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NON SOLO LA TARIFFA DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
di Massimiliano Atelli 8 ottobre 2019
Materia: trasporti / disciplina

NON SOLO LA TARIFFA DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

La controversa vicenda del trasporto scolastico e della copertura dei suoi costi, si è imposta all'attenzione di tutti negli ultimi mesi, riaprendo interrogativi che sembravano per vero ormai superati da tempo.

Allo stato, la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è consolidata - avuto riguardo al tema della copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all’entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza - nel senso che il servizio di trasporto scolastico sia da considerare a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (v., Sezione Controllo Campania, delib. n. 222 del 2017; id., Sezione Controllo Sicilia, delib. n. 178 del 2018;  sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 6/6/2019 n. 46  e sez. regionale di controllo per la Regione Puglia, 25/7/2019 n. 76).

Questa conclusione le corti contabili traggono, in particolare, dalla circostanza che il trasporto scolastico non è contemplato in modo espresso fra i servizi a domanda individuale indicati nel dm 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131.

La classificazione contenuta nel dm 31 dicembre 1983 è certamente essenziale, ma forse non anche decisiva, in tema.

Sul piano normativo, è noto che l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 63/2017, stabilisce che gli enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

Se, per legge, <<Il servizio è assicurato su istanza di parte>>, l'estraneità del trasporto scolastico dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale appare per vero meno scontata, al di là della (o, se si preferisce, nonostante la) formulazione letterale del dm 31 dicembre 1983, forse oggi meno capace di un tempo di riassumere in sé una distinzione tanto importante quanto, in concreto, talora sottile.

Per altro verso, è senza dubbio vero che l'articolo 5 preveda una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato “senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali” e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell’utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta, ma occorre domandarsi che tipo di lettura vada data, di siffatta clausola. Da questo punto di vista, appare più esaustivo, rispetto a pronunce precedenti, l'indirizzo fatto proprio da ultimo dalla Sezione pugliese, laddove - dopo aver in punto di principio sposato l'orientamento della consolidata giurisprudenza della sezioni di controllo riguardo alla natura del servizio di trasporto scolastico e alle relative implicazioni (esclusione dell'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico) - nella già citata delibera n. 76/2019 ha utilmente precisato che, nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.

L'effetto di questa essenziale chiarificazione si risolve nella rilettura del ruolo e della valenza della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti legislativamente prevista, rimettendo in discussione l'idea che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, siffatta quota di partecipazione non possa non essere finalizzata ad assicurare - da sola - l’integrale copertura dei costi del servizio.

Riassumendo, il trasporto scolastico è per legge assicurato su istanza di parte, deve assicurarsene l’integrale copertura dei costi del servizio, anzitutto attraverso la quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, fermo però restando - nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione - che tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.

Torna alla mente, in proposito, un ormai lontano nel tempo, ma sempre attuale, arresto del Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 5409/2012), laddove si è puntualizzato che <<per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). >>.

Il nodo sta proprio in quel "quando può scegliere". La differenza, detto altrimenti, sta nel quando - cioé - l'ente locale si può finanziariamente permettere di gestire il servizio (ivi incluso quello di trasporto scolastico) in forma meramente erogativa, in tutto o in parte. Nel sistema ordinamentale non appare rinvenibile, dunque, un divieto assoluto di erogazione gratuita del trasporto scolastico, né - di riflesso - vi è l'obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio con la sola quota di partecipazione diretta a carico degli utenti. E' viceversa consentito che, nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi vengano, appunto, ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.

Per completezza, va anche ricordato che la Corte costituzionale (sent. n. 275/2016) ha a sua volta precisato - sul tema collegato, ma distinto, del servizio di trasporto scolastico dello studente disabile - che la discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università, e che occorre sempre guardarsi da letture distorte del concetto di equilibrio del bilancio, giacché <<È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.>>.

 

MASSIMILIANO ATELLI

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