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Lo smart working nella PA non può decollare per effetto di sanzioni
di Michele Nico 14 marzo 2020
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

LO SMART WORKING NELLA PA NON PUÒ DECOLLARE PER EFFETTO DI SANZIONI

La circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione che fa seguito, a distanza di pochi giorni, dalla n. 1/2020 – sempre in tema di contrasto alla diffusione del coronavirus – riprende e approfondisce la scelta pressoché obbligata della Pa di dare corso allo smart working, quale strumento finalizzato “a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e a evitare il loro spostamento”, senza pregiudizio per lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

A questo riguardo, la nuova circolare precisa che “le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna”.

In funzione di ciò, il Ministro scrive che “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile”, ragione per cui gli enti “limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”.

In questo modo viene ribadita l’esigenza assoluta di incentivare le modalità flessibili per fronteggiare un momento di emergenza sanitaria senza precedenti, dove le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus hanno imposto l’imperativo di limitare il più possibile i movimenti delle persone sul territorio, minimizzando gli spostamenti e le presenze sul luogo di lavoro.

In poche parole, dunque l'attività lavorativa ordinaria deve essere resa in modalità agile ed eccezionalmente resa in presenza, ma per le sole attività indifferibili e strettamente funzionali all'emergenza.

Per inciso, la nozione di smart working di cui all’articolo 14 della legge 124/2015 è frutto di un’evoluzione del telelavoro, in quanto non si limita a indicare il lavoro svolto dal dipendente presso la propria abitazione o in altra sede diversa dall’ufficio, ma evoca una forma lavorativa svolta da remoto e improntata sull’idea della mobilità, con l’abbandono del concetto della postazione fissa e la possibilità (non soltanto teorica, ma pratica) di svolgere i propri compiti virtualmente in qualsiasi luogo.

La disciplina legislativa

La concomitanza delle disposizioni ministeriali con le circostanze del momento presente non deve far dimenticare che il ricorso a modalità flessibili nel pubblico impiego e la promozione del telelavoro hanno un’origine lontana nel tempo, che risale agli anni ’70 con l’avvento dell’informatica e dei primi pc al servizio dello svolgimento dell’attività amministrativa.

In seguito la legge 59/1997 (cosiddetta “Bassanini”) ha gettato le basi delle premesse normative per un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nella Pa, con l’introduzione del protocollo informatico, della firma e dei documenti digitali, al mandato di pagamento informatico.

All’interno di questo solco normativo, il telelavoro dei dipendenti pubblici ha preso il via con la legge 191/1998 (“Bassanini ter”) e il successivo regolamento attuativo (Dpr 70/1999), culminando poi con la conclusione dell’accordo quadro nazionale sul telelavoro nella Pa, sottoscritto da Aran e dai rappresentanti delle confederazioni sindacali nell’anno 2000.

In tale contesto, bisogna però osservare che negli ultimi due decenni lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibili non è affatto decollato, ma ha riscontrato notevoli difficoltà attuative, a dispetto dello sforzo del legislatore volto a regolamentare gli aspetti del lavoro a distanza.

A titolo esemplificativo, il combinato disposto del dlgs 81/2000 e dlgs 106/2009 ha delineato nel dettaglio le prerogative del lavoratore che svolge la sua attività da casa o in altra sede extra ufficio, riconoscendo al dipendente:

  • il diritto di accettare o di rifiutare liberamente la scelta di lavorare a distanza;
  • il diritto di fruire delle stesse condizioni dei colleghi di pari livello che lavorano in sede;
  • il diritto di avere lo stesso trattamento collettivo dei colleghi che lavorano in sede;
  • il diritto alla riservatezza, nel senso che il datore di lavoro non può installare degli strumenti che consentano un controllo diverso o sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito;

·         il diritto di essere tutelato dal punto di vista della salute e della sicurezza professionale.

Il mancato decollo

A fronte del quadro normativo sopra delineato, una recente ricerca dell’osservatorio Smart Working ha rilevato che solo l'8 per cento delle Pubbliche amministrazioni in Italia ha dichiarato di avere progetti strutturati nel settore del telelavoro, mentre soltanto l’1 per cento degli enti pubblici ha asserito di praticare lo smart working in via informale.

Il 38 per cento degli enti si dichiara incerto sull'adozione di questa pratica, mentre il 6 per cento ha affermato tout court una totale assenza di interesse per l’introduzione dello smart working nei ranghi della Pa.

Perché nonostante una puntuale e consolidata regolamentazione della materia, il cosiddetto “lavoro agile” non ha fatto breccia nei meandri della Pubblica amministrazione?

La spiegazione risiede probabilmente in una serie di concause, legate non solo a una cultura obsoleta pubblico impiego incapace di stare al passo con i tempi.

Va pur detto che il “lavoro agile” richiede al telavoratore una forte motivazione e una spiccata autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, oltre che una elevata capacità di risolvere da solo i problemi tecnici e decisionali connessi alle mansioni da svolgere.

Inoltre, molte attività degli uffici pubblici non sono compatibili per tipologia con il lavoro da remoto, vuoi per il livello di alta complessità delle procedure burocratiche, vuoi talora per l’oggettiva mancanza di consapevolezza dei benefici ottenibili mediante le attività digitalizzate.

Per queste e altre ragioni lo smart working rischia di trasformarsi in un’arma spuntata contro la diffusione del coronavirus, limitando gli spostamenti casa/lavoro e le occasioni di contatto tra le persone.

Il rimedio a tutto questo non può certo consistere nell’ennesimo sistema sanzionatorio da applicarsi ai dirigenti della Pa che non si adeguano alle direttive ministeriali, quanto piuttosto in un’analisi seria e approfondita delle cause che hanno reso finora impraticabile una strada già da tempo percorsa con frutto dall’organizzazione imprenditoriale dei privati.

 

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