ARTICOLO D.L. 76/2020 |
ARTICOLI CAD MODIFICATI |
MATERIA |
FINALITA’ |
PRINCIPALI NOVITA’ |
24 |
3 bis
commi:
01
1 bis
1 quarter
3 bis
4 bis
4 quinquies |
Identità digitale e domicilio digitale
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Semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali |
Ampliamento del domicilio digitale
I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica
La verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 dpr 445/00. L’identità digitale attesta gli attributi qualificati dell'utente (dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche)
Entro il 28 febbraio l’identificazione dei cittadini che accedono ai servizi online avviene solo tramite identità digitale e carta di identità elettronica.
Le p.a. rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico (APP IO)
Entro il 28 febbraio le P.A. devono rendere fruibili tutti i servizi in modalità digitale e devono avviare progetti di trasformazione digitale
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6 bis
commi:
2
5 |
6 quater
rubrica
commi:
1
3 |
6 quinquies
c. 3 |
64
commi:
2 ter
2 quater
2 quinquies
2 nonies ,
2 undecies (aggiunto)
2 duodecies (aggiunto)
3 bis |
64 bis
commi
1 bis
1 ter (aggiunto)
1 quater (aggiunto)
1 quinquies (aggiunto)
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65
c. 1 |
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25 |
14 bis
c. 2 |
Conservazione dei documenti |
Semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici |
I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta.
Le pubbliche amministrazioni possono affidare la conservazione dei documenti a soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 CAD nonché' in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da Agid.
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29
Rubrica
Commi
1
2
4 |
30
c. 1 |
32 bis
c. 1 |
34
c. 1 bis |
44
c. 1 ter |
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30 |
62
commi:
3
6 bis (aggiunto) |
Anagrafe |
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La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. |
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31 |
12
commi:
3 bis
3 ter (aggiunto) |
Sistemi informativi. |
Semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale |
Le p.a devono favorire l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali (o di proprietà della p.a. e personalizzati) al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile devono essere sviluppati i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Viene disciplinata la modalità ed i termini con cui il difensore civico deve rispondere alle segnalazioni.
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14
c. 2 |
14 bis
commi:
2
3 |
17
c. 1 quater |
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32 |
13 bis (aggiunto) |
Codice di condotta tecnologica |
Garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni su tutto il territorio nazional |
Viene prevista l’adozione del codice di condotta tecnologica da parte del Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.
Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. |
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33 |
50
c. 3 ter (aggiunto)
50 quater (aggiunto) |
Interoperabilità |
Semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali |
Viene accelerato il processo volto a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.
Nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione deve essere previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto. |
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34 |
50 ter |
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) |
Favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese |
Vengono introdotte misure per semplificare la gestione e il funzionamento della piattaforma digitale dei dati
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60
commi:
2 bis
2 ter(abrogato) |
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