

·         N.B. Per la realizzazione di lavori e servizi aventi ad oggetto “l’installazione e la manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto, nonché attività accessorie come attività propedeutiche alle progettazioni di linee/impianti (inclusi rilievi celerimetrici e catastali, elaborati tecnici ecc.), interventi edili di modesta entità in Cabina primaria AT/MT ed eventuale attività accessoria di taglio/potatura piante e sfalcio erba[38], il Legislatore domestico ha imposto al distributore locale di applicare nell’individuazione - contrattualizzazione dei diversi fornitori selezionati le regole previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”. In particolare, trattandosi di “a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità” (cfr. art. 116, Codice cit.), troveranno espressamente applicazione le procedure di affidamento di cui al TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO - CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI del più volte citato Codice[39].

·         La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e la sua completa apertura anche ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007 ha fatto sì che, a decorrere da tale data, l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali venga svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita.[40] Ciò per evitare che i distributori possano approfittare della rendita di posizione ad essi garantita, nei rapporti con i clienti, dal proprio ruolo di distributore. 

·         N.B. l’ARERA stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dello Sviluppo Economico può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

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(Ultime parole famose) “Tra 15 anni (ovvero nel 1925) si userà l’elettricità più per le auto che per la luce” Thomas Edison (1847 - 1931)



* Giovanni Giustiniani svolge la propria attività di avvocato presso il dipartimento di diritto amministrativo di un primario gruppo energetico: https://www.linkedin.com/in/giovanni-giustiniani-74b42022/. Il presente contributo ripercorre i contenuti dell’intervento del 9 novembre 2020 tenuto in occasione del Corso in Diritto dell’Energia organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

[1]Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”.

[2] L’ARERA è un’autorità amministrativa indipendente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

[3] All’ARERA spetta, da un lato, definire le condizioni economiche e tecniche per l’accesso alle infrastrutture, ivi incluse le regole in tema di unbundling, dall’altro, determinare gli obiettivi qualitativi e quantitativi per lo svolgimento delle attività di fornitura (o comunque di servizio all’utenza), fissando i prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica, nonché individuare i casi in cui il gestore della rete è tenuto a indennizzare gli utenti per il malfunzionamento del servizio. In particolare, per unbundling si intende quell’insieme di regole che disciplina gli obblighi di separazione societaria, contabile e funzionale delle industrie che costituiscono la filiera dell’energia elettrica, dettato dal Legislatore e dal Regolatore domestico, nonché dall’Ordinamento comunitario, al fine di garantire la creazione e lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

[4] L’art. 3 del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, ha attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive e prima ancora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio”. 

[5] Al Ministero - Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie (“DGERM”) sono assegnate le funzioni che più direttamente si ricollegano a decisioni di politica energetica e, dunque, di coordinamento delle attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale, ovvero di mantenimento dei rapporti con l’Unione Europea e con le organizzazioni internazionali.

[6] G. Giustiniani, Il Mercato del gas naturale, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

[7] Per un’approfondita disamina rispetto alle attività che costituiscono il mercato dell’energia elettrica e sul loro sviluppo nel tempo, si veda E. Grippo, F. Manca, Manuale Breve di diritto dell’energia, CEDAM 2008.

[8] La Legge n. 1643 del 1962 costitutiva dell’ENEL aveva quale obiettivo, enunciato all’art. 1, quello di “assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata, per quantità e prezzo, alle esigenze d’un equilibrato sviluppo economico del Paese”. Detta legge fu il risultato della prima alleanza della Democrazia Cristiana con la sinistra socialista.

[9]A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.

[10] In questo lavoro di fondo, spicca la Risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986, primo vero passo verso una politica globale della Comunità in materia energetica. La delibera detta fra gli obiettivi la ricerca di condizioni di approvvigionamento più sicure, la riduzione dei rischi di fluttuazioni dei prezzi, la promozione delle innovazioni tecnologiche e, quel che più conta, la “migliore integrazione, libera dagli ostacoli agli scambi, del mercato interno dell’energia”.

[11] L’attuazione in Italia della Direttiva 96/92/CE è stata infatti effettuata dal Governo con il D. Lgs. n. 16 marzo 1999, n. 79, in virtù della delega conferita dal Parlamento con l’art. 36 della Legge 24 aprile 1998, n. 128. Obiettivo principale della norma è stato quello di dare vita ad un processo di graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, che consentisse di conseguire una migliore qualità ed efficienza del servizio, contenere i prezzi, ottenere una maggiore integrazione delle reti energetiche, avere più sicurezza degli approvvigionamenti e tutelare l’ambiente. La norma ha inoltre stabilito che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; mentre le attività di trasmissione e dispacciamento rimangono riservate allo Stato e attribuite in concessione a Terna S.p.A.; infine l’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, poi Ministro delle Attività Produttive). In particolare, la CONCESSIONE è, in diritto, il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo al beneficiario situazioni giuridiche soggettive attive ampliandone la sfera giuridica.

[12] E’ stata prevista la trasformazione dell’ENEL in società per azioni, con ciò attuando un primo passaggio c.d. di “privatizzazione formale”. Per il successivi passaggi cc.dd. di “privatizzazione sostanzialecfr. nota n. 16.

[13] Il GRTN dal 1° novembre 2005 provvede alla sola gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia e dal 1° ottobre 2006 ha cambiato la propria denominazione in GSE – Gestore dei Servizi Energetici.

[14] N.B. La rete è un sistema di vasi comunicanti, nel quale vengono immesse quantità di energia e dal quale viene prelevata tutta l’energia immessa, senza che sia possibile stabilire da quale impianto di generazione provenga l’energia consumata dal consumatore finale. L’uguaglianza tra quantità di energia immesse e quantità di energie prelevate è dovuta all’impossibilità di immagazzinare efficientemente ed economicamente l’energia elettrica e, quindi, di produrre energia elettrica se essa non è utilizzata in tempo reale.

[15] La generazione è la produzione di energia elettrica che avviene mediante lo sfruttamento di fonti energetiche naturali (ad esempio, acqua o raggi del sole) ovvero tramite la trasformazione in energia elettrica di materie quali gas e olio combustibile.

[16] Da ricondursi anche all’intervenuta dismissione da parte dello Stato del controllo della società mediante la cessione di azioni à Legge n. 474 del 1994.

[17] La rete elettrica italiana consta di diverse stazioni elettriche di trasformazione e di linee, o elettrodotti, che, in base alla tensione di esercizio, si distinguono in diverse categorie: Altissima tensione (AAT): superiore a 150 KV; Alta tensione (AT): tra 30 e 150 kV; Media tensione (MT): tra 1 e 30 KV; Bassa tensione (BT): inferiore a 1 KV.

[18] La rete di trasmissione (primaria) ha anche un’altra importante funzione consistente nell’interconnettere la rete nazionale con quelle degli altri Paesi, cosi da ottimizzare la produzione, ma anche da porre rimedio ad eventuali disfunzioni delle centrali.

[19] In pratica, tramite il dispacciamento vengono decisi, momento per momento, quali sono gli impianti di generazione che devono immettere energia elettrica nella rete per garantire la completa soddisfazione della domanda che proviene dai consumatori finali. 

[20] Le uniche deroghe alla parità di trattamento sono, infatti, quelle previste dalla legge per ragioni legate alla tutela di un particolare interesse, quale ad esempio quello ambientale. A tal proposito, intatti, Terna S.p.A., può dare priorità, nell’ordine di chiamata, agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili o assimilate.

[21] L’ARERA fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento.

[22] La misura del corrispettivo è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

[23] Il TAR Milano, Sez. I, 2 settembre 2019, n. 1935, ha affrontato la questione relativa alla qualificazione dell’attività di vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali, richiamando la nota sentenza del Consiglio Stato, sez. V, 23.01.2019, n. 578, la quale ha stabilito che: · spetta ai Comuni fare la ricognizione dei bisogni della loro collettività e stabilire quali sono gli obiettivi di interesse pubblico · i Comuni possono decidere di esercitare tramite società partecipate anche la fornitura di gas ed energia, purché a condizioni di accessibilità per i clienti diverse rispetto al mercato. Perciò, secondo la sentenza del TAR Milano: · i servizi di interesse generale possono comprendere anche la vendita di gas e di energia ai clienti finali · le condizioni che permettono di qualificare la vendita di gas ed energia come servizio di interesse generale devono essere adeguatamente dimostrate e motivate dai Comuni soci nella ricognizione delle partecipazioni sociali (in senso contrario: Consiglio di Stato n. 7752/2019).

[24] All’Acquirente Unico era affidato il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ossia a tutti i clienti legittimati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercitava il servizio nell’area territoriale dove era localizzata l’utenza.

[25] l’Acquirente Unico à approvvigiona l’energia elettrica in favore degli utenti del mercato c.d. tutelato a prezzi di riferimento e condizioni standard fissati dall’ARERA.

[26] Cfr. Art. 2, comma 14, Decreto Bersani.

[27] https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica. 

[28] N.B. Può accadere che all’interno delle infrastrutture strumentali all’erogazione del servizio di distribuzione in media  e bassa tensione di proprietà del distributore si trovino apparecchiature o linee di pubblica illuminazione, da queste ultime non separabili fisicamente (e.g. cabine elettriche, pozzetti elettrici, cavidotti elettrici, palificazioni e linee aeree). In siffatta evenienza, viene quindi normalmente stabilito che (i) per l’utilizzo, in via non esclusiva, delle infrastrutture, avente carattere di promiscuità e (ii) per l’assistenza del personale tecnico ed operativo del distributore nelle fasi di progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi, manutenzione degli impianti, il concessionario del servizio di illuminazione pubblica riconosca al distributore de qua un canone annuo. A tale ultimo proposito, verrà conseguentemente predisposto uno specifico regolamento che regoli i rapporti tra le parti. In particolare, in detto regolamento verranno definite le modalità di utilizzo delle infrastrutture promiscue e di assistenza negli interventi di realizzazione del progetto e di manutenzione degli impianti.

[30] C. Scarpa, Chi ha paura della concorrenza nel settore elettrico? Note a margine del decreto Bersani, in Mercato, concorrenze e regole, 1, 1999, p. 105; ed ancora, sulla portata sproporzionata del termine del 2030 per la liberalizzazione del servizio dell’energia elettrica, si veda D. Sorace, Il Servizio d’interesse economico generale dell’energia elettrica in Italia tra concorrenza ed altri interessi pubblici, in Diritto pubblico, 3/2004, settembre-dicembre.

[31] G.G. Gentile, La riforma del settore elettrico: continuità e discontinuità dell’intervento pubblico, in Rass. giur. en. elettr., 2-3, 1999.

[32] Cfr. Art. 14, L. n. 359/1992 per ENEL e art. 3, comma 8, L. n. 481/1995 per le imprese degli enti locali.

[33] Il Legislatore, dunque, non ha individuato un criterio percentuale per la razionalizzazione del sistema, ma ciò non significa che non abbia posto limiti al rinnovo delle concessioni già in essere. Nell’ammettere il rinnovo di una sola concessione per ambito comunale, infatti, “il legislatore ha inteso subordinare il rinnovo alla condizione che la nuova concessione riguardi (almeno) l’intero territorio di un Comune e nello stesso tempo ha indicato all’amministrazione non un criterio puntuale, ma un parametro – a razionalizzazione dell’attività di distribuzione – cui attenersi in caso di scelta tra una pluralità di operatori presenti nel medesimo territorio”. Così si legge in T.A.R. Valle d’Aosta, 19 febbraio 2004, n.19.

[34] La norma ha, peraltro, introdotto un meccanismo di silenzio – assenso, prevedendo che, decorsi infruttuosamente sessanta giorni, la richiesta sarebbe stata intesa come accolta. In ogni caso, l’aggregazione avrebbe dovuto essere consentita alle società con un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.

[35] Il Legislatore ha, tuttavia, chiarito che nella determinazione delle tariffe di distribuzione deve tenersi conto della necessità di remunerare le iniziative finalizzate a rendere più efficiente l’utilizzo delle energie, nonché a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l’innovazione, allo scopo ultimo di migliorare il servizio e di non penalizzare le aree ancora in corso di metanizzazione. In proposito, si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 ottobre 2013, n. 2274, che seppure, con riferimento alla determinazione delle tariffe per la distribuzione del gas, chiarisce il principio in base al quale “occorre coniugare l’interesse dell’operatore ad ottenere un giusto profitto con quello del cliente ad ottenere un servizio di buona qualità a prezzi accessibili; occorre inoltre fare in modo che l’operatore sia spinto a trovare soluzioni tecniche innovative e più convenienti”.

[36] Le modalità e le condizioni contrattuali sono state adottate in conformità con le previsioni dell’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modifiche ed integrazioni dell’ARERA (cfr. “TICA” - Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica).

[37] Per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di rete della connessione è necessario il previo ottenimento di un provvedimento amministrativo ad hoc (cfr. R.D. n. 1775/33 ed eventuali normative regionali specifiche; in relazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili, il riferimento principale è costituito, in ogni caso, dal D.lgs. n.387/03, nonché dal Decreto MiSE 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dal D. Lgs. n. 28/11).

[38] Oggetto di una comune gara di appalto bandita da un distributore di energia elettrica.

[39] Per un’approfondita e completa disamina degli appalti nei settori cc.dd. speciali si veda M.A. Cabiddu, M.C. Colombo, APPALTI PUBBLICI SETTORI “SPECIALI” Gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, in Norme&Tributi, Sole24ORE 2018.

[40] In base all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazione in L. n. 125/2007, le imprese di distribuzione, che svolgono alla data del 30 giugno 2007 l’attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alle attività di vendita.

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