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La dichiarazione di accessibilità dei siti web delle P.A.: obbligo di pubblicazione entro il 23 settembre 2020
di Leila Tessarolo 11 settembre 2020
Materia: privacy / tutela dati personali

La legge “Stanca” (legge n 4 del 2004) garantisce il diritto accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità.

L’accessibilità dei sistemi informatici è intesa come capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

I soggetti obbligati al rispetto delle prescrizioni delle legge Stanca sono, oltre alle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs n. 165/2001, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le aziende appaltatrici di servizi informatici agli organismi di diritto pubblico e tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

Tra gli obblighi previsti dalla legge Stanca è stato di recente introdotto anche quello di fornire e aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità per ogni sito web e per ogni applicazione mobile nella quale deve essere specificato il livello di conformità di questi ai requisiti previsti dalla normativa.

La dichiarazione va preceduta da una valutazione della conformità che può essere effettuata o direttamente dal soggetto erogatore o da terzi o attraverso il “Modello di autovalutazione”, reso disponibile online dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) (https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/19356908110O__OAllegato+2+-+Modello+di+autovalutazione.pdf ).

La dichiarazione viene redatta e pubblicata dal Responsabile per la transizione digitale (che deve dunque essere nominato nel caso l’amministrazione non via abbia ancora provveduto) utilizzando il modello predisposto dall’AGID (https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/19356907570O__OAllegato+1+-+Modello+di+Dichiarazione+di+Accessibilit%E0.pdf ) e l’applicazione online realizzata da AGID (https://form.agid.gov.it )

La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore (nel footer) e, per le applicazioni mobili, nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store.

La scadenza stabilita per la pubblicazione della dichiarazione è il 23 settembre 2020, per i siti web e, per le applicazioni mobili, il 23 giugno 2021.

Entro il 23 settembre di ogni anno deve, poi, essere riesaminata e validata l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, sempre attraverso la piattaforma di AGID.

L’inadempimento dell’obbligo di pubblicare la dichiarazione di accessibilità è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (artt. 21 e 55 d.lgs. 165/2001), ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Le amministrazioni sono in ogni caso soggette al monitoraggio ed alla vigilanza dell’AGID e del Difensore civico digitale (che ha il potere di disporre eventuali misure correttive) nonché al controllo dei cittadini/utenti (attraverso il cd meccanismo di feedback).

 

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